AGENZIA PROVINCIALE

PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1094 di data 24 giugno 2022, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, il giorno 19 agosto 2022, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

 

avv. Alessandro Baracetti - Presidente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da dott. Marco Riccadonna

 

e per l’UPIPA da dott. Massimo Giordani

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. F.P. firmato

 

per la C.I.S.L. F.P. firmato

 

per la U.I.L. FPL - Enti locali firmato

 

per la Fe.N.A.L.T. firmato

 

 

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2019/2021 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

 


ACCORDO STRALCIO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2019/2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

Art. 1

Campo di applicazione

 

1. Il presente accordo stralcio si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), dell’Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, per i dipendenti del Consiglio provinciale, dei Comuni e dei loro consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

 

2. La disciplina risultante dal presente accordo stralcio si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell’area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

 

 

Art. 2

Decorrenza e durata dell’accordo

 

1. Il presente accordo stralcio concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

 

2. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL.

 

 

 

 

CAPO II

INCREMENTI STIPENDIALI

 

 

 

Art. 3
Incrementi stipendiali

 

1. Gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l’elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all’accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono incrementati, alla data dell’1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 1) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 1), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.

 

2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari nonché, per il personale della categoria D, livello base, l’elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E degli allegati Tabella 4) e Tabella 8) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, e dalla Tabella allegato 1) all’accordo per i giornalisti di data 26 novembre 2020, sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2022, nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 2) allegata al presente accordo.

 

 

Art. 4

Adeguamenti retributivi per particolari categorie di personale

 

1. Gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono incrementati, alla data dell’1 gennaio 2022, delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nella Tabella 3) allegata al presente accordo. Gli incrementi di cui alla Tabella 3), aventi decorrenza 1 gennaio 2022, sono comprensivi degli importi dell’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 che cessa di essere corrisposta dalla medesima data.

 

2. Per effetto degli incrementi del comma 1 gli stipendi tabellari del personale provinciale inquadrato nelle qualifiche forestali previsti dall’Allegato Tabella 7) del CCPL del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto in data 1 ottobre 2018, sono rideterminati, a far data dall’1 gennaio 2022 nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 4) allegata al presente accordo.

 

 

Art. 5

Effetti nuovi stipendi
 

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

 

 

 

CAPO III

NORME FINALI

 

 

Art. 6

Norma finale

 

1. Le risorse che residuano dall’applicazione del Capo II di questo accordo saranno negoziate dalle parti firmatarie dello stesso a livello di accordo di comparto e/o di settore.

 

 

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE A.P.S.P.

 

 Art. 7
Indennità per Operatori socio sanitari

 1. L'art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo:

 “Art. 153
Indennità per operatori socio sanitari per condizioni di lavoro flessibile

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la necessità della vestizione della divisa aziendale, nonché l'eventuale fruizione del pasto in reparto durante l'orario di lavoro e le competenze richieste dalla tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 1.300,00 a decorrere dall’1.1.2022.

2. L’indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrattazione di settore.

3. L’indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.

4. Ai fini pensionistici l’indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.

5. L’indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio.

6. L’indennità di cui al presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni.”

 Art. 8
Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile

 1. Dopo l’art. 153 del CCPL 2016/2018 del 1° ottobre 2018 è inserito il seguente nuovo:

“Art. 153 bis
Indennità per infermieri per condizioni di lavoro flessibile 

1. Al personale inquadrato nella figura professionale di Infermiere, al fine di riconoscere la flessibilità lavorativa richiesta dalla specificità dell'assistenza diretta alla persona, ivi compresa la necessità della vestizione della divisa aziendale, per la particolare autonomia operativa e la responsabilità richieste dall’esercizio del loro ruolo in APSP e per le competenze richieste dalle tipologia di utenza, che necessitano di costante aggiornamento professionale, compete un'indennità annua lorda di € 3.000,00 a decorrere dall’ 1.1.2022. Tale indennità riassorbe l’indennità di cui all’art. 13, lettera f), dell’accordo di settore UPIPA di data 1 ottobre 2018 di euro 1.460,00.

2. L’indennità di cui al presente articolo è esclusa da eventuali limiti di cumulo previsti per altre indennità dalla contrattazione di settore.

3. L’indennità di cui al presente articolo è corrisposta mensilmente per tredici mensilità.

4. Ai fini pensionistici l’indennità di cui al presente articolo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.

5. L’indennità di cui al presente articolo è utile ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio.

6. L’indennità di cui al presente articolo è proporzionalmente ridotta, in caso di assenze, escluse quelle retribuite per intero, superiori a 30 giorni anche non continuativi o per periodi multipli, nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito, con una franchigia iniziale di 30 giorni.”.


