AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

Il giorno 8 febbraio 2013, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3 a Trento, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

dott. Aldo Duca – Presidente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Luca Nogler

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica firmato

C.I.S.L. FP firmato

U.I.L. - Enti locali firmato

FE.N.A.L.T. non firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo concernente la definizione della misura e delle modalità di attribuzione dell’indennità di trasferimento al personale dell’ex Comprensorio Valle dell’Adige assegnato alle sedi delle Comunità.

 

 

 


 

 

ACCORDO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA MISURA E DELLE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELL’INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO AL PERSONALE DELL’EX COMPRENSORIO VALLE DELL’ADIGE ASSEGNATO ALLE SEDI DELLE COMUNITA’

 

 

Art. 1
Indennità di trasferimento per il personale dell’ex Comprensorio Valle dell’Adige
assegnato alle sedi delle Comunità

1. Ai dipendenti dell’ex Comprensorio Valle dell’Adige assegnati ad altra sede di servizio diversa dall’abituale posto di lavoro in ragione del trasferimento alle neo costituite Comunità, è riconosciuta una indennità di trasferimento nella misura descritta al comma 2 purché la nuova sede lavorativa disti più di 10 chilometri dalla precedente e non risulti più vicina alla residenza o all’abituale dimora del dipendente interessato.

2. L’indennità di trasferimento prevista al comma 1 è quantificata nell’importo giornaliero lordo di seguito descritto:

distanza tra il luogo di residenza o di abituale dimora e la nuova sede di servizio

Importo giornaliero lordo dell’indennita’
(copre sia l’andata sia il ritorno)

da 0,00 km

a 20,00 km

€ 8,00

da 20,01 km

a 30,00 km

€ 10,00

da 30,01 km

a 40,00 km

€ 12,00

oltre 40 km

---

€ 15,00

3. L’indennità di cui al comma 2 è corrisposta limitatamente ai giorni di effettiva presenza al lavoro e per un periodo di due anni a partire dalla data del trasferimento del personale alle Comunità.

4.I trattamenti previsti da questo accordo non si applicano nei confronti del personale assistenziale che già presta la propria attività sul territorio.

5. Per il personale destinatario di questo articolo, l’indennità di cui al comma 2 è sostitutiva di quella prevista dall’art. 111 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, che risulta comunque garantita, nell’importo ivi previsto, dall’applicazione del precedente comma 2.