PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

Il giorno 23 giugno 2014, ad ore 11,00, presso la Sala Vetri di Piazza Fiera n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro per la definizione dell’Accordo negoziale concernente la definizione del trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impiegato nel servizio di elisoccorso H24 per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014.

Le parti rappresentate da:

per la delegazione di parte pubblica, nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 954 del 17 maggio 2013, come modificata con deliberazione n. 2401 di data 22 novembre 2013:

 

dott. Ugo Rossi, Presidente della Provincia, sostituito, in caso di impedimento, dal Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, dott. Luca Comper

dott.ssa Stella Giampietro, Direttore dell’Ufficio Assetto economico del Servizio per il Personale

rag. Ivana Robol, Funzionario del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali

 

per la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica         firmato

C.I.S.L. FPS                              firmato

U.I.L. FPL - Enti Locali                firmato

Fe.N.A.L.T. – Enti Locali             firmato

 

 

Premesso che:

  • con deliberazione n. 1543 di data 26 luglio 2013 è stato recepito l’"Accordo negoziale di disciplina del trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco – Nucleo elicotteri – per lo svolgimento del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata" stipulato dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Comparto Autonomie locali in data 27 giugno 2013;

  • l’accordo negoziale sopra menzionato suddivide in due fasi la prestazione del servizio finalizzata ad assicurare l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (H24) ovvero una prima fase dal 1° luglio al 31 dicembre 2013 - caratterizzata dal particolare impegno richiesto al personale in termini di prestazioni aggiuntive - ed una seconda fase a regime del servizio che decorre dal 1° gennaio 2014;

  • le due fasi si differenziano sostanzialmente per il particolare impegno richiesto al personale nella prima fase in considerazione della necessità di completare l’organico del personale di cui è necessario disporre per assicurare l’espletamento del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata con il ricorso alla normale turnazione lavorativa;

  • con deliberazione n. 2444  di data  29 dicembre 2013 la Giunta provinciale ha impartito alla delegazione di parte pubblica, nella composizione da ultimo stabilita con deliberazione n. 2401 di data 22 novembre 2013, le direttive per la definizione del trattamento economico da corrispondere, a partire dall’1 gennaio 2014, al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impiegato nel servizio di elisoccorso H24;

  • con il predetto provvedimento la Giunta provinciale ha impartito alla delegazione pubblica le direttive per la proroga, fino al 30 giugno 2014, della prima fase dell’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata e dei connessi compensi previsti dal citato Accordo di data 27 giugno 2013, considerato che le specifiche procedure concorsuali per il reclutamento di personale della figura professionale di pilota di elicottero e di personale della qualifica di tecnico di elicottero vedranno la loro conclusione presumibilmente nel corso della prossima primavera e che conseguentemente, fino a tale data, per garantire l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata sarà richiesto l’espletamento del servizio mediante prestazioni aggiuntive che potranno subire significativi aumenti in considerazione della stagione turistica invernale (fino a tutto marzo 2014);

  • con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale ha dato atto che le risorse necessarie alla copertura dei costi derivanti dal suddetto accordo sono reperite tra le somme specificamente autorizzate dall’art. 1, comma 8, della l.p. n. 16/2013 (legge finanziaria provinciale per l’anno 2014);

  • il testo proposto dalla delegazione di parte pubblica nel corso degli incontri svoltisi nelle giornate del 3 e del 19 dicembre 2013 non ha avuto la sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali tale da raggiungere la soglia di rappresentatività richiesta per considerare raggiunto lo stesso accordo;

  • in considerazione della mancata sottoscrizione di cui al punto precedente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2768 di data 30 dicembre 2013, ha dato atto che, fino a quando non interverrà un nuovo accordo, conserva efficacia l’Accordo negoziale in materia di data 27 giugno 2013;

  • considerato che a seguito del reclutamento di personale della figura di pilota di elicottero (n. 3 unità) e di personale della qualifica di tecnico di elicottero (n. 1 unità), la formazione dei quali l’Amministrazione reputa possa essere completata entro il 31 dicembre 2014, la fase transitoria del servizio di elisoccorso H24 possa considerarsi conclusa il 31 dicembre 2014;

  • visto l’art. 67 bis della legge provinciale n. 7/1997 ed in particolare i commi 3, 4 e 5;

  • visto l’Accordo negoziale di data 27 giugno 2013, come recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1543 di data 26 luglio 2013,

  • al termine dell’incontro concordano il testo dell’Accordo negoziale concernente la definizione del trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impiegato nel servizio di elisoccorso (H24) per il periodo 1 gennaio 2014 -31 dicembre 2014.