TABELLA 1)

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - PERSONALE AREA NON DIRIGENZIALE
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022

CATEGORIE/LIVELLI POSIZIONI RETRIBUTIVE Incremento mensile lordo
dec. 1.1.2022
(comprensivo IVC 2019/2021)
A 1^ 82,00
2^ 84,00
3^ 86,00
4^ 88,00
5^ 90,00
B base 1^ 87,00
2^ 89,00
3^ 91,00
4^ 93,00
5^ 95,00
B evoluto 1^ 90,00
2^ 92,00
3^ 94,00
4^ 97,00
5^ 99,00
C base 1^ 96,00
2^ 98,00
3^ 101,00
4^ 105,00
5^ 110,00
C evoluto 1^ 106,00
2^ 109,00
3^ 112,00
4^ 117,00
5^ 122,00
D base 1^ 114,00
2^ 118,00
3^ 121,00
4^ 124,00
5^ 129,00
D evoluto 1^ 132,00
2^ 135,00
3^ 139,00
4^ 142,00
5^ 148,00
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
per la categoria D, livello base, l’elemento aggiuntivo della retribuzione, previsti rispettivamente dalla colonna A e dalla colonna E dell’allegato Tabella 8) al CCPL 2016/2018 sottoscritto in data 1° ottobre 2018
PERSONALE DELL'AREA NON DIRIGENZIALE
CATEGORIE/LIVELLI
Incremento mensile lordo
dec. 1.1.2022
D base Laurea specialistica e laurea quadriennale 3,00
Abilitazioni e specializzazioni 6,00
Avvocati 9,00

 

 

 

 

TABELLA 2)

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE AL 01.01.1.2022
CATEGORIE/
LIVELLI
 A   B  C D E
 STIPENDIO TABELLARE  ASSEGNO  ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE
(*)
1^ posizione retributiva 2^ posizione retributiva 3^ posizione retributiva 4^ posizione retributiva 5^ posizione retributiva
a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. € a.l. €
A  12.216,00  12.648,00  13.140,00  13.596,00  14.172,00 1.848,00 420,00 6.235,70  
B base  13.200,00  13.704,00  14.208,00  14.676,00  15.276,00 2.016,00 420,00 6.277,53  
B evoluto  14.148,00  14.688,00  15.228,00  15.780,00  16.440,00 2.244,00   6.317,82  
C base  15.420,00  16.008,00  16.596,00  17.724,00  18.876,00 2.424,00   6.371,01  
C evoluto  17.436,00  18.168,00  18.864,00  20.160,00  21.492,00 2.892,00   6.445,90  
D base  18.876,00  19.716,00  20.520,00  21.336,00 22.716,00 3.360,00   6.545,06  
Laurea
specialistica e laurea quadriennale
                804,00
Abilitazioni e specializzazioni                 1.536,00
Avvocati                 2.196,00
D evoluto 22.332,00 23.220,00 24.144,00 25.032,00 26.484,00 4.200,00   6.641,64  
(*) Detti importi spettano nelle misure indicate:
 a) per le figure professionali che accedono a tali posizioni con concorsi che richiedono i titoli ivi specificati;
 b) a tutto il personale in servizio già inquadrato nelle posizioni retributive D15, D16 e D17 e nelle posizioni di progressione delle medesime

 

 

 

 

 

TABELLA 3)

 

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T.
INCREMENTI A REGIME DEC. 01.01.2022
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI
POSIZIONE ECONOMICA
Incremento mensile lordo
dec. 01.01.2022
(comprensivo IVC 2019/2021)
C base AGENTE FORESTALE 96,00
ASSISTENTE FORESTALE 98,00
ASSISTENTE FORESTALE CAPO 101,00
SOVRINTENDENTE FORESTALE 105,00
SOVRINTENDENTE FORESTALE
(5^ posizione retributiva)
110,00
C ev. ISPETTORE FORESTALE  106,00
ISPETTORE FORESTALE CAPO 109,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE 117,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE
(5^ posizione retributiva)
122,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO 117,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO (5^ posizione retributiva) 122,00

 

 

 

 

 

TABELLA 4)

 

RETRIBUZIONE FONDAMENTALE
 PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI DELLA P.A.T. 
PERSONALE DELLE QUALIFICHE FORESTALI  STIPENDIO TABELLARE
AL 01.01.2022
 INCREMENTO STIPENDIO TABELLARE
AL 01.01.2017
INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE INDENNITA' FORESTALE
dec. 01.01.2018
C base AGENTE FORESTALE 15.420,00            6.371,01          6.380,40
ASSISTENTE FORESTALE 16.008,00            6.371,01          7.278,84
ASSISTENTE FORESTALE CAPO 16.596,00            6.371,01          7.954,56
SOVRINTENDENTE FORESTALE 17.724,00            6.371,01          8.781,24
SOVRINTENDENTE FORESTALE
(5^ posizione retributiva)
18.876,00            6.371,01          8.781,24
C ev. ISPETTORE FORESTALE  17.436,00            6.445,90          9.348,24
ISPETTORE FORESTALE CAPO 18.168,00            6.445,90          9.647,76
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE 20.160,00            6.445,90         10.080,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE
(5^ posizione retributiva)
21.492,00                  9,00         10.080,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO 20.160,00 2.016,00 (*)          6.445,90         10.080,00
ISPETTORE FORESTALE SUPERIORE SCELTO
(5^ posizione retributiva)
21.492,00 2.149,20 (*)          6.445,90         10.080,00
(*) detto importo, pari al 10% dello stipendio tabellare, è aggiornato alla variazione dello stipendio tabellare medesimo