AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 10 di data 13 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo concernente la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 (corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale) per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e dell’esito della verifica di data 23 gennaio 2023 del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 13 febbraio 2023, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente         FIRMATO

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna                            FIRMATO

 

e per l’UPIPA da:

dott. Massimo Giordani                              FIRMATO

 

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. F.P.                                            FIRMATO

C.I.S.L. F.P.                                            FIRMATO

U.I.L. FPL - Enti locali                               FIRMATO

Fe.N.A.L.T.                                             FIRMATO

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021 del personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale.


 

ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL TRIENNIO CONTRATTUALE 2019/2021 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA NON DIRIGENZIALE. CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI 2020 E 2021 E PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE.

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), dell’Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

2. La disciplina risultante dal presente accordo si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell’area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

Art. 2
Decorrenza e durata dell’accordo

1. Il presente accordo concerne la parte economica del triennio contrattuale 2019/2021.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 e successivi accordi vigenti.

 

CAPO II

INCREMENTI STIPENDIALI
PER GLI ANNI 2020 E 2021

Art. 3
Incrementi stipendiali

1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l’elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all’accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono incrementati, alle date dell’1 gennaio 2020 e dell’1 gennaio 2021, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella A) allegata al presente accordo. Gli importi mensili dell’incremento tabellare e dell’elemento aggiuntivo della retribuzione previsti con decorrenza 1 gennaio 2021 dall’allegata Tabella A) si intendono assorbiti, alla data dell’1 gennaio 2022, negli importi mensili dell’incremento tabellare e dell’elemento aggiuntivo della retribuzione previsti dall’allegato Tabella 1) all’accordo stralcio di data 19 agosto 2022.

2. Gli incrementi di cui alla Tabella A) allegata al presente accordo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l’anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.

3. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l’elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all’accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2020 e dall’1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate rispettivamente nelle Tabelle B) e C) allegate al presente accordo.

Art. 4
Incrementi stipendiali personale
delle qualifiche forestali

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alle date dell’1 gennaio 2020 e dell’1 gennaio 2021, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella D) allegata al presente accordo. Gli incrementi tabellari previsti con decorrenza 1 gennaio 2021 dall’allegata Tabella D) si intendono assorbiti, alla data dell’1 gennaio 2022, negli incrementi tabellari previsti dall’allegato Tabella 3) all’accordo stralcio di data 19 agosto 2022.

2. Gli incrementi di cui alla Tabella D) allegata al presente accordo assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l’anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.

3. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2020 e dall’1 gennaio 2021, nelle misure annue lorde indicate rispettivamente nelle Tabelle E) ed F) allegate al presente accordo.

Art. 5
Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

 

CAPO III

PROCEDURE DI PROGRESSIONE ORIZZONTALE

Art. 6
Progressioni orizzontali

1. E’ ammesso il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza, con effetto dall’1 gennaio 2022, dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2021.

2. E’ ammesso il passaggio alla posizione retributiva successiva a quella di appartenenza, con effetto dall’1 gennaio 2023, dei dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti dal vigente Ordinamento professionale al 31 dicembre 2022.

3. Per l’ammissione alla quinta posizione retributiva i requisiti sono quelli previsti, in via transitoria, dal comma 1 dell’art. 163 "Norma transitoria per la progressione alla quinta posizione retributiva" del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018, con le precisazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, maturati alla data del 31 dicembre 2021 o alla data del 31 dicembre 2022.

4. Il passaggio alla seconda posizione retributiva avviene a decorrere dall’1 gennaio 2019 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2018, a decorrere dall’1 gennaio 2020 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2019 e a decorrere dall’1 gennaio 2021 per i dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti al 31 dicembre 2020.

5. I passaggi di cui ai commi precedenti sono subordinati alla valutazione della prestazione dei dipendenti ex art. 134, comma 3, del CCPL 2016-2018 di data 1 ottobre 2018.

 

CAPO IV

MODIFICHE ACCORDO DI SETTORE A.P.S.P. DI DATA 1.10.2018

 

Art. 7
Modifiche all’Accordo di settore A.P.S.P. di data 1.10.2018

1. Dopo l’art. 32 dell’Accordo di settore A.P.S.P. di data 1 ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:

"Art. 32 bis

Estensione una tantum per flessibilità del personale impegnato nell’assistenza diretta alla persona

1. Per il periodo contrattuale 1.1.2019 - 31.12.2021, al personale inquadrato nelle figure professionali di Ausiliario, Operatore Socio Assistenziale ed Infermiere che ha svolto attività di assistenza diretta alla persona, anche al fine di compensare il tempo di vestizione, nelle more della ridefinizione delle modalità di riconoscimento della flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona inclusa la necessità della vestizione della divisa aziendale, è corrisposto un importo complessivo una tantum, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, riportato nella sottostante tabella:

Figura professionale

Importo dell’una tantum ex art. 32 bis

Ausiliario

€ 1.200,00

Operatore Socio Assistenziale

€ 1.350,00

Infermiere

€ 1.500,00

2. L’importo è liquidato in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestati nel periodo di riferimento, senza alcun riproporzionamento per i rapporti di lavoro a tempo parziale.".


