AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 49 di data 20 gennaio 2012, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la modifica dell’allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 avente ad oggetto "disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche prevista dall’art. 119 del CCPL", nell’ambito del biennio economico 2008-2009 del CCPL del comparto autonomie locali – area del personale non dirigenziale, il giorno 25 gennaio 2012, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – Presidente

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica     firmato

per la C.I.S.L. FP                               firmato

per la U.I.L. FPL – Enti locali              firmato

per la FENALT – Enti locali                 firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo per la modifica dell’allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 avente ad oggetto "disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche prevista dall’art. 119 del CCPL", nell’ambito del biennio economico 2008-2009 del CCPL del comparto autonomie locali – area del personale non dirigenziale.

 


 

ACCORDO PER LA MODIFICA DELL’ALLEGATO E/3 AL CCPL 2002-2005 DI DATA 20.10.2003 AVENTE AD OGGETTO "DISCIPLINA DELL’INDENNITA’ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE PREVISTA DALL’ART. 119 DEL CCPL", NELL’AMBITO DEL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 DEL CCPL DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE.

 

 

 

 

Art. 1
Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall’art. 119 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003

1. L’Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 è sostituito dal seguente nuovo Allegato E/3 con effetto dall’1 gennaio 2011.

2. Per i comuni e le comunità, l’Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 è sostituito dal seguente nuovo Allegato E/3 con effetto dall’1 gennaio 2012.

 

 

 

 

Allegato E/3

Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche
previsto dall’art. 119 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche di cui all’art. 119 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 non compete al personale appartenente al Corpo permanente dei Vigili del Fuoco.

2. Nei limiti del rispettivo ordinamento, il compenso incentivante di cui al precedente comma compete anche al personale delle qualifiche forestali impegnato nelle attività previste dal presente allegato.

 

 

CAPO II

DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
E DIREZIONE LAVORI

 

Art. 2
Fondo per la progettazione e la direzione lavori
e definizione di costo preventivo di un’opera o lavoro

1. Gli enti destinatari del presente accordo costituiscono un fondo pari al 2% del costo preventivato delle opere e/o lavori. Ai fini del suddetto computo si considerano:

a) l’importo del costo di progetto;
b) l’importo del costo rilevabile dalla documentazione contabile per i lavori e le opere non soggette alle procedure di approvazione del progetto di cui alla lettera a).

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito negli anni in cui si realizzano le opere e/o lavori sulla base degli stati di avanzamento liquidati nell’anno di riferimento, secondo i criteri di cui ai seguenti commi. Analogo criterio si applica con riguardo alla liquidazione di tutti compensi incentivanti sia correlati alla progettazione/direzione lavori che alla sicurezza.

3. Il fondo di cui al comma 1 è quantificato al lordo degli oneri per contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell’Amministrazione e ripartito al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Al netto degli oneri, il fondo di cui al comma 1 risulta pari all’1,4% del costo preventivato delle opere e/o lavori.

4. Alla formazione del fondo di cui al comma 1 partecipano le quote di costo delle opere riferibili ad apporti tecnici esterni nella misura del 30%.

5. E’ definito costo preventivo di un’opera o lavoro l’importo complessivo di progetto, inclusa la manodopera (anche se computata al termine), al netto delle somme a disposizione dell’Amministrazione (espropriazioni, imprevisti, oneri fiscali, spese tecniche).

6. Per costo degli stati di avanzamento si intende l'importo lordo delle opere, al netto degli oneri fiscali.

 

Art. 3
Definizione di opere e lavori progettati

1. Ferma restando la definizione di progetto prevista dagli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., e nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 della medesima legge provinciale, qualora in presenza di progetto esecutivo, per opere e lavori progettati per i fini del presente allegato si intendono:

  1. le opere ed i lavori approvati con provvedimento dell’organo competente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, corredati di progetto;

  2. le opere ed i lavori richiesti, con incarico al Servizio cui compete la realizzazione delle opere, per i quali non sia intervenuta l'approvazione dell’organo competente per motivi diversi da quelli riconducibili alla progettazione; sono ammesse, limitatamente alla quota certificata dal dirigente, anche le progettazioni realizzate parzialmente entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

  3. le opere ed i lavori richiesti, con incarico al Servizio cui compete la realizzazione delle opere, da parte di altri Enti. Tali progetti devono essere verificati dal dirigente, ultimati e trasmessi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero anche parzialmente per la quota certificata dal dirigente;

  4. i progetti e le varianti progettuali che si rendessero necessari ai fini della realizzazione dell'opera ed approvati con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti a., b. e c. entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Da tali progetti sono esclusi quelli che vengono elaborati a causa di errore progettuale.

Art. 4
Definizione di stati di avanzamento liquidati

1. Per stati di avanzamento liquidati nell'anno si intendono:

  1. gli stati di avanzamento e/o stati finali redatti dal direttore dei lavori entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

  2. le fatture liquidate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, qualora le opere eseguite non comportino la redazione di stati di avanzamento.

