AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1743 di data 01 settembre 2006, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo relativo all’applicazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2002-2005 nei confronti del personale disciplinato dal protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Trentino Alto-Adige e la Provincia autonoma di Trento relativo ai criteri per l’inquadramento del personale regionale trasferito alla Provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 12 maggio 2006, il giorno 13 settembre 2006, ad ore 9.30, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica    firmato

C.I.S.L. FPS                         firmato

U.I.L. FPL - Enti locali            firmato

FE.N.A.L.T.                          firmato

e, limitatamente alle norme relative al personale con qualifica di direttore, le seguenti OO.SS:

DIR.P.A.T.                            non firmato

QUA.DIR                               firmato

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo relativo all’applicazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2002-2005 nei confronti del personale disciplinato dal protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Trentino Alto-Adige e la Provincia autonoma di Trento relativo ai criteri per l’inquadramento del personale regionale trasferito alla Provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 12 maggio 2006.


ACCORDO RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI PROVINCIALI DI LAVORO 2002-2005 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DISCIPLINATO DAL PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO-ADIGE E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RELATIVO AI CRITERI PER L’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE TRASFERITO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, SOTTOSCRITTO IL 12 MAGGIO 2006.

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. #9; Il presente accordo si applica al personale regionale transitato nei ruoli della Provincia autonoma di Trento ai sensi del combinato disposto della legge regionale n. 3/2003 e dell’articolo 6 della legge provinciale n. 6/2004 e disciplinato, quanto al trattamento economico e giuridico, dallo specifico protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Trentino Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 12 maggio 2006.

 

TITOLO I
PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Art. 2
Miglioramenti contrattuali

1. Al personale regionale transitato alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento ai sensi del combinato disposto della legge regionale n. 3/2003 e dell’articolo 6 della legge provinciale n. 6/2004 sono attribuiti a decorrere dall’1 agosto 2004, gli aumenti della retribuzione fondamentale previsti dall’ "Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale", sottoscritto il 9 agosto 2005

2. I miglioramenti contrattuali previsti dall’accordo di cui al precedente comma 1 riassorbono, nella misura del 25 per cento degli stessi, l’eventuale assegno personale riassorbibile in godimento al personale contemplato dal presente accordo.

3. Nei confronti del personale contemplato dal presente accordo trovano altresì applicazione gli articoli 4 ("Adeguamento della quota presenza del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi") 6 ( "Effetti degli aumenti", con la precisazione che i benefici previsti per il personale cessato dal servizio sono attribuiti comunque non anteriormente alla data dell’1 agosto 2004), 8 ("Modifiche all’Allegato E/9 del C.C.P.L. 2002-2005") e 9 ( " Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali" con la precisazione che l’eventuale beneficio attribuito avrà decorrenza comunque non antecedente all’1 agosto 2004.)

 

Art. 3
Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi- quota presenza

1. A decorrere dall’1 gennaio 2006, al personale contemplato dal presente accordo e destinatario della contrattazione collettiva per l’area non dirigenziale spetta la quota del Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi corrisposta sulla base della presenza nelle misure annue lorde previste dell’articolo 100 del contratto collettivo provinciale di data 20 ottobre 2003, come da ultimo incrementate dall’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del comparto autonomie locali- area non dirigenziale sottoscritto in data 9 agosto 2005.

2. La differenza tra l’importo teorico attribuito a titolo di indennità di funzione, parte variabile, e quello teoricamente attribuibile a titolo di quota presenza del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, è conservata a titolo di indennità catastale o di indennità tavolare. Per il personale tavolare è conservata a titolo di indennità tavolare anche l’eccedenza dell’indennità di funzione tavolare corrisposta in misura fissa rispetto all’indennità di funzione amministrativa, catastale e giudiziaria.

3. Le indennità disciplinate dal precedente comma 2. sono corrisposte per 13 mensilità. Le stesse indennità sono ridotte per ogni giornata di assenza, secondo le modalità di riduzione della quota a) del fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro 2002/2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003.

