AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

Il giorno 20 luglio 2009, le parti composte da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

dott. Aldo Duca, in qualità di Presidente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo

prof. Luca Nogler

 

e per l’UPIPA dal:

dott. Massimo Giordani

 

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. – Funzione pubblica     firmato

C.I.S.L. – FPS                          firmato

U.I.L. FPL – Enti locali              firmato

FE.N.A.L.T.                             firmato

 

 

SOTTOSCRIVONO

l’accordo concernente disposizioni urgenti di modifica dell’art. 26 dell’Ordinamento professionale di data 20 aprile 2007 e dell’art. 33 del CCPL 2006/2009 per il personale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale in materia di assenze e valutazione nelle procedure di progressione orizzontale.


 

 

ACCORDO CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELL’ART. 26 DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI DI DATA 20 APRILE 2007 E DELL’ART. 33 DEL CCPL 2006/2009 DI DATA 22.9.2008 IN MATERIA DI ASSENZE E VALUTAZIONE NELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE.

 

Art. 1
Assenze e valutazione

1. Il comma 2 dell’art. 26 "Assenze e valutazione" dell’Ordinamento professionale di data 20 aprile 2007 è sostituito dal seguente comma:

"2. I periodi di assenza superiori ai 184 giorni nell’anno per congedo di maternità e/o paternità e congedo parentale, utili ai fini giuridici, per aspettative per mandato politico o distacco sindacale, volontariato internazionale, per infortunio, per malattia dovuta a causa di servizio o per malattia dovuta a gravi patologie e terapie salvavita, o per altre aspettative o congedi utili ai fini della progressione giuridica ed economica comportano una valutazione pari al punteggio medio assegnato al personale della categoria di appartenenza o una valutazione pari al punteggio medio della categoria di appartenenza nel caso in cui il numero di dipendenti valutati nella categoria sia inferiore a tre (compreso l’interessato)."

2. Il comma 2 dell’art. 33 "Assenze e valutazione" del CCPL 2006/2009 di data 22 settembre 2008 è sostituito dal seguente comma:

"2. Con riferimento alle progressioni orizzontali aventi decorrenza 1 settembre 2006 regolate dall’art. 29 dell’Ordinamento professionale di data 20.4.2007, tutti i punteggi non risultanti da una valutazione effettiva - attribuiti in forza delle disposizioni preesistenti all’Ordinamento di data 20.4.2007 o comunque per analogia sulla base di quanto previsto dall’art. 28 dell’Ordinamento stesso – nonché la mancata valutazione per assenze per malattia dovute a gravi patologie e terapie salvavita protrattesi per più di 184 giorni nell’anno - sono sostituiti con i punteggi non risultanti da una valutazione effettiva previsti dal suddetto Ordinamento del 20.4.2007. Nei confronti dei dipendenti cui si applicano le disposizioni del presente comma, già inseriti nelle graduatorie riferite alla progressione orizzontale con decorrenza 1 settembre 2006, l’Amministrazione definirà il nuovo punteggio spettante e provvederà all’attribuzione della 3° o 4° posizione economica qualora i dipendenti stessi ottengano un punteggio pari o superiore al punteggio ottenuto dall’ultimo dipendente utilmente classificato nelle singole e pertinenti graduatorie relative al restante personale. Le corrispondenti risorse sono riassorbite da quelle destinate alle future progressioni.