TESTO COORDINATO AD USO INTERNO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

CONTRATTI E ACCORDI DI RIFERIMENTO: ACCORDO DI DATA 20.04.2007, COME MODIFICATO DAL CCPL 2006/2009 DI DATA 22.09.2008, DAGLI ACCORDI NEGOZIALI DI DATA 20 LUGLIO 2009, 30 DICEMBRE 2009, 27 DICEMBRE 2010, 14 NOVEMBRE 2013, 14 MARZO 2018 E DAL CCPL 2016/2018 DI DATA 1 OTTOBRE 2018

 

 

TESTO MERAMENTE COMPILATIVO AD USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO

E PRIVO DEL CARATTERE DI UFFICIALITA’

 

 

 

SOMMARIO

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Art. 2 Decorrenza

 

TITOLO II
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 3 Sistema di classificazione del personale
Istituzione della quinta posizione retributiva (art. 162 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Art. 4 Mutamento di figura professionale (come modificato dall'art. 167 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Mutamento di figura professionale (art. 2 Accordo negoziale di data 14 marzo 2018)

 

TITOLO III
PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Art. 5 Obiettivi generali della progressione orizzontale

Art. 6 Finanziamento

Art. 7 Utilizzo delle risorse

Art. 8 Computo dell’anzianità per l’ammissione alle procedure orizzontali
Computo dell'anzianità per l'ammissione alle progressioni orizzontali (art. 165 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Art. 9 Progressione alla seconda posizione retributiva

Art. 10 Progressione alla terza posizione retributiva

Art. 11 Progressione alla quarta posizione retributiva

Art. 12 Criteri di formazione delle graduatorie

Art. 13 Graduatoria unica

Modalità applicative della procedura di progressione orizzontale (art. 4 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale di data 27.12.2010)

 

TITOLO IV
PROGRESSIONI VERTICALI

Art. 14 Obiettivi

Art. 15 Progressione verticale all’interno delle categorie (modificato dall'art. 166 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Art. 16 Progressione verticale fra categorie (come modificato dall'art. 166 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Art. 17 Computo dell’anzianità per l’ammissione alle procedure di progressione verticale

Art. 18 Riflessi della valutazione negativa e delle sanzioni disciplinari sulle progressioni verticali

Art. 19 Trattamento economico (come modificato dall'art. 5 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale di data 27.12.2010)

Trattamento economico in caso di progressione verticale (art.164 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Inquadramento idonei alle procedure di progressione verticale inter-categoria (art. 1 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica dell'Ordinamento professionale di data 20.04.2007 sottoscritto il 30 dicembre 2009)

Inquadramento di idonei alle procedure di progressione verticale (art. 7 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale di data 27.12.2010)

 

TITOLO V
SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Procedura di valutazione (art. 3 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

Valutazione negativa delle prestazioni (art. 4 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

Valutazione del personale comandato e messo a disposizione (art. 6 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

Norma di salvaguardia (art. 7 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

Art. 24 Richiesta di riesame della valutazione

Art. 26 Assenze e valutazione (modificato dall'art. 1, comma 1, dell'accordo modificativo di data 20 luglio 2009)

 

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE

Art. 29 Norma transitoria per la progressione orizzontale

Art. 30 Norma transitoria in materia di abbreviazione dei tempi per la progressione orizzontale

Norma transitoria per la progressione orizzontale (art. 6 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale di data 27.12.2010)

Art. 31 Mutamento di alcune figure professionali

Art. 32 Riqualificazione figure professionali di tipo sanitario

Norma finale (art. 8 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale di data 27.12.2010)

Progressione alla seconda posizione retributiva (art. 23 dell'accordo in ordine alle modalità di utilizzo risorse FO.R.E.G dd. 25.01.2012)

Norma transitoria per la progressione verticale fra categorie (art. 3 Accordo negoziale di data 14.3.2018)

Progressione alla seconda posizione retributiva (art. 109 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Progressioni orizzontali (art. 110 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Norma transitoria per la progressione alla quinta posizione retributiva (art. 163 CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

Valutazione della prestazione (art. 134 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

ALLEGATO A) ALL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 20.4.2007 – DECLARATORIE DELLE CATEGORIE A), B), C), D)

ALLEGATO B) ALL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 20.4.2007 – PUNTEGGI TITOLI DI STUDIO

ALLEGATO C) ALL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE DI DATA 20.4.2007

- REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE FRA LIVELLI DELLA MEDESIMA CATEGORIE E FRA CATEGORIE

 

SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIA A
SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIA B
SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIA C
SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE PERSONALE CATEGORIA D

 


 

TESTO COORDINATO AD USO INTERNO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI VIGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DELL’AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

TESTO MERAMENTE COMPILATIVO AD USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO

E PRIVO DEL CARATTERE DI UFFICIALITA’

 

 

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1
Oggetto e campo di applicazione

 

1. Il presente accordo disciplina il sistema di classificazione professionale del personale del comparto Autonomie locali e si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi Enti funzionali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, dal Consiglio provinciale, compatibilmente con il suo regolamento interno e i regolamenti consiliari, dai Comuni, dai loro Consorzi e loro forme associative, dalle Comunità di valle di cui alla legge provinciale n. 3/2006, dalle ex IPAB e dai Comprensori. Non si applica ai dirigenti, ai segretari comunali, al personale inquadrato nella qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento, nonché al personale delle qualifiche forestali e al personale appartenente al Corpo permanente dei vigili del fuoco, ad esclusione del personale inquadrato nella figura professionale di pilota di elicottero.

 

2. Al personale a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all’art. 3.

 

Art. 2
Decorrenza

 

1. Il presente accordo ha decorrenza 1° gennaio 2007, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

 

TITOLO II
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

 

Art. 3
Sistema di classificazione del personale

 

1. Il sistema di classificazione si articola in 4 categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D. In ciascuna categoria B, C e D è previsto un livello di base e un livello evoluto. I livelli di ciascuna categoria si articolano in posizioni retributive, i cui valori sono indicati nei contratti collettivi di comparto.

 

2. Tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria con riferimento alla declaratoria di cui all’Allegato A), in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.

 

3. Le categorie nonché, qualora esistenti, i livelli, sono individuati mediante le declaratorie, riportate nell’Allegato A), che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle relative mansioni.

 

4. I contenuti mansionistici di ciascuna delle figure professionali riportate nell’Allegato A) possono essere individuati a livello di ente e formulati nel rispetto delle declaratorie di cui al medesimo Allegato A).

 

5. Qualora gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identifichino figure professionali non individuate nell’Allegato A), promuovono apposita contrattazione a livello di comparto al fine di collocarle nelle corrispondenti categorie, nel rispetto delle relative declaratorie.

 

6. Ogni dipendente è inquadrato nell’ordinamento professionale attraverso un sistema di classificazione che prevede l’attribuzione di una figura professionale, di una categoria e di un livello.

 

Istituzione della quinta posizione retributiva
(art. 162 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

1. Nell’ambito dei livelli di ciascuna categoria del vigente sistema di classificazione del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – è istituita, in aggiunta alle attuali posizioni retributive, la quinta posizione retributiva.

 

2. Il valore della quinta posizione retributiva è indicato, per ciascuna categoria/livello dell’Ordinamento professionale, nella tabella allegata al presente CCPL (Tabella 8).

 

 

Art. 4
Mutamento di figura professionale
(come modificato dall'art. 167 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

1. In presenza di specifiche ragioni organizzative e con il consenso del dipendente, l’Amministrazione ha facoltà di disporre il mutamento di figura professionale, a parità di inquadramento giuridico-economico (a tale fine non rileva, nell’ambito della categoria D, l’ammontare della voce “elemento aggiuntivo della retribuzione”), nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la nuova figura professionale.

 

2. I dipendenti possono chiedere, a parità di inquadramento giuridico-economico, il passaggio ad altra figura professionale, purché siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso alla figura professionale richiesta.

 

3. Il passaggio di cui al comma 2 avviene previo superamento di apposita prova da svolgersi secondo modalità e criteri stabiliti dall’Amministrazione.

 

4. Ai fini della dotazione complessiva, il mutamento di figura professionale di cui ai commi 1 e 2 determina la trasformazione del posto occupato nella figura di provenienza in un posto della nuova figura professionale.

 

Mutamento di figura professionale
(art. 2 Accordo negoziale di data 14 marzo 2018)

 

1. L’Amministrazione dispone il passaggio alla nuova figura professionale di "Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente", a parità di inquadramento giuridico-economico, nei confronti del personale inquadrato in categoria D, livello base, in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso a detta figura professionale e formalmente incaricato dello svolgimento di funzioni di ispettore ambientale.