     

     

    ACCORDO NEGOZIALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO - NUCLEO ELICOTTERI - PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO ESTESO (H24) PER IL PERIODO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014 E FINO AL 31 DICEMBRE 2014.

     

     

    Art. 1
    Campo di applicazione

     

    1. Il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n.7, si applica al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco impiegato nell’espletamento dell’elisoccorso esteso all’intero arco della giornata (H 24), con particolare riferimento al personale impiegato nel turno notturno.

     

    2. Le disposizioni che seguono diventano efficaci a seguito del recepimento di questo accordo negoziale con deliberazione della Giunta provinciale, come stabilito dall’articolo 67 bis, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ed hanno effetto dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014.

     

     

    Art. 2
    Organizzazione del servizio di elisoccorso

     

    1. Il Dipartimento ed il Servizio competenti in materia di antincendi assicurano che dal 1° gennaio 2014 l’organizzazione dei servizi di elisoccorso presso il Nucleo elicotteri continuerà ad essere garantita, previo confronto con il personale interessato, attraverso una turnistica che consenta un adeguato recupero psico-fisico da ottenere sia attraverso una turnistica adeguatamente scaglionata che attraverso la fruizione delle ferie, con l’obiettivo di mantenere la necessaria garanzia di sicurezza.

     

     

    Art. 3
    Proroga efficacia delle disposizioni
    dell’Accordo di data 27 giugno 2013

     

    1. Le disposizioni concernenti la prima fase del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata (H24), contenute nell’Accordo negoziale di data 27 giugno 2013, che ai sensi dell’art. 8 "Verifica congiunta" dell’Accordo stesso sono oggetto di verifica tra le parti negoziali, sono confermate con effetto dall’1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, salvo anticipo dell’organizzazione a regime.

     

    2. Il compenso di cui al comma 2 dell’art. 3 dell’accordo di data 27 giugno 2013 è rideterminato, a far data dall’1 luglio 2013, in € 100,00.

     

     

    Art. 4
    Compensi al personale
    addetto alla manutenzione degli elicotteri

     

    1. Il compenso previsto dall’articolo 6, comma 2, dell’Accordo negoziale di data 27 giugno 2013 è fissato nella misura di € 35,00 per il personale del Settore aeronavigante addetto alla manutenzione degli elicotteri che anticipa il normale orario di lavoro del turno 8.00 - 20.00 per l’effettuazione dell’ispezione giornaliera sugli elicotteri impiegati nell’attività di elisoccorso. Il compenso è corrisposto in aggiunta al compenso previsto per lavoro straordinario.

     

    2. Al personale del settore aeronavigante addetto alla manutenzione degli elicotteri che per le motivazioni di cui al precedente comma anticipa il normale orario di lavoro del turno 8.00 - 20.00 ma che nella medesima giornata non è impiegato nell’attività di elisoccorso è corrisposto, in aggiunta al compenso per lavoro straordinario, un compenso di € 25,00.

     

    3. Al personale del settore aeronavigante addetto alla manutenzione degli elicotteri che allo scopo di consentire l’espletamento dell’attività di elisoccorso (H 24) effettua prestazioni lavorative su chiamata fuori dal normale orario di servizio spetta l’indennità prevista dall’art. 115 del CCPL del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – di data 20 ottobre 2003, qualora ne ricorrano le condizioni ivi previste.

     

     

    Art. 5
    Verifica congiunta

    1. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di settembre 2014 per la disciplina della seconda fase del servizio (a regime) a partire dall’1 gennaio 2015 e dei connessi compensi.

     

     

     

     

    dott. Ugo Rossi,

    Presidente della Provincia autonoma di Trento _______________________________