AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

Il giorno 4 agosto 2010, ad ore 11.00, le parti composte da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

dott. Aldo Duca, in qualità di Presidente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Luca Nogler

 

e per l’UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

 

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. – Funzione pubblica    firmato

per la C.I.S.L. – FPS                         firmato

per la U.I.L. FPL – Enti locali             firmato

per la Fe.N.A.L.T.                             firmato

 

 

SOTTOSCRIVONO

l’accordo concernente disposizioni di deroga in materia di riposo giornaliero di cui all’art. 36 "Orario di lavoro" del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, come modificato dall’art. 15 del CCPL 2006-2009 di data 22.9.2008


 

ACCORDO CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI DI DEROGA IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO DI CUI ALL’ART. 36 "ORARIO DI LAVORO" DEL CCPL 2002-2005 DI DATA 20.10.2003, COME MODIFICATO DALL’ART. 15 DEL CCPL 2006-2009 DI DATA 22.9.2008

 

 

Art. 1
Deroga alle disposizioni in materia di riposo giornaliero

1. Nei servizi socio-assistenziali del Comparto Autonomie locali e previo specifico accordo decentrato è possibile definire modifiche alla turnistica programmata (turni su 24 ore), realizzate con scambi di turni, anche in deroga allo stacco minimo obbligatorio di 11 ore tra un turno e l’altro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. le modifiche devono avvenire per rilevanti ragioni di carattere eccezionale e contingente, legate a motivi organizzativi o a esigenze personali dei dipendenti;

  2. esse devono avvenire con il consenso degli interessati e nel rispetto del criterio di rotazione tra i dipendenti stessi ed avuto riguardo al bilanciamento di esigenze organizzative e personali;

  3. lo scambio non può comunque determinare lo svolgimento di turni consecutivi da parte di un medesimo dipendente;

  4. la durata minima dello stacco e le eventuali forme di compensazione per la riduzione del medesimo saranno definite in accordo decentrato in relazione ai modelli organizzativi dei singoli enti.