4. La riduzione di cui al precedente comma verrà effettuata a consuntivo, a partire dallo stipendio del mese di giugno dell’anno successivo. All’eventuale recupero si procederà con le modalità e nei termini previsti in materia dalla normativa vigente e comunque in misura non superiore al quinto dello stipendio.

5. La riduzione di cui sopra non ha effetto ai fini contributivi e ai fini del trattamento di fine rapporto. In caso di cessazione dal servizio la riduzione è recuperata con ritenuta su qualsiasi emolumento dovuto.

6. Le indennità tavolare e catastale disciplinate dal precedente comma 2. sono conservate a titolo di assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile nel caso di trasferimento del dipendente a struttura diversa da quelle competenti in materia di catasto e di tenuta dei libri fondiari. In ogni caso si applica quanto previsto dai precedenti commi 3, 4 e 5.

 

Art. 4
Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi- quota progetti

1. Relativamente al periodo 1 agosto 2004 – 31 dicembre 2004 al personale contemplato dal presente accordo il compenso di produttività è corrisposto con le medesime modalità previste dalla Regione. Per la valutazione si prende a riferimento quella attribuita dalla Regione nel periodo 1 gennaio -31 luglio 2004. Nei confronti del personale del Servizio Catasto anche per l’anno 2005 il compenso di produttività è corrisposto con le medesime modalità previste dalla Regione sulla base della valutazione effettuata presso la Provincia. Per i fini di cui al presente comma al personale a tempo determinato viene attribuita la valutazione media conseguita dal personale con il medesimo inquadramento.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2005 e fino al 2007 sono confermate le risorse già previste dalla Regione in relazione al fondo produttività. A decorrere dall’anno 2008 e fino al 2010 le risorse relative al fondo produttività sono riassorbite nella misura di un terzo per ciascun anno calcolato sulla base della differenza rispetto alle risorse medie pro capite destinate dalla Provincia alla incentivazione della produttività per ciascun anno dal 2008 al 2010. Per il personale del Servizio Libro fondiario le risorse per gli anni 2005-2007 sono utilizzate per il macro progetto "informatizzazione del libro fondiario".

3. Al finanziamento del progetto di cui al comma 2 concorrono anche tutte le risorse previste per l’indennità di informatizzazione a decorrere dal 1 gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2007.

4. Per il personale interessato dal presente articolo eventualmente trasferito in strutture diverse dal Servizio Libro Fondiario e dal Servizio Catasto, continuano ad essere garantite risorse pro capite corrispondenti a quelle previste per i suddetti servizi, per tutto il periodo transitorio. L’erogazione delle risorse è comunque soggetta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle strutture di appartenenza.

5. Quanto previsto al comma 4 è applicato anche nei confronti del personale assegnato a strutture diverse dai Servizi Catasto e Libro Fondiario.

6. A decorrere dall’1.1.2006 le risorse di cui a questo articolo sono comunque utilizzate secondo i criteri previsti dalla contrattazione collettiva provinciale di comparto, di settore e decentrata del Comparto Autonomie Locali.

 

TITOLO II
PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRETTORE

Art. 5
Miglioramenti contrattuali

1. Al personale regionale inquadrato nei ruoli della Provincia autonoma di Trento con la qualifica di direttore ai sensi del combinato disposto dell’ art. 1 della legge regionale n. 3/2003 e dell’articolo 6, commi 2 e 5, della legge provinciale n. 6/2004 si applica, a decorrere dall’1 agosto 2004, il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali sottoscritto il 30 dicembre 2005.

2. I miglioramenti contrattuali previsti dal contratto di cui al precedente comma 1 riassorbono, nella misura del 25 per cento degli stessi, l’eventuale assegno personale riassorbibile in godimento al personale contemplato dal presente accordo.