Art. 5
Ripartizione del fondo

1. La ripartizione del fondo avviene, tenuto conto dei coefficienti per tipologia di opere e/o lavori come riportati nella seguente tabella, moltiplicando l'importo di cui al comma 1 dell’art. 2 per il relativo coefficiente:

 

Tipologia delle opere e/o lavori

Coefficienti di attribuzione

Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, sostituzione edilizia, demolizione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.

Impiantistica:

  • connessa alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell’energia elettrica;

  • radiotelevisiva ed elettronica;

  • di riscaldamento e di climatizzazione;

  • idrosanitaria;

  • di trasporto ed utilizzazione di gas;

  • di sollevamento di persone (ascensori);

  • di protezione antincendio.

  • 1,5

    Costruzione di edifici (es. scuole, ospedali, case di abitazione civile e popolare, prigioni, stazioni, caserme, ecc.).

    1,3

    Costruzione di gallerie, ponti e dighe.

    1,1

    Costruzione di strade.

    1

    Realizzazione di impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane e opere igienico-sanitarie in genere. Costruzione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

    1

    Realizzazione di impianti idraulici per produzione di energia elettrica e sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. Attività connesse alla tutela del suolo e al ripristino ambientale.

    1

    2. I coefficienti di attribuzione riportati nella tabella di cui al comma 1 sono incrementati nella misura dello 0,5 per le opere e/o lavori di importo inferiore ad € 100.000,00 e ciò al fine di riconoscere adeguatamente l’impegno richiesto al personale indipendentemente dalla rilevanza economica delle opere e/o lavori, fermo restando il divieto di una arbitraria ripartizione dei lavori al solo fine di beneficiare delle disposizioni del presente comma.

    3. Gli enti destinatari del presente accordo provvedono a liquidare i compensi incentivanti relativamente a ciascuna struttura organizzativa proponente non appena perfezionata la relativa documentazione e nel rispetto delle scadenze di cui al successivo art. 10. Resta fermo che, qualora la somma - a livello di ente - delle singole erogazioni superi l’ammontare massimo del fondo di cui all’art. 2, si provvede alla relativa compensazione proporzionale su ciascuna struttura organizzativa a carico dell’erogazione relativa all’anno successivo. Il riproporzionamento sulla quota individuale avviene nella stessa misura percentuale di superamento del fondo.

     

    Art. 6
    Compenso incentivante per l’attività di progettazione e direzione lavori

    Il fondo di cui all'art. 2 é destinato alla corresponsione del compenso incentivante per l’attività di progettazione e direzione lavori, secondo i coefficienti connessi alle attività di seguito riportate:

    1. coordinamento del gruppo di progettazione dall'1% al 4%:
      attività di definizione delle esigenze tecniche nonché delle linee generali dell'intervento, di cura dell'iter tecnico-amministrativo progettuale con conferenze periodiche, di supervisione dell'intera procedura dell'elaborazione progettuale, anche nel caso di incarichi professionali esterni, di garanzia della qualità del prodotto finale, che sarà redatto ai sensi della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e che dovrà contenere tutti gli elaborati necessari a soddisfare la fattibilità delle opere e dei lavori. Possibilità di partecipazione al gruppo di lavoro, eventualmente in maniera diretta, in qualità di progettista di settore. Qualora la percentuale massima non sia raggiunta, la differenza è assegnata al gruppo di progettazione;
       

    2. coordinamento del gruppo di direzione lavori dall'1% al 4%:
      assunzione del coordinamento e controllo dell'attività del gruppo di direzione lavori ed, in particolare, di controllo dell'iter tecnico-amministrativo delle opere. Assunzione dell'eventuale incarico di alta sorveglianza dei lavori nel caso di incarichi professionali esterni. Possibilità di partecipazione al gruppo di lavoro, eventualmente in qualità di direttore dei lavori. Qualora la percentuale massima non sia raggiunta, la differenza è assegnata all’ufficio di direzione lavori;
       

    3. gruppo di progettazione fino al 52%:
      attività di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 della medesima legge provinciale, qualora in presenza di progetto esecutivo e secondo i coefficienti di seguito riportati:
      - progettazione preliminare fino al 10%;
      - progettazione definitiva fino al 40%;
      - progettazione esecutiva fino al 50 %.

