PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Il giorno 27 giugno 2013, ad ore 18,00, presso la Sala Vetri di Piazza Fiera n. 3 a Trento, ha avuto luogo l’incontro conclusivo per la definizione dell’Accordo negoziale relativo al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento impegnato nel servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata.

Le parti rappresentate da:


per la delegazione di parte pubblica, nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 954 del 17 maggio 2013:

  • rag. Ivana Robol, Funzionario del
    Dipartimento Organizzazione, personale
    e affari generali

  • per la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

     

     

    Premesso che:

  • l’articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) stabilisce che il rapporto di impiego del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, ad esclusione del personale con qualifica di dirigente, è regolato da appositi accordi negoziali. Resta ferma la vigenza degli accordi stipulati dall’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale secondo l’ordinamento previgente;
     

  • gli accordi negoziali sono stipulati dal Presidente della Provincia e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto autonomie locali. Questi accordi sono recepiti con deliberazione della Giunta provinciale;
     

  • con deliberazione n. 954 del 17 maggio 2013 la Giunta provinciale ha nominato la delegazione di parte pubblica autorizzata alle trattative per la stipulazione degli Accordi negoziali relativi al rapporto di impiego del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento;
     

  • con deliberazione n. 411 dell’8 marzo 2013 la Giunta provinciale ha dettato le direttive per l'estensione del servizio di elisoccorso H24 in provincia di Trento ed ha incaricato le strutture provinciali e gli enti individuati di adottare gli atti e i provvedimenti di rispettiva competenza finalizzati all’estensione del predetto servizio mediante l’attivazione del volo notturno;
     

  • è necessario adeguare i trattamenti economici del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco - nucleo elicotteri - coinvolto nello svolgimento del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata;
     

  • il testo dell’Accordo che segue viene concordato tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali e lo stesso si intende stipulato ai sensi dell’articolo 67 bis, comma 3, della l.p. 7/1997 con l’apposizione della firma del Presidente della Provincia,
     

  • l’art. 1, comma 4, del disegno di legge n. 389/XIV (finanziaria per l’anno 2014), recentemente approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1149 di data 7 giugno 2013, ha autorizzato la spesa di € 200.000,000 per l’anno 2014 (€ 100.000,00 riferiti alla spesa 2013 e ad oggi reperiti nella dotazione del FOREG ed € 100.000,00 per l’anno 2014) e di € 100.000,00 per l’anno 2015 e successivi,

  • al termine dell’incontro concordano il testo dell’ Accordo negoziale di disciplina del trattamento economico da corrispondere al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco - nucleo elicotteri - per lo svolgimento del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata.

     

    ACCORDO NEGOZIALE DI DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO - NUCLEO ELICOTTERI - PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO ESTESO ALL’INTERA GIORNATA

    Art. 1
    Campo di applicazione

    Il presente accordo, stipulato ai sensi dell’articolo 67 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n.7, detta disposizioni finalizzate alla definizione delle modalità di remunerazione del personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco ed impiegato nell’espletamento dell’elisoccorso esteso all’intero arco della giornata (h 24), con particolare riferimento al personale impiegato nel turno notturno.

    Le disposizioni che seguono diventano efficaci a seguito del recepimento di questo accordo negoziale con deliberazione della Giunta provinciale, come stabilito dall’articolo 67 bis, comma 4, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed hanno decorrenza dal 1° luglio 2013.

    Art. 2
    Definizioni

    1. Ai fini delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, comma 1, la prestazione del servizio finalizzata ad assicurare l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (h 24) è suddivisa in due fasi.

    2. La prima fase è caratterizzata da un particolare impegno richiesto al personale in considerazione della necessità di garantire l’espletamento del servizio mediante prestazioni notturne nonché dall’incremento del carico di lavoro in particolare durante la stagione estiva; la seconda fase decorre dal 1° gennaio 2014, salvo anticipo della organizzazione a regime del servizio che sarà reso senza il ricorso a prestazioni aggiuntive.

    3. Ai fini del presente accordo si intende per turno notturno il servizio prestato dalle 20.00 di ciascun giorno alle 8.00 del giorno successivo.