 

2. Il mutamento di figura professionale decorre dalla stessa data di inquadramento del personale a seguito della procedura di progressione verticale di cui al successivo art. 3.

 

 

TITOLO III
PROGRESSIONE ORIZZONTALE

 

Art. 5
Obiettivi generali della progressione orizzontale

 

1. La progressione orizzontale, che consiste nel passaggio alle posizioni economiche successive nell’ambito di ciascun livello, correla l'incremento retributivo alla crescita professionale del dipendente e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso.

 

2. La progressione di cui al comma 1, salvo specifiche disposizioni, avviene mediante procedura comparativa alla quale è ammesso il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Art. 6
Finanziamento

 

1. Il finanziamento della progressione orizzontale avviene nel limite delle risorse rese disponibili in sede di rinnovo biennale della parte economica ed in relazione a ciascuno degli anni del biennio ed in misura comunque non inferiore alle risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio per pensionamento. Tali ultime risorse sono quantificate in misura pari alla complessiva retribuzione connessa all’anzianità di servizio, ivi inclusa la progressione economica acquisita, calcolata su base annua per tredici mensilità.

 

2. L’individuazione delle risorse di cui al comma 1 è specificata in sede di accordo di comparto con riferimento a ciascun biennio contrattuale.

 

Art. 7
Utilizzo delle risorse

 

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le risorse determinate ai sensi dell’art. 6 sono ripartite all’interno di ciascuna categoria/livello, per figure professionali o per raggruppamenti di figure professionali omogenee, definiti con provvedimento dell’ente, sentite le Organizzazioni sindacali, e tali da consentire almeno un passaggio, tenendo conto del personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente a quello di decorrenza della progressione, normalizzato in relazione alla categoria oraria rivestita.

 

2. Le risorse ripartite secondo le modalità di cui al comma 1 vengono destinate alla terza e quarta posizione retributiva in proporzione agli addensamenti degli aventi diritto collocati rispettivamente nella seconda o terza posizione retributiva, al 31/12 dell’anno precedente a quello di decorrenza della progressione.

 

3. Il numero delle progressioni da attribuire in relazione a ciascuna posizione retributiva è determinato dividendo le risorse destinate a ciascuna posizione per il valore differenziale tra la posizione di destinazione e quella di provenienza, calcolato con riguardo al valore delle posizioni retributive in vigore all’1 gennaio dell’anno di decorrenza della progressione stessa. I quozienti non interi sono arrotondati all’unità inferiore nel caso di frazioni inferiori a 0,5 e all’unità superiore nel caso di frazioni pari o superiori a 0,5.

 

4. Negli enti con meno di 200 dipendenti e nelle ex IPAB le risorse sono utilizzate cumulativamente e secondo la graduatoria unica di cui all’art. 13 salvo quanto diversamente disposto in accordo decentrato. Per garantire omogeneità di utilizzo delle risorse nello scorrimento della graduatoria unica, le stesse vengono impiegate, seguendo l'ordine della graduatoria e sino ad esaurimento, per attribuire in successione un passaggio in ogni posizione retributiva.

 

5. Ad avvenuto completamento dei meccanismi di progressione, le eventuali risorse residue vanno ad incrementare le risorse per la progressione orizzontale del biennio successivo, mentre eventuali disavanzi determinatisi sono portati in diminuzione delle risorse stesse.

 

6. Negli Enti con meno di 200 dipendenti, le risorse residue non sufficienti per attribuire la posizione retributiva superiore sono corrisposte all’avente diritto a titolo di acconto riassorbibile all’atto della concreta attribuzione della posizione retributiva superiore che sarà assegnata attingendo risorse dallo stanziamento per la progressione successiva.

 

Art. 8
Computo dell’anzianità per l’ammissione alle procedure orizzontali

 

1. Ai fini della progressione alla seconda posizione retributiva e per l’ammissione alle procedure di progressione alle successive posizioni, all’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso l’Ente di attuale inquadramento, è equiparata quella maturata in ruolo o a tempo indeterminato nei medesimi o superiori livelli e categorie degli Enti pubblici destinatari dei contratti collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall’accordo di data 25 settembre 2003 o presso altri enti dai quali il personale è transitato per processi di mobilità o a seguito del trasferimento di competenze. I servizi prestati dai dipendenti comunali presso società di gestione di servizi pubblici sono valutati ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione orizzontale.

 

2. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero.

 

3. Si computano esclusivamente i periodi di servizio utili ai fini giuridici ed economici.

 

Computo dell’anzianità per l’ammissione alle progressioni orizzontali
(art. 165 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

1. L’anzianità di servizio a tempo determinato ulteriore rispetto ai 36 mesi maturata dal personale destinatario del processo di stabilizzazione previsto dal “Protocollo di intesa sulla riduzione del ricorso ai contratti a termine e per la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato” sottoscritto in data 28 giugno 2018 è utilmente valutata ai fini delle procedure di progressione previste dal vigente Ordinamento professionale.

 

 

Art. 9
Progressione alla seconda posizione retributiva

 

1. Il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene dopo cinque anni di permanenza nella prima posizione senza soluzione di continuità e corrispondente valutazione positiva con utilizzo prioritario delle risorse destinate al finanziamento della progressione orizzontale. La seconda posizione retributiva è attribuita a decorrere dall’1 gennaio successivo a quello di maturazione dei requisiti.

 

2. La valutazione annuale negativa nonché le sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto comportano il ritardo di un anno nei tempi della progressione medesima. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro inflizione.

 

Art. 10
Progressione alla terza posizione retributiva

 

1. La progressione dalla seconda alla terza posizione retributiva avviene mediante procedure comparative aventi cadenza biennale e utilizzando le risorse di cui agli articoli 6 e 7.

 

2. Sono ammessi alla procedura comparativa per il passaggio alla terza posizione retributiva i dipendenti a tempo indeterminato collocati senza soluzione di continuità nella seconda posizione retributiva da almeno 5 anni.

 

3. I requisiti di ammissione devono essere maturati al 31/12 dell’anno precedente a quello di prima decorrenza della progressione.

 

4. La valutazione annuale negativa nonché le sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto riportate dal dipendente nei due anni antecedenti la decorrenza della progressione economica comportano la mancata ammissione alla procedura comparativa.

 

Art. 11
Progressione alla quarta posizione retributiva

 

1. La progressione dalla terza alla quarta posizione retributiva avviene avviene mediante procedure comparative aventi cadenza biennale e utilizzando le risorse di cui agli articoli 6 e 7.

 

2. Sono ammessi alla procedura comparativa per il passaggio alla quarta posizione retributiva i dipendenti a tempo indeterminato collocati senza soluzione di continuità nella terza posizione retributiva da almeno 5 anni.

 

3. I requisiti di ammissione devono essere maturati al 31/12 dell’anno precedente a quello di prima decorrenza della progressione.

 

4. La valutazione annuale negativa nonché le sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto, riportate dal dipendente nei due anni antecedenti la decorrenza della progressione economica comportano la mancata ammissione alla procedura comparativa.

 

Art. 12
Criteri di formazione delle graduatorie

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, i dipendenti acquisiscono la terza o quarta posizione retributiva secondo l’ordine delle distinte graduatorie formate per figura professionale o per raggruppamenti di figure professionali omogenee e per posizione retributiva sulla base dei punteggi ottenuti mediante applicazione dei criteri fissati nei seguenti commi.

 

2. Le graduatorie sono formate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ogni dipendente e determinato dalla somma dei punteggi previsti per ciascuno dei seguenti fattori:

  1. punteggio medio delle valutazioni effettuate negli ultimi cinque anni attraverso l’applicazione del sistema permanente di valutazione. Al fine della determinazione del punteggio medio la valutazione negativa è equiparata all’assenza di valutazione;

  2. punteggio attribuito in relazione all’anzianità di servizio:

A) anzianità maturata nell’ultima categoria di appartenenza:

PUNTEGGIO PER ANNO

Categoria A

Categoria B

Categoria C

Categoria D

1,70

1,45

1,20

0,95

E’ assimilato al servizio svolto nella categoria di attuale inquadramento quello svolto nella categoria immediatamente inferiore ove l’inquadramento in essere all’atto delle procedure di progressione sia stato conseguito a seguito di reinquadramento generale della figura professionale.