      Nel caso di progettazione a più livelli, le percentuali corrispondenti alle varie fasi di progettazione vanno cumulate.
      Nella progettazione esecutiva sono ricomprese le attività di redazione di relazioni tecniche e dimensionamenti in genere, di redazione di elaborati grafici e particolari costruttivi, di computo metrico estimativo ed analisi prezzi, di predisposizione di capitolati e documenti tecnici di contratto, remunerabili secondo i coefficienti indicati nella Tabella B);
       

    4. ufficio di direzione lavori fino al 40%:
      attività di cui all'art. 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora i lavori vengano svolti ai sensi degli artt. 52 e 53 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e s.m., sulla base di una perizia di spesa riferita esclusivamente ad opere e lavori eseguiti ed in assenza di progetto esecutivo, ai dipendenti che svolgono la direzione lavori viene attribuita una percentuale pari al 90% del fondo. Sono altresì ricomprese nell’ufficio di direzione lavori le attività di direzione e liquidazione lavori e di assistenza e contabilità lavori svolte dai direttori operativi e dagli ispettori di cantiere, secondo i coefficienti indicati nella Tabella B).

     

    Art. 7
    Entità del compenso incentivante
    per l’attività di progettazione e direzione lavori

    1. L’importo massimo liquidabile a titolo di compenso incentivante per l’attività di progettazione e direzione lavori è pari ad annui lordi € 8.500,00.

     

    Art. 8
    Figure professionali interessate

    1. L'attribuzione dei compensi incentivanti di cui al presente Allegato E/3 spetta, di norma, al personale tecnico addetto alle attività di cui all'art. 6, inquadrato nelle figure professionali di:

  • · coadiutore tecnico;

  • · operatore tecnico;

  • · assistente - indirizzo tecnico/sanitario - ambientale;

  • · collaboratore ad indirizzo tecnico/sanitario - ambientale;

  • · funzionario collaboratore in materie tecniche (attività prevalente rispetto alle attività svolte – progettazione);

  • · funzionario ad indirizzo tecnico (attività non prevalente rispetto alle attività ordinariamente svolte);

  • · funzionario abilitato architetto, ingegnere, forestale, geologo;

  • · funzionario collaboratore esperto (in materie tecniche);

  • · funzionario esperto - indirizzo tecnico;

  • · funzionario esperto architetto, ingegnere, forestale, geologo.

  • 2. Le figure professionali di cui al presente articolo sono indicative e l’attribuzione del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche può essere corrisposta anche ad altre figure, cui siano legittimamente attribuibili le attività previste dal presente allegato.

     

    Art. 9
    Affidamento degli incarichi

    1. Il dirigente del Servizio competente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori, sentiti anche i direttori, individua, secondo le modalità disciplinate agli articoli precedenti, i dipendenti idonei a costituire il gruppo tecnico di progettazione ed, analogamente, per le direzioni lavori, il gruppo tecnico di direzione lavori.

    2. Il dirigente nomina, con incarico scritto, il coordinatore del gruppo di progettazione e il gruppo di progettazione. All'interno del gruppo di progettazione, individua altresì inequivocabilmente le competenze di ciascuno.

    3. Il dirigente nomina, con incarico scritto, il coordinatore dell’ufficio di direzione lavori, nonché i componenti dell’ufficio stesso. Inoltre, all'interno del gruppo di direzione lavori, individua inequivocabilmente le competenze di ciascuno.

    4. Tutti gli elaborati grafici di progetto ed i suoi allegati dovranno essere firmati dal coordinatore, dai progettisti e riportare i nominativi del gruppo di progettazione.

    5. I criteri per la scelta di tali tecnici, in funzione della complessità ed entità dell'opera, saranno dettati dalla specializzazione e dal grado di esperienza maturata nella disciplina specifica e nella categoria dei lavori in oggetto, nonché dai limiti della professionalità dati dalla legge e dalle normative in vigore ed assicurando la rotazione dei componenti nel rispetto dei suddetti criteri.

    Art. 10
    Criteri di liquidazione

    1. Per la Provincia autonoma di Trento, ai fini dello stanziamento in bilancio delle risorse necessarie, i dirigenti interessati comunicano al Servizio per il Personale, entro il 31 agosto di ogni anno, l'ammontare della quota del fondo di pertinenza del Servizio.

    2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a consuntivo dell'attività di progettazione e di direzione lavori riferita all'anno precedente, il dirigente redige una apposita scheda tecnico-finanziaria (Tabella A), trasmettendola entro i 10 giorni successivi al Servizio per il Personale.

    3. Nel caso in cui la sommatoria delle quote calcolate da ogni Servizio interessato risulti essere superiore alla capienza dell'apposito capitolo di Bilancio, in relazione sia agli stanziamenti relativi all'anno di riferimento che a quello di pagamento, il Servizio per il Personale provvederà ad una riduzione proporzionale delle relative quote, in attesa dell'integrazione del fondo stanziato in bilancio, dando comunicazione del nuovo ammontare alle strutture medesime. Qualora, invece, il fondo risulti capiente, il Servizio per il Personale si limiterà a confermare alle strutture la quota nell'ammontare dalle stesse determinata.

