AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 372 di data 20 febbraio 2004, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’Accordo per l’applicazione delle procedure di progressione orizzontale previste dall’Allegato O/1 al C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003, il giorno 23 febbraio 2004, ad ore 9,00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna         presidente

dott. Franco Zeni                    componente

dott. Silvio Fedrigotti               componente
 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. Aldo Duca

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica           (firmato)

C.I.S.L. FPS                                (non firmato)

U.I.L. - Enti locali                         (firmato)

DIR.P.A.T.                                  (firmato)

Fe.N.A.L.T.                                 (firmato)

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il testo concordato dell’Accordo per l’applicazione delle procedure di progressione orizzontale previste dall’Allegato O/1 al C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.


ACCORDO PER L’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE PREVISTE DALL’ALLEGATO O/1 AL C.C.P.L. 2002-2005 DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DI DATA 20 OTTOBRE 2003.

 

 

 

Art. 1
Campo di applicazione

 

1. Il presente accordo si applica al personale destinatario del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003 del comparto Autonomie locali, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 1° gennaio dell’anno di riferimento del Fondo di cui al successivo art. 2.

 

2. In sede di prima applicazione, il personale destinatario è quello in servizio a tempo indeterminato al 1° gennaio 2003.

 

Art. 2
Fondo per la progressione orizzontale

 

1. Presso ciascun Ente è istituito un Fondo per la progressione orizzontale finanziato ai sensi dell’art. 3, c. 2, dell’Allegato O/1 al C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003.

 

2. In sede di prima applicazione, il Fondo è costituito dalle risorse derivanti dall’applicazione dell’aliquota del 2,5% agli importi per categorie/livelli riportati nella sottostante tabella, moltiplicati per il numero di personale in servizio a tempo indeterminato rispettivamente al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003. Le risorse così determinate sono utilizzate cumulativamente con decorrenza 1° gennaio 2003. Il personale da considerare ai fini della determinazione del Fondo è comprensivo dei dipendenti comandati presso altri enti. Non concorrono alla determinazione del Fondo i dirigenti ed i direttori nonché i dipendenti di altri enti in comando presso l’Amministrazione. I posti a tempo parziale vengono riparametrati a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro settimanali.

 

CATEGORIE/
LIVELLI

TOTALE LORDO
(importi annui lordi per 13 mensilità inclusi oneri riflessi 38% a carico dell’Ente)

TOTALE NETTO
(importi annui lordi per 13 mensilità al netto oneri riflessi 38% a carico dell’Ente)

A

4.768,00

3.455,00

B base

5.176,00

3.751,00

B evoluto

5.768,00

4.180,00

C base

6.315,00

4.576,00

C evoluto

7.258,00

5.259,00

D base

7.977,00

5.780,00

D evoluto

8.496,00

6.157,00

 

3. In sede di prima applicazione, le risorse a disposizione della Provincia Autonoma di Trento per il finanziamento delle progressioni orizzontali per gli anni 2002, 2003 e 2004, utilizzabili cumulativamente a decorrere dall’1 gennaio 2003, sono pari a complessivi € 1.700.000,00, ai sensi dell’art. 3, c. 4, dell’Allegato O/1 al C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003.

 

Art. 3
Modalità di utilizzo del Fondo

 

1. Il Fondo per la progressione orizzontale viene utilizzato in via prioritaria per il finanziamento delle progressioni dalla prima alla seconda posizione retributiva del personale in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni contrattuali in materia. A detto fine, il computo dell’anzianità è effettuato equiparando all’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso l’Ente di attuale inquadramento, quella maturata allo stesso titolo negli analoghi livelli e categorie o posizioni retributive di altri Enti pubblici. La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è maturato il diritto.

 

2. La restante parte del Fondo per la progressione orizzontale è utilizzata nella misura del 30% per la progressione dalla 2^ alla 4^ posizione retributiva della categoria/livello di appartenenza e per il 70% per il passaggio dalla 2^ alla 3^ posizione retributiva.