B) anzianità maturata in categorie inferiori:

Categorie B e C: 0,70 punti per anno

Categoria D: 0,50 punti per anno

Le frazioni di anno pari o superiori ai 6 mesi sono valutate come anno intero; si computa unicamente l’anzianità utile ai fini giuridici ed economici.

All’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso l’Ente di attuale inquadramento, è equiparata quella maturata in ruolo o a tempo indeterminato nei corrispondenti o superiori livelli e categorie di altri Enti pubblici. Alla predetta anzianità è equiparata quella relativa ai servizi prestati dai dipendenti comunali presso società di gestione di servizi pubblici .

Ai fini della determinazione del punteggio connesso all’anzianità di servizio secondo le modalità indicate nelle precedenti lettere A) e B), viene valutato il servizio prestato a tempo determinato presso l’ente di attuale inquadramento e in data successiva all’1 gennaio 1990.

  1. punteggio per le conoscenze legate al possesso dei titoli di studio di cui all’allegato B).

3. Le graduatorie di merito formate a seguito della procedura comparativa biennale per l'acquisizione della terza e della quarta posizione retributiva sono utilizzate nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni del biennio e non sono usufruibili per le progressioni degli anni successivi.

Art. 13
Graduatoria unica

 

1. Gli Enti con meno di 200 dipendenti e le ex IPAB provvedono alla formazione di una graduatoria unica comprendente il personale di tutte le categorie/livelli in possesso dei prescritti requisiti, con esclusione del personale già ammesso alla 4^ posizione retributiva.

 

2. La graduatoria unica è formata a seguito della omogeneizzazione fra categorie/livelli dei punteggi ottenuti dal dipendente per anzianità valutazione nella graduatoria di categoria/livello.

 

3. L’omogeneizzazione dei punteggi riferiti alla valutazione avviene dividendo il punteggio ottenuto dal dipendente per il punteggio massimo conseguibile nella categoria/livello di appartenenza e moltiplicando il quoziente ottenuto per 50 (corrispondente al punteggio massimo della categoria D).

 

4. L’omogeneizzazione dei punteggi riferiti all’anzianità avviene dividendo il punteggio conseguito nella categoria/livello per il punteggio massimo conseguibile e moltiplicando il quoziente per 68.

 

5. I punteggi conseguiti dal dipendente in relazione ai titoli di studio nella graduatoria di categoria/livello concorrono alla formazione della graduatoria unica senza essere oggetto di omogeneizzazione.

 

6. Le graduatorie di merito formate a seguito della procedura comparativa biennale per l'acquisizione della terza e della quarta posizione retributiva sono utilizzate nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni del biennio e non sono usufruibili per le progressioni degli anni successivi.

 

Modalità applicative della procedura di progressione orizzontale
(art. 4 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente Ordinamento professionale di data 27.12.2010)

1. Nei confronti del personale che, alla data di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di progressione orizzontale, risulti alle dipendenze di un ente diverso da quello in cui risulta inquadrato alla data di decorrenza della progressione stessa, la valutazione dei requisiti è effettuata dall’ente di provenienza che provvede a comunicare l’eventuale diritto all’ente di attuale inquadramento. Le risorse necessarie per il finanziamento della predetta progressione sono a carico dell’ente di appartenenza alla data di decorrenza della progressione anche a valere sulle risorse destinate alle future progressioni.

2. Il personale che, nel periodo intercorrente tra la data di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione alla procedura di progressione orizzontale e la data di decorrenza della progressione stessa abbia beneficiato di una progressione verticale, partecipa comunque alla procedura di progressione orizzontale nella categoria/livello rivestiti alla data di verifica dei requisiti, con successiva eventuale revisione dell’inquadramento economico nella nuova categoria/livello.

 

 

TITOLO IV
PROGRESSIONI VERTICALI

Art. 14
Obiettivi

 

1. La progressione verticale é lo strumento attraverso il quale si realizza lo sviluppo professionale del dipendente all’interno dell’Amministrazione.

 

2. Lo sviluppo professionale si acquisisce mediante la progressione dal livello base a quello evoluto di ciascuna categoria e mediante la progressione da una categoria all’altra.

Art. 15
Progressione verticale all’interno delle categorie
(come modificato dall’art. 166 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

1. La progressione verticale all’interno della categoria avviene nel numero di posti determinati mediante concertazione sulla base delle esigenze organizzativo-funzionali dell’Amministrazione e nel limite delle risorse rese disponibili.

 

2. I requisiti per l’ammissione alle procedure di progressione verticale che devono essere posseduti alla scadenza dei termini previsti dal bando sono:

Il personale in possesso della laurea triennale è ammesso alle procedure per la progressione al livello evoluto della categoria D se in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 8 anni nel livello base della stessa categoria D.

 

3. La progressione di cui al comma 1 avviene previo superamento di apposita procedura selettiva per titoli ed esami o per esami. Modalità e criteri della procedura selettiva nonché la tipologia degli eventuali titoli valutabili e il relativo punteggio sono definiti con provvedimento dell’Amministrazione, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali. Tra i titoli dovrà necessariamente essere preso in considerazione quello derivante dall’anzianità di servizio.

 

4. Per la Provincia, la decorrenza dell’inquadramento nel nuovo livello viene stabilita in due momenti fissi durante l’anno e precisamente al 1° gennaio per le procedure la cui graduatoria è approvata entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il 1° luglio per quelle la cui graduatoria è approvata entro il 30 giugno.

 

5. Il dipendente inquadrato in livello superiore non è soggetto a periodo di prova.

 

6. L’Amministrazione comunica al dipendente il nuovo inquadramento per il quale non si procede alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.

 

7. L’inquadramento degli aventi diritto al livello superiore avviene mediante copertura di eventuali posti vacanti o trasformazione dei posti occupati nella dotazione complessiva di personale.

 

Art. 16
Progressione verticale fra categorie
(come modificato dall’art. 166 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

1. Nelle progressioni verticali fra categorie il numero complessivo di assunzioni da effettuare su ciascuna categoria/livello è pari al numero dei posti attribuiti al personale che viene assunto dalla corrispondente procedura concorsuale pubblica. Per gli enti di ridotte dimensioni del Comparto nelle progressioni verticali fra categorie il numero complessivo di assunzioni da effettuare è pari al numero dei posti attribuiti al personale che viene assunto nell'anno attraverso procedura concorsuale pubblica.

 

2. Le modalità di svolgimento della procedura di progressione da svolgere contestualmente a quella pubblica sono determinate con provvedimento dell’Amministrazione previa concertazione.

 

3. I requisiti per l’ammissione alle procedure di progressione verticale intercategoria che devono essere posseduti alla data di scadenza del bando sono:

4. In deroga a quanto previsto al precedente comma 3, alla progressione alle figure professionali per le quali l’accesso avviene direttamente al livello evoluto è ammesso anche il personale inquadrato nella categoria A o nel livello evoluto della categoria inferiore, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso alla categoria/livello di destinazione.

 

5. Per la Provincia, nell’ambito del numero complessivo di cui al comma 1 le assunzioni sono prioritariamente effettuate in numero massimo del 50% (con eventuale arrotondamento all’unità superiore) con riferimento agli idonei di graduatorie formate contestualmente ai concorsi pubblici e per il restante con riferimento agli idonei a precedenti procedure di progressione verticale tra categorie per i quali si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

 

6. Unicamente con riferimento alla Provincia, nel caso in cui vi siano più graduatorie valide per la medesima figura professionale, la scelta fra gli idonei da inquadrare viene effettuata sulla base della maggior competenza professionale acquisita da ciascun lavoratore in relazione al posto da ricoprire ovvero, in assenza o a parità di detto requisito, sulla base del maggior punteggio complessivo ottenuto nelle prove d’esame.

 

7. Si applicano a tale progressione le norme vigenti in materia di procedure concorsuali.

 

8. L’Amministrazione, all’interno della propria dotazione organica e nel limite della stessa, può individuare, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, le figure/mansioni caratterizzate da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno. La progressione a tali figure professionali avviene mediante le procedure di cui all’art. 15.

 

9. Il dipendente inquadrato in categoria superiore è soggetto in ogni caso a periodo di prova.

 

10. L’Amministrazione comunica al dipendente il nuovo inquadramento per il quale si procede alla stipula di un nuovo contratto individuale di lavoro.

 

11. L’inquadramento degli aventi diritto alla categoria superiore avviene mediante copertura di eventuali posti vacanti o trasformazione dei posti occupati nella dotazione complessiva di personale.

