AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 249 di data 17 febbraio 2006, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo modificativo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, il giorno 20 febbraio 2006, ad ore 15.00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Pietro Patton - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini dal dott. Alessandoro Ceschi

e per l’UPIPA dal dott. Massimo Giordani

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica (firmato)

C.I.S.L. FPS (firmato)

U.I.L. - Enti locali (firmato)

Fe.N.A.L.T. – Enti Locali (non firmato)

DIR.P.A.T. (firmato)

 

al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo modificativo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali.


 

ACCORDO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2002-2005 DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

Premessa

In attesa di procedere ad una complessiva revisione del sistema permanente di valutazione, che le parti si impegnano ad attuare in tempi brevi, si concorda relativamente all’anno 2005 quanto segue:

Art. 1
Effetti della valutazione della prestazione

1. Per l’anno 2005 è sospesa l’erogazione della quota del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi di cui alla lettera b) dell’art. 98, del CCPL 20 ottobre 2003, calcolata secondo le norme di cui agli accordi di settore relativi al Contratto collettivo provinciale di lavoro -1998-2001- del personale del comparto autonomie locali di data 8 marzo 2000.

2. Le risorse rese disponibili ai sensi del comma 1 vanno ad incrementare per il personale a tempo indeterminato, per l’anno 2005, proporzionalmente, la quota di cui all’art. 98, lett. a) del CCPL 20 ottobre 2003.

3. Ferma restando la presentazione delle schede allegate agli accordi di settore, per l’anno 2005 la suddivisione in fasce del punteggio di valutazione cessa di avere effetto sia dal punto di vista giuridico che economico. Viene fatta salva la distinzione del punteggio in positivo e negativo.

4. Dall’applicazione del presente articolo è escluso il personale del Consiglio provinciale, nei confronti del quale continuano a trovare applicazione i vigenti accordi che regolano la materia.