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AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della firma del protocollo d’intesa di data 26 gennaio 2000 e della successiva deliberazione di Giunta provinciale n. 1557 di data 23 giugno 2000, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo sul biennio economico 2000-2001 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, il giorno 14 luglio 2000, alle ore 10.30, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

prof. Carlo Zoli - presidente

sig. Ferruccio Demadonna - componente

dott. FrancoZeni - componente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. Aldo Duca

 

 

e la delegazione sindacale, composta da:

...................................................... per la C.G.I.L. - Funzione pubblica

........................................................per la FIST - C.I.S.L

....................................................... per la U.I.L. - Enti locali

...................................................... per la DIR.P.A.T

....................................................... per il Di.C.C.A.P.

hanno sottoscritto l'accordo modificativo e relativo al biennio economico 2000-2001 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, giperaltro sottoscritto per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 in data 8 marzo 2000.

 


ACCORDO MODIFICATIVO E SUL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998-2001 DEL PERSONALE DELL’AREREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

Art. 1
Adeguamenti retributiv
i

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 al personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali di cui all’art. 2, punto 2), dell’accordo sui comparti di contrattazione collettiva di data 4 ottobre 1999, fatto salvo quanto previsto dall’art. 114 del CCPL 8 marzo 2000 per il personale ivi previsto, sono corrisposti gli aumenti previsti alla tabella allegata al presente accordo (Allegato A).

Art. 2
Effetti nuovi spendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 2000-2001 gli incrementi di cui all’art. 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 1 hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 3
Tutela della maternità

1. L'articolo 45 (Tutela della maternità) del contratto collettivo provinciale di lavoro del persona dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali dd. 8 marzo 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 45
Tutela della maternità

1. Ai dipendenti si applicano le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con le integrazioni apportate dallala legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, con le integrazioni e specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

3. Nei primi tre mesi di gravidanza dichiarata le lavoratrici non possono essere adibite in via prevalente ai videotermili.

4. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/71, e agli altri soggetti indicati dal successivo comma 11, lett. a) e dall'articolo 6 bis della legge n. 1204/71, introdotto dall'articololo 14 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000, spetta l'intera retribuzione, compresa la partecipazione al fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi.

5. In caso di parto prematuro il secondo periodo di astensione obbligatoria decorre dalla data presunta del parto, fermo restando il godimento dei cinque mesi di astensione obbligatoria.

6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge n. 1204/71 sono raddoppiati.

7. Nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore, anche contemporaneamente, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, possono astenersi facoltativamente dal lavoro per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi. Detta astensione, fruibile anche frazionatamente, è considerata assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario, ridotti in caso di fruizione frazionata, per i quali spetta l'intera retribuzione, escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle corrisisposte per dodici mensilità; per il restante periodo alle madri lavoratrici o, in alternativa, ai padri lavoratori spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri previdenziali. Dai tre agli otto anni l'assenza non è retribuita, ma è garantita a carico dell'Amministrazione la copertura degli oneri previdenziali. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite è elevato di un mese, se fruito dal medesimo. La richiesta di astensione facoltativa va effettuata con congruo anticipo.

8. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino alla conclusione del terzo anno, nei casi previsti dall'articolo 7, comma 4, della legge n. 1204/71, come modificato dall'articolo 3 della legge n. 53/2000, la madre o, in alternativa, il padre ha diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo all'ottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui complessivi non retribuiti per i genitori, con copertura previdenziale a carico dell'Amministrazione. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero pedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di astensione facoltativa. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto all'astensione non retribuita.

9. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dall'articolo 43. I periodi di astensione di cui al comma 7 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. I genitori che fruiscano di periodi di astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del comma 7 dovranno presentare un'autodichiarazione attestante che i periodi di astensione fruiti non eccedano quanto previsto dal medesimo comma 7.

10. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 1204/71, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o per la salute della madre lavoratrice, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportino minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

11. Ai genitori adottivi e affidatari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i genitori naturali, fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, essi hanno diritto di fruire dei seguenti benefici:astensione obbligatoria dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 903/77, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;assenza facoltativa dal lavoro di cui al precedente comma 7, sino a che il minore non abbia raggiunto i dodici anni di età. Il trattamento economico e giuridico spettante per le assenze legate alla cura dei figli naturali con età compresa tra zero e tre anni è calcolato con riferimento ai primi tre anni dall'entrata del minore nel nucleo familiare. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del medesimo nel nucleo familiare. In tale ipotesi spetta il trattamento previsto per i figli naturali di età compresa tra zero e tre anni;congedo retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione, per un periodo comunque non superiore a due mesi.

12. Alla dipendente con rapporto a termine, che si trovi in stato di gravidanza o puerperio, viene applicato l'intero trattamento, compresi i primi 30 giorni di astensione facoltativa retribuiti al 100%, previsto per il personale a tempo indeterminato, ad eccezione del comma 7, del comma 11, lett. c) e d) e del comma 13 del presente articolo, fatta salva l'applicazione della legge n. 14/71. Trovano altresì piena applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1204/71, così come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 53/2000, anche nel caso in cui l'altro genitore non ne abbia diritto. La retribuzione assicurata alla dipendente cessata dal servizio è quella prevista dal combinato disposto degli articoli 15, comma 1, e 17 della legge n. 1204/71 ed è pagata dall'Amministrazione ai sensi della legge del 1° giugno 1991, n. 166, sulla base dell'ultimo trattamento dovuto prima della cessazione del rapporto.

13. Entro l'ottavo anno di età del bambino la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore ha diritto, a domanda, di usufruire di un'aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi. Per i Comuni fino a tre dipendenti in servizio, escluso il segretario comunale, viene garantita la frazionabilità minima in semestri, salvo la possibilità dell'Amministrazione di concedere la frazionabilità per periodi inferiori.

14. Restano impregiudicate le aspettative in essere alla data della sigla del presente accordo, in relazione all'articolo 140 della legge provinciale n. 12/83 e all'articolo 80 del D.P.G.R. 19 maggio 1999, n. 3/L, fino alla loro conclusione. Le assenze per tali aspettative, godute o in godimento alla data della sottoscrizione definitiva del presente contratto, sono, peraltro, portate in diminuzione, fino a concorrenza, all'aspettativa di cui ai commi 7, per le mensilità eccedenti i sei mesi, e 13 del presente articolo.

15. Il diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 1204/71, così come integrato dal presente articolo, e la relativa retribuzione sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

16. Le disposizioni di cui al esente articolo, nell'attesa della sottoscrizione dei relativi contratti collettivi di lavoro o accordi, si applicano anche ai vigili del fuoco e al personale delle qualifiche forestali."

 

Art. 4
Personale con contratto a tempo determinato

1. Le disposizioni di cui al Nuovo ordinamento professionale sottoscritto in data 8 marzo 2000 si applicano al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi degli artt. 19 del Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale dell’areaea non dirigenziale del comparto Autonomie locali – anno 1997 e 36 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali limitatamente alle norme riguardanti le declaratorie delle categorie e delle figure professionali.Per il trattamento economico è fatto riferimento a quanto previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali relativamente al personale a tempo indeterminato appartenente alla medesima categoria, livello e posizione retributiva iniziale.

2. E’ in ogni caso esclusa l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 13 del Nuovo ordinamento professionale, salvo quanto disposto al comma 1 d medesimo articolo, per i periodi anteriori la sottoscrizione del CCPL 8 marzo 2000. A decorrere da tale data per il personale a tempo determinato, ove si sia riqualificato il profilo professionale, si opererà il reinquadramento, con esclusione delle "code contrattuali" (artt. 14 e 15 CCPL citato), purché detto personale sia ancora in servizio alla data della sottoscrizione del presente accordo.

