AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2846 di data 10 dicembre 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al contratto collettivo provinciale di lavoro 2006-2009 del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale, il giorno 27 dicembre 2010, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – Presidente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo

prof. Luca Nogler

 

e per l’UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

 

la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica    firmato

C.I.S.L. FPS                           firmato

U.I.L. FPL – Enti locali             firmato

Fe.N.A.L.T.                             firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al contratto collettivo provinciale di lavoro 2006-2009 del personale dell’area non dirigenziale del comparto autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale.


 

ACCORDO CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2006-2009 DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED AL VIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL VIGENTE CCPL

 

 

Art. 1
Inquadramento nella figura professionale di funzionario abilitato

1. Il personale transitato in Provincia per effetto di processi di mobilità o a seguito di trasferimento di competenze, inquadrato presso l’ente di provenienza in categoria e figure professionali alle quali abbia avuto accesso mediante concorso pubblico, è inquadrato dalla data di passaggio alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento nelle figure professionali di funzionario abilitato qualora in possesso della connessa abilitazione all’esercizio della professione all’atto del passaggio stesso.

Art. 2
Inquadramento nel ruolo della Provincia di personale con qualifica di segretario comunale

1. Il personale con qualifica di segretario comunale che transita volontariamente nel ruolo della Provincia autonoma di Trento è inquadrato nella figura professionale di funzionario esperto, indirizzo amministrativo-organizzativo, categoria D, livello evoluto.

2. Al personale interessato dal presente articolo è attribuito il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali per il livello evoluto della categoria D con riferimento alla posizione retributiva spettante ai singoli sulla base della ricostruzione economica operata secondo i criteri che hanno determinato, nei confronti del rimanente personale provinciale, il passaggio alle posizioni retributive successive alla prima.

3. L’eventuale differenza tra il trattamento economico di natura fondamentale tabellare (ad esclusione delle voci connesse alla specifica qualifica) in godimento presso l’ente di provenienza e quello attribuito all’atto dell’inquadramento ai sensi del precedente comma 2, è riassorbibile con il 25% dei futuri miglioramenti. Per il personale già inquadrato alle dipendenze della Provincia, la predetta riassorbibilità opera dal 24 ottobre 2008.

4. Nell’eventuale periodo di comando che precede l’inquadramento nel ruolo della Provincia, al personale con qualifica di segretario comunale spetta il trattamento economico di natura fondamentale tabellare in godimento presso l’ente di appartenenza, ad esclusione delle voci connesse alla specifica qualifica.

 

 

CAPO II

DISTINTE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
MESSO A DISPOSIZIONE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA

 

Art. 3
Aspettativa per studio e ricerca scientifica

1. Il personale tecnico addetto ad attività di ricerca può recarsi, a domanda o nell’ambito di progetti di ricerca cui partecipi la Fondazione, con o senza il riconoscimento della retribuzione a carico dell’Amministrazione di appartenenza, presso Istituti o Laboratori esterni, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, per motivi di studio o di ricerca scientifica, dei quali la Fondazione riconosca l’utilità. Il servizio presso terzi o l’aspettativa non possono avere durata superiore a quattro anni nel decennio.

2. I periodi di servizio presso terzi o di aspettativa di cui al comma precedente devono essere richiesti dal dipendente con domanda contenente l’indicazione dei motivi dell’attività di studio e ricerca scientifica che intende svolgere e sono concessi dall’Amministrazione di appartenenza, previa valutazione dell’interesse della Fondazione, compatibilmente con le esigenze di servizio e di ricerca.

3. I periodi di servizio disciplinati dal presente articolo per motivi di studio o di ricerca scientifica, qualora retribuiti, sono validi a tutti gli effetti. Durante tali periodi il dipendente mantiene il normale trattamento economico, fatta eccezione per le indennità di carattere particolare, salvo che non usufruisca di trattamento economico da parte degli Istituti o laboratori esterni o da parte delle istituzioni internazionali o comunitarie.

4. Il dipendente mantiene il normale trattamento economico anche qualora benefici solo di borse di studio, di premi o di contributi complessivamente di importo inferiore al trattamento di trasferta all’estero, ovvero ciò sia previsto da accordi con istituzioni internazionali o comunitarie. Quando la retribuzione corrisposta al dipendente da detti Istituti o Laboratori risulti invece superiore al trattamento di trasferta all’estero ma l’eccedenza rispetto a detto trattamento risulti inferiore alla retribuzione dovutagli dall’Istituto, al personale stesso può essere concesso un assegno di importo pari alla differenza tra i due trattamenti.