 

Art. 4
Requisiti di ammissione

 

1. Sono ammessi alla procedura comparativa per la progressione dalla seconda alla terza e, di seguito, alla quarta posizione retributiva gli appartenenti alla posizione retributiva inferiore a quella da assegnare dello stesso livello di ciascuna categoria, computando utilmente a tal fine anche l’anzianità maturata in livello o categoria superiori dal personale destinatario di ricollocazione per inidoneità al servizio.

 

2. In sede di prima applicazione, sono ammessi alle procedure di progressione orizzontale per il passaggio diretto alla terza e alla quarta posizione retributiva, i dipendenti in servizio a tempo indeterminato da almeno sei anni al 31 dicembre 2002, collocati nella seconda posizione retributiva.

 

3. Il computo dell’anzianità per tutti i tipi di progressione è effettuato equiparando all’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso l’Ente di attuale inquadramento, quella maturata allo stesso titolo negli analoghi livelli e categorie o posizioni retributive di altri Enti pubblici o in profili riqualificati per passaggi automatici previsti da norme legislative o contrattuali. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero.

 

Art. 5
Riflessi delle progressioni orizzontali su precedenti passaggi
a livello/categoria superiore e sulle cessazioni dal servizio nell’anno 2002

 

1. Negli enti presso cui non hanno trovato applicazione le procedure di progressione orizzontale con effetto dall’1 gennaio 2002, il dipendente che abbia beneficiato nel periodo 8 marzo 2000 – 31 dicembre 2002 di passaggio a livello/categoria superiore a seguito delle risultanze di procedure di progressione verticale o di procedure concorsuali con riserva di posti ai dipendenti interni, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, c. 2, è ammesso alle procedure di progressione alla 3^ o 4^ posizione retributiva nell’ambito del livello/categoria di provenienza. In caso di esito positivo della procedura comparativa, il dipendente è reinquadrato economicamente, con effetto dall’1 gennaio 2003, nella categoria/livello successivamente conseguito, tenuto conto del beneficio determinato dalla procedura di progressione.

 

2. Il personale cessato dal servizio per pensionamento nel corso dell’anno 2002 è ammesso, in sede di prima applicazione, alle progressioni alla 3^ o 4^ posizione retributiva nell’ambito delle procedure previste dal presente accordo. Nei confronti di detto personale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 92 del CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20.10.2003.

 

Art. 6
Ripartizione delle risorse per categorie/livelli

 

1. Le risorse disponibili per la progressione alla 4^ posizione retributiva sono ripartite tra le categorie/livelli in base all’incidenza del costo teorico massimo per ciascuna categoria/livello determinato nell’ipotesi di passaggio alla 4^ posizione di tutti i dipendenti in possesso dei prescritti requisiti. Il calcolo viene effettuato con riguardo agli stipendi tabellari in vigore all’1 gennaio dell’anno di riferimento del Fondo. In sede di prima applicazione, il riferimento temporale è all’1 gennaio 2003.

 

2. Con le medesime modalità di cui al comma precedente si provvede alla ripartizione tra le categorie/livelli delle risorse disponibili per la progressione alla 3^ posizione retributiva.

 

 

Art. 7
Formazione delle graduatorie per categorie/livelli

 

1. I dipendenti beneficiano delle progressioni secondo l’ordine delle distinte graduatorie formate per categoria/livello sulla base dei punteggi ottenuti mediante applicazione dei criteri fissati nei vigenti accordi di settore.

 

2. La progressione dalla seconda alla terza e, di seguito, alla quarta posizione avviene con cadenza annuale a decorrere dall’1 gennaio 2003, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per la progressione orizzontale, mediante procedura comparativa tra gli appartenenti alla posizione retributiva inferiore a quella da assegnare dello stesso livello di ciascuna categoria.

 

3. In sede di prima applicazione, i dipendenti sono collocati nella 4^ posizione retributiva, secondo l’ordine di graduatoria, fino a capienza delle risorse destinate a ciascuna categoria/livello, nell’ambito del 30% del Fondo per la progressione orizzontale. Il numero delle posizioni che beneficiano, nell’ambito di ciascuna categoria/livello, del passaggio alla 4^ posizione retributiva è dato dal rapporto fra le risorse disponibili per la categoria/livello ed il costo unitario del passaggio stesso, limitatamente ai quozienti interi.

