PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Il giorno 16 aprile 2015, ad ore 11,30, presso la Sala n. 2 al I° piano della sede del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, in Piazza Dante, n. 16, a Trento, ha avuto luogo l’incontro per la sottoscrizione dell’Accordo negoziale concernente la definizione del trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impiegato nel servizio di elisoccorso H24 a partire dall’1 gennaio 2015.

 

alla presenza:

dell’Assessore Tiziano Mellarini
Assessorato alla cultura, cooperazione, sport
e protezione civile della Provincia autonoma
di Trento

le parti rappresentate da:

per la delegazione di parte pubblica, nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 954 del 17 maggio 2013, come modificata con deliberazione n. 2401 di data 22 novembre 2013:

dott. Ugo Rossi, Presidente della Provincia, sostituito, in caso di impedimento, dal Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, dott. Luca Comper

dott.ssa Stella Giampietro, Sostituta Dirigente del Servizio per il Personale

rag. Ivana Robol, Funzionario del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

 

per la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica     firmato

C.I.S.L. FP                            firmato

U.I.L. FPL - Enti Locali             firmato

Fe.N.A.L.T. – Enti Locali          firmato

Premesso che:

  • con deliberazione n. 1261 di data 28 luglio 2014 è stato recepito l’"Accordo negoziale concernente la definizione del trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impiegato nel servizio di elisoccorso (H24) per il periodo 1 gennaio 2014-31 dicembre 2014", stipulato dal Presidente della Provincia e dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Comparto Autonomie locali in data 23 giugno 2014;

  • con il predetto accordo negoziale le parti firmatarie hanno provveduto a prorogare, per l’anno 2014, l’efficacia delle disposizioni in materia di trattamento economico per il personale impiegato nel servizio di elisoccorso (H24) previste dal precedente Accordo negoziale di data 27 giugno 2013, provvedendo nel contempo:

  • considerato che a seguito del reclutamento di personale della figura di pilota di elicottero (n. 3 unità) e di personale della qualifica di tecnico di elicottero (n. 1 unità), a decorrere dall’1 gennaio 2015 ha preso avvio la fase a regime del servizio di elisoccorso H24;

  • visto l’art. 67 bis della legge provinciale n. 7/1997 ed in particolare i commi 3, 4 e 5,

  • al termine dell’incontro concordano il testo dell’Accordo negoziale concernente la definizione del trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impiegato nel servizio di elisoccorso (H24) a partire dall’1 gennaio 2015.


     

    ACCORDO NEGOZIALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO - NUCLEO ELICOTTERI - PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO ESTESO (H24) PER IL PERIODO A PARTIRE DALL’1 GENNAIO 2015.

     

    Art. 1
    Campo di applicazione

    1. Il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, si applica al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impiegato nell’espletamento del servizio di elisoccorso esteso all’intero arco della giornata (h 24), con particolare riferimento al personale impiegato nel turno notturno.

    2. Le disposizioni che seguono diventano efficaci a seguito del recepimento di questo accordo negoziale con deliberazione della Giunta provinciale, come stabilito dall’articolo 67 bis, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ed hanno effetto a partire dall’1 gennaio 2015.

    Art. 2
    Organizzazione del servizio di elisoccorso

    1. Il Dipartimento ed il Servizio competenti in materia di antincendi assicurano che l’organizzazione dei servizi di elisoccorso presso il Nucleo elicotteri continuerà ad essere garantita, previo confronto con il personale interessato, attraverso una turnistica che consenta un adeguato recupero psico-fisico da ottenere sia attraverso una turnistica adeguatamente scaglionata che attraverso la fruizione delle ferie con l’obiettivo di mantenere la necessaria garanzia di sicurezza.

    Art. 3
    Compenso per l’impiego nella fase a regime

    1. Al personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, che presta servizio mediante prestazioni notturne al fine di garantire l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (H24) nel corso della fase a regime, è attribuito, in aggiunta alla retribuzione spettante, un compenso incentivante di € 190,00 per ogni turno notturno.

    2. Al personale inquadrato nelle qualifiche del personale del settore aeronavigante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, addetto alla manutenzione degli elicotteri, che presta servizio mediante prestazioni notturne al fine di garantire l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (h24) nel corso della fase a regime è attribuito un compenso incentivante di € 115,00 per ogni turno notturno.

    3. Al personale contemplato dal comma 2 che, per ragioni organizzative, ed al fine di garantire l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (h 24), presta servizio in turni esclusivamente diurni, è attribuita una integrazione giornaliera della retribuzione spettante nella misura di € 8,00.

    Art. 4
    Indennità per il personale addetto alla vigilanza antincendi

    1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco – settore operativo - impiegato nel servizio di vigilanza antincendio presso l’aeroporto è attribuito un compenso onnicomprensivo di € 20,00 per ciascun turno di vigilanza, volto a remunerare il prolungamento dell’orario di lavoro per assicurare il servizio di vigilanza medesimo.

    2. Il compenso di cui al comma 1 spetta anche al personale del Settore aeronavigante addetto alla manutenzione degli elicotteri per il prolungamento di orario necessario al fine di garantire l’espletamento del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata (h24), fatte salve eventuali ulteriori prestazioni di lavoro straordinario regolarmente autorizzate.

    Art. 5
    Compensi al personale
    addetto alla manutenzione degli elicotteri

    1. Il compenso previsto dall’articolo 4, comma 2, è fissato nella misura di € 35,00 per il personale del Settore aeronavigante addetto alla manutenzione degli elicotteri che anticipa il normale orario di lavoro del turno 8.00 - 20.00 per l’effettuazione dell’ispezione giornaliera sugli elicotteri impiegati nell’attività di elisoccorso. Il compenso è corrisposto in aggiunta al compenso previsto per lavoro straordinario.

    2. Al personale del settore aeronavigante addetto alla manutenzione degli elicotteri che per le motivazioni di cui al precedente comma anticipa il normale orario di lavoro del turno 8.00 - 20.00 ma che nella medesima giornata non è impiegato nell’attività di elisoccorso è corrisposto, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario, un compenso di € 25,00.

    3. Al personale del settore aeronavigante addetto alla manutenzione degli elicotteri che allo scopo di consentire l’espletamento dell’attività di elisoccorso (h 24) effettua prestazioni lavorative su chiamata fuori dal normale orario di servizio spetta l’indennità prevista dall’art. 115 del CCPL del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – di data 20 ottobre 2003, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste.

    dott. Ugo Rossi,

    Presidente della Provincia autonoma di Trento