 

Art. 6
Indennità di funzione –quota variabile

1. Nei confronti del personale inquadrato nella qualifica di direttore l’indennità di funzione quota variabile in godimento presso la Regione alla data del 31.7.2004 continua ad essere erogata, secondo le modalità vigenti, fino alla data del 31.12.2004. A decorrere dall’1 gennaio 2005 l’indennità di funzione quota variabile è corrisposta all’atto dell’erogazione della retribuzione di risultato e per la parte eccedente la retribuzione di risultato medesima.

2. Al personale contemplato dal presente articolo spetta altresì e solo fino al 31 dicembre 2004 il compenso di cui al comma 1. dell’articolo 4.

 

Art. 7
Integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e incremento della retribuzione di risultato per i direttori del Servizio Libro Fondiario

1. Quanto disposto dall’articolo 2 ("Integrazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) e dall’articolo 3 ("Incremento della retribuzione di risultato per i direttori del Servizio Libro Fondiario) dell’Accordo di settore per il periodo 1.1.2005-31.12.2007 riguardante alcuni aspetti del trattamento accessorio del personale con qualifica di direttore del Servizio Libro Fondiario della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 31 marzo 2005 è precisato come segue:

2. Ai direttori degli uffici del servizio libro fondiario che nel periodo 1.8.2004 - 31.12.2004 non hanno rivestito l’incarico di Commissario di caricamento è comunque erogato l’incentivo di cui al punto 1.2. dell’Allegato A.

 

TITOLO III
NORME COMUNI

Art. 8
Indennità per l’informatizzazione del Libro fondiario

1. Fino al 31 dicembre 2004 è fatta salva l’erogazione già intervenuta dell’indennità di cui all’art. 86 del contratto collettivo regionale del 10.10.2003.

Art. 9
Indennità di disagiata residenza

1. In presenza dei prescritti presupposti, l’indennità di disagiata residenza continua ad essere corrisposta, nei confronti del personale che ne ha il godimento, fino al 31 dicembre 2007.

2. Nel caso di accorpamento o soppressione di uffici, per gli spostamenti del direttore dall’ufficio di assegnazione alla sede dell’ Ufficio soppresso o accorpato, spetta il rimborso dell’indennità chilometrica.

 

Art. 10
Macro progetto "Informatizzazione del libro fondiario".

1. Nei confronti del personale interessato dal presente accordo e assegnato agli Uffici del Libro fondiario ed in relazione a quanto previsto dal comma 2 del precedente articolo 4 e dall’articolo 2 dell’Accordo di settore per il periodo 1.1.2005-31.12.2007 riguardante alcuni aspetti del trattamento accessorio del personale con qualifica di direttore del Servizio Libro Fondiario della Provincia autonoma di Trento, sottoscritto il 31 marzo 2005 si rinvia al testo contenuto nell’Allegato A al presente accordo concernente la disciplina del macro progetto "Informatizzazione del libro fondiario" nel testo già comunicato alle Organizzazioni sindacali in data 25 gennaio 2005.

 

Art. 11
Norma finale

1. #9; Al personale contemplato dal presente accordo si applicano le norme contrattuali che disciplinano gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro del restante personale provinciale del comparto autonomie locali riferite alle diverse aree di contrattazione.

2. Fino a diversa disposizione contrattuale in materia, al personale interessato dal presente accordo e rientrante nell’ "area del restante personale dipendente" le norme contenute nel Titolo II dell’ Accordo su indennità, produttività e metodologia permanente di valutazione del personale dell’area non dirigenziale del Comparto autonomie locali, sottoscritto il 21 settembre 2001 si applicano limitatamente all’istituto dell’indennità di maneggio denaro ( art. 15).


ALLEGATO A

MACRO PROGETTO "INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO".

