AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 295 di data 24 febbraio 2012, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo in ordine alla determinazione dei compensi spettanti al personale provinciale – area non dirigenziale – per lo svolgimento degli incarichi di cui all’art. 47 bis, comma 4, della legge provinciale n. 7/1997, il giorno 6 marzo 2012, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – presidente

 

per la delegazione sindacale dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. FP                         firmato

per la C.I.S.L. FP                         firmato

per la U.I.L. FPL – Enti locali         firmato

per la Fe.N.A.L.T. – Enti locali       firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo per la determinazione dei compensi spettanti al personale provinciale – area non dirigenziale – per lo svolgimento degli incarichi di cui all’art. 47 bis, comma 4, della legge provinciale n. 7/1997.

 

 


ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PROVINCIALE – AREA NON DIRIGENZIALE - PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL’ART. 47 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 7/1997.

 

Premessa

    Il presente accordo è redatto in attuazione del comma 4 dell’art. 47 bis della legge provinciale n. 7/1997, che demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della misura dei compensi da corrispondere annualmente al personale provinciale titolare degli incarichi di amministratore o di revisore dei conti presso le agenzie e gli enti strumentali di cui agli artt. 32 e 33 della legge provinciale n. 3/2006.

 

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenza dell’accordo

1. Il presente accordo si applica al personale provinciale del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale, per il quale, ai sensi del comma 4 dell’art. 47 bis l.p. n. 7/1997, rientra negli obblighi di servizio l’espletamento degli incarichi di amministratore o di revisore dei conti presso le agenzie e gli enti strumentali individuati rispettivamente dagli artt. 32 e 33 della l.p. n. 3/2006. Il presente accordo si applica altresì, per effetto delle previsioni di cui all’art. 51 del CCPL di data 7.8.2007 del Comparto Scuola – area del personale ATA, assistente educatore, scuola infanzia e formazione professionale – al personale in utilizzo presso strutture della Provincia.

2. Le disposizioni del presente accordo hanno effetto con riferimento alle prestazioni rese dai titolari degli incarichi di amministratore o di revisore dei conti a partire dal mese di gennaio 2011.

 

Art. 2
Misura del compenso spettante
e modalità di erogazione

1. L’ammontare del compenso da corrispondere al personale di cui all’art. 1, comma 1, è stabilito nella misura dell’80 per cento dell’importo complessivo riconosciuto a vario titolo dall’ente strumentale/agenzia per lo svolgimento dell’incarico di amministratore o di revisore dei conti (ad esclusione dei rimborsi spese).

2. Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto con cadenza annuale, al termine del periodo di riferimento delle prestazioni, una volta accertato l’avvenuto versamento, da parte dell’ente strumentale/agenzia presso cui il personale provinciale svolge l’incarico di amministratore o di revisore dei conti, dell’importo complessivo riconosciuto per l’intero anno solare, comprensivo degli oneri riflessi.

3. Ai sensi del comma 4 dell’art. 47 bis della l.p. n. 7/1997, l’importo da corrispondere annualmente non può in ogni caso essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.

4. Il compenso disciplinato da questo articolo non è utile ai fini del TFR.

 

Art. 3
Finanziamento dell’accordo

1. Ai sensi del comma 4 dell’art. 47 bis l.p. n. 7/1997, al finanziamento dei compensi di cui al presente accordo si provvede con le somme versate al bilancio della Provincia dagli enti interessati.

 

Art. 4
Incremento dotazione del fondo per la
riorganizzazione e l’efficienza gestionale

1. L’ammontare delle entrate che residua dopo la copertura dei costi derivanti dall’applicazione del presente accordo affluisce al Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.) dell’anno successivo a quello a cui le entrate sono riferite.