    4. Ogni Servizio provvederà quindi, entro il 31 marzo, a ripartire la quota confermata dal Servizio per il Personale tra i dipendenti interessati, tenuto conto del limite massimo di cui all’art. 26 e ad indicare su apposito modello di liquidazione, da trasmettere all'Ufficio Previdenza e Stipendi e per conoscenza al Servizio per il Personale, l'ammontare dell'importo spettante a ciascun dipendente.

    5. Il compenso incentivante liquidato individualmente ai sensi del comma 4 può essere suddiviso in due quote:

  • quota a) fissa del 70% dell’importo liquidabile previsto al comma 4;

  • quota b) variabile fino al 30% dell’importo liquidabile previsto al comma 4, attribuita dal dirigente tenuto conto di:
    - produttività comparata della progettazione e direzione lavori (rispetto dei tempi, ecc.);
    - economicità delle scelte progettuali e di direzione dei lavori.

  • 6. Agli enti destinatari del presente accordo diversi dalla Provincia autonoma di Trento le disposizioni di questo articolo si applicano nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

     

     

    CAPO III

    DISCIPLINA DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER I COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA
    PER OPERE E INTERVENTI IN CANTIERI EDILI
    REALIZZATI DA PIU’ IMPRESE ESECUTRICI

     

     

    Art. 11
    Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori

    1. Ai coordinatori della sicurezza in fase di progettazione per opere e interventi di cui all'art. 89, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/08 in cantieri definiti ai sensi della lettera a) del comma medesimo è attribuito un compenso pari al 30% dell’aliquota base della vigente tariffa professionale (con esclusione delle spese).

    2. Il compenso incentivante di cui al comma 1 é attribuito con provvedimento dell’organo che ha affidato la progettazione e la direzione lavori.

    3. Al finanziamento del compenso incentivante si provvede a carico dello stanziamento di ciascuna opera. Per le opere sopra soglia comunitaria, il tetto massimo del compenso incentivante è pari ad € 12.000,00, non superabile su base annua. Per le opere sotto soglia comunitaria il descritto limite massimo annuo del compenso incentivante è riproporzionato in relazione al valore delle opere, come determinato ai sensi dell’art. 3 del presente Allegato E/3, ragguagliato alla soglia comunitaria; nel caso in cui il risultato dell’operazione di riproporzionamento determini un limite massimo inferiore ad € 8.500,00 annui, lo stesso viene innalzato ad € 8.500,00. Nel caso di pluralità di incarichi il tetto si calcola sulla base della sommatoria del valore delle singole opere.

    4. I datori di lavoro pubblici provvedono all’utilizzo del proprio personale tecnico prioritariamente per le attività tecniche diverse da quelle afferenti l’incarico di coordinatore durante la progettazione dei lavori (art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 81/08).

    5. I compensi previsti dalla lettera f) dell’art. 17 sono riconosciuti anche per lavori diversi da quelli eseguiti in diretta amministrativa di cui al Capo IV, a carico delle risorse del Fondo richiamato all’art. 6 con imputazione dei compensi agli incentivi in materia di sicurezza..

     

    Art. 12
    Compiti del committente

    1. I compiti del committente di cui all’art. 89, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 di data 9.4.2008, non possono essere oggetto di delega ai sensi della lettera c) del comma medesimo, salvo accettazione.

     

    Art. 13
    Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione dei lavori

    1. Ai coordinatori per l’esecuzione dei lavori di cui all'art. 89, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 81 di data 9.4.2008 in cantieri definiti ai sensi della lettera a) del comma medesimo, è attribuito un compenso pari al 35% dell’aliquota base della vigente tariffa professionale (con esclusione delle spese) e comunque per un importo minimo garantito di € 500,00 per i primi nove cantieri, oltre i quali l’importo del relativo compenso è quello risultante dall’applicazione della predetta percentuale del 35%.

    2. Il compenso incentivante di cui al comma 1 é attribuito con provvedimento dell’organo che ha affidato la progettazione e la direzione lavori.

    3. Al finanziamento del compenso incentivante si provvede a carico dello stanziamento di ciascuna opera. Per le opere sopra soglia comunitaria, il tetto massimo del compenso incentivante è pari ad € 30.000,00, non superabile su base annua. Per le opere sotto soglia comunitaria il descritto limite massimo annuo del compenso è riproporzionato in relazione al valore delle opere, come determinato ai sensi dell’art. 3 del presente Allegato E/3, ragguagliato alla soglia comunitaria; nel caso in cui il risultato dell’operazione di riproporzionamento determini un limite massimo annuo inferiore ad € 8.500,00, lo stesso viene confermato in € 8.500,00. Nel caso di pluralità di incarichi il tetto si calcola sulla base della sommatoria del valore delle singole opere.

