AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 365 di data 12 marzo 2018, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per la definizione delle procedure di progressione alla figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente, cat. D base, il giorno 14 marzo 2018, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

prof. Giorgio Bolego - Presidente

 

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. F.P.                    firmato

 

C.I.S.L. F.P.                    firmato

 

U.I.L. FPL - Enti Locali       firmato

 

Fe.N.A.L.T. – Enti Locali     firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo per la definizione delle procedure di progressione alla figura professionale di funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente, cat. D base.


 

 

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE ALLA FIGURA PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE, CAT. D BASE

 

Premessa

 

L’art. 12 della legge provinciale n. 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016) detta disposizioni concernenti il personale preposto alle funzioni tecniche di prevenzione nell’ambiente.

In particolare il comma 1 demanda alla Giunta provinciale il compito di istituire la figura professionale di "Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente". Con deliberazione n. 587 di data 13 aprile 2017 la Giunta provinciale ha provveduto alla istituzione di detta figura professionale nell’ambito della categoria D, livello base, e all’approvazione della rispettiva declaratoria.

Con il punto 3) del dispositivo la Giunta provinciale ha demandato alla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 12 della citata legge provinciale n. 21/2015, la definizione delle procedure di progressione alla nuova figura professionale e dei relativi criteri, anche in deroga all’art. 37 della legge provinciale n. 7/1997, nel rispetto del limite previsto dal comma 3 quater dell’articolo medesimo.

 

Art. 1
Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente

1. La nuova figura professionale di "Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente", istituita dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 587 di data 13 aprile 2017, è collocata nel sistema di classificazione degli inquadramenti del personale del Comparto Autonomie locali previsto dall’accordo sindacale di data 20 aprile 2007, come modificato dal CCPL di data 22 settembre 2008, nella categoria "D", livello base.

2. Per l’accesso alla figura professionale di cui al comma 1 è richiesto il titolo di studio previsto dalla normativa statale.

 

Art. 2
Mutamento di figura professionale

1. L’Amministrazione dispone il passaggio alla nuova figura professionale di "Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente", a parità di inquadramento giuridico-economico, nei confronti del personale inquadrato in categoria D, livello base, in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso a detta figura professionale e formalmente incaricato dello svolgimento di funzioni di ispettore ambientale.

2. Il mutamento di figura professionale decorre dalla stessa data di inquadramento del personale a seguito della procedura di progressione verticale di cui al successivo art. 3.

 

Art. 3
Norma transitoria per la progressione
verticale fra categorie

1. In via transitoria e fermo restando il rispetto del limite previsto dal comma 3 quater dell’art. 37 legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono ammessi alla procedura di progressione verticale dalla categoria C alla categoria D - Figura professionale di "Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente" -, i dipendenti formalmente incaricati dello svolgimento di funzioni di ispettore ambientale da almeno due anni alla data di sottoscrizione del presente accordo ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti da possedere entrambi alla data di scadenza dell’avviso:

  • anzianità di servizio di almeno due anni nel livello evoluto della categoria C o di almeno 8 anni nella categoria C;

  • possesso del diploma universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o altro titolo di studio previsto dalla normativa statale al fine del primo inquadramento nel profilo professionale di "tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro".

  • 2. La progressione di cui al comma 1 avviene previo superamento di apposita procedura selettiva per titoli ed esami o per esami. Modalità e criteri della procedura selettiva sono definiti con provvedimento dell’Amministrazione previa concertazione con le Organizzazioni sindacali.