AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 3235 di data 30 dicembre 2009, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo concernente disposizioni urgenti di modifica dell’Ordinamento professionale di data 20 aprile 2007 per il personale dipendente della Provincia autonoma di Trento, il giorno 30 dicembre 2009 nella sala vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata dal:

dott. Aldo Duca – presidente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. FP                        firmato

C.I.S.L. FPS                      firmato

U.I.L. FPL – Enti locali        firmato

Fe.N.A.L.T. – Enti locali      firmato

 

Al termine dell’incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo concernente disposizioni urgenti di modifica dell’Ordinamento professionale di data 20 aprile 2007 per il personale dipendente della Provincia autonoma di Trento.


 

ACCORDO CONCERNENTE DISPOSIZIONI URGENTI DI MODIFICA DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 20 APRILE 2007 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

Art. 1
Inquadramento idonei alle procedure
di progressione verticale inter-categoria

1. In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 16 dell’Ordinamento professionale di data 20.4.2007, i dipendenti della Provincia inseriti nelle graduatorie formate nell’ambito delle procedure di progressione inter-categoria già concluse ai sensi dell’art. 8 e dell’Allegato A) dell’Ordinamento professionale di data 8.3.2000, nonché dell’art. 24 del CCPL 16.7.2002 per il personale delle qualifiche forestali (relativamente al concorso per l’accesso alla qualifica di ispettore forestale), la cui idoneità scade il 31 dicembre 2009, sono inquadrati, con effetto giuridico 31 dicembre 2009 ed effetto economico 1 gennaio 2010, nella categoria per la quale hanno acquisito l’idoneità previa certificazione delle necessità organizzative da parte del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente al momento della relativa richiesta, coerentemente con le caratteristiche di tipo professionale-organizzativo della figura professionale di destinazione.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 nelle quali permangano degli idonei a seguito dell’esito negativo circa la sussistenza, alla data di effettuazione della verifica di cui al comma 1, delle necessità organizzative presso la struttura di appartenenza, diventano permanenti e dalle stesse l’Amministrazione potrà attingere in futuro per eventuali necessità.

3. Ai passaggi verticali regolati da questo articolo si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico di cui all’art. 19 dell’Accordo relativo all’Ordinamento professionale del personale dell’area non dirigenziale di data 20.4.2007, come modificato dal CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008. Al personale che consegue, per effetto della progressione verticale, l’inquadramento nella Categoria D, non sarà corrisposto l’elemento aggiuntivo della retribuzione, qualora non in possesso del prescritto titolo di studio.

 

Art. 2
Introduzione della figura professionale di funzionario collaboratore
in materia di restauro/conservazione di beni culturali

1. In via transitoria, in applicazione dell’art. 55 del CCPL 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 di data 22 settembre 2008, le parti convengono circa l’introduzione, nell’ordinamento professionale della PaT, nell’ambito della Categoria D, livello base, della figura professionale di Funzionario collaboratore in materia di restauro/conservazione di beni culturali che importa il possesso del diploma di scuola media superiore accompagnato alla maturazione di una specifica preparazione professionale acquisibile unicamente all’interno dell’Amministrazione e inerente l’ambito del restauro e conservazione di beni culturali nel contesto provinciale.

2. La progressione alla figura professionale di cui al comma 1 avviene secondo le procedure previste dall’art. 15 dell’Ordinamento professionale di data 20.4.2007, come modificato dal CCPL 2006-2009 di data 22.9.2008.

 

Art. 3
Riconoscimento anzianità personale ASPE transitato
nel ruolo unico della PaT

1. Al personale dell’ex Azienda speciale provinciale per l’energia (ASPE), trasferito nel ruolo della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 , e che abbia avuto accesso presso l’Azienda di provenienza mediante concorso pubblico, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’Azienda stessa relativamente ai periodi svolti a tempo indeterminato.