5. Permane a carico dell’Amministrazione e del personale nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nell’ipotesi di congedo per motivi di studio senza assegni.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI DI MODIFICA DEL VIGENTE ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 

Art. 4
Modalità applicative della procedura di progressione orizzontale

1. Nei confronti del personale che, alla data di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di progressione orizzontale, risulti alle dipendenze di un ente diverso da quello in cui risulta inquadrato alla data di decorrenza della progressione stessa, la valutazione dei requisiti è effettuata dall’ente di provenienza che provvede a comunicare l’eventuale diritto all’ente di attuale inquadramento. Le risorse necessarie per il finanziamento della predetta progressione sono a carico dell’ente di appartenenza alla data di decorrenza della progressione anche a valere sulle risorse destinate alle future progressioni.

2. Il personale che, nel periodo intercorrente tra la data di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura di progressione orizzontale e la data di decorrenza della progressione stessa abbia beneficiato di una progressione verticale, partecipa comunque alla procedura di progressione orizzontale nella categoria/livello rivestiti alla data di verifica dei requisiti, con successiva eventuale revisione dell’inquadramento economico nella nuova categoria/livello.

Art. 5
Integrazione art. 19 "Trattamento economico"
vigente Ordinamento professionale

1. Dopo il comma 1 dell’art. 19 "Trattamento economico" dell’Ordinamento professionale di data 20.4.2007, come modificato dal CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008, è inserito il seguente comma:

"1 bis. Quanto previsto al comma 1 si applica anche al personale che, presso l’ente di appartenenza, è inquadrato in livello o categoria superiore in esito a procedure concorsuali pubbliche bandite dal medesimo ente."

Art. 6
Norma transitoria per la progressione orizzontale

1. Relativamente al biennio contrattuale 2008-2009, ai fini del finanziamento della progressione orizzontale alla terza e quarta posizione, con decorrenza 1° luglio 2009, del personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, del Consiglio provinciale, dei Comuni e loro forme associative, delle A.P.S.P., dei Comprensori e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006, in possesso dei requisiti previsti agli artt. 10 e 11 del vigente Ordinamento professionale maturati alla data del 31 dicembre 2008, sono rese disponibili le risorse previste dall’art. 6 del vigente Ordinamento professionale (risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale per pensionamento), da utilizzarsi prioritariamente, come previsto dall’art. 9 del medesimo Ordinamento professionale, per il finanziamento del passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva del personale che ha maturato tale diritto dall’1 gennaio 2008 e dall’1 gennaio 2009 e del completamento delle posizioni di cui all’art. 7, c. 6, del vigente Ordinamento professionale, e ulteriormente decurtate delle risorse utilizzate per progressioni alla terza e quarta posizione in applicazione di disposizioni speciali previste da accordi sottoscritti a partire dal 20 aprile 2007.

2. Per le A.P.S.P., le risorse necessarie per il finanziamento della progressione orizzontale disciplinata dal presente articolo sono rese disponibili con le medesime modalità descritte al comma 1, fatto salvo, per le Aziende che non ne abbiano la disponibilità, la possibilità di portare in diminuzione delle future risorse che si renderanno disponibili per le medesime finalità eventuali disavanzi determinatisi a seguito dell’applicazione del presente articolo.

3. Per il Consiglio provinciale, le risorse necessarie per il finanziamento della progressione orizzontale disciplinata dal presente articolo sono rese disponibili con le medesime modalità descritte al comma 1, fatta salva la possibilità di determinare le stesse in modo proporzionale alle risorse rese disponibili dalla Provincia per i propri dipendenti.

 

Art. 7
Inquadramento di idonei alle procedure di progressione verticale

1. Il personale provinciale inserito nelle graduatorie formate nell’ambito delle procedure già concluse ai sensi dell’articolo 7 del Nuovo ordinamento professionale di data 8 marzo 2000 conserva l’idoneità acquisita ancorché in presenza di graduatorie scadute fino al 31.12.2010.

2. L’inquadramento nella categoria superiore a quella di appartenenza avviene dalla data di effettiva attribuzione delle mansioni correlate alla nuova figura professionale.

Art. 8
Norma finale

1. In sede di accordo di settore per la Provincia, le parti provvederanno a definire le modalità di inquadramento del personale dipendente della Provincia autonoma di Trento proveniente per mobilità da enti del comparto Autonomie locali con diversità di inquadramento da omogeneizzare.

2. In occasione di una futura sede negoziale in materia di progressioni economiche orizzontali, le parti si impegnano ad esaminare in particolare la posizione del personale collocato in 4° posizione-retributiva e a valutare l’integrazione del maturato economico di cui all’art. 7, comma 3, dell’Accordo per il biennio economico 2006-2007 di data 20 aprile 2007.