 

4. In prima applicazione, i dipendenti che seguono nelle graduatorie di categoria/livello sono collocati nella 3^ posizione retributiva fino a capienza delle risorse destinate, nell’ambito del 70% del Fondo, a ciascuna categoria/livello. Il numero delle posizioni che beneficiano, nell’ambito di ciascuna categoria/livello, del passaggio alla 3^ posizione retributiva è determinato con le medesime modalità stabilite al precedente comma 3.

 

Art. 8
Utilizzo delle risorse residue

 

1. Gli Enti con meno di 400 dipendenti utilizzano cumulativamente le risorse che dovessero residuare nell’ambito delle distinte categorie/livelli a seguito dell’applicazione del precedente art. 7, c. 2 e 3, in quanto insufficienti a coprire per intero il costo unitario di una progressione alla 4^ posizione retributiva, per finanziare ulteriori passaggi alla 4^ posizione, secondo l’ordine della graduatoria unica formata ai sensi del successivo art. 9.

 

2. Con le medesime modalità si procede, da parte degli Enti stessi, nell’ambito delle risorse residue determinatesi al termine delle operazioni di cui al precedente art. 7, c. 2 e 4, per il finanziamento di ulteriori progressioni alla 3^ posizione retributiva.

3. I passaggi avvengono nei confronti dei dipendenti che hanno ottenuto il punteggio in assoluto più elevato tra tutti i dipendenti delle categorie e solo se la disponibilità complessiva del fondo residuo è sufficiente a finanziare il costo del passaggio.

4. Negli Enti con più di 400 dipendenti, gli ulteriori passaggi alla 4^ e alla 3^ posizione retributiva vengono determinati mediante arrotondamento dei quozienti non interi determinatisi ai sensi del precedente art. 7, con riferimento all’unità superiore per la 4^ posizione e all’unità inferiore per la 3^.

 

Art. 9
Formazione della graduatoria unica

 

1. Esperite le procedure di cui all’art. 7, gli Enti con meno di 400 dipendenti provvedono alla formazione di una graduatoria unica comprendente il personale di tutte le categorie/livelli in possesso dei prescritti requisiti, con esclusione del personale già ammesso alla 4^ posizione retributiva.

 

2. La graduatoria unica è formata a seguito della omogeneizzazione fra categorie/livelli dei punteggi ottenuti dal dipendente per anzianità e valutazione nella graduatoria di categoria/livello.

 

3. L’omogeneizzazione dei punteggi riferiti alla valutazione avviene dividendo il punteggio ottenuto dal dipendente per il punteggio massimo conseguibile nella categoria/livello di appartenenza e moltiplicando il quoziente ottenuto per 60 (corrispondente al punteggio massimo della categoria D).

 

4. L’omogeneizzazione dei punteggi riferiti all’anzianità avviene dividendo il punteggio conseguito nella categoria/livello per il punteggio massimo conseguibile e moltiplicando il quoziente per 55.

 

5. I punteggi conseguiti dal dipendente in relazione ai titoli di studio nella graduatoria di categoria/livello concorrono alla formazione della graduatoria unica senza essere oggetto di omogeneizzazione.

 

6. Effettuati gli inquadramenti di cui alla graduatoria unica prevista dal presente articolo, al fine di garantire almeno un passaggio alla 4^ posizione retributiva, si procede ad un arrotondamento dei quozienti non interi, con riferimento all’unità superiore per la 4^ posizione; si procede invece all’arrotondamento all’unità inferiore per il passaggio alla 3^ posizione, fatto salvo quanto stabilito all’art. 10.

 

Art. 10
Destinazione delle ulteriori risorse residue

 

1. Ad avvenuto completamento dei meccanismi di progressione, le eventuali risorse residue vanno ad incrementare il Fondo per la progressione orizzontale dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre eventuali disavanzi determinatisi ai sensi dell’art. 8, c. 4, e dell’art. 9, c. 6, sono portati in diminuzione del Fondo dell’anno successivo.