 

Art. 17
Computo dell’ anzianità per l’ammissione alle procedure di progressione verticale

 

1. Ai fini dell’ammissione alle procedure di progressione verticale, non viene computata l’anzianità di servizio maturata in rapporto di lavoro a tempo determinato. Il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato per intero.

 

2. Ai fini dell’ammissione alle procedure di progressione verticale, all’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso l’Ente di attuale inquadramento, è equiparata quella maturata in ruolo o a tempo indeterminato nei medesimi o superiori livelli e categorie degli Enti pubblici destinatari dei contratti collettivi di lavoro relativi ai comparti di contrattazione individuati dall’accordo di data 25 settembre 2003. I servizi prestati dai dipendenti comunali presso società di gestione di servizi pubblici sono valutati ai fini dell'ammissione alle procedure di progressione verticale.

 

3. Sono computati unicamente i periodi di servizio utili ai fini giuridici ed economici.

 

Art. 18
Riflessi della valutazione negativa e delle sanzioni disciplinari sulle progressioni verticali

1. Ogni valutazione annuale negativa nonché ogni sanzione disciplinare, superiore al richiamo scritto, comporta la mancata ammissione alla procedura di progressione verticale.

2. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari qualora le stesse siano state inflitte al dipendente in data che precede la scadenza dei termini del bando di concorso di un periodo maggiore di due anni.


Art. 19

Trattamento economico
(come modificato dall'art. 5 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente ordinamento professionale di data 27.12.2010)

 

1. In caso di passaggio verticale ai sensi di questo titolo, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria e/o livello. Qualora lo stipendio tabellare in godimento, ivi compreso l’eventuale elemento aggiuntivo o distinto della retribuzione, risulti superiore allo stipendio tabellare, ivi compreso l’eventuale elemento aggiuntivo o distinto della retribuzione, derivante dalla progressione verticale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza, interamente assorbibile nelle successive progressioni economiche, nella misura di 1/3 del beneficio derivante da ciascuna progressione economica. Rimane confermato l'eventuale maturato economico in godimento.

 

1 bis. Quanto previsto al comma 1 si applica anche al personale che, presso l’ente di appartenenza, è inquadrato in livello o categoria superiore in esito a procedure concorsuali pubbliche bandite dal medesimo ente.

 

Trattamento economico in caso di progressione verticale
(art. 164 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

1.       In caso di passaggio verticale ai sensi del Titolo IV del vigente Ordinamento professionale al dipendente è attribuita la posizione retributiva iniziale del nuovo livello/categoria. Qualora lo stipendio tabellare in godimento, ivi compreso l’eventuale elemento aggiuntivo o distinto della retribuzione, risulti superiore allo stipendio tabellare, ivi compreso l’eventuale elemento aggiuntivo o distinto della retribuzione, derivante dalla progressione, è attribuita la posizione retributiva immediatamente superiore.

 

 

Inquadramento idonei alle procedure di progressione verticale inter-categoria
(
art. 1 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica dell'Ordinamento professionale di data 20.04.2007 sottoscritto il 30 dicembre 2009)

1. In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 16 dell’Ordinamento professionale di data 20.4.2007, i dipendenti della Provincia inseriti nelle graduatorie formate nell’ambito delle procedure di progressione inter-categoria già concluse ai sensi dell’art. 8 e dell’Allegato A) dell’Ordinamento professionale di data 8.3.2000, nonché dell’art. 24 del CCPL 16.7.2002 per il personale delle qualifiche forestali (relativamente al concorso per l’accesso alla qualifica di ispettore forestale), la cui idoneità scade il 31 dicembre 2009, sono inquadrati, con effetto giuridico 31 dicembre 2009 ed effetto economico 1 gennaio 2010, nella categoria per la quale hanno acquisito l’idoneità previa certificazione delle necessità organizzative da parte del responsabile della struttura di assegnazione del dipendente al momento della relativa richiesta, coerentemente con le caratteristiche di tipo professionale-organizzativo della figura professionale di destinazione.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 nelle quali permangano degli idonei a seguito dell’esito negativo circa la sussistenza, alla data di effettuazione della verifica di cui al comma 1, delle necessità organizzative presso la struttura di appartenenza, diventano permanenti e dalle stesse l’Amministrazione potrà attingere in futuro per eventuali necessità.

3. Ai passaggi verticali regolati da questo articolo si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico di cui all’art. 19 dell’Accordo relativo all’Ordinamento professionale del personale dell’area non dirigenziale di data 20.4.2007, come modificato dal CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008. Al personale che consegue, per effetto della progressione verticale, l’inquadramento nella Categoria D, non sarà corrisposto l’elemento aggiuntivo della retribuzione, qualora non in possesso del prescritto titolo di studio.

Inquadramento di idonei alle procedure di progressione verticale
(art. 7 Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali ed al vigente Ordinamento professionale di data 27.12.2010)

1. Il personale provinciale inserito nelle graduatorie formate nell’ambito delle procedure già concluse ai sensi dell’articolo 7 del Nuovo ordinamento professionale di data 8 marzo 2000 conserva l’idoneità acquisita ancorché in presenza di graduatorie scadute fino al 31.12.2010.

2. L’inquadramento nella categoria superiore a quella di appartenenza avviene dalla data di effettiva attribuzione delle mansioni correlate alla nuova figura professionale.

 

 

TITOLO V
SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dell’Accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14 novembre 2013, nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche forestali e del personale addetto alla manutenzione stradale continuano a trovare applicazione, fino a diversa previsione, le disposizioni in materia di valutazione contenute nel Titolo V dell’Ordinamento professionale di data 20 aprile 2007

 

Procedura di valutazione
(art. 3 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

 

1. Il periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

 

2. La valutazione e gli eventuali effetti giuridici ed economici si applicano al personale a tempo indeterminato.

 

3. Nel corso del periodo di valutazione, il Responsabile valutatore, come individuato per i vari enti destinatari del presente accordo ai sensi del successivo comma 4, acquisisce direttamente, o con l’ausilio dei diretti superiori del personale interessato, le informazioni necessarie ad esprimere la valutazione.

 

4. Per la Provincia e gli enti strumentali, il Responsabile valutatore è individuato nel dirigente generale/dirigente; per i Comuni nel Dirigente o, nei Comuni privi di figure dirigenziali, nel Segretario comunale; per i consorzi forestali nel Segretario comunale, nel caso sia anche segretario del Consorzio, mentre negli altri casi nel Presidente del Consorzio; per le A.P.S.P. nel Direttore; per le Comunità nel Segretario generale.

 

5. La valutazione del dipendente si sostanzia in una valutazione complessivamente positiva o negativa. La formalizzazione della valutazione del dipendente, attraverso la compilazione di apposita scheda riferita all’operato del dipendente nell’anno precedente, avviene solo in caso di valutazione negativa secondo le modalità disciplinate al successivo art. 4.

 

6. Si configura una valutazione negativa del dipendente in caso di valutazione insufficiente dei seguenti fattori (la totalità o gran parte di essi):

I singoli fattori vanno considerati con riferimento allo specifico ambito di attività in cui opera il dipendente oltre che in relazione alla categoria/figura professionale ricoperta.

7. Le disposizioni del nuovo sistema di valutazione hanno effetto a decorrere dall’anno 2013. In prima applicazione, la procedura descritta al successivo art. 4, con riferimento al preavviso ed al colloquio preventivo, dovrà essere conclusa entro il mese di ottobre 2013.

 

 Valutazione negativa delle prestazioni
(art. 4 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

 

1. Entro la metà del periodo annuale di valutazione, qualora il Responsabile valutatore - individuato ai sensi del comma 4 del precedente art. 3 - ravvisi un andamento fino a quel momento negativo della prestazione del dipendente, deve obbligatoriamente darne preavviso per iscritto al dipendente stesso. Alla comunicazione farà seguito obbligatoriamente un colloquio con l’interessato allo scopo di individuare possibili azioni di miglioramento della prestazione, da formalizzare attraverso la compilazione di apposita scheda secondo il fac-simile allegato (All.1).

 

2. Nel caso in cui, al termine del periodo di valutazione, venga confermata la valutazione negativa della prestazione, il Responsabile valutatore formalizzerà il proprio giudizio attraverso la compilazione di apposita scheda, secondo un fac-simile allegato al presente accordo (All. 2). La consegna della scheda, nella quale dovranno essere indicate le motivazioni scritte al giudizio negativo espresso, dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da un colloquio con il Responsabile valutatore.