3. In relazione a quanto previsto dall’art. 36, comma 5, del Contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-200001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, dove è detto che "…Ai fini del computo del servizio complessivo di due anni si sommano tutti i servizi a tempo determinato, prestati a qualsiasi titolo presso la stessa Amministrazione. …" si intendono ricompresi in tali periodi solo quelli eventualmente prestati presso le scuole a carattere statale successivamente all’8 marzo 2000.

Art. 5
Uso automezzo

1. In attesa della definizione in accordo di settore della nuova disciplina per l’uso dell’automezzo privato per ragioni di servizio al secondo comma dell’art. 107 del CCPL 08 marzo 2000 è aggiunta la seguente lettera:al personale al quale è richiesto di usare il proprio mezzo di trasporto nell’ambito del territorio provinciale quando questo sia ritenuto indispensabile nell’interesse del servizio è corrisposta un’indennità chilometrica onnicomprensiva delle spese di carburante e manutenzione stesso, nella misura e con le modalità previste per il personale della Provincia autonoma di i Trento. L’uso dell’automezzo è disciplinato da apposito regolamento speciale.

 

Art. 6
Operatore con compiti di vigilanza

1. Le parti si impegnano a discutere ed a definire puntualmente in sede di accordo di settore la nota "escluso compiti di polizia locale" prevista nell’allegato A al nuovo ordinamento professionale del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000 con riferimento alla figura professionale di "operatore con compiti di vigilanza" – categoria B – livello evoluto, alla luce della normativa nazionale vigente in materia di ausiliari del traffico e dell’art. 18, comma 40, della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10.

ALLEGATO A

ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI

Livello

Posizioni economiche Nuovo ordinamento professionale

Aumento mensile lordo
dec. 1 luglio 2000

Stipendio tabellare iniziale
annuo lordo delle
nuove posizioni retributive
dal 1.7.2000

A1

46.000

12.970.000

B3

49.000

14.281.000

B6

51.000

15.595.000

C9

55.000

17.268.000

C12

60.000

19.934.000

D14

63.000

20.766.000

D15

65.000

22.977.000

D16

67.000

23.942.000

D17

69.000

24.907.000

D18

72.000

26.396.000

vigile

51.000

capo squadra

55.000

capo reparto

57.000

agente e agente scelto
assistente e assistente capo

51.000

vice sovrintendente
sovrintendente e vice ispettore

55.000

sovrintendente capo e ispettore

57.000

ispettore capo

60.000

ispettore superiore

65.000


ALLEGATO B

NUOVO ORDINAMENTO: Categorie - Livelli - Posizioni retributive

Categoria A

livello unico

Categoria B

livello

Categoria C

livello

Categoria D

livello

Stipendio base vigente
al 1.7.2000

base

evoluto

base

evoluto

base

evoluto

A1

12.970.000

A2

13.490.000

B3

14.281.000

A4

14.531.000

B5

14.853.000

B6

15.595.000

B7

15.907.000

B8

16.219.000

C9

17.268.000

B10

17.616.000

C11

17.964.000

C12

19.934.000

C13

20.124.000

C14

D14

20.766.000

D15

22.977.000

C16 (*)

D16

23.942.000

D17

24.907.000

D18

26.396.000

D19

26.936.000

D20

27.477.000

D21

29.653.000

(*) Il personale della posizione C16, qualora venga successivamente inquadrato nelle posizioni riferite alle lauree brevi, mantiene la posizione retributiva in godimento.

Ai fini della progressione di cui all’art. 6 del presente accordo le figure professionali assunte alla posizione retributiva D14 conseguono il primo passaggio all’importo di Lire 21.581.000 e il secondo passaggio all’importo di lire 23.531.000. Agli stessi fini la progressione delle figure professionali assunte alle posizioni retributive D15 e D16 avviene rispettivamente alle posizioni retributive D16 e D17 e il secondo passaggio in D19. La figura professionale di avvocato consegue il primo passaggio dalla posizione retributiva D17 all’importo di Lire 25.848.000 e il secondo passaggio alla posizione D19.