A. PREMESSA GENERALE.
Come si è visto dalla precedente presentazione del progetto di completamento dell’informatizzazione del libro fondiario, si tratta di una attività che ha una notevole importanza nell’ambito della organizzazione complessiva delle attività svolte dagli UFFICI DEL LIBRO FONDIARIO. L’introduzione del nuovo sistema provocherà infatti una svolta epocale rispetto a modalità di gestione del lavoro rimaste pressoché stabili per oltre un secolo.

Sottolineata quindi l’importanza del progetto, lo è altrettanto accompagnare lo stesso con adeguate forme di incentivazione per il personale allo scopo di dare il giusto riconoscimento all’impegno profuso dallo stesso in questo impegnativo progetto.

E’ peraltro necessario segnalare che con l’inserimento del personale del libro fondiario e del catasto nei ruoli provinciali, avvenuto il 1 agosto 2004, ancorché non sia ancora intervenuta l’intesa con le OO.SS. prevista dalla LR. N.3/2003, è tuttavia indispensabile provvedere da subito a delineare il sistema di incentivazione del progetto allo scopo di dare un quadro conoscitivo certo al personale coinvolto. In proposito deve essere chiarito che dal 1 gennaio 2005 è da intendersi non più applicabile il sistema di incentivazione della produttività previsto dalla contrattazione regionale, così come non sarà più prevista l’attribuzione al personale con incarico di "commissario" per l’informatizzazione, dell’indennità prevista dall’art. 30 della LR. n. 4/99.

Fermi restando questi capisaldi è tuttavia intenzione della Provincia conservare l’entità economica complessiva, come prevista in Regione, delle misure di incentivazione suddette destinate al libro fondiario nel 2004, riproponendole quindi come proprie e destinandole al macro progetto in discussione ed applicando quindi gli accordi decentrati vigenti in materia, ferme restando naturalmente eventuali diverse statuizioni che dovessero emergere dalla stipula dell’intesa di cui alla LR 3/2003.

1. PRINCIPALI ASPETTI DEL MACRO PROGETTO

Gli obiettivi ed i risultati attesi del progetto sono quelli risultanti dall’allegata presentazione; gli stessi sono stati già discussi con i direttori degli uffici nel mese di dicembre 2004 e giudicati concretamente raggiungibili.

Il personale coinvolto nel macro progetto è tutto quello degli Uffici del libro fondiario, nonché altro personale assegnato al Servizio o ad altre strutture coinvolte (catasto, informatica ecc.). La partecipazione al progetto sarà tuttavia parametrizzata, anche economicamente, in relazione agli aspetti concreti di partecipazione al progetto secondo quanto previsto dalla allegata tabella A1 e A2, tenuto conto dell’orario di lavoro e delle assenze superiori a 5 giorni.

I risultati del progetto sono soggetti a monitoraggio continuo. L’andamento dello stesso è presentato alle OO.SS. alla fine del primo semestre di ogni anno ed è oggetto di verifica definitiva entro il mese di gennaio relativamente all’anno precedente.

I risultati del macro progetto devono essere interamente raggiunti rispetto a quanto preventivato. E’ comunque presa in considerazione l’insorgenza di fattori che possano aver influenzato negativamente la disponibilità di risorse professionali nel corso dell’anno.

Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo non dipendente dai suddetti fattori si applicano le seguenti percentuali di riconoscimento dell’incentivo:

percentuale non realizzata

Deduzione dell’importo spettante

percentuale garantita

Fino al 5 %

10%

90%

Dal 5,1 % al 15%

25%

75%

Dal 15,1 % al 25 %

40%

60%

Oltre il 25 %

75%

25%

Nel caso di superamento degli obiettivi prefissati si provvederà al riproporzionamento dei compensi in relazione al maggior risultato, anticipando allo scopo l’erogazione delle risorse degli anni successivi.

