AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1094 di data 24 giugno 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 19 agosto 2022, le parti rappresentate:
per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:
avv. Alessandro Baracetti - Presidente
integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da dott. Marco Riccadonna
e per l’UPIPA da dott. Massimo Giordani
per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:
per la C.G.I.L. F.P. firmato
per la C.I.S.L. F.P. firmato
per la U.I.L. FPL - Enti locali firmato
per la Fe.N.A.L.T. firmato
CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO
l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.
ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2019/2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente accordo stralcio si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), dell’Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.
2. La disciplina risultante dal presente accordo stralcio si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell’area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.
Art. 2
Decorrenza e durata dell’accordo
1. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL.
CAPO II
INCREMENTI STIPENDIALI
Art. 3
Incrementi stipendiali
1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l’elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all’accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono incrementati, alla data dell’1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 1) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 1), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.
2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l’elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all’accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2022, nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 2) allegata al presente accordo.
Art. 4
Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale
1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alla data dell’1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 3) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 3), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.
2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2022 nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 4) allegata al presente accordo.
Art. 5
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.
CAPO III
NORME FINALI
Art. 6
Norma finale
1. Le risorse che residuano dall’applicazione del Capo II di questo accordo saranno negoziate dalle parti firmatarie dello stesso a livello di accordo di comparto e/o di settore.
CAPO IV
DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE A.P.S.P.
Art.
7
Indennità per Operatori socio sanitari
1. L'art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo:
“Art. 153
1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la necessità della vestizione della divisa aziendale, nonché l'eventuale fruizione del pasto in reparto durante l'orario di lavoro e le competenze richieste dalla tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 1.300,00 a decorrere dall’1.1.2022.
2. L’indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrattazione di settore.
3. L’indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.
4. Ai fini pensionistici l’indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.
5. L’indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio.
6. L’indennità di cui al presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni.”
Art.
8
Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile
1. Dopo l’art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:
“Art. 153 bis
Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile
1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Infermiere, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la necessità della vestizione della divisa aziendale, per la particolare autonomia operativa e la responsabilità richieste dall’esercizio del loro ruolo in APSP e per le competenze richieste dalle tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 3.000,00 a decorrere dall’ 1.1.2022. Tale indennità riassorbe l’indennità di cui all’art. 13, lettera f), dell’accordo di settore UPIPA di data 1 ottobre 2018 di euro 1.460,00.
2. L’indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrattazione di settore.
3. L’indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.
4. Ai fini pensionistici l’indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.
5. L’indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio.
6. L’indennità di cui al presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni.”.
TABELLA 1)
COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022
