PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Il giorno 19 maggio 2014, ad ore 15,00, presso la Sala Vetri di Piazza Fiera n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro per la definizione dell’Accordo negoziale concernente la definizione di alcune disposizioni in materia di progressione per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e di aspetti economici del rapporto di lavoro del personale medesimo.

Le parti rappresentate da:

per la delegazione di parte pubblica, nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 954 del 17 maggio 2013, come modificata con deliberazione n. 2401 di data 22 novembre 2013:

dott. Ugo Rossi, Presidente della Provincia, sostituito, in caso di impedimento, dal Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, dott. Luca Comper

dott.ssa Stella Giampietro, Sostituta Dirigente del Servizio per il Personale

rag. Ivana Robol, Funzionario del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

 

per la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

Premesso che:

  • con deliberazione n. 954 di data 17 maggio 2013, come modificata con deliberazione n. 2401 di data 22 novembre 2013, è stata nominata la delegazione negoziale di parte pubblica autorizzata alle trattative per la stipulazione degli Accordi negoziali relativi al rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento;

  • con deliberazione n. 188  di data  14 febbraio 2014 la Giunta provinciale ha impartito alla delegazione di parte pubblica le direttive per la definizione di alcune disposizioni in materia di progressioni del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e di aspetti economici del rapporto di lavoro dello stesso personale, e precisamente:

    1. con riguardo alla prevista attivazione, con decorrenza 1 gennaio 2014, della procedura concorsuale interna, per titoli, per il conferimento dei due posti di capo reparto non coperti in base alle risultanze di analoga procedura concorsuale bandita con determinazione del Dirigente il Servizio per il Personale n. 27/2013, prevedere che - al fine di garantire economicità all’azione amministrativa - si possa prescindere dalla partecipazione al corso di formazione per i candidati che hanno già frequentato il medesimo corso in occasione della citata procedura concorsuale attivata e conclusa nel corso del 2013,

    2. con riferimento invece alla procedura concorsuale interna, per titoli, per la formazione delle graduatorie finalizzate alla copertura di n. 12 posti di capo squadra di cui alla determinazione del dirigente del Servizio per il Personale n. 29 di data 6 febbraio 2013, prevedere che, limitatamente alle progressioni alla qualifica di capo squadra con decorrenza giuridica 1° gennaio 2013, la relativa decorrenza economica sia fissata, anziché il giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione (non ancora avviato a causa di sopravvenute esigenze dell’Amministrazione), il 1° agosto 2013 (data dell’originaria decorrenza degli effetti economici se il corso avesse avuto regolarmente luogo nei tempi prestabiliti),

    3. di abrogare, con decorrenza 1° gennaio 2012, la disposizione contrattuale che prevede un’incentivazione per la partecipazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale (art. 16, comma 2, lettera b) dell’accordo integrativo di data 8 agosto 2005);

  • nelle more delle opportune verifiche - anche con riferimento al corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - le parti negoziali intendono pervenire, in luogo dell’abrogazione, alla sospensione dell’art. 16, comma 2, lettera b), dell’accordo integrativo di data 8 agosto 2005, fatta salva la liquidazione dei compensi ivi previsti per il periodo antecedente il 1° gennaio 2012;

  • le modifiche indicate nelle direttive della Giunta provinciale di cui alla citata deliberazione n. 188 di data 14 febbraio 2014 non comportano l’assunzione di oneri a carico dell’Amministrazione;

  • visto l’art. 67 bis della legge provinciale n. 7/1997 ed in particolare i commi 3, 4 e 5,

  • al termine dell’incontro concordano il testo dell’Accordo negoziale concernente la definizione di alcune disposizioni in materia di progressione per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco e di aspetti economici del rapporto di lavoro del personale medesimo.

     

    ACCORDO NEGOZIALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRESSIONE PER IL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI ASPETTI ECONOMICI DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE MEDESIMO.

     

    Art. 1
    Campo di applicazione

    1. Il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n.7, si applica al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco.

    2. Le disposizioni che seguono diventano efficaci a seguito del recepimento di questo accordo negoziale con deliberazione della Giunta provinciale, come stabilito dall’articolo 67 bis, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

    Art. 2
    Norma transitoria per la promozione alla qualifica di capo reparto

    1. Nei confronti del personale che - in esito alla procedura concorsuale interna per titoli per la copertura di n. 2 posti della qualifica di capo reparto che sarà attivata nel corso del 2014 secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 13 del "Nuovo ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco" di data 16 luglio 2010 - sarà ammesso al corso di formazione professionale previsto dalla medesima lettera a), si prescinde dalla partecipazione al corso medesimo qualora risulti documentata la regolare frequenza del corso di formazione organizzato dall’Amministrazione in occasione della procedura concorsuale bandita ed espletata nel 2013 per la copertura di n. 12 posti di capo reparto (determinazione del dirigente del Servizio per il Personale n. 27/2013). In tale ipotesi, la decorrenza economica dell’inquadramento nella qualifica di capo reparto decorre dal giorno successivo la data di superamento dell’esame finale.

    Art. 3
    Progressione alla qualifica di capo squadra

    1. In deroga a quanto previsto al comma 6 dell’art. 10 del "Nuovo ordinamento del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco" di data 16 luglio 2010, per il personale inquadrato giuridicamente nella qualifica di capo squadra dal 1° gennaio 2013 gli effetti economici decorrono dal 1° agosto 2013.

    Art. 4
    Sospensione applicazione disposizioni contrattuali

    1. Nelle more delle opportune verifiche, anche con riferimento al corrispondente personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è sospesa l’applicazione della lettera b. del comma 2 dell’art. 16 "Utilizzazione del Fondo" dell’Accordo integrativo vigili del fuoco di data 8 agosto 2005, fatta salva la liquidazione dei compensi ivi previsti per il periodo antecedente il 1° gennaio 2012.

    Art. 5
    Progressioni alle qualifiche di capo squadra e capo reparto

    1. Considerate le intervenute disposizioni legislative nazionali, in deroga a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, e dall’art. 13, comma 1, del Nuovo ordinamento professionale del Corpo permanente dei vigili del fuoco di data 16 luglio 2010, al conferimento dei posti di capo squadra e di capo reparto con decorrenza giuridica fino all’1 gennaio 2015 si provvede esclusivamente con le procedure di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), per i posti di capo squadra e all’art. 13, comma 1, lettera a), per i posti di capo reparto del predetto Nuovo ordinamento professionale.

     

     

     

    dott. Ugo Rossi,

    Presidente della Provincia autonoma di Trento