PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Il giorno 21 dicembre 2017, ad ore 11.00, presso la Sala n. 2 al I° piano della sede della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, in Piazza Dante, n. 16 a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra le sotto indicate delegazioni trattanti per la definizione dell’Accordo negoziale concernente la revisione delle indennità per il personale del Settore Aeronavigante del Corpo permanente dei Vigili del fuoco.

Alla presenza dell’Assessore alla cultura cooperazione, sport e protezione civile, Tiziano Mellarini

 

la delegazione di parte pubblica, nella composizione da ultimo stabilita con deliberazione della Giunta provinciale n. 2401 di data 22 novembre 2013:

- Ugo Rossi, Presidente della Provincia autonoma di Trento, sostituito in caso di impedimento dal Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, Luca Comper

- Stella Giampietro, Sostituta Dirigente del Servizio per il Personale della Provincia,

- Ivana Robol, Funzionario del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

 

la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle 0rganizzazioni sindacali:

- C.G.I.L. - FP  

Firmato

- C.I.S.L. FP

Firmato

- U.I.L. FPL - Enti Locali

Firmato

- Fe.N.A.L.T. – Enti Locali

Non firmato

 

Al termine dell’incontro le parti hanno concordato il testo dell’Accordo negoziale concernente la revisione delle indennità per il personale del Settore Aeronavigante del Corpo permanente dei Vigili del fuoco.

 


 

Accordo negoziale concernente la revisione delle indennità per il personale del Settore Aeronavigante del Corpo permanente dei Vigili del fuoco

 

Art. 1
Indennità per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri

1. A decorrere dall’1 giugno 2015 e dall’1 gennaio 2018, l’indennità per il personale addetto alla manutenzione degli elicotteri prevista da ultimo dall’art. 26 del Nuovo Ordinamento professionale del personale del Settore Aeronavigante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di data 11 settembre 2017, è rideterminata nelle misure e secondo le specificazioni di seguito riportate:

LMA

Misura mensile lorda
dec. 1.6.2015

Misura mensile lorda
dec. 1.1.2018

a) Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) di categoria A

€ 573,00

€ 613,00

b) Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) di categoria B1.3 inferiore a 5.700 Kg 

€ 603,00

€ 645,00

c) Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) di categoria B1.3 superiore a 5.700 Kg

€ 633,00

€ 677,00

d) Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) di categoria B1.3 + B2 superiore a 5.700 Kg

€ 663,00

€ 709,00

e) Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) di categoria B1.3+C superiore a 5.700 Kg. oppure Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) di categoria B1.3 superiore a 5.700 kg. + Cit C Componenti -

€ 693,00

€ 742,00

2. Qualora l’importo dell’indennità attualmente in godimento da parte del personale addetto alla manutenzione degli elicotteri risulti superiore rispetto all’ammontare rideterminato ai sensi del comma 1 di questo articolo, la differenza tra i due trattamenti è conservata a titolo di assegno riassorbibile con i successivi incrementi dell’indennità.

3. Ai fini dell’attribuzione delle indennità disciplinate nel presente articolo, non cumulabili tra loro, il Dirigente del Servizio competente in materia di Antincendi e protezione civile comunica i nominativi del personale addetto alla manutenzione degli elicotteri e le relative abilitazioni e/o mansioni.

4. Per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, inquadrato nelle qualifiche del settore aeronavigante, che effettua manutenzione secondo CTP redatta dal Maintenance Manager e dal Quality Manager, ma non abilitato alla riammissione in servizio dell’A/M, l’indennità in godimento di cui all’art. 11 del CCPL di data 8 agosto 2005 è rideterminata in € 362,00 a decorrere dall’1 giugno 2015 e in € 387,00 a decorrere dall’1 gennaio 2018.

5. Salvo quanto previsto al precedente comma 4, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 26 del Nuovo Ordinamento professionale del personale del Settore Aeronavigante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di data 11 settembre 2017,si intendono disapplicate a decorrere dall’1 gennaio 2010 le disposizioni di cui all’art. 11 del CCPL di data 8 agosto 2005.

 

Art. 2
Indennità di volo per il personale della qualifica di coadiutore di volo

1. Al personale del nucleo elicotteri inquadrato in una delle seguenti qualifiche: coadiutore di volo - coadiutore di volo qualificato - coadiutore di volo esperto - coadiutore di volo coordinatore è attribuita l’indennità di volo di € 280,00 mensili lordi prevista dall’art. 42 dell’Accordo di settore della Provincia di data 17 dicembre 2010.

2. L’indennità di volo compete esclusivamente al personale che opera a bordo degli elicotteri durante l’attività di volo.

 

Art. 3
Indennità per incarichi particolari

1. Al personale che, in possesso dell’idoneità a certificare la riammissione in servizio degli elicotteri, è autorizzato alle attività "on the job" e/o "additional check" e/o "controlli indipendenti", spetta una indennità di Euro 90,00 per dodici mensilità.

2. Al personale addetto al magazzino e/o all’ufficio tecnico del nucleo elicotteri spetta una indennità mensile lorda di € 60,00 per dodici mensilità.

3. Al personale con incarico di responsabile dell’hangar, responsabile dell’ufficio tecnico avionico, deputy CAMO, deputy Maintenance Manager spetta una indennità mensile lorda di € 90,00 per dodici mensilità.

4. Al personale con incarico di responsabile del magazzino spetta una indennità mensile lorda di € 110,00 per dodici mensilità.

5. Al personale con incarico di Dirigente della Manutenzione (Maintenance Manager) spetta, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico (e comunque non anteriormente alla decorrenza indicata al comma 8 di questo articolo), una indennità mensile lorda di € 765,00 per dodici mensilità.

6. Al dipendente inquadrato nella qualifica professionale di Responsabile planning è corrisposta una indennità mensile lorda di euro 370,00 per dodici mensiilità.

7. Qualora al dipendente siano affidati più incarichi, allo stesso viene corrisposta per intero l’indennità di importo maggiore e nella misura del 50% le altre indennità.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dall’1 gennaio 2016. Dalla medesima data l’art. 12 "Indennità per incarichi particolari" dell’Accordo integrativo di data 8 agosto 2005 è abrogato.