    4. I datori di lavoro pubblici provvedono all’utilizzo del proprio personale tecnico esclusivamente, salvo consenso, per le attività tecniche diverse da quelle afferenti l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 81/08). L’incarico di direttore dei lavori è comunque attribuito disgiuntamente da quello di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

    5. Il compenso incentivante previsto dal presente articolo e dal precedente art. 11 spetta anche ai titolari di posizione organizzativa qualora svolgano le mansioni previste dai medesimi articoli.

     

     

    CAPO IV

    Disciplina dei compensi incentivanti per lo svolgimento di attività tecniche di gestione della sicurezza per i lavori eseguiti in diretta amministrazione.

     

    Art. 14
    Ambito di applicazione

    1. I compensi incentivanti previsti da questo Capo competono al personale appartenente alle strutture che realizzano lavori in amministrazione diretta, come previsti all’art. 29, comma 2, lettera b. (e c. secondo le indicazioni dell’Amministrazione), del regolamento attuativo della L.P. n. 26/93 e s.m., per l’attuazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/08 e s.m., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

     

    Art. 15
    Fondo per la corresponsione del compenso incentivante

    1. Per l’erogazione degli incentivi di cui al presente Capo, l’Amministrazione costituisce un fondo pari al 2%, elevato fino al 4% nei soli casi di lavori regolati dal presente Capo per i quali non ricorra l’erogazione dei compensi incentivanti di cui all’art. 6, della spesa liquidata in ciascun anno per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta. Il fondo comprende, oltre al compenso lordo, anche gli oneri riflessi e l’IRAP. Il fondo, al netto degli oneri, è pari all’1,4% (2,8% nell’ipotesi di costituzione del fondo nella percentuale del 4%) della spesa liquidata in ciascun anno per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta. Per la Provincia, il Fondo di cui al presente comma è costituito da ciascuna struttura di primo livello.

    2. Il fondo è destinato alla corresponsione di compensi incentivanti da destinare tendenzialmente per il 95% (quota tecnica) alle figure professionali tecniche ed operaie assegnate alle strutture che realizzano lavori pubblici in amministrazione diretta e per il 5% (quota amministrativa) al personale che svolge attività di supporto amministrativo-contabile strettamente connesse alla sicurezza e alla gestione del personale operaio assunto direttamente dalle strutture con contratto di diritto privato.

    3. Con le risorse del comma 1 sono riconosciuti incentivi in concorso con quelli di cui all’art. 17 per le figure di committente e responsabile di cui all’art. 89, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 81/2008 per le responsabilità di cui all’art. 90 del medesimo decreto e con riguardo ai lavori di cui all’art. 29, comma 2, lett. a), del regolamento attuativo della L.P. n. 26/1993 e s.m..

     

    Art. 16
    Definizione di spesa a base di calcolo

    1. La spesa a base di calcolo di cui al comma 1 dell'art. 15 è quella liquidata in ciascun anno per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta al netto dell'IVA. Nella spesa è compreso il costo della manodopera diretta, le forniture ed i noli a freddo e a caldo. Dalla spesa sono esclusi gli acquisti di attrezzature e macchinari e le spese tecniche per prestazioni esterne.

    2. Per la Provincia, nel caso di opere e/o lavori realizzati in amministrazione diretta con l’ausilio di personale operaio alle dipendenze, nel costo sono computati anche i relativi oneri.

     

    Art. 17
    Quantificazione del compenso incentivante

    1. Il fondo di cui all’art. 15 è destinato alla corresponsione del compenso incentivante in materia di sicurezza per ogni singolo cantiere (per la Provincia di importo non inferiore ad € 5.000,00) e secondo i coefficienti connessi alle figure di seguito riportate:

    1. datore di lavoro fino al 10% (fino al 25% per i comuni):
      il soggetto individuato dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.81/08 e s.m.;

    2. dirigente (ai sensi del D.Lgs. 81/08) fino all’85% (fino al 40% per i comuni):
      persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;

    3. preposto fino al 40% (fino al 25% per i comuni):
      persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.81/08 e s.m.. A tale figura è riconducibile anche il personale tecnico addetto agli uffici centrali e periferici del Servizio Gestione strade che coadiuva i responsabili di settore o i responsabili degli uffici centrali;

    4. responsabile del servizio prevenzione e protezione fino al 5%:
      persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n.81/08 e s.m.;

    5. addetti al servizio prevenzione e protezione fino al 3%:
      persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.81/08 e s.m..

    6. personale cui il datore di lavoro abbia affidato la redazione del documento unico valutazione rischi (DUVRI) e del piano operativo di sicurezza (POS) fino al 10%.

    2. Qualora in un cantiere non siano previste tutte le figure di cui al comma 1 o non sia raggiunta la percentuale massima a loro attribuita, la percentuale stessa o la differenza tra il valore massimo e quello assegnato può essere ripartita tra le altre figure di cui al medesimo comma fino al raggiungimento della percentuale complessiva del 100% per ciascun cantiere. Nei comuni e nelle comunità restano esclusi dalla ripartizione del fondo le figure previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma.

