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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 1001 di data 27 aprile 2001, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell'accordo definitivo sul biennio economico 2000-2001 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, il giorno 7 maggio 2001, alle ore 11.00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. Aldo Duca

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica (firmato)

C.I.S.L. FPS (firmato)

U.I.L. - Enti locali (firmato)

DIR.P.A.T. (firmato)

Di.C.C.A.P. (firmato)

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l'accordo definitivo sul biennio economico 2000-2001 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, già peraltro sottoscritto per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 in data 8 marzo 2000 e per il biennio economico 2000-2001 in data 14 luglio 2000.

 


ACCORDO DEFINITIVO SUL BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998-2001 DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

Art. 1
Rideterminazione degli stipendi tabellari

1. Gli stipendi tabellari del personale appartenente al comparto Autonomie locali, di cui all’art. 2, comma 1, punto 2), lett. B), del D.P.G.P. 27.10.1999 n. 15-14/Leg., derivanti dall’articolo 1 dell’Accordo modificativo e sul biennio economico 2000-2001 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali del 14.07.2000, sono rideterminati, con decorrenza 1 gennaio 2001, negli importi stabiliti dall’allegato A. Sono esclusi da tale rideterminazione i dipendenti appartenenti alle qualifiche forestali e ai profili professionali dei vigili del fuoco.

2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione del personale, derivanti dall’accordo sottoscritto il 14.07.2000, sono rideterminati secondo le indicazioni dell’allegato B, con le decorrenze ivi previste.

3. Sono confermate le altre voci retributive di cui all'articolo 86 del CCPL 1998-2001 negli importi ivi previsti.

4. La retribuzione di cui alla seconda posizione retributiva di ciascuna categoria/livello è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, secondo gli importi di cui alla tabella di cui all’allegato C.

Art. 2
Elemento individuale della retribuzione

1. Al personale a tempo indeterminato di cui al presente accordo é attribuito, a far data dall'1.1.2001, l'elemento individuale della retribuzione pari al 15% del riequilibrio del salario di esperienza professionale in godimento, di cui all’art. 5 del D.P.G.P. n. 1-106/Leg. del 27 gennaio 1994.

2. La struttura della retribuzione di cui all’articolo 86 del C.C.P.L. 1998-2001 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali viene integrata al comma 1 - con la lettera a.5bis - di una voce denominata elemento individuale della retribuzione.

Art. 3
Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 2000-2001 gli incrementi di cui agli artt. 1 e 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 1 hanno effetto su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 4
Disposizioni transitorie

1. La disciplina prevista dagli artt. 93, 94, 95 e 96 del CCPL 8.3.2000 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali si applica, in deroga a quanto ivi previsto, a far data dal 1° gennaio 2001. Fino a tale data continua l’applicazione della previgente normativa.

Art. 5
Particolari disposizioni

1.    Per il personale proveniente dall’A.NA.S. l’incremento dello stipendio tabellare previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del presente accordo è riassorbito nell'assegno personale in godimento nella misura del 40%.

2. In via transitoria agli assistenti educatori e al personale non docente delle scuole elementari e dell'infanzia vengono attribuiti gli incrementi previsti dal presente accordo con riferimento alle posizioni economiche di inquadramento. 

Art. 6
Clausola finale

1. Qualora si verifichino scostamenti della spesa rispetto agli stanziamenti previsti negli accordi contrattuali le parti provvederanno ad adottare misure correttive idonee a ripristinare l’equilibrio.


 ALLEGATO A

Categorie/Livelli

Adeguamenti retributivi mensili lordi dec. 1° luglio 2000
(già corrisposti con Accordo sottoscritto in data 14.7.2000)

Incrementi mensili lordi
dec. 1° gennaio 2001
(Riassorbe l'incremento corrisposto con dec. 1.7.2000)

Incrementi effettivi mensili lordi stipendio tabellare
dec. 1° gennaio 2001

Stipendio tabellare iniziale
annuo lordo
dal 1.1.2001

A

(46.000)

81.000

35.000

13.390.000

B/base

(49.000)

86.000

37.000

14.725.000

B/evoluto

(51.000)

90.000

39.000

16.063.000

C/base

(55.000)

97.000

42.000

17.772.000

C/evoluto

(60.000)

106.000

46.000

20.486.000

C/evoluto pos. 14

D/base pos. 14

(63.000)

110.000

47.000

21.330.000

D/base pos. 15

(65.000)

116.000

51.000

23.589.000

C/evoluto pos. 16

D/base pos. 16

(67.000)

118.000

51.000

24.554.000

D/base pos. 17

(69.000)

120.000

51.000

25.519.000

D18

(72.000)

128.000

56.000

27.068.000


ALLEGATO B

NUOVO ORDINAMENTO: Categorie - Livelli - Posizioni retributive

Categoria A

Categoria B

Categoria C

Categoria D

Posizioni retributive
all'1.1.2001

livello unico

livello

livello

livello

.

base

evoluto

base

evoluto

base

evoluto

A1

. . . . . .

13.390.000

A2

. . . . . .

13.910.000

.

B3

. . . . .

14.725.000

A4

. . . . . .

14.951.000

.

B5

. . . . .

15.297.000

. .

B6

. . . .

16.063.000

.

B7

. . . . .

16.327.000

. .

B8

. . . .

16.687.000

. . .

C9

. . .

17.772.000

. .

B10

. . . .

18.036.000

. . .

C11

. . .

18.468.000

. . . .

C12

. .

20.486.000

. . .

C13

. . .

20.568.000

. . . .

C14

D14 (2)

.

21.330.000

. . . . .

D15 (2)

.

23.589.000

. . . .

C16 (1)

D16 (2)

.

24.554.000

. . . . .

D17 (2)

.

25.519.000

. . . . . .

D18

27.068.000

. . . . .

D19

.

27.512.000

. . . . . .

D20

28.149.000

. . . . . .

D21

30.325.000

(1) Il personale della posizione C16, qualora venga successivamente inquadrato nelle posizioni riferite alle lauree brevi, mantiene la posizione retributiva in godimento.

(2) Ai fini della progressione di cui all’art. 6 del presente accordo le figure professionali assunte alla posizione retributiva D14 conseguono il primo passaggio all’importo di Lire 22.145.000 e il secondo passaggio all’importo di lire 24.095.000. Agli stessi fini la progressione delle figure professionali assunte alle posizioni retributive D15 e D16 avviene rispettivamente alle posizioni retributive D16 e D17 e il secondo passaggio in D19. La figura professionale di avvocato consegue il primo passaggio dalla posizione retributiva D17 all’importo di Lire 26.460.000 e il secondo passaggio alla posizione D19.


ALLEGATO C

Adeguamento delle seconde posizioni retributive previste dall'allegato B
decorrenza 1° gennaio 2001

 

CATEGORIE

IMPORTI ANNUI LORDI

A2

120.000

B5

127.000

B8

133.000

C11

142.000

C14

155.000

D14 nota n. 2 allegato B

159.000

D15 nota n. 2 allegato B

171.000

D16 nota n. 2 allegato B

175.000

D17 nota n. 2 allegato B

180.000

D20

188.000