 

3. Il dipendente può farsi assistere ai colloqui da una persona di sua fiducia, che può essere individuata anche in un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce.

 

4. Il dipendente valutato negativamente potrà ricorrere alla procedura di riesame regolata dall’art. 24 del vigente Ordinamento professionale.

Valutazione del personale comandato e messo a disposizione
(art. 6 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

 

1. La valutazione dei dipendenti comandati o messi a disposizione presso altri enti o altri soggetti avviene a cura di questi ultimi con le modalità regolate da questo accordo (valutazione positiva, negativa, assenza di valutazione ai sensi della disciplina sulle assenze di cui all’art. 26 del vigente Ordinamento professionale).

 

2. La valutazione del personale proveniente da comparti di contrattazione provinciale diversi o da altri enti avviene con le modalità regolate da questo accordo (valutazione positiva, negativa, assenza di valutazione ai sensi della disciplina sulle assenze di cui all’art. 26 del vigente Ordinamento professionale).

 Norma di salvaguardia
(art. 7 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

 

1. Per gli anni fino al 2012 compreso, nei confronti del personale per il quale il Responsabile valutatore non ha concluso la procedura di valutazione, la valutazione si intende positiva. 

Art. 24
Richiesta di riesame della valutazione

 

1. Entro 10 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione, il dipendente può chiedere la revisione della propria valutazione, proponendo le proprie deduzioni al valutatore. Qualora il valutatore non acceda alle richieste del valutato lo stesso può promuovere entro i successivi 10 giorni un incontro congiunto di riesame. Per la Provincia la richiesta di incontro viene presentata al Dirigente generale competente.

 

2. L’incontro congiunto di riesame prevede la partecipazione del lavoratore, del redattore della scheda, di un rappresentante indicato dal lavoratore medesimo nonché del dirigente generale competente negli enti ove è prevista tale figura. Per gli Enti diversi dalla Provincia autonoma di Trento é presente anche un componente designato dall’organo di amministrazione dell’Ente.

 

3. In particolare, in tale incontro si provvede a verificare la coerenza tra il punteggio attribuito, la valutazione espressa e le relative motivazioni.

 

4. Tenuto conto di quanto emerso in sede di incontro congiunto di revisione, il valutatore può modificare la valutazione effettuata. Verrà redatto processo verbale della riunione.

 Art. 26
Assenze e valutazione
(come modificato dall' art. 33 del CCPL 2006/2009 dd. 22.9.2008 e dall'art. 1, comma 1, dell'accordo modificativo di data 20 luglio 2009
)

 

1. Nel primo anno solare di servizio il dipendente è soggetto a valutazione purché abbia prestato servizio per almeno 184 giorni.

 

2. I periodi di assenza superiori ai 184 giorni nell’anno per congedo di maternità e/o paternità e congedo parentale, utili ai fini giuridici, per aspettative per mandato politico o distacco sindacale, volontariato internazionale, per infortunio, per malattia dovuta a causa di servizio o per malattia dovuta a gravi patologie e terapie salvavita, o per altre aspettative o congedi utili ai fini della progressione giuridica ed economica comportano una valutazione pari al punteggio medio assegnato (!) al personale della categoria di appartenenza o una valutazione pari al punteggio medio della categoria di appartenenza nel caso in cui il numero di dipendenti valutati nella categoria sia inferiore a tre (compreso l’interessato).

 

2 bis. I dipendenti che vengano dispensati dal servizio per inabilità ottengono la valutazione secondo i criteri di cui al precedente comma 2 nell’anno di cessazione dal servizio e nell’anno immediatamente precedente qualora tali anni siano rimasti senza valutazione causa malattia che abbia determinato assenze dal servizio superiori a 184 giorni.

 

3. Qualora nell’anno si verifichino assenze superiori a 184 giorni a titolo diverso da quelle di cui al comma 2, il dipendente rimane senza valutazione.

(!) con la precisazione che va intesa con riferimento alla "valutazione positiva" (c. 2 art. 5 accordo per la revisione del sistema di valutazione di data 14.11.2013)

 

 

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE

 

 

Art. 29
Norma transitoria per la progressione orizzontale

 

1. In via transitoria e in deroga a quanto previsto dall’art. 6, per gli anni 2005, 2006 e 2007 il finanziamento delle progressioni orizzontali avviene con risorse annue, rese disponibili all’1 gennaio 2005, 2006 e 2007, pari alla quota derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 0,5% per l’anno 2005, incrementata di un ulteriore 0,9% per l’anno 2006 e ancora di un ulteriore 4,21,% per l’anno 2007 (per un totale complessivo a regime del 5,61% oneri compresi) agli importi indicati per il personale a tempo indeterminato di ciascun livello nella seguente tabella:

 

Categorie/livelli

Totale lordo

(importi annui lordi per 13 mensilità inclusi oneri riflessi 38% a carico dell’Ente)

Totale netto

(importi annui lordi per 13 mensilità al netto oneri riflessi 38% a carico dell’Ente)

A

4.768,00

3.455,00

B base

5.176,00

3.751,00

B evoluto

5.768,00

4.180,00

C base

6.315,00

4.576,00

C evoluto

7.258,00

5.259,00

D base

7.977,00

5.780,00

D evoluto

8.496,00

6.157,00

 

2. Per le stesse annualità per la Provincia sono rese disponibili risorse complessive, pari ad € 100.000,00 per l’anno 2005, incrementate di € 250.000,00 per l’anno 2006 e di ulteriori € 880.000,00 per l’anno 2007 (inclusi oneri riflessi a carico dell’ente), per un totale complessivo a regime di € 1.230.000,00.

 

3. Le risorse così come sopra determinate sono utilizzate cumulativamente con decorrenza 1 settembre 2006, al netto di quelle utilizzate per l’attribuzione della seconda posizione retributiva negli anni 2005, 2006 e 2007.

 

4. In sede di prima applicazione del presente accordo e per la progressione orizzontale avente decorrenza 1 settembre 2006, in deroga a quanto previsto dagli articoli 10 e 11, sono ammessi alle procedure di progressione alla terza e quarta posizione i dipendenti collocati in seconda o terza posizione retributiva in possesso di una anzianità complessiva di servizio senza soluzione di continuità alla data del 31 dicembre 2005, rispettivamente di 10 per il passaggio alla terza e 15 per il passaggio alla quarta. Per il personale inquadrato nella categoria A, l’anzianità richiesta è pari a 6 anni per il passaggio alla terza e di 11 anni per il passaggio alla quarta.

Per gli enti destinatari dell’accordo riguardante l’inquadramento del personale con figura professionale di Operatore socio-assistenziale (OSA) e di Operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA), le risorse assegnate alla progressione orizzontale, con esclusione di quelle prioritariamente impegnate per il finanziamento dei passaggi dalla prima alla seconda posizione retributiva, sono destinate per il 75% alla progressione del personale in possesso dei predetti requisiti di anzianità e per il restante 25% alle progressioni dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria purchè non abbiano già beneficiato della riqualificazione ai sensi dell’accordo riguardante l’inquadramento del personale con figura professionale di Operatore socio-assistenziale (OSA) e di Operatore tecnico addetto all’assistenza (OTA).

 

5. La progressione orizzontale avente decorrenza 1 settembre 2006 viene effettuata con un'unica procedura che darà luogo ad un’unica graduatoria distinta secondo le previsioni di cui all’art. 12, comma 1. L’attribuzione della terza o quarta posizione retributiva verrà determinata mediante scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse previste per ciascuna posizione e tenendo conto del possesso dell’anzianità minima richiesta per l’attribuzione delle predette posizioni.

 

6. Al fine della determinazione dei punteggi per la formazione della graduatoria di cui al comma 5, la data di riferimento è fissata al 31 dicembre 2005. L’incidenza dei punteggi attribuiti per la valutazione riferita agli anni 2002 – 2003 – 2004 e 2005 è pari al 65% della media degli stessi.

 

7. La destinazione di eventuali risorse che residuano al termine delle procedure di progressione, è oggetto di accordo decentrato a livello di ente.