 

TABELLA A)

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
ARRETRATI ANNI 2020 – 2021

CATEGORIE/LIVELLI

POSIZIONI RETRIBUTIVE

Incremento mensile unitario 01.01.2020
riassorbe IVC 2019/2021

Incremento mensile unitario 01.01.2021
riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente

A

1^

27,14

67,26

2^

27,70

68,65

3^

28,34

70,24

4^

28,94

71,72

5^

29,69

73,60

B base

1^

28,70

71,12

2^

29,36

72,76

3^

30,02

74,40

4^

30,63

75,91

5^

31,42

77,87

B evoluto

1^

29,74

73,71

2^

30,45

75,47

3^

31,16

77,23

4^

31,87

78,99

5^

32,74

81,16

C base

1^

31,71

78,60

2^

32,49

80,52

3^

33,25

82,40

4^

34,73

86,08

5^

36,23

89,80

C evoluto

1^

35,07

86,91

2^

36,02

89,28

3^

36,93

91,53

4^

38,63

95,74

5^

40,38

100,08

D base

1^

37,69

93,42

2^

38,78

96,12

3^

39,84

98,74

4^

40,91

101,40

5^

42,73

105,90

D evoluto

1^

43,44

107,66

2^

44,61

110,56

3^

45,81

113,55

4^

46,98

116,45

5^

48,88

121,15

ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
per la categoria D, livello base, previsto dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) al CCPL 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018 e dall'allegato Tabella 1) all'accordo giornalisti di data 26 novembre 2020

PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE
CATEGORIE/LIVELLI

Incremento mensile unitario 01.01.2020
riassorbe IVC 2019/2021

Incremento mensile unitario 01.01.2021
riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente

D base

Laurea specialistica e laurea quadriennale

1,06

2,62

Abilitazioni e specializzazioni

2,01

4,99

Avvocati

2,87

7,12


TABELLA B)

 

 

 

 

 


 

TABELLA C)

 

 

 

 

 

 


 

TABELLA D)

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.
ARRETRATI ANNI 2020 E 2021

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI
POSIZIONE ECONOMICA

Incremento mensile unitario 01.01.2020
riassorbe IVC 2019/2021

Incremento mensile unitario 01.01.2021
riassorbe IVC 2019/2021 e incremento precedente

C base

AGENTE FORESTALE

31,71

78,60

ASSISTENTE FORESTALE

32,49

80,52

ASSISTENTE FORESTALE CAPO

33,25

82,40

SOVRINTENDENTE FORESTALE

34,73

86,08

SOVRINTENDENTE FORESTALE
(5^ posizione retributiva)

36,23

89,80

C ev.

ISPETTORE FORESTALE

35,07

86,91

ISPETTORE FORESTALE CAPO

36,02

89,28

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

38,63

95,74

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE
(5^ posizione retributiva)

40,38

100,08

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO

38,63

95,74

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5^ posizione retributiva)

40,38

100,08

 

 

 

 


 

 

TABELLA E)

 

 

 

 

 


 

 

TABELLA F)

 

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.

PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI

 STIPENDIO TABELLARE
AL 01.01.2021

 INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE
AL 01.01.2021

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

INDENNITA' FORESTALE
dec. 01.01.2018

C base

AGENTE FORESTALE

15.211,20

 

€ 6.371,01

                6.380,40

ASSISTENTE FORESTALE

15.798,24

 

€ 6.371,01

                7.278,84

ASSISTENTE FORESTALE CAPO

16.372,80

 

€ 6.371,01

                7.954,56

SOVRINTENDENTE FORESTALE

17.496,96

 

€ 6.371,01

                8.781,24

SOVRINTENDENTE FORESTALE
(5^ posizione retributiva)

18.633,60

 

€ 6.371,01

                8.781,24

C ev.

ISPETTORE FORESTALE

17.206,92

 

€ 6.445,90

                9.348,24

ISPETTORE FORESTALE CAPO

17.931,36

 

€ 6.445,90

                9.647,76

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE

19.904,88

 

€ 6.445,90

             10.080,00

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE
(5^ posizione retributiva)

21.228,96

 

€ 6.445,90

             10.080,00

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO

19.904,88

1.990,49 (*)

€ 6.445,90

             10.080,00

ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO - (5^ posizione retributiva)

21.228,96

2.122,90 (*)

€ 6.445,90

             10.080,00

(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo.