AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1687 di data 5 agosto 2005, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, il giorno 9 agosto 2005, ad ore 15,00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

dott. Pietro Patton – componente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. Aldo Duca

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica (firmato)

C.I.S.L. FPS                     (firmato)

U.I.L. - Enti locali              (firmato)

Fe.N.A.L.T.                      (firmato)

DIR.P.A.T.                       (firmato)

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

 


ACCORDO PROVINCIALE RELATIVO AL 2° BIENNIO ECONOMICO 2004–2005 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE

 

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento – ad esclusione del personale inquadrato ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 della l.r. n. 3/2003 e dell’art. 6, comma 2, della l.p. n. 6/2004 - e dei suoi Enti funzionali, e del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3) dell’accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle IPAB a carattere assistenziale e dei Comprensori.

 

Art. 2
Aumenti della retribuzione fondamentale

1. Gli stipendi tabellari, nonché l’elemento aggiuntivo della retribuzione per il personale della categoria D liv. base, previsti rispettivamente dall’Allegato E/1, colonne A ed E, del CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003 sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2005, nelle misure previste nell’allegata Tabella 1).

2. Gli stipendi tabellari, nonché l’elemento aggiuntivo della retribuzione per il personale della categoria D liv. base, previsti rispettivamente dall’Allegato E/1, colonne A ed E, del CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003 sono incrementati, a far data dall’1 gennaio 2004, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 2).

 

Art. 3
Adeguamento del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Ai fini della determinazione dell’ammontare annuo del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, gli importi per dipendente equivalente risultanti dall’Allegato E/5 al CCPL 2002-2005 data 20 ottobre 2003 sono incrementati delle misure riportate nell’allegata Tabella 3), secondo le scadenze ivi indicate.

 

Art. 4
Adeguamento della quota presenza del Fondo per la produttività
ed il miglioramento dei servizi

1. Le quote del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi, corrisposte sulla base della presenza in servizio ai sensi dei vigenti accordi di settore, sono incrementate delle misure annue lorde previste nell’allegata Tabella 3), alle scadenze ivi indicate.

 

Art. 5
Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato A all’accordo integrativo di data 22 aprile 2005 sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2005, nelle misure previste nell’allegata Tabella 4).

2. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato A all’accordo integrativo di data 22 aprile 2005 sono incrementati, a far data dall’1 gennaio 2004, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 5).

3. L’indennità forestale di cui all’art. 13 del C.C.P.L. concernente "Disposizioni speciali per il personale delle qualifiche forestali. Integrazione del contratto del personale del Comparto delle Autonomie locali di data 20 ottobre 2003", sottoscritto in data 22 aprile 2005, è aggiornata nelle seguenti misure lorde per tredici mensilità:

QUALIFICA

INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA
in godimento
dec. 1.1.2003

INDENNITÀ FORESTALE
ANNUA LORDA
dec. 1.1.2004

INDENNITÀ FORESTALE ANNUA LORDA
dec. 1.1.2005

Agente forestale

Euro 4.850,40

Euro 5.186,40

Euro 5.306,40

Assistente forestale

Euro 5.764,80

Euro 6.129,60

Euro 6.258,00

Sovrintendente forestale

Euro 7.074,00

Euro 7.521,60

Euro 7.678,80

Ispettore forestale

Euro 7.552,80

Euro 8.030,40

Euro 8.198,40

Ispettore forestale capo

Euro 7.795,20

Euro 8.288,40

Euro 8.461,20

Ispettore forestale superiore

Euro 8.162,40

Euro 8.679,60

Euro 8.860,80

4. Gli stipendi tabellari del personale provinciale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, previsti dall’Allegato E/1bis all’accordo integrativo sottoscritto in data 8 agosto 2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 6), alle scadenze ivi previste.

 

Art. 6
Effetti degli aumenti

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell’anno 2004, gli incrementi retributivi di cui alle allegate tabelle n. 1), n. 4) e n. 6) colonna B sono attribuiti a partire dal 1° giorno del mese antecedente a quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2004. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli aumenti previsti dagli artt. 2 e 5 hanno effetto, con le decorrenze ivi previste, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Gli aumenti di cui al presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 7
Disposizioni concernenti l’inquadramento di personale insegnante in utilizzo

1.    In relazione alle disposizioni recate dai regolamenti in materia di utilizzo del personale docente riguardanti l’inquadramento nel ruolo del personale del Comparto autonomie locali della Provincia, al personale insegnante interessato è riconosciuto, alla data di inquadramento, il trattamento economico corrispondente alla monetizzazione del periodo intercorso fra la maturazione dell’ultima posizione retributiva (gradone) e la data di inquadramento. La monetizzazione è calcolata prendendo a riferimento:
n = i mesi interi intercorsi fra data di maturazione dell’ultima posizione retributiva e la data di inquadramento (le frazioni pari o maggiori di 15 gg. sono arrotondate e quelle inferiori trascurate);
N. = il periodo in mesi intercorrente fra la maturazione dell’ultima posizione retributiva e la data di maturazione di quella successiva;
D = la differenza fra l’ammontare dell’ultima posizione retributiva e quella successiva nell’importo applicabile alla data di inquadramento;
M: la monetizzazione del periodo calcolata secondo la seguente formula: M = D/N*n.

2. Il trattamento di cui al comma 1 integra le voci richiamate dal comma 4 dell’art. 7 ter del D.P.G.P. n. 20-92/Leg. di data 24 agosto 1998, come modificato con il D.P.P. n. 19-29/Leg. di data 9 dicembre 2004.

3. La retribuzione professionale docenti è riassorbita nei miglioramenti economici contrattuali e in quelli derivanti dai meccanismi di progressione, nella misura del 40% dell’importo degli stessi.

4. Ai fini della progressione economica, al personale di cui al presente articolo è attribuita, per gli anni in cui non è stato oggetto di valutazione, una valutazione pari al punteggio medio di fascia tre.

 

Art. 8
Modifiche all’Allegato E/9 del CCPL 2002-2005

1. Dopo il comma 2 dell’art. 1 (Adesione ai fondi pensione) dell’Allegato E/9, parte C, del CCPL 2002-2005 del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire a Laborfonds solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.".

2. Dopo il comma 5 dell’art. 2 (Contribuzione) dell’Allegato E/9 del CCPL 2002-2005 del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20.10.2003 è aggiunto il seguente comma 6:

"6. Con la cessazione dal servizio viene meno il diritto del dipendente all’accredito della contribuzione a Laborfonds sugli emolumenti erogati successivamente alla cessazione, quali arretrati contrattuali, fondo produttività e simili, indipendentemente dal riscatto presso il Fondo della posizione individuale.".

 

Art. 9
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali

1. In favore del personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio, viene attribuito, a domanda del dipendente e comunque in costanza del rapporto di lavoro, un beneficio, nella misura del 2,50% o dell'1,25% dello stipendio tabellare in godimento alle date di cui ai commi 4, 5 e 6.

2. L’incremento percentuale del 2,5% è attribuito nel caso di ascrivibilità dell’invalidità alle prime sei categorie di cui alla tabella A del DPR n. 834/1981 mentre quello dell’1,25% nel caso di ascrivibilità alle categorie settima e ottava.

3. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di maturato individuale di anzianità.

4. Il beneficio economico previsto da questo articolo è attribuito anche al personale cessato tra l’8 marzo 2000 ed il 31 dicembre 2003 a decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e comunque non anteriormente all’ 8 marzo 2000. In deroga al comma 1, il beneficio viene attribuito anche successivamente alla cessazione.

5. Per il personale in servizio dall’1 gennaio 2004 il beneficio è attribuito dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e comunque non anteriormente all’1 gennaio 2004, previa presentazione di apposita domanda.

6. A regime il beneficio decorre dalla data del provvedimento di cui al comma 1.

 

Art. 10
Norma transitoria per i Comuni e loro forme associative, Comprensori ed Unioni di Comuni, IPAB ed enti assimilati

1. Le eventuali risorse aggiuntive destinate da contratti decentrati alle incentivazioni di produttività, riferite a progetti speciali ai sensi della lettera c) dell’art. 93 del CCPL del Comparto autonomie locali di data 8 marzo 2000, non aventi carattere transitorio ed eccezionale, continuano ad integrare il Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi anche per gli anni 2004 e 2005 e comunque fino alla stipula del nuovo accordo di settore di riferimento.

2. L’importo massimo della retribuzione di posizione di cui al comma 2 dell’art. 130 del CCPL di data 20 ottobre 2003 è fissato, con decorrenza 1.1.2005, in € 14.000,00 annui lordi per 13 mensilità, non elevabile in sede di accordo di settore.

 

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE

DELLA POLIZIA LOCALE

 

Articolo 11
Indennità di polizia locale

1. Al personale della polizia locale e appartenente alle figure professionali di agente di polizia municipale - coordinatore di polizia municipale – funzionario di polizia municipale – funzionario esperto di polizia municipale, spetta, a decorrere dal 1 gennaio 2005, una indennità, erogata per 13 mensilità, nelle seguenti misure annue lorde:
a) per il personale in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, euro 1.400,00 lordi;
b) per il restante personale, euro 980,00 lordi.

2. Al personale della polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza al quale venga assegnata in dotazione l’arma da fuoco compete una indennità, in base ai giorni di effettiva presenza in servizio, di euro 425,00 a decorrere dall’1.1.2005.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2005 è riassorbita nel trattamento di cui al comma 1, l’indennità di vigilanza di cui all’articolo 109, commi 1 e 2 del CCPL 20 ottobre 2003.

4. Al personale della polizia locale appartenente alla figura professionale di coordinatore di polizia municipale (cat. C, liv. evoluto), che non percepisce l’indennità per area direttiva, è attribuita una indennità di funzione di 450,00 euro annui lordi, da corrispondere per 13 mensilità.

 

Articolo 12
Maggiorazione dell’indennità di turno

1. Al personale della polizia locale che presti turni di servizio esterno festivo, notturno o notturno festivo, l’indennità di cui all’articolo 112 del CCPL 20 ottobre 2003 è incrementata in misura variabile fra 3,00 e 6,00 euro lordi. In prima applicazione dal 1 gennaio 2005 al 31 marzo 2006, l’incremento dell’indennità è fissato in 6,00 euro con contestuale riassorbimento di analoghi trattamenti attribuiti al medesimo titolo in sede di contrattazione di ente. Le relative risorse affluiscono alla fonte che le ha rese disponibili. (*)

2. Le parti sulla base del monitoraggio, da effettuare entro il 31 marzo 2006, dei costi complessivi di questo accordo provvedono eventualmente a ridefinire la misura dell’incremento di cui al comma 1 in funzione della compatibilità dei costi.

(*) interpretazione autentica di data 29 settembre 2006  (B.U. n. 43 di data 24.10.2006, supplemento n. 1)

 

Articolo 13
Indennità per attività di polizia giudiziaria

1. Al personale inquadrato in categoria C, livello base cui è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita, in base ai giorni di effettiva presenza in servizio, l’indennità di cui all’articolo 16 dell’accordo di settore 21 dicembre 2001, nella misura di 600,00 euro annui lordi.

2. Ai fini di questo accordo la presenza in servizio è calcolata secondo quanto previsto per la "quota presenza" del fondo produttività di cui all’articolo 99 del CCPL 20 ottobre 2003.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1)

 

 

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2005

 

CATEGORIE
/LIVELLI

 A

 B

C

D

E

 STIPENDIO TABELLARE

ASSEGNO

 ELEMENTO
DISTINTO
DELLA RETRIB.

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIB.
(*)

1^ posizione retributiva

2^ posizione retributiva

3^ posizione retributiva

4^ posizione retributiva

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

a.l. €

A

8.568,00

8.928,00

9.312,00

9.684,00

1.769,90

139,44

6.235,70

 

B base

9.348,00

9.756,00

10.164,00

10.548,00

1.932,58

139,44

6.277,53

 

B evoluto

10.128,00

10.572,00

11.016,00

11.448,00

2.151,56

 

6.317,82

 

C base

11.136,00

11.616,00

12.096,00

13.008,00

2.323,54

 

6.371,01

 

C evoluto

12.720,00

13.332,00

13.896,00

14.940,00

2.764,59

 

6.445,90

 

D base

13.860,00

14.520,00

15.180,00

15.852,00

3.213,39

 

6.545,06

 

Laurea specialistica e laurea quadriennale

 

 

 

 

 

 

 

660,00

Abilitazioni e specializzazioni

 

 

 

 

 

 

 

1.248,00

Avvocati

 

 

 

 

 

 

 

1.788,00

D evoluto

16.560,00

17.292,00

18.036,00

18.768,00

4.023,72

 

6.641,64

 

 

(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:
a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;
b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.

 

 

 

 


 

 

 

 

Allegato 2)

PERSONALE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
BIENNIO ECONOMICO 2004/2005 

PERSONALE
DELL'AREA
NON
DIRIGENZIALE

CATEGORIE/LIVELLI

Aumento mensile lordo
dec. 1.1.2004

A

1^ posizione

40,66

2^ posizione

41,67

3^ posizione

42,72

4^ posizione

43,74

B base

1^ posizione

42,91

2^ posizione

44,03

3^ posizione

45,15

4^ posizione

46,24

B evoluto

1^ posizione

45,17

2^ posizione

46,39

3^ posizione

47,62

4^ posizione

48,81

C base

1^ posizione

48,09

2^ posizione

49,42

3^ posizione

50,75

4^ posizione

53,23

C evoluto

1^ posizione

52,65

2^ posizione

54,22

3^ posizione

55,83

4^ posizione

58,77

D base

1^ posizione

55,80

2^ posizione

57,62

3^ posizione

59,44

4^ posizione

61,26

D evoluto

1^ posizione

63,75

2^ posizione

65,78

3^ posizione

67,81

4^ posizione

69,84

 

 

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
per la categoria D, livello base, di cui alla tabella Allegato E/1,
colonna E, del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003

 

PERSONALE DELL'AREA  NON DIRIGENZIALE
CATEGORIE/LIVELLI

Aumento mensile lordo
dec. 1.1.2004

D base

Laurea specialistica e laurea quadriennale

1,82

Abilitazioni e specializzazioni

3,43

Avvocati

4,90


 

 

 

 

 

Allegato 3)

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

CATEGORIE / LIVELLI

INCREMENTO ANNUO
LORDO 2004

INCREMENTO ANNUO LORDO 2005
E A REGIME
(riassorbe precedente incremento)

Nuovi importi per dipendente equivalente per la costituzione del fondo

(A)

(B)

(C)

A

19,00

33,00

768,00

B base

22,00

38,00

853,00

B evoluto

24,00

42,00

913,00

C base

27,00

47,00

1.013,00

C evoluto

31,00

54,00

1.144,00

D base

38,00

66,00

1.332,00

D evoluto

44,00

77,00

1.541,00

 

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI QUOTA PRESENZA

CATEGORIE / LIVELLI

INCREMENTO ANNUO
LORDO 2004

INCREMENTO ANNUO LORDO 2005
E A REGIME
(riassorbe precedente incremento)

(A)

(B)

A

19,00

33,00

B base

22,00

38,00

B evoluto

24,00

42,00

C base

27,00

47,00

C evoluto

31,00

54,00

D base

38,00

66,00

D evoluto

44,00

77,00


 

 

 

 

 

ALLEGATO 4)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2005

CATEGORIA/LIVELLO QUALIFICHE

 A

B

C

 TOTALE

 STIPENDIO TABELLARE

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

INDENNITA' FORESTALE

a.l.

a.l.

a.l.

a.l.

C base

AGENTE FORESTALE

€ 11.136,00

€ 6.371,01

€ 5.306,40

€ 22.813,41

ASSISTENTE FORESTALE

€ 11.616,00

€ 6.371,01

€ 6.258,00

€ 24.245,01

SOVRINTENDENTE FORESTALE

€ 13.008,00

€ 6.371,01

€ 7.678,80

€ 27.057,81

C ev.

ISPETTORE FORESTALE

€ 12.720,00

€ 6.445,90

€ 8.198,40

€ 27.364,30

ISPETTORE FORESTALE CAPO

€ 13.332,00

€ 6.445,90

€ 8.461,20

€ 28.239,10

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

€ 14.940,00

€ 6.445,90

€ 8.860,80

€ 30.246,70


Allegato 5)

PERSONALE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
BIENNIO ECONOMICO 2004 – 2005

PERSONALE INQUADRATO NELLE QUALIFICHE FORESTALI

CATEGORIA/LIVELLO  QUALIFICA

Aumento mensile lordo
dec. 1.1.2004

C Base

AGENTE FORESTALE

48,09

ASSISTENTE FORESTALE

49,42

SOVRINTENDENTE FORESTALE

53,23

C evoluto

ISPETTORE FORESTALE

52,65

ISPETTORE FORESTALE CAPO

54,22

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

58,77


 

Allegato 6)

 

PERSONALE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
BIENNIO ECONOMICO 2004 – 2005

PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO

POSIZIONI ECONOMICHE/FASCE

Aumento mensile lordo
dec. 1.1.2004

Aumento mensile lordo
dec. 1.1.2005
(riassorbe il precedente aumento)

(A)

(B)

B1

iniziale

45,75

81,57

1^

46,15

82,27

2^

46,96

83,68

3^

47,78

85,10

B2

 iniziale

48,26

85,94

1^

49,01

87,24

2^

49,91

88,81

3^

51,08

90,85

B3)

 iniziale

50,21

89,32

1^

51,41

91,42

2^

52,77

93,78

C1

 iniziale

52,70

93,66

1^

54,67

97,09

2^

56,33

99,97

3^

57,88

102,67

C2

iniziale

57,10

101,31

1^

58,37

103,52

2^

59,91

106,19

3^

61,44

108,86

4^

63,24

111,99

C3

 iniziale

62,66

110,99

1^

64,06

113,43

2^

65,75

116,35

3^

67,71

119,76