 

c. 2 e 3 art. 33 "Assenze e valutazione" CCPL 2006/2009 dd. 22.9.2008
(comma 2 sostituito dall'art. 1, comma 2, dell'accordo modificativo di data 20 luglio 2009)

 

2. Con riferimento alle progressioni orizzontali aventi decorrenza 1 settembre 2006 regolate dall’art. 29 dell’Ordinamento professionale di data 20.4.2007, tutti i punteggi non risultanti da una valutazione effettiva - attribuiti in forza delle disposizioni preesistenti all’Ordinamento di data 20.4.2007 o comunque per analogia sulla base di quanto previsto dall’art. 28 dell’Ordinamento stesso – nonché la mancata valutazione per assenze per malattia dovute a gravi patologie e terapie salvavita protrattesi per più di 184 giorni nell’anno - sono sostituiti con i punteggi non risultanti da una valutazione effettiva previsti dal suddetto Ordinamento del 20.4.2007. Nei confronti dei dipendenti cui si applicano le disposizioni del presente comma, già inseriti nelle graduatorie riferite alla progressione orizzontale con decorrenza 1 settembre 2006, l’Amministrazione definirà il nuovo punteggio spettante e provvederà all’attribuzione della 3° o 4° posizione economica qualora i dipendenti stessi ottengano un punteggio pari o superiore al punteggio ottenuto dall’ultimo dipendente utilmente classificato nelle singole e pertinenti graduatorie relative al restante personale. Le corrispondenti risorse sono riassorbite da quelle destinate alle future progressioni.

 

3. I criteri descritti al precedente comma 2 relativamente alla determinazione dei punteggi non risultanti da una valutazione effettiva attribuiti in forza di disposizioni preesistenti all’Ordinamento professionale di data 20.4.2007 sono utilizzati anche per le procedure di progressione orizzontale aventi decorrenza successiva all’1 settembre 2006 per gli anni di valutazione considerati ai fini delle progressioni stesse.

 

Art. 30
Norma transitoria in materia di abbreviazione dei tempi per la progressione orizzontale

 

1. In via transitoria ed in deroga a quanto previsto dall’art. 9, il passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva del personale inquadrato in nuova categoria/livello in quanto vincitore delle procedure di progressione concluse ai sensi degli articoli 7 e 8 del Nuovo ordinamento professionale di data 8 marzo 2000 e riferite al periodo tra l’1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2004, avviene dopo un periodo di permanenza di tre anni nella prima posizione retributiva. La seconda posizione retributiva è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del triennio e dei requisiti.

 

2. Nei confronti del personale del Comparto Scuola (ad esclusione del personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia autonoma di Trento) già utilizzato presso le strutture provinciali e al personale inidoneo inquadrato nel Comparto Autonomie locali, ai fini dell’attribuzione della posizione economica si provvede alla ricostruzione della posizione sulla base dei criteri in materia di progressione economica orizzontale già utilizzati per il restante personale.

 

3. In apposito accordo decentrato stipulato congiuntamente a livello di dipartimento competente in materia di personale per la Provincia e gli enti funzionali ed a livello di consorzio dei comuni e UPIPA per gli altri enti, è individuato il personale cui, in relazione alla maturazione di significativi livelli di anzianità, è attribuita, con le decorrenze ivi stabilite, la differenza tra la posizione economica in godimento e quella immediatamente superiore. Le risorse necessarie per quanto previsto dal presente comma non sono computate in quelle destinate alla progressione economica ai sensi dell’art. 6.

 

Norma transitoria per la progressione orizzontale
(art. 6 Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente Ordinamento professionale di data 27.12.2010)

1. Relativamente al biennio contrattuale 2008-2009, ai fini del finanziamento della progressione orizzontale alla terza e quarta posizione, con decorrenza 1° luglio 2009, del personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, del Consiglio provinciale, dei Comuni e loro forme associative, delle A.P.S.P., dei Comprensori e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006, in possesso dei requisiti previsti agli artt. 10 e 11 del vigente Ordinamento professionale maturati alla data del 31 dicembre 2008, sono rese disponibili le risorse previste dall’art. 6 del vigente Ordinamento professionale (risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale per pensionamento), da utilizzarsi prioritariamente, come previsto dall’art. 9 del medesimo Ordinamento professionale, per il finanziamento del passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva del personale che ha maturato tale diritto dall’1 gennaio 2008 e dall’1 gennaio 2009 e del completamento delle posizioni di cui all’art. 7, c. 6, del vigente Ordinamento professionale, e ulteriormente decurtate delle risorse utilizzate per progressioni alla terza e quarta posizione in applicazione di disposizioni speciali previste da accordi sottoscritti a partire dal 20 aprile 2007.

2. Per le A.P.S.P., le risorse necessarie per il finanziamento della progressione orizzontale disciplinata dal presente articolo sono rese disponibili con le medesime modalità descritte al comma 1, fatto salvo, per le Aziende che non ne abbiano la disponibilità, la possibilità di portare in diminuzione delle future risorse che si renderanno disponibili per le medesime finalità eventuali disavanzi determinatisi a seguito dell’applicazione del presente articolo.

3. Per il Consiglio provinciale, le risorse necessarie per il finanziamento della progressione orizzontale disciplinata dal presente articolo sono rese disponibili con le medesime modalità descritte al comma 1, fatta salva la possibilità di determinare le stesse in modo proporzionale alle risorse rese disponibili dalla Provincia per i propri dipendenti.

 

Art. 31
Mutamento di alcune figure professionali

 

1. Con effetto dall’1 gennaio 2007, il personale rivestente le sotto indicate figure professionali, può, a domanda, da presentarsi entro i termini fissati dall’Amministrazione, chiedere il passaggio alla nuova figura professionale a fianco indicata, ferma restando la posizione retributiva in godimento. L’inquadramento nella nuova figura professionale avviene previo accertamento da parte del dirigente/responsabile della struttura di appartenenza dell’effettivo svolgimento da almeno un anno al 31 dicembre 2006 delle mansioni inerenti la figura professionale richiesta:

 

Figure professionali di attuale inquadramento

Figure professionali di destinazione

Coad. turistico – Cat. B, liv. evoluto

Coad. amministrativo - Cat. B, liv. evoluto

Ass. linguistico-turistico – Cat. C, liv. base

Ass. amm./comunicazione - Cat. C, liv. base

Coll. linguistico-turistico – Cat. C, liv. evoluto

Coll. amministrativo/comunicazione – Cat. C, liv. evoluto

Funzionario linguistico/turistico/comunicazione – Cat. D, liv. base

Funzionario amministrativo/comunicazione – Cat. D, liv. base

Funz.esperto linguistico/turistico/comunicazione – Cat. D, liv. evoluto

Funzionario esperto amministrativo/comunicazione – Cat. D, liv. evoluto

 

Art. 32
Riqualificazione figure professionali di tipo sanitario

 

1. Le figure professionali di infermiere professionale e collaboratore/coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari delle ex IPAB, sono riqualificate, in analogia alle figure professionali corrispondenti del comparto Sanità e in considerazione di quanto previsto dal protocollo di data 13 marzo 2000 sottoscritto dall’Assessorato alla Sanità, dall’UPIPA e dalle Organizzazioni sindacali, nella categoria C, livello evoluto, il personale infermiere professionale e nella categoria D, livello base, il personale collaboratore/coordinatore già inquadrato nella categoria C, livello evoluto.

 

2. Rimangono esclusi da quanto sopra i dipendenti delle ex IPAB con il titolo professionale di infermiere generico già inquadrati, ai sensi dell’allegato A) del NOP di cui al C.C.P.L. 1998-2001 dell’8 marzo 2000, come infermieri professionali nella categoria C livello base.

 

3. Eventuali modalità e decorrenze delle riqualificazioni di cui al presente articolo verranno individuate in sede di accordo di settore.

Norma finale
(art. 8 Accordo concernente disposizioni urgenti di modifica al CCPL 2006-2009 personale area non dirigenziale comparto Autonomie locali ed al vigente Ordinamento professionale di data 27.12.2010)

1. In sede di accordo di settore per la Provincia, le parti provvederanno a definire le modalità di inquadramento del personale dipendente della Provincia autonoma di Trento proveniente per mobilità da enti del comparto Autonomie locali con diversità di inquadramento da omogeneizzare.

2. In occasione di una futura sede negoziale in materia di progressioni economiche orizzontali, le parti si impegnano ad esaminare in particolare la posizione del personale collocato in 4° posizione-retributiva e a valutare l’integrazione del maturato economico di cui all’art. 7, comma 3, dell’Accordo per il biennio economico 2006-2007 di data 20 aprile 2007.

Progressione alla seconda posizione retributiva
(art. 23 dell'accordo in ordine alle modalità di utilizzo risorse FO.R.E.G dd. 25.01.2012)

1. Le risorse derivanti dalle economie di gestione dovute alla cessazione dal servizio del personale per pensionamento, di cui all’art. 6 del vigente Ordinamento professionale, sono destinate al finanziamento del passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dall’art. 9 del vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Per il Consiglio provinciale, le risorse necessarie per il finanziamento della progressione orizzontale disciplinata dal presente articolo sono rese disponibili con le medesime modalità descritte al comma 1, fatta salva la possibilità di determinare le stesse in modo proporzionale alle risorse rese disponibili dalla Provincia per i propri dipendenti.

Norma transitoria per la progressione verticale fra categorie
(art. 3 Accordo negoziale di data 14.3.2018)

 

1. In via transitoria e fermo restando il rispetto del limite previsto dal comma 3 quater dell’art. 37 legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, sono ammessi alla procedura di progressione verticale dalla categoria C alla categoria D - Figura professionale di "Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente" -, i dipendenti formalmente incaricati dello svolgimento di funzioni di ispettore ambientale da almeno due anni alla data di sottoscrizione del presente accordo ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti da possedere entrambi alla data di scadenza dell’avviso:

- anzianità di servizio di almeno due anni nel livello evoluto della categoria C o di almeno 8 anni nella categoria C;

- possesso del diploma universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o altro titolo di studio previsto dalla normativa statale al fine del primo inquadramento nel profilo professionale di "tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro".

 

2. La progressione di cui al comma 1 avviene previo superamento di apposita procedura selettiva per titoli ed esami o per esami. Modalità e criteri della procedura selettiva sono definiti con provvedimento dell’Amministrazione previa concertazione con le Organizzazioni sindacali.

 

Progressione alla seconda posizione retributiva
(art. 109 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

1. E’ ammesso il passaggio dalla prima alla seconda posizione retributiva dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dall’art. 9 del vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, con effetto rispettivamente dall’1 gennaio 2016 e dall’1 gennaio 2017.

 

 Progressioni orizzontali
(art. 110 del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)
 

1. E’ ammesso il passaggio alla terza e alla quarta posizione retributiva, con decorrenza 1° gennaio 2017, del personale in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 2016.

2. E’ ammesso il passaggio alla seconda, alla terza e alla quarta posizione retributiva, con decorrenza 1° gennaio 2018, del personale in possesso dei prescritti requisiti alla data del 31 dicembre 2017.

Norma transitoria per la progressione alla quinta posizione retributiva
(art. 163 CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018)

 

1. In prima applicazione sono ammessi alla procedura comparativa per la progressione alla quinta posizione retributiva i dipendenti a tempo indeterminato collocati senza soluzione di continuità nella quarta posizione retributiva da almeno cinque anni alla data del 30 dicembre 2017 e che hanno ottenuto una valutazione positiva in ciascuno degli anni considerati ai fini della progressione.

 

2. L’attribuzione della quinta posizione retributiva sarà determinata mediante scorrimento di una graduatoria formata sulla base del punteggio ottenuto da ciascun dipendente in possesso dei requisiti di cui al comma 1 in relazione all’esperienza misurata secondo i criteri previsti dall’art. 12, comma 2, lettera b., del vigente Ordinamento professionale. I dipendenti acquisiscono la quinta posizione retributiva secondo l’ordine della graduatoria e con decorrenza:

 

3. La valutazione annuale negativa nonché le sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto comportano il ritardo di un anno nei tempi della progressione medesima. Non si tiene conto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro inflizione.

 

Valutazione della prestazione
(art. 134 del CCPL 2016/2018 di data
1 ottobre 2018)

 

1. La revisione del modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e da raggiungere anche attraverso la crescita delle competenze professionali e la valorizzazione del merito, sarà adottato entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCPL previa concertazione tra i soggetti rappresentativi degli enti destinatari del presente accordo e le Organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo.

 

2. I riflessi della valutazione ai fini dell’erogazione dei premi legati al merito e al raggiungimento dei risultati prefissati nonché sulle progressioni di carriera a valere dall’anno 2018 saranno contrattati a livello di comparto.

 

3. Nelle more della revisione del modello di valutazione delle prestazioni dei dipendenti, è fatto salvo il punteggio individuato nelle schede di valutazione e la sua articolazione in positivo e negativo nonché i conseguenti effetti giuridici ed economici previsti nelle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti.

 

 


 

ALLEGATO A)

 

CATEGORIA "A"

 

Declaratoria categoria:

Appartengono alla categoria A i dipendenti che svolgono attività caratterizzate da:

Requisiti d'accesso:

 

Diploma di assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle normative vigenti pro tempore.

 

Figure professionali:

Addetto ai servizi ausiliari

Operatore d'appoggio negli asili-nido e nelle scuole dell’infanzia

Addetto ai servizi socio-assistenziali

Ausiliario

Operaio

 

CATEGORIA "B"

 

 

Declaratoria categoria:

 

La categoria B identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il possesso di conoscenze e abilità tecniche implicanti il ricorso ad una preparazione che garantisca la capacità di una basilare comprensione delle specifiche situazioni di intervento. Tale preparazione presuppone il conseguimento del diploma di scuola media inferiore, generalmente accompagnato da attestati di qualificazione professionale o esperienza professionale o corsi di formazione specialistici.

 

Le attività riconducibili alla categoria B sono caratterizzate da:

La categoria B è ordinata in due livelli:

Requisiti d'accesso:

 

Livello di base

diploma di scuola media inferiore (eventualmente accompagnato da attestati di qualificazione professionale o esperienza professionale).

 

Livello evoluto

diploma di scuola media inferiore, unitamente al possesso di:

a) attestati di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici, inerenti la figura professionale di riferimento, di durata almeno biennale oppure

b) esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni della figura professionale di riferimento;

oppure, in alternativa ai punti a) e b), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

 

Figure professionali:

 

Livello di base

Autista di rappresentanza

Operatore socio-assistenziale

Operaio qualificato nei vari mestieri

Operatore dei servizi ausiliari

Operatore dei servizi consiliari (CONSIGLIO PROVINCIALE)

Cameriere ex IPAB

Aiuto cuoco

Operatore tecnico di laboratorio ex IPAB

Operatore specializzato parrucchiere ex IPAB

Operatore amm.vo ad es.

Centralinista

 

Livello evoluto

Operaio specializzato nei vari mestieri

Operatore socio-sanitario

Operatore con compiti di vigilanza, esclusi compiti di polizia locale

(§) Cuoco specializzato

(§) Coadiutore amministrativo

(§) Coadiutore turistico

(§) Coadiutore tecnico

(§ Coadiutore catastale

(§ Coadiutore tavolare

Autista di rappresentanza ad esaurimento

Coordinatore di servizi

Massaggiatore

Operatore di animazione

Tecnico di laboratorio

Centralinista specializzato

(§) figure per le quali l'accesso dall'esterno avviene direttamente in livello evoluto in assenza di corrispondente livello di base

 

 

 

CATEGORIA "C"

 

Declaratoria categoria:

 

La categoria C identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il possesso di approfondite conoscenze e capacità tecniche specialistiche, implicanti il ricorso ad una preparazione concettuale derivante dal conseguimento del diploma di scuola media superiore.

Le attività riconducibili alla categoria C sono caratterizzate da:

  • contenuti di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;

  • media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;

  • relazioni organizzative interne, anche di natura negoziale, relazioni esterne (con altre istituzioni), anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali.

La categoria C è ordinata in due livelli:

Requisiti d'accesso:

Livello di base

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, salvo eventuali ulteriori requisiti per l’accesso a specifiche professionalità stabiliti dal bando di concorso.

Livello evoluto

diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e abilitazione professionale o esperienza professionale di durata pari a quella richiesta ai dipendenti ai fini del passaggio dal livello di base a quello evoluto, salvo eventuali ulteriori o diversi requisiti per l’accesso a specifiche professionalità stabiliti dal bando di concorso.

