AGENZIA PROVINCIALE PER

LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2013 di data 27 settembre 2013, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 2013-2015, il giorno 3 ottobre 2013, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – Presidente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Luca Nogler

e per l’UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

 

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. - Funzione pubblica (non firmato)

 

C.I.S.L. FP                        (firmato)

 

U.I.L. FPL – Enti locali         (firmato)

 

FENALT – Enti locali            (firmato)

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) per il personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 2013-2015.

 


 

 

ACCORDO IN ORDINE ALLE MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L’EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE - PER IL TRIENNIO 2013-2015.

 

 

 

 

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

 

Art. 1

Ambito di applicazione

 

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, e del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

 

 

 

TITOLO II

FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E

L’EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.)

 

 

Art. 2

Proroga efficacia delle disposizioni

del Titolo I dell’Accordo di data 25 gennaio 2012

 

1. Le disposizioni di cui al Titolo I "Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale" dell’Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012, che ai sensi dell’art. 21 "Clausola di salvaguardia" dell’Accordo stesso sono oggetto di verifica tra le parti negoziali, sono confermate per gli anni 2013, 2014 e 2015, fatta eccezione per i commi 2 e 3 dell’art. 4 "Finanziamento extracontrattuale del FO.R.E.G." e per l’art. 12 "Titolari di posizione organizzativa", la cui disciplina è ora contenuta rispettivamente negli articoli 3 e 5 di questo accordo.

 

Art. 3

Finanziamento extracontrattuale del FO.R.E.G.

 

1. I commi 2 e 3 dell’art. 4 "Finanziamento extracontrattuale del FO.R.E.G." dell’Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012, sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

"2. Gli importi annui lordi per dipendente equivalente di cui al comma 1 non possono determinare, a livello di spesa annuale, il superamento dei limiti massimi stabiliti con delibera della Giunta provinciale con la quale è disposto il riparto delle risorse fra i vari Comparti di contrattazione ed enti.

3. In caso di accertata esorbitanza della spesa rispetto ai suddetti limiti, a seguito di verifica congiunta da effettuarsi nell’anno 2014 con riferimento alle somme liquidate per l’anno 2013, si provvede in proporzione al relativo recupero a carico delle quote previste per l’anno 2014. Analoga verifica verrà disposta per le annualità successive. L’A.P.Ra.N., acquisiti dall’Amministrazione i dati relativi all’effettiva erogazione del FO.R.E.G., promuove un confronto con le Organizzazioni sindacali al fine di ricondurre le previsioni contrattuali alle effettive disponibilità finanziarie.

4. Le risorse complessivamente destinate al finanziamento del FO.R.E.G., come derivanti dall'applicazione dell'art. 3 dell’Accordo di data 25 gennaio 2012 e, per gli anni 2013, 2014 e 2015, anche dal comma 1 del presente articolo, sono ulteriormente integrate di una quota pari al 25% delle economie di gestione realizzate a partire dall'anno 2013 che, calcolate al 25%, risultino eccedenti - a livello di singolo ente - rispetto alla quota di risorse di cui al comma 1. Le economie di gestione sono quantificate sulla base dei programmi di contenimento e di razionalizzazione delle spese dell'ente. In relazione alla verifica a consuntivo della sussistenza della predetta misura superiore si provvede a rideterminare l'importo del Fondo. Le modalità di accertamento a consuntivo delle economie sono comunicate alle Organizzazioni sindacali e sono oggetto di verifica congiunta, qualora richiesta.

5. In caso di esigenze particolari o per incentivare attività istituzionali, gli enti destinatari di questo accordo possono destinare annualmente ad incremento della "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G. risorse proprie fino ad un massimo dell'1% del monte salari del personale dipendente. Tale incremento non costituisce consolidamento del Fondo per gli anni successivi.

6. Eventuali somme non spese rispetto all’importo stanziato in bilancio provinciale sono riportate sul FO.R.E.G. dell’anno successivo.".

2. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di data 25 gennaio 2012 sono soppresse con effetto dalla stipula dell’accordo medesimo.

 

 

Art. 4

Contrattazione decentrata

 

1. Al comma 1 dell’art. 10 "Contrattazione decentrata" dell’Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012, le parole "sarà data indicazione in particolare" sono sostituite dalle parole "saranno definiti, in coerenza con le previsioni di questo accordo".

 

 

Art. 5

Titolari di posizione organizzativa

 

1. L’art. 12 "Titolari di posizione organizzativa" dell’Accordo sindacale di data 25 gennaio 2012 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 12

Titolari di posizione organizzativa

1. Per i titolari di posizione organizzativa, la "quota obiettivi specifici" prevista nelle tabelle riportate di seguito si aggiunge ed entra a far parte della retribuzione di risultato, ed è distribuita con le medesime modalità:

Anni 2013, 2014 e 2015 (importi presunti soggetti a ricalcolo sulla base dei costi effettivamente verificati secondo le modalità indicate all’art. 3 di questo accordo)

 

C evoluto

€ 640,00

D base

€ 746,00

D evoluto

€ 863,00

 

Art. 6

Quota obiettivi generali del FO.R.E.G. per particolari

categorie di personale

 

1. A decorrere dall’anno 2011, la quota obiettivi generali del FO.R..E.G. è erogata, con le modalità di cui al successivo comma 2, anche ai dipendenti interessati dal Protocollo d’intesa sui criteri per l’inquadramento, presso la Provincia autonoma di Trento o altri Enti pubblici del Trentino, destinatari del contratto collettivo provinciale del Comparto Autonomie locali, del personale dipendente della società British American Tobacco Italia S.p.A. ex stabilimento di Rovereto, dichiarato in esubero e riammesso nei ruoli dell’Amministrazione finanziaria, sottoscritto il 7 marzo 2008.

 

2. La quota obiettivi generali è erogata nei tempi e con le modalità previste dall’Accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo denominato "Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale" per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, sottoscritto il 25 gennaio 2012 e confermato dall’art. 2 del presente accordo, nella misura pari alla differenza tra le quote previste, per le singole categorie/livelli, dalle disposizioni nel tempo vigenti e la somma in godimento a ciascun dipendente ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Protocollo di cui al comma 1.

 

3. Nei confronti dei dipendenti interessati da questo articolo opera la disposizione recata dall’articolo 16 (ritenuta per malattia) dell’Accordo FO.R.E.G del 25 gennaio 2012. La ritenuta non può essere superiore alla quota obiettivi generali percepita dal dipendente, calcolata con le modalità di cui al precedente comma 2.

 

4. Nei confronti del personale di questo articolo continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni contrattuali che regolano la "quota obiettivi specifici" del FO.R.E.G..

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 7

Norme disciplinari

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo accordo le norme disciplinari contenute nell’Allegato 1) dell’Accordo di data 25 gennaio 2012 trovano applicazione, oltre che per la Provincia e gli enti strumentali, per i Comuni e i loro consorzi, le Aziende pubbliche di servizi alla persona e le Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006, con conseguente disapplicazione delle disposizioni contenute nel Capo IV del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 e s.m., compatibilmente con quanto previsto dall’art. 12 "Successione di norme in materia disciplinare" del citato Allegato 1).