Al macroprogetto partecipa tutto il personale dell’ufficio, sia che partecipi direttamente al "caricamento" sia che porti avanti la normale attività di ufficio. Tuttavia condividendo l’esigenza di prevedere un più elevato riconoscimento al solo personale direttamente addetto al "caricamento", a quest’ultimo sarà riconosciuta una maggiorazione . Ciò al fine di incentivare maggiormente gli uffici che dedicano più risorse al caricamento pur mantenendo invariate le "performance" ordinarie dell’ufficio. La tabelle A1 e A2 definiscono i parametri per il personale a seconda che sia addetto o meno all’informatizzazione.

Il macro-progetto prevede anche la possibilità di remunerare il personale che in corso d’anno passa dall’attività ordinaria a quella di informatizzazione. Tale personale riceverà il compenso previsto per il personale addetto all’informatizzazione proporzionato ai mesi durante i quali ha svolto tale attività.

Per quanto riguarda le assenze dal servizio, fatta salva una franchigia fissa di 5 giorni per ciascun dipendente per la quale non si prevedono riduzioni, gli importi relativi alle assenze ulteriori possono essere riattribuiti a tutto il personale (rendendole di fatto ininfluenti) ovvero costituire un fondo a disposizione del dirigente che, d’intesa con il direttore dell’ufficio, lo utilizza per erogare una incentivazione ulteriore di carattere individuale

Gli uffici che sulla base della percentuale di avanzamento del progetto di informatizzazione risultano aver ottenuto al 31 dicembre 2004 i risultati migliori saranno oggetto di una ulteriore incentivazione. Sono considerati tali gli uffici con una percentuale superiore al 50 %.

La durata del progetto è al momento prevista per tutto il triennio 2005-2007.

TABELLE.

A1. PERSONALE ADDETTO ALL’INFORMATIZZAZIONE

Figura professionale

Parametro solo caricamento

Parametro commissario di caricamento

A3 - A4

1,30

B1 – B2 non aiutanti tav.

1,50

B1 – B2 aiutanti tav.

1,8

B3 – B4

1,70

B3-B4 aiutanti tav.

2,00

 

C1 – C2 – C3 commissari

 

4,00

 

A2. PERSONALE ADDETTO ALL’ATTIVITA’ ORDINARIA

Figura professionale

Parametro

A1 – A2

1,00

A3 – A4

1,20

B1 – B2 non aiutanti tav.

1,40

B1 – B2 aiutanti tav.

1,70

B3 – B4

1,60

B3 –B4 Tavolari

1,80

C1 –C2 - C3

2,50

 

1.2 compenso una tantum per informatizzazione fino al 31/12/2004

Il personale degli uffici che al 31/12/2004 ha raggiunto una percentuale superiore al 50% saranno incentivati con le risorse successivamente messe a disposizione secondo i parametri delle tabelle A1 e A2.

2. RISORSE FINANZIARIE

Il macro progetto è alimentato per il triennio considerato con le seguenti somme:

  1. quote fondo produttività uffici del libro fondiario determinate secondo CC regionale;

  2. importo corrispondente all’indennità corrisposta nell’anno 2004 al personale con incarico di "Commissario per l’informatizzazione".

L’importo complessivo disponibile al netto degli oneri riflessi è costituito quindi per l’anno 2005 dalla sommatoria delle risorse già destinate dalla Regione al fondo produttività e alla corresponsione dell’indennità di informatizzazione (sono a parte le risorse relative al pagamento del compenso una tantum). A livello indicativo quindi gli importi individuali annui per unità di personale a tempo pieno (da riproporzionare quindi sulla base dell’orario effettivo di ciascuno) sono quindi come minimo quelli già previsti dalla Regione per il premio produttività.

Per il personale con qualifica di direttore si ipotizza l’integrazione del fondo per la retribuzione di risultato con un importo capitarlo corrispondente a quello previsto da questo progetto per la figura del commissario di caricamento. A questo scopo è tuttavia necessaria la stipula di un apposito accordo riguardante l’area contrattuale del personale con qualifica di direttore della Provincia.