    Art. 3
    Compenso per l’impiego nella prima fase

    1. Al personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, che presta servizio mediante prestazioni notturne al fine di garantire l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (h 24) nel corso della prima fase, è attribuito, in aggiunta alla retribuzione spettante, un compenso incentivante di € 190,00 per ogni turno notturno.

    2. Al personale inquadrato nelle qualifiche del personale del settore aeronavigante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, addetto alla manutenzione degli elicotteri, che presta servizio mediante prestazioni notturne al fine di garantire l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (h 24) nel corso della prima fase è attribuito un compenso incentivante di € 80,00 per ogni turno notturno.

    3. Al personale contemplato dal comma 2 che, per ragioni organizzative, ed al fine di garantire l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (h 24), presta servizio in turni esclusivamente diurni, è attribuita una integrazione giornaliera della retribuzione spettante nella misura di € 8,00.

    Art. 4
    Compenso per l’impiego nella seconda fase

    1. Le parti firmatarie di questo accordo concordano di rinviare la definizione della misura dei compensi per l’espletamento, nella seconda fase, del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata (h24) entro il mese di ottobre del corrente anno.

    2. Al fine della determinazione dei compensi spettanti nella seconda fase del servizio non potrà essere preso a riferimento il trattamento economico disciplinato dal presente accordo per la prima fase in quanto quest’ultimo è correlato alle prestazioni straordinarie garantite dal personale in aggiunta alla normale prestazione lavorativa.

    Art. 5
    Lavoro straordinario durante la prima fase

    1. Nei confronti del personale impiegato per garantire l’attività di elisoccorso estesa all’intera giornata (h 24) nel corso della prima fase, non operano i limiti contrattuali, anche individuali, previsti dal vigente CCPL per le prestazioni di lavoro straordinario.

    Art. 6
    Indennità per il personale addetto alla vigilanza antincendi

    1. Al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco – settore operativo - impiegato nel servizio di vigilanza antincendio presso l’aeroporto è attribuito un compenso onnicomprensivo di € 20,00 per ciascun turno di vigilanza, volto a remunerare il prolungamento dell’orario di lavoro per assicurare il servizio di vigilanza medesimo.

    2. Il compenso di cui al comma 1 spetta anche al personale del Settore aeronavigante addetto alla manutenzione degli elicotteri per il prolungamento di orario necessario al fine di garantire l’espletamento del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata (h24), fatte salve eventuali ulteriori prestazioni di lavoro straordinario regolarmente autorizzate.

    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono abrogati gli artt. 118 "Indennità per il personale del nucleo elicotteri" del CCPL di data 20.10.2003 e s.m. e 14 "Indennità per il personale addetto alla vigilanza antincendi" dell’Accordo integrativo di data 8.8.2005.

    Art. 7
    Misure per fronteggiare le situazioni di emergenza
    durante il turno notturno

    1. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza correlate al servizio di elisoccorso notturno che richiedano una integrazione del contingente di personale del Settore operativo che costituisce le squadre di soccorso durante il turno notturno, fino al 31 dicembre 2013 è messo a disposizione del dirigente del Servizio Antincendi e protezione civile un monte ore di lavoro straordinario pari a 1.080 ore da utilizzare per l’integrazione, nel limite massimo di una unità per turno, delle squadre stesse qualora il numero dei componenti sia inferiore a 16.

    2. In aggiunta alle misure previste al comma 1 e per le medesime finalità, è istituito un servizio di reperibilità notturna, fino al 31 dicembre 2013, della durata di 12 ore (dalle ore 20,00 di ciascuna giornata alle ore 8,00 del giorno successivo) da attivare in relazione ad una unità di personale qualora il contingente sia inferiore a 16 unità.

    3. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un’indennità pari ad € 20,00 per ciascun turno di reperibilità.

    4. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate come lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata ed il rientro nell’abitazione.

    5. La reperibilità può essere attivata nei confronti dei dipendenti in grado di raggiungere la sede di servizio entro e non oltre trenta minuti dalla chiamata.

    Art. 8
    Verifica congiunta

    1. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di ottobre del corrente anno per una verifica sull’andamento del servizio di elisoccorso esteso all’intera giornata (h24) e delle connesse modalità organizzative aventi effetti sul rapporto di lavoro, intervenendo, qualora necessario, sul contenuto del presente accordo.