CATEGORIE/LIVELLI POSIZIONI RETRIBUTIVE Incremento mensile lordo
dec. 1.1.2022
(comprensivo IVC 2019/2021)A 1^ 82,00 2^ 84,00 3^ 86,00 4^ 88,00 5^ 90,00 B base 1^ 87,00 2^ 89,00 3^ 91,00 4^ 93,00 5^ 95,00 B evoluto 1^ 90,00 2^ 92,00 3^ 94,00 4^ 97,00 5^ 99,00 C base 1^ 96,00 2^ 98,00 3^ 101,00 4^ 105,00 5^ 110,00 C evoluto 1^ 106,00 2^ 109,00 3^ 112,00 4^ 117,00 5^ 122,00 D base 1^ 114,00 2^ 118,00 3^ 121,00 4^ 124,00 5^ 129,00 D evoluto 1^ 132,00 2^ 135,00 3^ 139,00 4^ 142,00 5^ 148,00 ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
per la categoria D, livello base, l’elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E dell’allegato Tabella 8) al CCPL 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE
CATEGORIE/LIVELLIIncremento mensile lordo
dec. 1.1.2022D base Laurea specialistica e laurea quadriennale 3,00 Abilitazioni e specializzazioni 6,00 Avvocati 9,00
TABELLA 2)
RETRIBUZIONE FONDAMENTALE AL 01.01.1.2022 | |||||||||
CATEGORIE/ LIVELLI |
A | B | C | D | E | ||||
STIPENDIO TABELLARE | ASSEGNO | ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE | INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE |
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (*) |
|||||
1^ posizione retributiva | 2^ posizione retributiva | 3^ posizione retributiva | 4^ posizione retributiva | 5^ posizione retributiva | |||||
a.l. € | a.l. € | a.l. € | a.l. € | a.l. € | a.l. € | a.l. € | a.l. € | a.l. € | |
A | 12.216,00 | 12.648,00 | 13.140,00 | 13.596,00 | 14.172,00 | 1.848,00 | 420,00 | 6.235,70 | |
B base | 13.200,00 | 13.704,00 | 14.208,00 | 14.676,00 | 15.276,00 | 2.016,00 | 420,00 | 6.277,53 | |
B evoluto | 14.148,00 | 14.688,00 | 15.228,00 | 15.780,00 | 16.440,00 | 2.244,00 | 6.317,82 | ||
C base | 15.420,00 | 16.008,00 | 16.596,00 | 17.724,00 | 18.876,00 | 2.424,00 | 6.371,01 | ||
C evoluto | 17.436,00 | 18.168,00 | 18.864,00 | 20.160,00 | 21.492,00 | 2.892,00 | 6.445,90 | ||
D base | 18.876,00 | 19.716,00 | 20.520,00 | 21.336,00 | 22.716,00 | 3.360,00 | 6.545,06 | ||
Laurea specialistica e laurea quadriennale |
804,00 | ||||||||
Abilitazioni e specializzazioni | 1.536,00 | ||||||||
Avvocati | 2.196,00 | ||||||||
D evoluto | 22.332,00 | 23.220,00 | 24.144,00 | 25.032,00 | 26.484,00 | 4.200,00 | 6.641,64 | ||
(*) Detti importi spettano nelle misure indicate: a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati; b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime |
TABELLA 3)
COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T. INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022 |
||
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI POSIZIONE ECONOMICA |
Incremento mensile lordo dec. 01.01.2022 (comprensivo IVC 2019/2021) |
|
C base | AGENTE FORESTALE | 96,00 |
ASSISTENTE FORESTALE | 98,00 | |
ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 101,00 | |
SOVRINTENDENTE FORESTALE | 105,00 | |
SOVRINTENDENTE FORESTALE (5^ posizione retributiva) |
110,00 | |
C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 106,00 |
ISPETTORE FORESTALE CAPO | 109,00 | |
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 117,00 | |
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5^ posizione retributiva) |
122,00 | |
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 117,00 | |
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5^ posizione retributiva) | 122,00 |
TABELLA 4)
RETRIBUZIONE FONDAMENTALE PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T. |
|||||
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI |
STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2022 |
INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE AL 01.01.2017 |
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE |
INDENNITA' FORESTALE dec. 01.01.2018 |
|
C base | AGENTE FORESTALE | 15.420,00 | 6.371,01 | 6.380,40 | |
ASSISTENTE FORESTALE | 16.008,00 | 6.371,01 | 7.278,84 | ||
ASSISTENTE FORESTALE CAPO | 16.596,00 | 6.371,01 | 7.954,56 | ||
SOVRINTENDENTE FORESTALE | 17.724,00 | 6.371,01 | 8.781,24 | ||
SOVRINTENDENTE FORESTALE (5^ posizione retributiva) |
18.876,00 | 6.371,01 | 8.781,24 | ||
C ev. | ISPETTORE FORESTALE | 17.436,00 | 6.445,90 | 9.348,24 | |
ISPETTORE FORESTALE CAPO | 18.168,00 | 6.445,90 | 9.647,76 | ||
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE | 20.160,00 | 6.445,90 | 10.080,00 | ||
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE (5^ posizione retributiva) |
21.492,00 | 9,00 | 10.080,00 | ||
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO | 20.160,00 | 2.016,00 (*) | 6.445,90 | 10.080,00 | |
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5^ posizione retributiva) |
21.492,00 | 2.149,20 (*) | 6.445,90 | 10.080,00 | |
(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo |