AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 691 di data 5 aprile 2007, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006–2007 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003, il giorno 20 aprile 2007, ad ore 11.00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

 

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo

prof. Luca Nogler

e per l’UPIPA dal:

dott. Massimo Giordani

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica   firmato

C.I.S.L. FPS                        firmato

U.I.L. - Enti locali                 firmato

FE.N.A.L.T.                         firmato

 

al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo provinciale stralcio concernente il biennio economico 2006–2007 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale e disposizioni urgenti di modifica del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003.


ACCORDO PROVINCIALE STRALCIO CONCERNENTE IL BIENNIO ECONOMICO 2006–2007 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE E DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DEL CCPL 2002-2005 DI DATA 20 OTTOBRE 2003.

 

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale destinatario del CCPL 2002-2005 di data 20 ottobre 2003 fino alla sottoscrizione del CCPL 2006-2009.

 

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il biennio economico 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 e alcune norme urgenti di modifica del CCPL di data 20 ottobre 2003. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003.

 

Art. 3
Aumenti della retribuzione fondamentale

1. Gli stipendi tabellari e l’assegno, nonchè l’elemento distinto della retribuzione per il personale delle categorie A e B liv. base e l’elemento aggiuntivo della retribuzione per il personale della categoria D liv. base, previsti rispettivamente dall’Allegato 1), colonne A, B, C ed E, dell’Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 9 agosto 2005 sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2007, nelle misure previste nell’allegata Tabella 2).

2. Gli stipendi tabellari e l’assegno, nonché l’elemento aggiuntivo della retribuzione per il personale della categoria D livello base, previsti rispettivamente dall’Allegato 1), colonne A, B ed E, dell’Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 9 agosto 2005, sono incrementati, a far data dall’1 gennaio 2006, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 1).

 

 

Art. 4
Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato 4) dell’Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 2004-2005 sottoscritto in data 9 agosto 2005, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 3), alle scadenze ivi previste.

2. Gli stipendi tabellari e l’assegno del personale provinciale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero, previsti rispettivamente dalle tabelle 1) e 5) allegate all’accordo integrativo sottoscritto in data 31 agosto 2006, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell’allegata Tabella 4), alle scadenze ivi previste.

 

Art. 5
Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 2006-2007, gli incrementi di cui agli artt. 3 e 4 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dagli artt. 3 e 4 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

4. Al personale dipendente dei Comuni e loro forme associative, dei Comprensori e delle IPAB cessato nella vigenza dell’art. 92 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003 si applica quanto previsto in argomento dall’articolo 2, comma 7, della legge provinciale n. 11/2006. (*)

(*) interpretazione autentica di data 23 luglio 2007

 

 

Art. 6
Corresponsione dello stipendio

1. Per gli enti diversi dalla Provincia, il prospetto contenente le informazioni sul pagamento dello stipendio del personale titolare di una casella di posta elettronica assegnata dall’ente può essere trasmesso per via telematica a tale casella o a un’altra casella di posta elettronica segnalata dal dipendente.

 

Art. 7
Integrazione del maturato individuale di anzianità

1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, al personale appartenente alla categoria C, livello evoluto, già inquadrato negli ex sesto e settimo livello funzionale-retributivo alla data dell’1 luglio 1990 o, con riferimento al solo personale inquadrato in corpi della polizia municipale regolarmente costituiti, che avesse in godimento a tale data il trattamento economico previsto per i predetti livelli, è attribuito, al compimento dei 25 anni di servizio a tempo indeterminato, a titolo di integrazione del maturato individuale di anzianità, un importo pari ad a.l. € 696,00 per tredici mensilità. Il beneficio è corrisposto a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del diritto e comunque non anteriormente all’1 gennaio 2007, in presenza di valutazione positiva nell’ultimo quinquennio e di assenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nel biennio antecedente la data di decorrenza del beneficio stesso. L’assegno personale riassorbibile eventualmente in godimento al personale interessato dal protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Trentino Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento di data 12 maggio 2006 riassorbe, fino a concorrenza, il beneficio derivante dall’applicazione del presente comma.

2. Per i comuni con meno di 30.000 abitanti, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti del personale attualmente inquadrato nella categoria C livello evoluto che ha avuto accesso agli ex sesto e settimo livello funzionale-retributivo successivamente alla data dell’1 luglio 1990, previa verifica del livello di responsabilità assunte, della complessità dei problemi da affrontare, dell’esperienza e professionalità acquisite e dell’autonomia operativo-gestionale conseguita.

3. A decorrere dall’1 gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2009, al personale attualmente inquadrato nella categoria B, livello evoluto, è attribuito, a titolo di integrazione del maturato individuale di anzianità, al compimento dei 25 anni di servizio a tempo indeterminato, un importo pari ad a.l. € 456,00 per tredici mensilità. Il beneficio è corrisposto a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del diritto e comunque non anteriormente all’1 gennaio 2007, in presenza di valutazione positiva nell’ultimo quinquennio e di assenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto nel biennio antecedente la data di decorrenza del beneficio stesso. Dall’applicazione del presente comma è escluso il personale che abbia già beneficiato della riqualificazione ai sensi dell’accordo riguardante l’inquadramento del personale con figura professionale di Operatore socio-assistenziale (OSA) e di Operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA). L’assegno personale riassorbibile eventualmente in godimento al personale interessato dal protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Trentino Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento di data 12 maggio 2006 riassorbe, fino a concorrenza, il beneficio derivante dall’applicazione del presente comma.

4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse contrattuali.

 

Art. 8
Somma forfetaria

1. A far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula di questo accordo, al dipendente che non chiede il rimborso dei pasti ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 4 dell’allegato E/8 al C.C.P.L. 2002-2005, è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00 per missioni di almeno 8 ore, elevata ad € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. La mancata indicazione sul foglio di viaggio dell’eventuale fruizione di vitto a carico di altre amministrazioni, costituisce illecito sanzionato disciplinarmente.

 

Art. 9
Viaggi di missione in paesi disagiati

1. Per le missioni in Paesi particolarmente disagiati per le quali risulta oggettivamente difficoltosa la produzione della documentazione di spesa, l’organo di governo dell’Ente provvede a fissare un trattamento economico forfetario a titolo di rimborso spese, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio.

 

Art. 10
Buono pasto

1. A far data dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula di questo accordo, l’importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa realizzato tramite buoni pasto nonché per le spese sostenute per ciascun pasto è elevato ad € 6,00. L’eventuale maggior costo è a carico del dipendente.

2. L’importo di cui al comma 1 è usufruibile dal dipendente sia nel caso di prestazione resa nella sede di servizio che fuori sede di servizio, qualora autorizzata. Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire, su disposizione del responsabile, del rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all’art. 8 per l’importo di € 9,00, qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa. Per quanto non modificato dal presente accordo continua ad applicarsi quanto previsto all’art. 58 (Mensa) del C.C.P.L. 2002-2005. Il servizio alternativo di mensa è fruibile anche dal personale delle squadre speciali della manutenzione stradale.

 

Art. 11
Integrazione dell’art. 10 dell’Allegato E/3 del C.C.P.L. 2002-2005

1. A far data dall’1.1.2002, l’indennità di cui all’art. 10, comma 6, del C.C.P.L. 2002-2005 è calcolata sull’importo afferente a ciascun cantiere nel limite massimo di cantieri non superiore alla media del triennio precedente.

 

Art. 12
Modifica dell’art. 2 dell’Allegato E/3 del C.C.P.L. 2002-2005

1. A far data dall’1.1.2006, con riferimento alle attività tecniche e di supporto amministrativo strettamente connesse alla progettazione e alla direzione lavori e alle attività di sottoscrizione delle perizie estimative di cui alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e di cui alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 2 dell’allegato E/3 viene sostituito con il seguente: "Le risorse sono destinate ai dipartimenti, con principale riferimento al valore delle progettazioni effettuate dalle strutture che a questi fanno capo, valutate con i criteri per la liquidazione dell’indennità per attività tecniche. Le stesse sono utilizzate per l’integrazione delle risorse dell’art. 98 (Erogazione del Fondo) del C.C.P.L. 2002-2005 come sostituito dall’art. 14 del presente accordo, tenuto conto anche dello svolgimento delle attività di cui all’allegata tabella A).

2. Per gli enti diversi dalla Provincia, l’applicazione del comma 1 è subordinata alla stipulazione di apposito accordo decentrato a livello di ente, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 1.

 

Art. 13
Sostituzione dell’art. 97 del CCPL 2002-2005

1. A far data dall’1.1.2007, l’art. 97 "Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi" del C.C.P.L. 2002/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 97
Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Amministrazione, ogni Ente utilizza le risorse del fondo denominato Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi. Le risorse sono destinate all’erogazione di compensi accessori al personale e alla corresponsione di emolumenti volti a remunerare il raggiungimento degli obiettivi dell’attività programmata dall’Amministrazione, l’apporto collettivo ed individuale e la realizzazione di progetti ed altre iniziative.

2. A decorrere dall’1 gennaio 2007 e per gli anni successivi, il Fondo è costituito annualmente dalle risorse risultanti dall’applicazione dell’importo per dipendente equivalente di ciascun anno come definito nell’Allegato E/5 del CCPL 2002-2005 di data 20 ottobre 2003, come aggiornato in sede di accordo di settore.

3. In caso di esigenze particolari o per incentivare attività istituzionali, gli enti destinatari del presente accordo possono destinare annualmente ad incremento della quota B) del Fondo di cui all’art. 98 del CCPL 2002-2005, come sostituito dall’art. 14 di questo accordo, risorse proprie fino ad un massimo dell’1% del monte salari del personale dipendente. Tale incremento non costituisce consolidamento del Fondo per gli anni successivi.

4. Il Museo Tridentino di Scienze Naturali può destinare fino ad un massimo del 12% dei finanziamenti derivanti da convenzioni stipulate con altri enti in relazione ad attività di ricerca, ad incremento della quota B) del Fondo di cui all’art. 98 del CCPL 2002-2005, come sostituito dall’art. 14 di questo accordo.

5. L’obiettivo di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro, intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure e sui vincoli all’azione amministrativa, finalizzando l’attività medesima alla verifica dei risultati ed al controllo di gestione."

 

Art. 14
Sostituzione dell’art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005

1. A far data dall’1.1.2006, l’art. 98 "Erogazione del Fondo" del C.C.P.L. 2002/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 98
Erogazione del Fondo

1. Il Fondo senza vincoli di spesa predeterminata per le singole voci che non siano previste nel presente articolo è costituito da due quote denominate quota A) e quota B). La quota A) è utilizzata per compensare la continuità e la regolarità della prestazione collegata alla presenza in servizio. La quota B), per risorse comunque non inferiori al 10% del Fondo, quantificata ed erogata secondo le modalità previste dai singoli accordi di settore, è destinata al finanziamento delle seguenti voci:

a) all’erogazione di compensi volti a remunerare la produttività collettiva delle strutture legata alla realizzazione del programma di attività dell’ente o delle sue strutture organizzative, che deve coinvolgere tutto il personale assegnato. Nel caso di raggiungimento degli obiettivi legati al programma di attività, l’erogazione della produttività a ciascun dipendente della struttura avviene tenuto conto, anche disgiuntamente, dei seguenti criteri:
1) livello/categoria di inquadramento,
2) apporto individuale,

b) a progetti, sperimentali, straordinari, o anche basati su segmenti di attività ordinaria, volti all’innovazione nell’organizzazione della struttura, sulle procedure e sui vincoli dell’azione amministrativa,

c) all’incentivazione della flessibilizzazione degli orari e a remunerare gravose articolazioni dell’orario di lavoro del personale;

d) alla modificazione dell’organizzazione del lavoro (autonomia sul lavoro, orientamento al servizio, polivalenza del personale), nonché alla sperimentazione di nuove forme organizzative;

e) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare documentato e verificato arricchimento professionale.

2. Le modalità di utilizzo delle risorse della quota B) del fondo produttività e le linee generali dei progetti sono oggetto di contrattazione a livello decentrato.

3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti non superiore a 50, le somme destinate all’ordinamento professionale di cui all’art. 3 dell’Allegato O/1 ed al fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi dell’8 marzo 2000, possono essere complessivamente utilizzate in modo unitario.

4. Gli incentivi base da corrispondersi in relazione alla quota A) del presente articolo sono determinati in sede di accordo di settore.

5. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) residuate alla fine dell’anno di riferimento, possono essere utilizzate nei successivi esercizi finanziari per il finanziamento della quota B)."

 

Art. 15
Produttività per il personale inquadrato a livello/categoria superiore per progressione verticale

1. Al personale in servizio alla data dell’1 gennaio 2004, inquadrato nel livello/categoria superiore a seguito di progressione verticale effettuata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Nuovo ordinamento professionale sottoscritto in data 8 marzo 2000, è attribuita a partire dalla data di inquadramento nei nuovi categoria e/o livello una somma una tantum, per ciascun anno, pari alla differenza fra la quota A) del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi percepita nell’originaria categoria/livello e quella spettante in relazione al livello/categoria acquisiti.

2. Le risorse necessarie al finanziamento di questo articolo sono reperite nell’ambito delle risorse contrattuali complessivamente residuate nel quadriennio 2002-2005 in quanto non utilizzate per il finanziamento dell’accordo di settore di data 29 settembre 2006. Eventuali ulteriori risorse residue sono utilizzate per il finanziamento del compenso di cui all’art. 54 del medesimo accordo di settore.

 

Art. 16
Valutazione della prestazione

1. La suddivisione in fasce del punteggio di valutazione cessa di avere efficacia. Viene fatto salvo il punteggio individuato nelle schede di valutazione e la sua articolazione in positivo e negativo nonché i conseguenti effetti giuridici ed economici previsti nelle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti.

 

Art. 17
Indennità maneggio denaro

1. L’art. 107 del C.C.P.L. 2002-2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 107
Indennità maneggio denaro

1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, al personale addetto in via continuativa a servizi che comportino il maneggio individuale per un importo annuo minimo di € 5.000,00 è attribuita un’indennità giornaliera nelle misure sotto indicate:

 

IMPORTO DI DENARO MANEGGIATO

MISURA DELL’INDENNITA’

da € 5.000,00 a € 19.999,00

€ 0,75

da € 20.000,00 a € 27.449,00

€ 1,00

da € 27.500,00 a € 164.999,00

€ 2,50

importi pari o superiori a € 165.000,00

€ 5,00

 

Art. 18
Indennità per lo svolgimento di attività defensionale

1. Al personale inquadrato nelle figure professionali di avvocato e di avvocato cassazionista è attribuita, in sostituzione del compenso previsto dall’art. 120 del C.C.P.L. 2002-2005 e del compenso per area direttiva, una indennità onnicomprensiva per lo svolgimento dell’attività di assistenza legale.

2. Detta indennità è quantificata in € 13.500,00 annui per 13 mensilità per la Provincia, mentre per gli altri Enti è quantificata dagli Enti stessi tra un minimo di € 6.000,00 e un massimo di € 13.500,00 euro annui per 13 mensilità.

3. L'indennità viene rapportata all'orario di lavoro ed è ridotta nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito nel caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo.

4. L’indennità per lo svolgimento di attività defensionale è incompatibile con l'attribuzione della posizione organizzativa e dell’area direttiva; dal momento dell'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2 cessa la corresponsione di qualunque altro compenso di produttività, ad eccezione della quota di cui alla lettera A) dell'art. 98 del C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003.

5. Detta indennità è attribuita dal 1° agosto 2006 per la Provincia e dal 1° gennaio 2007 per gli altri Enti; i relativi oneri sono posti a carico degli enti.

6. Il personale della Provincia inquadrato nella categoria D, livello base, figura professionale di Avvocato, all’atto dell’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578, è inquadrato nella categoria D, livello evoluto, figura professionale di Avvocato Cassazionista. Tale inquadramento ha come decorrenza la data di iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578.

 

Art. 19(@@)
Indennità per il personale comunale addetto ai servizi antincendi

1. L'indennità di rischio attribuita al personale comunale addetto al servizio antincendi è aggiornata, a far data dal 01.01.2006, secondo gli importi mensili riportati nella seguente tabella:

B evoluto

€ 366,96

C base

€ 434,04

2. L’aggiornamento dell’indennità di cui al comma 1 avviene in sede di definizione del contratto relativo al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia in analogia e compatibilmente con quanto previsto in materia di indennità di rischio per detto personale.

(@@) Sostituito dall'art. 41 Accordo per il rinnovo del CCPL quadriennio 2006-2009 - biennio 2008-2009 del 22 settembre 2008

Art. 20
Indennità per il personale addetto all’assistenza

1. Al personale della categoria A, che presti servizio presso le scuole dell’infanzia, in ragione dei compiti di sorveglianza sonno e/o di accompagnamento affidati, è corrisposta in aggiunta all’indennità di cui all’art. 5, comma 1, dell’accordo di settore di data 29 settembre 2006, un’indennità di € 150,00 annui corrisposta per 13 mensilità.

 

Art. 21
Posizione organizzativa

1. Per i Comuni, l’importo massimo della retribuzione di posizione di cui all’articolo 10, comma 2, dell’accordo provinciale di data 9 agosto 2005, è fissato, con decorrenza 1 gennaio 2006, in € 16.000,00 annui lordi.

2. Nei Comuni di quarta classe e di terza classe con meno di 3.000 abitanti l’importo massimo della retribuzione di posizione di cui all’articolo 10, comma 2, dell’accordo provinciale di data 9 agosto 2005, è fissato, con decorrenza 1 gennaio 2006, in € 10.000,00 annui lordi.

3. Resta confermato che i costi derivanti dalla istituzione delle posizioni organizzative sono a carico delle Amministrazioni.

 

Art. 22
Diritto allo studio

1. L’art. 44 del C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 20 ottobre 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 44
Diritto allo studio

1. I permessi retribuiti per ragioni di studio nella misura di 150 ore annue individuali sono concessi per anno solare, per la frequenza, salvo diverso accordo con il datore di lavoro, anche con riferimento alla preparazione delle tesi di laurea, di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, para-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento pubblico. I permessi di cui al presente comma sono concessi altresì per la frequenza di corsi serali finalizzati al conseguimento dei predetti titoli di studio.

2. I dipendenti ammessi non possono superare il 4% del personale a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore. Nel caso in cui le domande superino il contingente previsto, l’Amministrazione garantisce la continuità ai dipendenti che avessero già usufruito del permesso studio nell’anno precedente, per lo stesso corso di studi per il quale tale permesso è richiesto e comunque fino al completamento del corso stesso.

Per le restanti domande sarà assegnato un punteggio in ordine decrescente ai seguenti titoli:

  1. frequenza di corsi di scuola media inferiore;

  2. frequenza di corsi di scuola media superiore e di qualificazione professionale in scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta o in ogni caso abilitata al rilascio di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento pubblico, da parte di personale che non sia già in possesso di un titolo di studio di valore superiore;

  3. frequenza di corsi universitari per il conferimento del titolo di studio di laurea, laurea magistrale;

  4. frequenza di corsi post-universitari per il conseguimento del titolo di studio di specializzazione, di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione per il conseguimento di master universitari di primo e secondo livello; frequenza di corsi para-universitari, intendendosi per tali i corsi istituti da Enti diversi dalle università, per l'ammissione ai quali è richiesto il diploma di scuola media superiore e che danno comunque luogo ad un diploma riconosciuto dall'ordinamento pubblico.

Qualora, in applicazione dei criteri sopra indicati, sussistano ancora situazioni di parità, è data precedenza ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato e in subordine secondo l'ordine decrescente di età.

3. Per gli enti con non più di 100 dipendenti a tempo indeterminato, nel caso in cui le domande superino il contingente del 4% del personale a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore), ai fini dell’individuazione degli aventi diritto, vale l’ordine di precedenza in relazione ai titoli di studio individuati ai punti 1-2-3 e 4 del comma 2. A parità di precedenza tra i titoli di studio di cui al comma 2, sono preferiti coloro che:

1. non hanno mai beneficiato del diritto;

2. non hanno beneficiato del diritto nell’anno precedente;

3. non beneficiano del diritto dal maggior numero di anni.

4. Qualora, in applicazione dei criteri indicati nel comma 3, sussistano ancora situazioni di parità, è data precedenza:
    1. ai dipendenti che frequentano l’ultimo anno di studi;
    2. ai dipendenti con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato e in subordine secondo l'ordine decrescente di età.

5. Relativamente ai corsi di lingue straniere (50 ore annue individuali), l'Amministrazione destina una quota parte, non superiore all'1% del monte ore scaturente dal 4% di cui al comma 2, per la partecipazione a corsi, al termine dei quali venga rilasciato apposito attestato certificante la frequenza e il superamento di un esame finale. Qualora le richieste non determinino l'utilizzo dell'intero monte ore, la parte residuale è resa disponibile per eventuali domande inevase per l'attività di studio di cui al comma 1.

6. La concessione del permesso studio ai dipendenti che frequentano l'università, dopo il primo anno di iscrizione, è subordinata al superamento di 15 crediti in ciascun anno solare, così come disciplinati dal D.M. 22.10.2004, n. 270.

7. La mancata frequenza dei corsi o il mancato superamento dei requisiti richiesti per la concessione del permesso, se non giustificati da reali motivi d'impedimento, comporta l'addebito delle ore fruite dal dipendente.

8. Non possono in ogni caso essere concessi permessi per più di dieci anni solari, né per più di cinque anni per lo studio delle lingue straniere. Per il calcolo si terrà conto anche dei periodi fruiti presso altri Enti da parte del personale transitato mediante processi di mobilità. Il permesso per studio non è concesso qualora sia richiesto per il conseguimento di un titolo di studio di grado corrispondente a quello già posseduto dal dipendente.

9. Le procedure per l'assegnazione dei punteggi, i criteri e le ulteriori modalità di applicazione di questo articolo saranno stabiliti dall'Amministrazione.

10. Per il personale dipendente del Consiglio provinciale i permessi retribuiti vengono concessi per un monte ore complessivo di 4 unità annue.

11. Gli effetti del presente articolo decorrono dall’anno solare 2008. Eventuali domande di fruizione del diritto allo studio per l’anno 2007, non ancora esaminate da parte degli enti alla data di entrata in vigore di questo accordo, sono valutate ai sensi del presente articolo."

 

Art. 23
Incarichi aggiuntivi

1. L’Amministrazione può conferire direttamente al proprio personale incarichi per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito di iniziative di formazione organizzate dalla Provincia, sia nel caso in cui le stesse siano rivolte al personale provinciale che all’utenza esterna.

2. La Giunta provinciale stabilisce l’ammontare di eventuali compensi connessi allo svolgimento da parte dei dipendenti dei suddetti incarichi, nonché all’esercizio di funzioni previste per legge e non rientranti nei normali compiti d’ufficio, quali l’incarico di commissario ad acta e le attività ispettive svolte nell’interesse della Provincia presso altre Amministrazioni.

 

Art. 24
Disposizioni particolari per il personale provinciale messo a disposizione

1. Nei confronti del personale provinciale messo a disposizione di società controllate dalla Provincia continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di stato giuridico ed economico previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro nel tempo vigenti.

2. Al fine di un ottimale coinvolgimento del personale assegnato ai sensi del comma 1 alla realizzazione degli obiettivi e/o programmi delle società controllate, le stesse, previa intesa con il Dipartimento competente in materia di personale della Provincia, possono incrementare l’ammontare dei budget destinati contrattualmente al finanziamento del trattamento accessorio del personale (quali ad es. quote produttività, indennità per area direttiva, ecc.) e/o prevedere limiti individuali più elevati.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nei confronti del personale messo a disposizione delle aziende per il turismo istituite ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 e presso altri enti istituiti dalla Provincia.

 

Art. 25
Modificazione dell’art. 35 del C.C.P.L. 2002-2005

1. A far data dalla data di termine delle procedure di assunzione di cui all’articolo 1 della legge provinciale 14 novembre 2006, n. 10, il comma 3 dell'art. 35 "Assunzioni a tempo determinato" del C.C.P.L. 2005-2005 è sostituito dal seguente:

" 3. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) del precedente comma 1 il limite massimo delle assunzioni è fissato:

  1. per la Provincia allo 0,5% della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato riferita al personale del comparto autonomie locali;

  2. per il Consiglio provinciale nel monte ore corrispondente a 5 unità;

  3. per gli Enti funzionali nel monte ore corrispondente a 2 unità. Fino al 31 dicembre 2008 sono comunque confermate le unità equivalenti a tempo determinato previste alla data di stipula del presente accordo. Mediante procedura concertativa a livello di Provincia, il predetto monte ore può essere elevato al fine di consentire la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo determinato delle collaborazioni coordinate e continuative già in essere, in particolare per gli enti che gestiscono attività culturali/museali."

 

Art. 26
Disposizioni per particolari categorie di personale

1. Nel periodo di vigenza del presente accordo gli enti possono procedere, tramite procedura selettiva interna, a riqualificare il personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore di questo accordo ed inquadrato in C evoluto, che abbia avuto accesso al posto mediante concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso della laurea. La riqualificazione dovrà essere motivata per le responsabilità assunte, l'autonomia operativa - gestionale conseguita e per l'esperienza e la professionalità acquisite esclusivamente dall'interno o, in ogni caso, rispettare i limiti di legittimità previsti dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Nel periodo di vigenza del presente accordo gli enti possono procedere, tramite procedura selettiva interna, a riqualificare il personale inquadrato nella figura professionale di operatore amministrativo ad esaurimento nel livello evoluto della categoria di appartenenza, subordinatamente al superamento di apposita prova selettiva volta ad accertare il possesso delle competenze professionali richieste per l’inquadramento nella nuova figura professionale.

3. Nel periodo di vigenza del presente accordo, la Provincia procede, tramite procedura selettiva interna, a riqualificare il personale inquadrato nella figura professionale di tecnico specialista nella corrispondente figura professionale di funzionario della categoria D, livello base, in possesso dell’elemento aggiuntivo della retribuzione. Tale disposizione non si applica al personale interessato dal protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Trentino Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento di data 12 maggio 2006.

 

Art. 27
Disciplina di concessione dell’anticipo del
trattamento di fine rapporto

1. La parte B "Disciplina di concessione dell’anticipo del trattamento di fine rapporto" dell’Allegato E/9 al CCPL 2002-2005 di data 20 ottobre 2003 è sostituita dall’Allegato B) al presente accordo.

 

Art. 28
Destinazione delle risorse residue

1. Le risorse contrattuali che residuano ad avvenuta applicazione delle disposizioni del presente accordo sono destinate al finanziamento delle procedure di progressione orizzontale.

 

Art. 29
Norma di salvaguardia

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso dovessero sopravvenire accordi nazionali riguardanti il comparto Regioni – Autonomie locali del biennio economico 2006-2007, che prevedano incrementi retributivi più elevati di quelli previsti dal presente accordo, si provvederà a riaprire la trattativa.

2. Le parti si impegnano entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo ad avviare la trattativa sulla parte giuridica relativa al quadriennio 2006-2009.

 

Art. 30
Norma finale

1. A far data dall’1 giugno 2007 sono abrogati l’art. 4, comma 1, lettere e), f), l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 e l'art. 7 dell'Allegato E/8 al C.C.P.L. 2002-2005.

2. Nei casi di cui all’art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, commi 2 e 3, i permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (come disciplinati dall’articolo 43, comma 6, del CCPL 2002-2005) possono essere raddoppiati in presenza di documentati motivi di particolare gravità connessi alla sfera familiare, ulteriori rispetto a quelli alla base della concessione dei benefici (di cui alla legge 104/92) da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Tali ulteriori permessi, usufruibili solo a giornata intera, nel limite dello 0,1% della dotazione organica complessiva di personale e comunque nel numero minimo di una unità, sono concessi dall’Amministrazione per il periodo di un anno e sono rinnovabili previa valutazione dei requisiti e delle eventuali nuove domande presentate.


Tabella 1)

PERSONALE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
BIENNIO ECONOMICO 2006/2007

PERSONALE
DELL'AREA
NON
DIRIGENZIALE
CATEGORIE/LIVELLI AUMENTO MENSILE LORDO
DEC. 1.1.2006
(Stipendio tabellare di cui all'Allegato 1), colonna A, dell'Accordo prov.le 2° biennio economico 04-05 dd. 9.8.2005)
AUMENTO MENSILE LORDO
dec. 1.1.2006
(Assegno di cui all'Allegato 1), colonna B, dell'Accordo prov.le 2° biennio economico 04-05 dd. 9.8.2005)
A 1^ posizione 28,37 3,39
2^ posizione 29,06 3,39
3^ posizione 29,80 3,39
4^ posizione 30,51 3,39
B base 1^ posizione 29,95 3,70
2^ posizione 30,73 3,70
3^ posizione 31,51 3,70
4^ posizione 32,25 3,70
B evoluto 1^ posizione 31,52 4,12
2^ posizione 32,37 4,12
3^ posizione 33,22 4,12
4^ posizione 34,05 4,12
C base 1^ posizione 33,56 4,45
2^ posizione 34,48 4,45
3^ posizione 35,40 4,45
4^ posizione 37,14 4,45
C evoluto 1^ posizione 36,73 5,30
2^ posizione 37,91 5,30
3^ posizione 38,99 5,30
4^ posizione 40,99 5,30
D base 1^ posizione 38,92 6,16
2^ posizione 40,18 6,16
3^ posizione 41,45 6,16
4^ posizione 42,74 6,16
D evoluto 1^ posizione 44,47 7,71
2^ posizione 45,87 7,71
3^ posizione 47,30 7,71
4^ posizione 48,70 7,71
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
per la categoria D, livello base, di cui alla tabella Allegato 1), colonna E,
dell'Accordo provinciale relativo al 2° biennio economico 04-05 sottoscritto in data 9 agosto 2005
PERSONALE DELL'AREA  NON DIRIGENZIALE
CATEGORIE/LIVELLI
Aumento mensile lordo
dec. 1.1.2006
D base Laurea specialistica e laurea quadriennale 1,27
Abilitazioni e specializzazioni 2,39
Avvocati 3,43

 


Tabella 2)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ALL'1.1.2007
CATEGORIE/
LIVELLI
 A   B  C D E
 STIPENDIO TABELLARE  ASSEGNO  ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
(*)
1^ posizione
retributiva
2^ posizione retributiva 3^ posizione
retributiva
4^ posizione
retributiva
a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. €
A 9.228,00 9.600,00 10.008,00 10.392,00 1.848,00 240,00 6.235,70  
B base 10.044,00 10.464,00 10.896,00 11.292,00 2.016,00 240,00 6.277,53  
B evoluto 10.860,00 11.328,00 11.784,00 12.240,00 2.244,00   6.317,82  
C base 11.916,00 12.420,00 12.912,00 13.872,00 2.424,00   6.371,01  
C evoluto 13.572,00 14.208,00 14.796,00 15.888,00 2.892,00   6.445,90  
D base 14.760,00 15.456,00 16.140,00 16.848,00 3.360,00   6.545,06  
Laurea specialistica e laurea quadriennale               684,00
Abilitazioni e specializzazioni               1.308,00
Avvocati               1.872,00
D evoluto 17.592,00 18.360,00 19.128,00 19.896,00 4.200,00   6.641,64  

(*)  Detti importi spettano nelle misure indicate:
     a)  per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi  specificati;
     b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime.

 


Tabella 3)

PERSONALE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007

PERSONALE INQUADRATO NELLE QUALIFICHE FORESTALI

CATEGORIA/LIVELLO
QUALIFICA
AUMENTO MENSILE LORDO
dec. 1.1.2006

(Stipendio tabellare di cui all'Allegato 4), colonna A, dell'Accordo prov.le 2° biennio economico 04-05 dd. 9.8.2005)
AUMENTO MENSILE LORDO
dec. 1.1.2007 E A REGIME
(riassorbe precendente aumento)

(S
tipendio tabellare di cui all'Allegato 4), colonna A, dell'Accordo prov.le 2° biennio economico 04-05 dd. 9.8.2005)
C Base AGENTE FORESTALE 33,55 64,90
ASSISTENTE FORESTALE 34,48 66,68
SOVRINTENDENTE FORESTALE 37,14 71,84
C evoluto ISPETTORE FORESTALE 36,73 71,05
ISPETTORE FORESTALE CAPO 37,91 73,32
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE 40,99 79,28

 


Tabella 4)

PERSONALE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007

PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO

 

POSIZIONI ECONOMICHE/FASCE AUMENTO MENSILE LORDO
dec. 1.1.2006

(Stipendio tabellare di cui alla Tabella 1) dell'accordo integrativo di data 31.08.2006)
AUMENTO MENSILE LORDO
dec. 1.1.2006

(Assegno di cui alla Tabella 5) dell'accordo integrativo di data 31.08.2006)
AUMENTO MENSILE LORDO
DEC. 1.1.2007 E A REGIME

(riassorbe il precedente aumento
)
(Stipendio tabellare di cui alla Tabella 1) dell'accordo integrativo di data 31.08.2006)
AUMENTO MENSILE LORDO
DEC. 1.1.2007 E A REGIME


(riassorbe il precedente aumento)
(Assegno di cui alla Tabella 5) dell'accordo integrativo di data 31.08.2006)
(A)

(B)

(C) (D)
B1 iniziale 32,04 4,12 61,96 7,90
1^  32,30 4,12 62,46 7,90
2^  32,83 4,12 63,50 7,90
3^  33,37 4,12 64,53 7,90
B2  iniziale 33,81 4,45 65,39 8,53
1^  34,30 4,45 66,34 8,53
2^  34,89 4,45 67,49 8,53
3^  35,66 4,45 68,97 8,53
B3)  iniziale 35,17 4,45 68,03 8,53
1^  35,96 4,45 69,56 8,53
2^  36,86 4,45 71,28 8,53
C1  iniziale 36,92 5,30 71,40 10,15
1^  38,21 5,30 73,91 10,15
2^  39,30 5,30 76,01 10,15
3^  40,32 5,30 77,99 10,15
C2 iniziale 40,03 6,16 77,41 11,79
1^  41,04 6,16 79,37 11,79
2^  42,05 6,16 81,32 11,79
3^  43,05 6,16 83,26 11,79
4^  44,06 6,16 85,22 11,79
C3  iniziale 43,93 7,71 84,96 14,77
1^  45,03 7,71 87,10 14,77
2^  46,14 7,71 89,24 14,77
3^  47,25 7,71 91,37 14,77

Allegato A)

TABELLA PRESTAZIONI

ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE
(per le strutture di progettazione e direzione lavori)

Attività amministrativa in genere connessa con l’affidamento di incarichi professionali esterni di ogni tipo;

Predisposizione ed aggiornamento normativo del Capitolato speciale d’appalto, dei contratti di cottimo e di schemi tipo per lavori da svolgersi generalmente in economia;

Attività in genere legata ai pagamenti in genere, alla verifica delle garanzie contrattuali, alla verifica amministrativa legata al subappalto ed adempimenti nei confronti dell’Osservatorio LL.PP.;

Attività amministrativa legata all’approvazione dei progetti e relative varianti progettuali;

Attività di completamento ed aggiornamento dell’elenco prezzi provinciale;

Rilievi tavolati e catastali funzionali alla redazione di frazionamenti, piani di servitù e di occupazione temporanea;

Attività amministrativa connessa ai lavori in economia

 

Redazione di frazionamenti

 

 

ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE (per le strutture di staff)

Attività amministrativa in genere connessa alla scelta del contraente ed alla stipula del contratto relativa ai lavori in appalto;

Conferenze di servizio in genere legata al conseguimento delle necessarie conformità;

Attività amministrativa legata alla liquidazione dei lavori in genere;

Attività di controllo e verifica di procedure espropriative in genere, stima indennità ed attività amministrativa correlata;

Attività di gestione del fondo per la progettazione dei lavori

 


ALLEGATO B)

DISCIPLINA DI CONCESSIONE DELL’ANTICIPO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.

 

 

Art. 1
Beneficiari

1. Possono chiedere l'anticipo del trattamento di fine rapporto i dipendenti che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio utile ai fini del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Ai fini del conteggio degli 8 anni:

  • sono esclusi i periodi di servizio per i quali è già stato erogato l’intero T.F.R. comunque denominato;

  • il periodo relativo al riscatto della laurea è considerato utile solo per i dipendenti assunti sino al 18 febbraio 1992 compreso (art. 57, comma 10, l.p. n. 5/92);

  • il periodo relativo al riscatto del servizio militare è considerato utile solo per i dipendenti assunti sino al 14 febbraio 1995 compreso (art. 54, comma 1, l.p. n. 1/95);

  • sono considerati utili anche i periodi di servizio prestati e riconosciuti presso altri Enti, purché per tali periodi non sia già stato erogato l’intero T.F.R., comunque denominato. Qualora siano state concesse anticipazioni sul T.F.R., comunque denominato, si applicano le medesime disposizioni previste dal presente accordo.

  • 2. Non possono essere accolte le domande dei dipendenti dimissionari o collocati a riposo d'ufficio anche con decorrenza successiva alla data di presentazione delle domande.

    3. I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente accordo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

     

    Art. 2
    Misura e concessione dell'anticipazione

    1. Il dipendente può chiedere un’anticipazione non superiore al 70% del T.F.R. maturato alla data della domanda.
    Per i dipendenti provenienti da altri Enti viene computata nel T.F.R. anche l’indennità premio di servizio ex INADEL, l’indennità di buonuscita ex Enpas o altra similare indennità, comunque denominata, maturata presso l’Ente di provenienza, purché non sia stata erogata.
    Qualora siano state concesse dall’Ente di provenienza anticipazioni sul T.F.R., si applicano le medesime disposizioni previste dal presente accordo per i dipendenti provinciali.

    2. L'ammontare dell'anticipazione non può comunque essere superiore alla spesa programmata risultante dalla domanda e ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 6.

    3. Nel determinare l'ammontare dell'anticipazione dovranno essere detratte le eventuali quote del T.F.R. impegnate a garanzia di esposizioni debitorie del dipendente (prestiti INPDAP, pignoramenti, ecc.). In sostituzione della detrazione, il dipendente può presentare una fideiussione bancaria a garanzia dell’esposizione debitoria.

    4. Alla concessione dell’anticipazione si provvede seguendo l’ordine cronologico della data di presentazione delle domande.

    5. L'anticipazione viene concessa, di norma, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro prestato presso l’Ente di appartenenza o presso l'Ente di provenienza.

    Può essere concessa una seconda volta:

    1. non prima che siano trascorsi 8 anni dalla data della precedente concessione, solo per:

    2. spese sanitarie di cui all'articolo 4, indipendentemente dal motivo della prima concessione;

    3. acquisto o costruzione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare, sempre che la prima volta sia stata concessa per spese sanitarie o per oneri di studio per i figli o per motivi di particolare gravità di cui all'articolo 4;

    4. estinzione o riduzione di mutui/prestiti contratti per periodi di ammortamento non inferiori a 5 anni, sempre ché il periodo di ammortamento sia, alla data della domanda, in corso da almeno 2 anni a decorrere dal pagamento della prima rata;

    5. oneri di studio dei figli di cui all’articolo 4, indipendentemente dal motivo della prima concessione;

    6. tutti i motivi di cui all'articolo 4, nel caso in cui la precedente anticipazione lorda concessa sia inferiore ad un quarto di quella lorda teoricamente spettante al momento della seconda domanda;

    7. anche prima che siano trascorsi 8 anni dalla data della precedente concessione, solo per motivi di particolare gravità di cui all’articolo 4, indipendentemente dal motivo della prima concessione.

    6. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal T.F.R. con riferimento all'anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del C.C.

     

    Art. 3
    Finanziamento delle domande

    1. Le domande sono soddisfatte annualmente entro il limite dell’apposito stanziamento disponibile in bilancio.

    2. Le domande escluse per esaurimento dei fondi disponibili in bilancio sono riconsiderate d'ufficio nell'anno successivo e sono finanziate in via prioritaria.

     

    Art. 4
    Motivi per i quali viene concessa l'anticipazione

    1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto viene concessa per i motivi di seguito elencati:

    1. spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare. Nelle spese sanitarie rientrano quelle relative all’acquisto di autovettura adattata per portatori di handicap.
      E’ ammessa anche la spesa per i ticket sanitari, le visite specialistiche e l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto purché la singola fattura/ricevuta sia di importo superiore ad Euro 50,00;

    2. acquisto o costruzione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare. La spesa è ammessa anche se il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare sono proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione o di uso di altro alloggio purché inidoneo al fabbisogno della famiglia. Per valutare tale inidoneità si fa riferimento al successivo articolo 9. Si considera compreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto.
      E’ ammessa anche la spesa per l’acquisto o la costruzione del solo garage o posto auto purché:
      - il garage o posto auto sia di pertinenza o al servizio dell’abitazione destinata a residenza abituale del dipendente e dei componenti il suo nucleo familiare, e
      - sia l'unico garage di proprietà del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare.
      Non sono invece ammesse le spese per l'acquisto/costruzione delle sole altre pertinenze dell'alloggio quali cantine, terrazze, giardini, piazzali, ecc.;

    3. lavori di ristrutturazione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare. La spesa è ammessa anche se il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare sono proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione di altro alloggio purché inidoneo al fabbisogno della famiglia. Per valutare tale inidoneità si fa riferimento al successivo articolo 9.
      Sono esclusi i lavori di ristrutturazione delle pertinenze dell'alloggio (cantina, garage, terrazza, giardino, piazzale, ecc.);

    4. estinzione anticipata o riduzione parziale di mutui/prestiti (esclusi i prestiti Inpdap) contratti per periodi di ammortamento non inferiori a 5 anni, sempre ché il periodo di ammortamento sia, alla data della domanda, in corso da almeno 2 anni a decorrere dalla prima rata. Il mutuo/prestito deve essere intestato al dipendente e/o al coniuge. Se cointestato anche ad altre persone, la spesa ammessa è quella relativa al solo dipendente e/o al coniuge.

    5. oneri di studio per i figli:

    studenti universitari e studenti di scuole secondarie superiori che, per compiere gli studi, risiedono o sono domiciliati in località diversa da quella di residenza del nucleo familiare del dipendente.
    L'anticipazione spettante è pari ad Euro 5.000,00 annuali per gli studenti universitari ed Euro 3.000,00 annuali per gli studenti di scuole secondarie superiori per la durata legale del corso di studi. Dagli importi sopra indicati vanno detratti eventuali contributi (borse di studio, esonero tasse scolastiche, ecc.)
    Gli oneri di studio possono riguardare un periodo non superiore alla durata legale di un solo corso di studi per ogni figlio (scuola secondaria superiore o università).

    Sono ammesse anche le spese per corsi all'estero, e riferite esclusivamente a:
    - studenti universitari o post universitari (Erasmus, Master, ecc.);
    - studenti delle scuole secondarie superiori con un periodo di permanenza all’estero pari ad almeno un anno scolastico (Intercultura, ecc.), sempre se il corso è attinente al corso di studio legale.
    L’anticipazione spettante per detti corsi all’estero è pari ad Euro 7.000,00 dai quali vanno detratti eventuali contributi/rimborsi.
    Sono altresì ammesse le spese per la frequenza di Master in Italia, sempre che il figlio per tale frequenza risieda o sia domiciliato in località diversa da quella di residenza del nucleo familiare del dipendente. L’anticipazione spettante è pari ad Euro 7.000,00 dai quali vanno detratti eventuali contributi/rimborsi.

    1. acquisto o costruzione dell'unico alloggio destinato a residenza abituale per il figlio maggiorenne. Non è pertanto ammissibile la domanda per spese inerenti l'abitazione acquistata a titolo speculativo o di mero investimento, da abitare saltuariamente. Si considera compreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto;

    2. motivi di particolare gravità connessi ai fabbisogni fondamentali della vita familiare e tali da pregiudicare la situazione economica del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare in rapporto alla situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e del suo nucleo familiare;

    3. fruizione dei periodi di congedo da parte del dipendente, di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (congedo parentale: sei mesi per la madre o sette mesi per il padre) e degli articoli 5 e 6 della legge 53/2000 (congedi per la formazione). L'anticipazione è concessa solo per periodi di congedo non inferiori a tre mesi per ogni figlio. L’ammontare dell’anticipazione è pari alla perdita di retribuzione fissa lorda calcolata all’inizio del periodo di aspettativa. La domanda non può essere presentata prima dell’inizio del periodo di congedo;

    2. Le spese di cui al comma 1, lettere b), e c), del presente articolo (acquisto/costruzione/ristrutturazione casa per il dipendente) sono ammissibili, qualora:

    a) il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione o di uso di altro alloggio idoneo (nel caso di acquisto/costruzione del solo garage: di altro garage);
    b) l'alloggio sia destinato a residenza abituale per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare (nel caso di acquisto/costruzione del solo garage: il garage costituisca l’unica proprietà al servizio (o di pertinenza) dell’alloggio di residenza del nucleo familiare del dipendente;
    c) l'alloggio e/o il garage, sia intestato o cointestato al dipendente e/o al coniuge. Se cointestato anche ad altre persone oltre che al dipendente e/o al coniuge, la spesa ammessa è quella relativa alle sole quote di comproprietà del dipendente e/o del coniuge.

    3. La spesa di cui al comma 1, lettera f) del presente articolo (acquisto/costruzione alloggio per il figlio maggiorenne) è ammissibile, qualora:

    1. il figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio e/o i componenti il proprio neo costituito o costituendo nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione o di uso di altro alloggio idoneo;

    2. il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione o di uso di più di un alloggio idoneo oltre a quello oggetto della domanda;

    3. l'alloggio sia destinato a residenza abituale per il figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio;

    4. l'alloggio sia intestato o cointestato al dipendente, al coniuge, o al figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio. Se cointestato anche ad altre persone, la spesa ammessa è quella relativa alle sole quote di comproprietà del dipendente e/o del coniuge e/o del figlio.

    Nel caso il dipendente o il figlio maggiorenne e/o i componenti i rispettivi nuclei familiari risultino proprietari di altri alloggi, la verifica dell’idoneità o meno di tali alloggi si riferisce al nucleo familiare del figlio maggiorenne.

    4. La spesa per la quale si richiede l’anticipazione del trattamento di fine rapporto deve essere di importo non inferiore ad una mensilità, costituita dall’importo lordo degli emolumenti fissi e continuativi percepiti dal dipendente.

     

    Art. 5
    Definizione di nucleo familiare

    1. Per nucleo familiare si intende la situazione dello stato famiglia risultante negli archivi anagrafici del comune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non convivente.

    2. Nel caso di coloro che, inseriti in un nucleo familiare composto da più persone, intendano costituire un nucleo familiare a sé stante, la valutazione dei requisiti è riferita ai destinatari dell'alloggio oggetto della domanda.

     

    Art. 6
    Spese ammissibili

    1. Sono ammissibili le spese già sostenute ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere.

    2. Sono detratti dalla spesa i contributi a fondo perduto, i rimborsi e le agevolazioni concessi al dipendente o ai familiari da Enti Pubblici o da soggetti privati per il sostenimento della spesa oggetto della domanda (per esempio contributi in conto capitale, anticipazioni su T.F.R., rimborsi ASL/Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, borse o assegni di studio e simili, ecc.).

    3. E' altresì dedotto dalla spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, lettere b), c), e f) (acquisto/costruzione/ristrutturazione alloggio):

    • il valore di eventuali alloggi inidonei di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare. Nel caso di cui alla lettera f) (acquisto/costruzione casa per figlio maggiorenne), si detrae dalla spesa anche il valore di eventuali alloggi inidonei di proprietà esclusiva del figlio maggiorenne beneficiario dell'alloggio.

    • Il valore di eventuali alloggi non di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare e, nel caso di cui all’articolo 4, lettera f) anche del figlio maggiorenne beneficiario dell’alloggio, sempre che la rendita catastale complessiva delle quote di comproprietà superi i limiti previsti dall’articolo 5, comma 2, delle disposizioni attuative della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m ( es. il limite alla data 31/7/2006 è di Euro 283,22).

    Il valore degli alloggi è calcolato sulla base di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I..

    4. Non si detrae:

    • il valore dell'alloggio in nuda proprietà purché l’appartamento sia abitato stabilmente dal titolare del diritto reale di godimento;

    • il valore dell’alloggio assegnato al coniuge in caso di separazione legale o divorzio purché questi vi abiti stabilmente.

     

    Art. 7
    Modalità e termini per la presentazione delle domande

    1. Le domande di concessione dell'anticipazione del T.F.R., da redigersi su apposito modello, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno e solo a intervento già iniziato.
    Le domande devono essere presentate alla competente struttura dell’Ente ovvero possono essere spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure tramite fax qualora non debbano contenere documentazione in originale o copia autentica, oppure possono essere consegnate alle strutture provinciali periferiche d’informazione situate nelle sedi comprensoriali.

    2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

    1. per spese sanitarie:

  • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

  • per le spese sostenute parzialmente: preventivo dettagliato rilasciato dagli specialisti, con l’indicazione delle cure da effettuare o delle spese da sostenere e fatture/ricevute di acconto, in originale o copia autentica, per un importo non inferiore al 20% del preventivo.
    In sostituzione delle fatture/ricevute: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto delle fatture/ricevute (n° e data fatture/ricevute, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);

  • per le spese già sostenute: fatture/ricevute, in originale o copia autentica.
    In sostituzione delle fatture/ricevute: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto delle fatture/ricevute (n° e data fattura/ricevuta, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente e/o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto, rimborsi e agevolazioni per le medesime spese, nonché l’importo dell'eventuale contributo/rimborso;

    1. per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione o acquisto/costruzione del solo garage o posto auto:

    nel caso di acquisto:

  • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

  • contratto preliminare di compravendita o atto notarile di compravendita, in originale o copia autentica dai quali risulti il pagamento di almeno il 20% del costo dell’immobile.
    In sostituzione del contratto preliminare o dell’atto notarile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto del contratto preliminare o dell’atto notarile di compravendita (parti contraenti, notaio e n° di repertorio nel caso dell’atto notarile, data e località di stipulazione del contratto, dati identificativi dell’immobile, costo, pagamenti effettuati,;

  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 o, a seconda del caso, comma 3, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 6, comma 3, con le relative rendite catastali;

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso;

  • nel caso di assegnazione in cooperativa:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

    • nel caso di assegnazione non ancora avvenuta:
      estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti l’identità del socio prenotatario, l’individuazione dell’immobile, la spesa complessiva a carico del socio, l’entità di eventuali finanziamenti agevolati e l’acconto versato non inferiore al 20% del costo dell’immobile, oppure,

    • nel caso di assegnazione già avvenuta:

    - atto notarile di assegnazione, in originale o copia autentica, dal quale risulti il pagamento di almeno il 20% del costo dell’immobile. In sostituzione dell’atto notarile: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto dell’atto notarile di assegnazione (parti contraenti, notaio e n° di repertorio, data e località di stipulazione dell’atto, dati identificativi dell’immobile, costo e pagamenti effettuati, oppure,
    - estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti l'identità del socio assegnatario, la data dell’assegnazione, l’individuazione dell’immobile, il costo, i pagamenti effettuati pari almeno al 20% del costo dell’immobile e l’entità di eventuali finanziamenti agevolati;

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 o, a seconda del caso, comma 3, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 6, comma 3, con le relative rendite catastali;

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso;

  • nel caso di riscatto di alloggi:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

    • nel caso di riscatto non ancora avvenuto:

    • dichiarazione dell’istituto alienante (esempio ITEA) attestante l'impegno al riscatto dell'alloggio, il costo del riscatto, le modalità di pagamento e l'acconto versato non inferiore, in caso di riscatto rateale, all’importo della prima rata risultante dal piano di ammortamento dell’istituto alienante e, in caso di riscatto con pagamento in un’unica soluzione, non inferiore al 20% del costo dell’immobile, oppure,

  • nel caso di riscatto già avvenuto:

  • atto notarile di compravendita, in originale o copia autentica, dal quale risulti il pagamento di almeno il 20% del costo dell’immobile. In sostituzione dell’atto notarile: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto dell’atto notarile (parti contraenti, notaio e n° di repertorio, data e località di stipulazione dell’atto, dati identificativi dell’immobile, costo e pagamenti effettuati);

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 o, a seconda del caso, comma 3, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 6, comma 3, con le relative rendite catastali;

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso;

  • nel caso di costruzione o di ristrutturazione:

  • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

  • concessione ad edificare o diversa documentazione prevista dalla vigente legislazione (autorizzazione comunale, asseverazione del tecnico, ecc.), in originale o copia autentica. In sostituzione della concessione o della diversa documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto della concessione o della diversa documentazione (Comune, destinatario, n° e data, oggetto, validità, ecc.);

  • a seconda se trattasi di ristrutturazione o costruzione: documentazione comprovante la proprietà dell’alloggio o del terreno, in originale o copia autentica. In sostituzione di tale documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante, a seconda se trattasi di ristrutturazione o costruzione, la proprietà dell'alloggio da ristrutturare o la proprietà del terreno con i relativi dati identificativi (ubicazione, p.ed. ecc.);

  • nel caso di costruzione o ristrutturazione già iniziata ma non ancora conclusa:

  • computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto agli albi professionali o dettagliato preventivo di spesa emesso da imprese o ditte;

  • fatture in originale o copia autentica per un importo non inferiore al 20% del computo o del preventivo. In sostituzione delle fatture: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto delle fatture (n° e data fatture, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);

  • nel caso di costruzione o ristrutturazione conclusa:

  • fatture in originale o copia autentica. In sostituzione delle fatture: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto delle fatture (n° e data fattura, emittente, destinatario, descrizione della spesa, importo);

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2 o, a seconda del caso, comma 3, nonché gli eventuali altri alloggi inidonei di cui all'articolo 6, comma 3, con le relative rendite catastali;

  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso;

  • per estinzione o riduzione di mutui/prestiti:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

    • nel caso di mutuo/prestito non ancora estinto o ridotto: dichiarazione dell’Istituto di credito o Ente che ha concesso il mutuo/prestito attestante gli estremi del contratto di mutuo/prestito (data, durata, importo concesso, scadenza prima rata, ecc.) e l'ammontare del debito residuo o,

    • nel caso di mutuo/prestito già estinto o ridotto: dichiarazione dell’Istituto di credito o Ente che ha concesso il mutuo/prestito attestante gli estremi del contratto di mutuo/prestito (data, durata, importo concesso, scadenza prima rata, ecc.), l'importo versato per l’estinzione o la riduzione del mutuo/prestito e la data dell’estinzione/riduzione;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso;

    per oneri di studio dei figli:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

    • certificato di iscrizione al corso di studi del figlio e contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate o ricevuta del convitto intestati o cointestati al dipendente o al coniuge o al figlio, in originale o copia autentica, comprovanti la permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza del nucleo familiare del dipendente.
      In sostituzione di detta documentazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante:

    • la data di iscrizione al corso di studi del figlio, la tipologia del corso, la durata legale e la località di frequenza della scuola secondaria superiore o dell’università, ecc.;

    • il contenuto della documentazione comprovante la permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza del dipendente (durata del contratto di affitto e data della sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, data e luogo della stipula, nomi dei contraenti, dati identificativi dell’alloggio, importo dell’affitto, , ecc., oppure nome e indirizzo del convitto, n° e data delle ricevute, importo, ecc.);

    • per i corsi all’estero: documentazione, in originale o copia autentica, comprovante la tipologia del corso, l’iscrizione al corso, la relativa durata e la spesa in corso di sostenimento o sostenuta. In sostituzione di detta documentazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante il contenuto della documentazione comprovante la tipologia del corso, l’iscrizione al corso, la relativa durata e la spesa in corso di sostenimento o sostenuta;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso;

    motivi di particolare gravità:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

    • documentazione, in originale o copia autentica, comprovante la grave situazione economica. In sostituzione della documentazione: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (punto 6 della domanda) attestante le motivazioni che hanno causato la grave situazione economica e la relativa documentazione di spesa;

    • dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà attestante la situazione reddituale e patrimoniale del dipendente e dei componenti la sua famiglia;

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l’importo dell'eventuale contributo/rimborso;

    fruizione dei periodi di congedo:

    • dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (punto 5 della domanda);

    • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (punto 9 della domanda) attestante l'eventuale ottenimento da parte del richiedente o dei suoi familiari di contributi a fondo perduto e rimborsi per le medesime spese, nonché l'importo dell'eventuale contributo/rimborso;

    3. Il provvedimento di concessione dell’anticipazione deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di cui all'articolo 3, comma 2.

     

    Art. 8
    Erogazione dell'anticipazione e controlli campione.

    1. Il pagamento dell'anticipazione avviene di norma con un unico versamento a saldo. Per gli oneri di studio il pagamento può avvenire anche in due rate a seconda del tipo di studi e dei tempi di sostenimento della spesa.

    2. La Provincia effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà rilasciate nonché sull’effettivo sostenimento della spesa almeno fino a concorrenza dell’importo lordo concesso. Per gli oneri di studio, il sostenimento della spesa è documentato unicamente dai certificati di iscrizione al corso di studi e dalla documentazione comprovante l’effettiva permanenza del figlio in località diversa da quella di residenza del nucleo familiare del dipendente.

    3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, il dipendente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

    4. Qualora, a seguito del controllo, la spesa non risulti documentata, sarà disposta la revoca dell'anticipazione e il recupero della somma lorda corrisposta, maggiorata degli interessi legali e della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto per legge, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente. Qualora la spesa risulti solo parzialmente documentata, sarà disposta la rideterminazione dell’anticipazione e il recupero della somma lorda non documentata, maggiorata degli interessi legali e della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto per legge, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

    5. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

     

    Art. 9
    Criteri per la valutazione dell’idoneità di eventuali altri alloggi

    1. Ai fini di verificare l’idoneità di eventuali altri alloggi di cui il dipendente o i familiari sono proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione o di uso, si applicano i criteri di cui all’articolo 5, comma 1, escluso ultimo paragrafo, delle disposizioni attuative della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. concernente la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

    2. Il rilascio di una concessione ad edificare per la realizzazione di altro alloggio diverso da quello oggetto della richiesta, equivale ad un alloggio idoneo.

    3. L'alloggio è comunque considerato inidoneo qualora:

    1. sia assegnato in uso al coniuge a seguito di separazione legale/divorzio, purché lo stesso vi abiti stabilmente;

    2. non sia di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare o, nel caso di domanda per l'acquisto dell'alloggio per il figlio maggiorenne, non sia di proprietà esclusiva del figlio maggiorenne e/o dei componenti il suo nucleo familiare. Se però le quote di comproprietà di più alloggi portano, di fatto, alla proprietà di un intero alloggio, queste comproprietà si considerano al pari di una proprietà esclusiva (esempio comproprietà con la sorella di due alloggi idonei);

    3. sia gravato da diritti reali di godimento sempre che i titolari dei diritti occupino stabilmente l’alloggio.

     

    Art. 10
    Norme transitorie

    1. Il presente accordo si applica alle domande presentate a decorrere dall’1 gennaio 2008. Per le domande presentate sino 31 dicembre 2007 si applicano le disposizioni previste dal precedente accordo relativo al contratto 2002-2005.