Figure professionali:

Livello di base

Guardia ittico-venatoria
Sorvegliante idraulico

Assistente (nei diversi indirizzi)

Assistente per i beni mediatici

Coordinatore specializzato di squadra operaia e di vigilanza di almeno 8 unità (a riserva totale interna)

Operatore tecnico

Agente polizia municipale

Custode forestale

Operatore territoriale

Educatore asili nido

Infermiere

Animatore

Odontotecnico

Livello evoluto

Collaboratore (nei diversi indirizzi)

Pilota di elicottero

Tecnico audiometrista ex IPAB

Tecnico audioprotesista ex IPAB

Educatore professionale ex IPAB

Fisioterapista ex IPAB

Infermiere professionale

Dietista ex IPAB

Logopedista ex IPAB

Coordinatore P.M. (a totale riserva interna, ove esistano i Corpi)

 

 

Nuove figure professionali individuate presso gli enti parco provinciali
(art. 1 Accordo sindacale di data 14 febbraio 2018) 

1.       Le nuove figure professionali di “Assistente ambientale per le aree protette” e di “Collaboratore ambientale per le aree protette”, istituite presso gli enti gestori dei parchi naturali provinciali, sono collocate nel sistema di classificazione professionale del personale del Comparto Autonomie locali previsto dall’accordo sindacale di data 20 aprile 2007, come modificato dal CCPL di data 22 settembre 2008, nella categoria “C”, rispettivamente “livello base” e “livello evoluto”.

 


 

CATEGORIA "D"

 

Declaratoria categoria:

 

La categoria D identifica insiemi di figure professionali che implicano il riconoscimento di elevate capacità tecniche e di preparazione e conoscenze derivanti da cicli formativi di livello universitario con il conseguimento del diploma di laurea di durata almeno triennale. Ciò comporta la maturazione della capacità di rispondere a sequenze di situazioni molteplici soggette a forme pronunciate di incertezza e della sensibilità a curare tutti gli aspetti di una attività complessa.

Sono comunque fatte salve le posizioni del personale già inquadrato nella categoria D, ancorché non in possesso del prescritto titolo di studio.

L’accesso alla categoria D, in difetto del prescritto titolo di studio, è ammessa solamente in esito a procedure di progressione verticale.

Le attività riconducibili alla categoria D sono caratterizzate da:

  • contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

  • elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

  • relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto, relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali;

  • progettazione e direzione lavori, nell’ipotesi di opere di rilevante complessità.

La categoria D è ordinata in due livelli:

Requisiti d'accesso:

Livello base:

diploma di laurea di durata almeno triennale ed eventuale relativa abilitazione professionale ovvero frequenza di corsi di specializzazione o esperienza professionale specifica. Per specifiche professionalità potrà essere richiesto dal bando di concorso il diploma di laurea di durata almeno quadriennale o la laurea specialistica e l’eventuale relativa abilitazione professionale.

Livello evoluto

diploma di laurea di durata almeno quadriennale o laurea specialistica ed eventuale relativa abilitazione, nonché esperienza professionale di durata pari a quella richiesta ai dipendenti ai fini del passaggio dal livello di base a quello evoluto

Figure professionali:

Livello di base

Assistente sociale

Tecnico specialista (con indirizzo nelle varie professioni)

Funzionario (nei diversi indirizzi)

Funzionario collaboratore in materie tecniche

Funzionario abilitato (nei diversi indirizzi)

Funzionario collaboratore/coordinatore dei servizi socio-assistenziali e sanitari delle ex IPAB

Avvocato

Funzionario ex IPAB

Funzionario P.M.

Giornalista
Vice segretario Comuni (ex 8°)

 

Livello evoluto

Avvocato cassazionista (*)

Funzionario esperto (nei vari indirizzi)

Funzionario collaboratore esperto

Funzionario esperto conservatore

Funzionario esperto tecnico e catastale

Funzionario esperto P.M.

Funzionario collaboratore responsabile dei servizi ex IPAB

Funzionario coordinatore dei servizi ex IPAB

Funzionario responsabile unità operativa complessa ex IPAB

Direttore ex IPAB 2^ e 3^ cat.

Coordinatore servizi sociali
Vice segretario Comuni (ex 9°)

(*) l’inquadramento professionale avviene dalla data di iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 33 del RDL 27.11.1933, n. 1578

 

Introduzione della figura professionale di funzionario collaboratore
in materia di restauro/conservazione di beni culturali
(art. 2 accordo concernente disposizioni urgenti di modifica dell'Ordinamento professionale di data 20.04.2007 sottoscritto il 30 dicembre 2009)

1. In via transitoria, in applicazione dell’art. 55 del CCPL 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 di data 22 settembre 2008, le parti convengono circa l’introduzione, nell’ordinamento professionale della PaT, nell’ambito della Categoria D, livello base, della figura professionale di Funzionario collaboratore in materia di restauro/conservazione di beni culturali che importa il possesso del diploma di scuola media superiore accompagnato alla maturazione di una specifica preparazione professionale acquisibile unicamente all’interno dell’Amministrazione e inerente l’ambito del restauro e conservazione di beni culturali nel contesto provinciale.

2. La progressione alla figura professionale di cui al comma 1 avviene secondo le procedure previste dall’art. 15 dell’Ordinamento professionale di data 20.4.2007, come modificato dal CCPL 2006-2009 di data 22.9.2008.

Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente
(art. 1 dell’Accordo negoziale di data 14 marzo 2018)

 

1. La nuova figura professionale di "Funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente", istituita dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 587 di data 13 aprile 2017, è collocata nel sistema di classificazione degli inquadramenti del personale del Comparto Autonomie locali previsto dall’accordo sindacale di data 20 aprile 2007, come modificato dal CCPL di data 22 settembre 2008, nella categoria "D", livello base.

 

2. Per l’accesso alla figura professionale di cui al comma 1 è richiesto il titolo di studio previsto dalla normativa statale.

 

 


 

ALLEGATO B)

 

 

CATEGORIA

TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

Categoria
A

Assolvimento dell'obbligo scolastico

1

Licenza scuola dell’obbligo o avviamento

2

Attestati / Diplomi di qualifica di durata almeno biennale

3

Categoria
B BASE

Licenza media

1

Attestati / Diplomi di qualifica di durata almeno biennale

2

Diplomi di maturità

3

Categoria
B EVOLUTO

Licenza media

1

Attestati / Diplomi di qualifica di durata almeno biennale

2

Diplomi di maturità

3

Categoria
C BASE

Diplomi di maturità

1

Laurea

2

Laurea specialistica

3

Categoria
C EVOLUTO

Diplomi di maturità

1

Laurea

2

Laurea specialistica

3

Categoria
D BASE

Laurea

1

Laurea specialistica

2

Master 1° livello

+1

Master 2° livello

+2

Diploma di specializzazione

+3

Dottorato di ricerca

+4

Categoria
D EVOLUTO

Laurea

1

Laurea specialistica

2

Master 1° livello

+1

Master 2° livello

+2

Diploma di specializzazione

+3

Dottorato di ricerca

+4

 

 

 

*I master, i diplomi di specializzazione, i dottorati non devono essere stati richiesti quali titoli ai fini dell’assunzione.

**Nel caso vi siano posseduti dal dipendente più titoli di studio viene attribuito il punteggio più alto.


 

ALLEGATO C)

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE

FRA LIVELLI DELLA MEDESIMA CATEGORIA)

 

Progressione Titolo di studio
B base

--->

B evoluto Diploma di scuola media inferiore
C base ---> C evoluto diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale
D base ---> D evoluto Diploma di laurea di durata almeno triennale 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE

FRA CATEGORIE

 

Progressione Titolo di studio
A

--->

B base Assolvimento dell’obbligo scolastico
Diploma di scuola media inferiore
B evoluto

--->

C base attestato di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici di durata almeno biennale
C evoluto

--->

D base diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale

 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI PROGRESSIONE

FRA CATEGORIE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 4

 

Progressione Titolo di studio
A

--->

B evoluto diploma di scuola media inferiore, unitamente al possesso di:
a) attestati di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici, inerenti la figura professionale di riferimento, di durata almeno biennale oppure
b) esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni della figura professionale di riferimento;
oppure, in alternativa ai punti a) e b), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
B evoluto

--->

C evoluto diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale

 

 

 

 

(Art. 34 CCPL 2006/2009 di data 22.9.2008)

Si prescinde dal possesso del titolo di studio per l’inquadramento degli idonei in graduatorie di procedure già concluse ai sensi degli artt. 7 e 8 del precedente ordinamento professionale la cui idoneità acquisita è conservata fino al 31.12.2009, nonché per l’ammissione alla progressione all’interno della categoria B, dal livello base al livello evoluto, del personale inquadrato nelle figure professionali di operaio e per l’ammissione alla progressione dalla figura di operaio, categoria A, livello unico, alla figura professionale di operaio polivalente, categoria B, livello base, qualora i verbali di concertazione prevedano tale possibilità per dette figure.


ALLEGATO 1) SCHEDA INDIVIDUALE
ALLEGATO 2) SCHEDA INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE NEGATIVA