    3. Per ciascun cantiere di importo almeno pari a € 5.000,00 è comunque riconosciuto, ferma restando la capienza complessiva del fondo dell’ente (per la Provincia del fondo gestito dalle strutture di primo livello), un importo minimo complessivo del compenso incentivante pari ad € 500,00, da ripartire tenendo conto dei criteri di cui ai commi 1 e 2. Tale previsione non si applica ai comuni e alle comunità.

    4. Il compenso da liquidare individualmente e per ogni singolo cantiere ai sensi del comma 1 può essere suddiviso in due quote:

  • quota a) fissa del 70% dell’importo liquidabile previsto al comma 1;

  • quota b) variabile fino al 30% dell’importo liquidabile previsto al comma 1, attribuita dal dirigente della struttura tenuto conto della complessità e delle caratteristiche dei lavori e delle attività svolte, con particolare riferimento alle ore lavoro impiegate nella specifica opera o intervento.
    Per i comuni e le comunità questo comma si applica solo negli enti dove è presente la dirigenza.

  • 5. Nei comuni e nelle comunità la ripartizione del compenso incentivante tra le figure di cui al comma 1 può essere oggetto di modifica in apposito accordo decentrato.

     

    Art. 18
    Redazione elaborati tecnici previsti dal D.Lgs. 81/08

    1. Per i comuni e le comunità, nel caso di elaborazione del DUVRI, del POS, nonché degli altri elaborati tecnici previsti dal D.Lgs. 81/08 e nei limiti del fondo così come previsti dal precedente art. 17, al personale interessato è riconosciuto un compenso determinato nello 0,14% del valore dell’opera per singolo documento elaborato.

     

    Art. 19
    Figure professionali interessate

    1. L'attribuzione del compenso incentivante di cui all’art. 17 spetta, di norma, al personale inquadrato nelle figure professionali di:

  • operaio specializzato;

  • coordinatore specializzato di squadra operaia;

  • coadiutore tecnico;

  • operatore tecnico;

  • assistente - indirizzo tecnico/sanitario - ambientale;

  • collaboratore ad indirizzo tecnico/ sanitario - ambientale;

  • funzionario collaboratore in materie tecniche (attività prevalente rispetto alle attività svolte – progettazione);

  • funzionario ad indirizzo tecnico (attività non prevalente rispetto alle attività ordinariamente svolte);

  • funzionario abilitato architetto, ingegnere, forestale, geologo;
  • funzionario collaboratore esperto (in materie tecniche);
  • funzionario esperto - indirizzo tecnico;
  • funzionario esperto architetto, ingegnere, forestale, geologo;
  • nonché al personale delle qualifiche forestali.
  • 2. Le figure professionali di cui al presente articolo sono indicative e l’attribuzione del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche può essere corrisposta anche ad altre figure, cui siano legittimamente attribuibili le attività previste dal presente allegato.

    3. Il compenso incentivante di cui al precedente articolo 17, spetta inoltre anche ai titolari di posizione organizzativa qualora svolgano una delle attività previste dal medesimo art. 17.

     

    Art. 20
    Entità del compenso incentivante

    1. L’importo massimo liquidabile a titolo di compenso incentivante previsto nel presente Capo è pari ad annui lordi € 8.500,00. Per la disciplina dei cumuli si rinvia a quanto disposto all’art. 26.

     

    Art. 21
    Norma transitoria

    1. Nell’ambito dei contratti collettivi per il personale con qualifica di dirigente, di direttore e per le qualifiche forestali, vengono disciplinate le modalità di erogazione del compenso incentivante di cui al presente Capo. Nel frattempo, rimangono confermate le vigenti disposizioni.

    2. Fino al 31 dicembre 2010, riprendono a produrre effetto le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 10 dell’Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, come integrato dall’art. 11 dell’Accordo per il biennio economico 2006-2007 di data 20.4.2007, che risultano quindi definitivamente abrogate con decorrenza 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina di cui al presente accordo, e 1° gennaio 2012 per i comuni e le comunità.

     

     

    CAPO V

    DISCIPLINA DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER L’ATTIVITA' TECNICA E DI SUPPORTO
    AMMINISTRATIVO ALLA PROGETTAZIONE

     

    Art. 22
    Compenso incentivante per l’attività tecnica e di supporto amministrativo
    alla progettazione e direzione lavori