 

Art. 11
Valutazione dei titoli di studio

1. La tabella relativa alla valutazione dei titoli di studio, riportata negli accordi di settore su indennità, produttività e metodologia permanente di valutazione del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, è sostituita dalla tabella costituente l’Allegato 1 al presente accordo.

 

Art. 12
Norma transitoria

 

1. I dipendenti già collocati nella terza posizione retributiva a seguito dell’applicazione delle norme di progressione del N.O.P. sottoscritto in data 8 marzo 2000 conservano la posizione retributiva conseguita e acquisiscono, quindi, la quarta posizione retributiva, secondo la tabella di equiparazione di cui all’Allegato O/2 del C.C.P.L. del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003. Sono inoltre fatti salvi gli accordi stipulati in applicazione dell’art. 2, c. 6, del medesimo C.C.P.L. Le risorse utilizzate sono computate a carico del Fondo per la progressione orizzontale.

 

2. In sede di prima applicazione, al personale dei comuni e loro consorzi inquadrato nella qualifica di "bidello", e al personale comunale non docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, nonché al personale degli asili nido e al personale non docente delle scuole dell’infanzia, è attribuita, in assenza di valutazione per l’anno 2002, la valutazione media della categoria di appartenenza o una valutazione pari al punteggio medio di fascia 3 nel caso in cui il numero di dipendenti valutati nella categoria sia inferiore a tre (compreso l’interessato).

 

Art. 13
Norma di salvaguardia

 

1. Qualora, in sede di prima applicazione, l’ammontare del Fondo non consenta il passaggio alla 4^ posizione retributiva da parte del personale che cessa dal servizio per pensionamento negli anni 2002, 2003 e 2004, la progressione viene comunque assegnata nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10.

 

Art. 14
Norma finale

 

1. Ad avvenuto completamento della fase di prima applicazione del sistema di progressione orizzontale, le parti provvederanno, nell’ambito dei futuri accordi di settore, alla verifica degli attuali meccanismi al fine di negoziare eventuali modifiche e/o integrazioni.

 

Art. 15
Norma di interpretazione autentica art. 13 N.O.P. di data 8 marzo 2000

 

1. Ai fini dell’inquadramento previsto dall’art. 13, co. 1 e 3, del N.O.P., sottoscritto in data 8 marzo 2000, all’abilitazione professionale, richiesta quale titolo per l’ammissione dai relativi bandi di concorso, è equiparata la frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione a livello universitario.


Allegato 1) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL TITOLO DI STUDIO

Titoli di studio

Quali titoli rientrano

ATTESTATO O DIPLOMA DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Attestati o diplomi di qualifica professionale
 (di durata almeno biennale)

DIPLOMA DI MATURITA'

Diplomi di maturità

LAUREA (si tratta della laurea triennale)

Diplomi universitari e diplomi delle scuole dirette ai fini speciali

LAUREA SPECIALISTICA (anche quadriennale)

Diploma di laurea

FORMAZIONE POST-LAUREA

^ Diplomi di specializzazione post-laurea
^ Dottorati

 

CATEGORIA

TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

Categoria A

Assolvimento dell'obbligo scolastico

1

Attestati / Diplomi di qualifica

4

Diplomi di maturità

5

Categoria B Base

Assolvimento dell'obbligo scolastico

2

Attestati / Diplomi di qualifica

6

Diplomi di maturità

7

Categoria B Evoluto

Assolvimento dell'obbligo scolastico

2

Attestati / Diplomi di qualifica

6

Diplomi di maturità

7

Categoria C Base

Diplomi di maturità

2

Laurea

3

Laurea specialistica

4

Laurea coerente con le attività svolte

7

Categoria C Evoluto

Diplomi di maturità

2

Laurea

3

Laurea specialistica

4

Laurea coerente con le attività svolte

7

Categoria D Base

Laurea*

3

Laurea specialistica* (quadriennale)

4

Laurea coerente con le attività svolte*

7

Categoria D Evoluto

Laurea*

3

Laurea specialistica *

4

Laurea coerente con le attività svolte*

7

purché non già richiesti ai fini dell'assunzione

*con master I ° livello

+1

con master II° livello

+2

con diploma di specializzazione

+3

con dottorato di ricerca

+4