    1. Alle strutture presso le quali viene svolta attività tecnica (es. rilevazioni tavolari e catastali connesse all’attività espropriativa, frazionamenti, erezione di particelle edificiali e fondiarie, redazione elenco prezzi) e di supporto amministrativo strettamente connesse alla progettazione e alla direzione lavori è destinato al FO.R.E.G. un importo pari al 10% lordo del fondo di cui al comma 1 dell’art. 2. Per la Provincia, con riferimento alle attività tecniche e di supporto amministrativo strettamente connesse alla progettazione e alla direzione lavori e alle attività di sottoscrizione delle perizie estimative di cui alle leggi provinciali 13 novembre 1992, n. 21 e 19 luglio 1990, n. 23, le risorse sono destinate ai dipartimenti, con principale riferimento al valore delle progettazioni effettuate dalle strutture che a questi fanno capo, valutate con i criteri per la liquidazione del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche. Le stesse sono utilizzate per l’integrazione delle risorse destinate a finanziare la "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G., tenuto conto anche dello svolgimento delle attività di cui all’allegata tabella A). Per gli enti diversi dalla Provincia, l’applicazione di dette disposizioni è subordinata alla stipulazione di apposito accordo decentrato a livello di ente, nel rispetto dei criteri sopracitati riferiti alla Provincia autonoma di Trento.

    2. La quota di cui al comma 1 è quantificata al lordo degli oneri per contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione e ripartita al netto degli oneri.

     

    Art. 23
    Compenso incentivante per l’attività di collaudo

    1. Al personale della Provincia e degli enti strumentali che svolge, ai sensi dell’art. 47 bis, comma 1, della legge provinciale n. 7/1997 incarichi di collaudo di opere pubbliche realizzate dalla Provincia e dagli enti strumentali, spetta un compenso incentivante corrispondente all’80% della tariffa vigente (distinta in onorario e spese) per il personale in servizio o in quiescenza.

    2. Il compenso di cui al comma 1 ha natura retributiva, per la parte limitata all’onorario.

    3. Il compenso di cui al comma 1 è finanziato a carico degli stanziamenti previsti per i lavori.

    4. Salvo motivate eccezioni e con compensazione successiva, non possono essere affidati al medesimo soggetto incarichi di collaudo che comportino compensi superiori, in ciascun anno, a 25.000 euro lordi.

    5. I compensi regolati da questo articolo non rientrano nella disciplina dei cumuli di cui all’art. 26.

    6. Gli effetti del presente articolo decorrono dall’1 gennaio 2011.

    7. Il compenso disciplinato da questo articolo non è utile ai fini del TFR.

     

     

    CAPO VI

    DISCIPLINA DI ULTERIORI COMPENSI CONNESSI
    ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE

     

    Art. 24
    Compensi incentivanti per atti di pianificazione territoriale

    1. Al personale dei Comuni e loro forme associative, dei Comprensori, delle Comunità e degli Enti parco, che firmi (o che rediga: in questo caso la percentuale va ripartita tra uno o più redattori e chi firma) atti di pianificazione territoriale previsti dalla legge urbanistica provinciale o dalle leggi sui parchi naturali, è attribuito un compenso incentivante nella misura massima del 16,5% della tariffa professionale minima e comunque non oltre il tetto massimo di annui lordi € 8.500,00.

    2. Qualora il responsabile del procedimento urbanistico sia un soggetto diverso da quello che ha sottoscritto l’atto di pianificazione, è attribuito un compenso incentivante nella misura massima del 7,5% della base di calcolo di cui al comma 1.

    3. Ad incremento del FO.R.E.G. – "quota obiettivi specifici" è destinata, in relazione all’apporto del personale amministrativo al singolo atto di pianificazione, una percentuale pari al 6% della base di calcolo di cui al comma 1.

    4. I compensi erogati ai sensi di questo articolo sono finanziati a carico delle risorse di bilancio dell’ente.

     

     

    CAPO VII

    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

     

    Art. 25
    Cumulabilità delle indennità

    1. Con effetto dall’1 gennaio 2011, l’art. 114 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 è abrogato.

     

    Art. 26
    Cumulabilità

    1. Il dipendente può cumulare il compenso incentivante per l’attività di progettazione e direzione lavori con le indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell’indennità forestale nella misura del 50%) ed i compensi di cui alla quota "obiettivi specifici" del FO.R.E.G. fino a concorrenza di annui lordi € 8.500,00.

    2. Il limite massimo di cumulabilità tra compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori e compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV del presente accordo è pari ad annui lordi € 17.000,00. Detto importo costituisce altresì il limite massimo percepibile annualmente dal dipendente sommando le seguenti voci: indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile, compensi di cui alla "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. , compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV del presente accordo, indennità per area direttiva.

    3. Per i Comuni e le Comunità, la "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. rientra nella disciplina dei cumuli di cui ai precedenti commi 1 e 2 con effetto dall’1 gennaio 2012.

    4. Rientra nelle responsabilità del dirigente la verifica del rispetto dei limiti di cumulabilità di cui al presente articolo al fine di evitare successive azioni di recupero.

    5. Nel caso in cui la verifica non possa essere effettuata tempestivamente, la stessa può avvenire al termine del periodo di riferimento. In tal caso il recupero è effettuato di norma sulla "quota obiettivi generali" del FO.R.E.G..

    Art. 27
    Svolgimento degli incarichi

    1. Il raggiungimento, da parte del dipendente, dei limiti annui dei compensi incentivanti per lo svolgimento delle prestazioni regolate dal presente Allegato E/3 non costituisce limite alla prosecuzione nello svolgimento degli incarichi affidati dal dirigente, qualora ciò risulti compatibile con le condizioni organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza.

    Art. 28
    Norma finale

    1. Le disposizioni di cui al presente accordo decadono e sono oggetto di ricontrattazione da parte delle parti firmatarie qualora intervengano modifiche di carattere normativo provinciale che incidano in misura significativa sulle mansioni, incarichi e responsabilità.

    2. Gli effetti del presente accordo sono sottoposti a verifica congiunta tra gli enti destinatari del presente accordo e le Organizzazioni sindacali rappresentative entro un anno dall’applicazione del presente accordo.


    TABELLA A

    Dipartimento
    Servizio
    Ufficio

    Scheda tecnico-finanziaria

    TIPOLOGIA DI OPERE
    E/O LAVORI
    COSTO PREVENTIVATO DELLE OPERE PROGETTATE DALLA STRUTTURA E DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LIQUIDATI NELL'ANNO PER L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI QUOTA SPETTANTE
    (con riferimento ai coefficienti fissati all'art. 5)

    Interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, sostituzione edilizia, demolizione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente

       
    Impiantistica:
    • connessa alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell’energia elettrica

    • radiotelevisiva ed elettronica

    • di riscaldamento e di climatizzazione

    • idrosanitaria

    • di trasporto ed utilizzazione di gas

    • di sollevamento di persone (ascensori)

    • di protezione antincendio

    Costruzione di edifici (scuole, ospedali, case di abitazione civile e popolare, prigioni, stazioni, caserme)

       
    Costruzione di gallerie, ponti e dighe    
    Costruzione di strade     
    Realizzazione di impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane e opere igienico-sanitarie. Costruzione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti    
    Realizzazione di impianti idraulici per produzione di energia elettrica e sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. Attività connesse alla tutela del suolo e al ripristino ambientale    

     

     

     

    TABELLA B

     

     

     

    PRESTAZIONI PARZIALI GRUPPO DI PROGETTAZIONE

     

    Relazioni tecniche e dimensionamenti in genere ………..………………….…

    dal 5% al 20%

    Elaborati grafici e particolari costruttivi ...…………………………………….….

    dal 30% al 40%

    Computo metrico estimativo, analisi prezzi e quadro economico …...…….…

    dal 10% al 20%

    Capitolati e documenti tecnici di contratto ..………………………………….…

    dal 5% al 10%

     

     

     

    PRESTAZIONI PARZIALI UFFICIO DIREZIONE LAVORI

     

    Direzione e liquidazione lavori ……………………………………………...……

    dal 30% al 50%

    Assistenza e contabilità lavori ……………………………………………………

    dal 50% al 70%

     

     

     


     

     

     

     

    Allegato A)

     

    TABELLA PRESTAZIONI

    ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE
    (per le strutture di progettazione e direzione lavori)

    Attività amministrativa in genere connessa con l’affidamento di incarichi professionali esterni di ogni tipo;

    Predisposizione ed aggiornamento normativo del Capitolato speciale d’appalto, dei contratti di cottimo e di schemi tipo per lavori da svolgersi generalmente in economia;

    Attività in genere legata agli adempimenti contabili, alla verifica delle garanzie contrattuali, alla verifica amministrativa legata al subappalto ed adempimenti nei confronti dell’Osservatorio LL.PP.;

    Attività amministrativa legata all’approvazione dei progetti e relative varianti progettuali;

    Attività di completamento ed aggiornamento dell’elenco prezzi provinciale;

    Rilievi tavolati e catastali funzionali alla redazione di frazionamenti, piani di servitù e di occupazione temporanea;

    Attività amministrativa connessa ai lavori in economia

    Redazione di frazionamenti

    Attività tecnico-amministrativa del personale geologo e relativi collaboratori

    Attività svolta dai componenti delle commissioni di gara nonché dai componenti delle commissioni tecniche incaricate della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa

     

    ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE (per le strutture di staff)

    Attività amministrativa in genere connessa alla scelta del contraente ed alla stipula del contratto relativa ai lavori in appalto;

    Attività svolta dai componenti delle commissioni di gara nonché dai componenti delle commissioni tecniche incaricate della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

    Conferenze di servizio in genere legata al conseguimento delle necessarie conformità;

    Attività amministrativa legata alla liquidazione dei lavori in genere;

    Attività di controllo e verifica di procedure espropriative in genere, stima indennità ed attività amministrativa correlata;

    Attività di gestione del fondo per la progettazione dei lavori