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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

        A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2013 di data 4 agosto 2000, con la quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del CCPL dei direttori della Provincia autonoma di Trento, il giorno 8 agosto 2000, nella sala a vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale composta da:

 

prof. avv. Carlo Zoli - Presidente

sig. Ferruccio Demadonna - Componente

dott. Franco Zeni - Componente

 

  e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle OO. SS.:

 

...................................................... per la DIR.P.A.T.

...................................................... per la C.G.I.L. - Funzione pubblica

...................................................... per la C.I.S.L. - FPS

 

    Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 dei direttori della Provincia autonoma di Trento.


 

 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 1998-2001 DEI DIRETTORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

 

Premessa

 

1. Il presente contratto si applica al personale con qualifica di direttore, secondo le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 5, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

2. Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a ridefinire gli istituti rispetto ai quali dovessero intervenire modifiche della L.P. n. 7/1997.

 

TITOLO I

NORME GENERALI E PARTE NORMATIVA

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica a tutto il personale di cui all’articolo 2, lettera a) punto 2), del contratto quadro sui comparti contrattuali del 4 ottobre 1999, a tempo indeterminato, ricompreso nell’apposita area composta dal personale dipendente:

a) della Provincia e degli Enti funzionali;

b) del Consiglio provinciale.

2. Le parti pubbliche si impegnano a promuovere gli interventi necessari a realizzare la parità di trattamento dei direttori della Provincia autonoma di Trento, dei suoi Enti funzionali e del Consiglio provinciale, con il personale degli altri enti del comparto in base alle equiparazioni di cui all’articolo 30, comma 3, della L.P. n. 7/1997.

 

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi, livelli e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed è valido per la parte economica e rispettivamente per il biennio economico 1998-1999 e 2000-2001.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo la data di stipulazione, salvo diversa prescrizione, del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure che regolano le materie previste dagli ordinamenti provinciali in relazione al personale. Essa viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità.

3. Le Amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dell’avvenuta stipulazione del contratto.

4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

6.       Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza delle parti economiche del presente contratto, o a tre mesi dalla presentazione delle piattaforme, se successiva, ai direttori del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze e con le modalità previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. L’A.P.RA.N. comunica il verificarsi delle condizioni previste per l’erogazione di detta indennità alle Amministrazioni rappresentate.

 

 Art. 3
Orario di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, le figure ricomprese nel presente accordo assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui sono preposte ed all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2.    In ogni caso le figure di cui al comma 1 debbono assicurare la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, accertate mediante efficaci controlli di tipo automatico e altri mezzi equipollenti, garantendo, se richiesta, una fascia minima obbligatoria di presenza. Per tutte tali figure non sono corrisposti compensi per lavoro straordinario.

3.    Nel caso di introduzione della fascia minima obbligatoria di presenza il dirigente può concedere permessi brevi sino a 36 ore annue con le modalità di cui all’articolo 48 del CCPL 8 marzo 2000.

4. Qualora in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al direttore deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

 

 Art. 4
Affidamento e rotazione degli incarichi

1. L’Amministrazione attribuisce ad ogni direttore uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento dell’ente vigente, tenendo conto della professionalità e dell'esperienza già acquisita, rispetto agli incarichi da conferire, in relazione agli incarichi precedentemente ricoperti, all’interno di aree professionalmente omogenee, in particolare tra figure tecniche e amministrative e tenuto conto della struttura organizzativa del singolo ente.

2.    Ferma restando la disciplina sul conferimento degli incarichi, la rotazione dell’incarico prima della scadenza può avvenire per motivate ragioni organizzative, garantendo comunque al direttore una permanenza minima ai fini della valutazione di cui all’articolo 19 della L.P. n. 7/1997.

3.    Prima della copertura di incarichi vacanti con procedure di mobilità o concorsuali, le Amministrazioni promuovono adeguate forme di pubblicità delle vacanze stesse, aI fine di consentire a direttori interessati di richiederne l’assegnazione.

4. L'attribuzione, la modifica e la revoca degli incarichi sono disposte con atti scritti e motivati.

 

Art. 5
Valutazione dei direttori

1 Gli enti attraverso il Nucleo di valutazione, istituito ai sensi dell’articolo 19 della L.P. n. 7/1997, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai direttori, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

2 Le prestazioni, le competenze organizzative dei direttori e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti.

3. Gli enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei direttori nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione. I sistemi di valutazione sono comunicati ai direttori prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento.

4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, l'organismo preposto alla valutazione acquisisce in contraddittorio le deduzioni del direttore interessato, il quale può essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce, o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.

5. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale del direttore interessato. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. Il direttore conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa.

6. La valutazione negativa dell’attività amministrativa e della gestione e il mancato raggiungimento degli obiettivi, a norma dell’articolo 19 della L.P. n. 7/1997 comportano per il direttore l’interessato, in rapporto al giudizio formulato:

a) l’affidamento ad altro incarico;

b) la revoca dell’incarico per un anno con riduzione della retribuzione per la parte riferita alla retribuzione di          posizione;

c) il licenziamento per giusta causa nei casi di responsabilità particolarmente grave e reiterata.

 

 

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

 

Art. 6
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione della qualifica di direttore si compone delle seguenti voci:

  1. stipendio tabellare;
  2. indennità integrativa speciale;
  3. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
  4. retribuzione di posizione;
  5. indennità forestali e antincendi;
  6. assegni ad personam, ove spettanti;
  7. retribuzione di risultato;
  8. altre indennità, ove previste.

2. La tredicesima mensilità è calcolata sulle voci retributive previste dal numero 1 al numero6 del comma 1. La tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato nell'anno solare o frazione di mese superiore a quindici giorni e va commisurata all'ultima retribuzione utile spettante. Nel caso di incarichi che comportano l'attribuzione di voci retributive utili ai fini della tredicesima mensilità, qualora gli stessi si interrompano in corso d'anno, spetta su tali voci il relativo rateo di tredicesima mensilità secondo quanto previsto da questo comma, comunque in misura non superiore ai ratei che sarebbero spettati per l’incarico di durata annuale piena. Per periodi di assenza o altra posizione di stato che comportino riduzione della retribuzione utile il relativo rateo di tredicesima è ridotto nella stessa proporzione della riduzione. La tredicesima è corrisposta il 19 dicembre o entro il mese successivo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

 

Art. 7
Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° luglio 2000 lo stipendio tabellare annuo del personale con qualifica di direttore è determinato in Lire 41.350.000.= annue lorde.

2. L'indennità integrativa speciale spettante ai direttori è stabilita nella misura di Lire 12.825.168.= annue lorde.

 

Art. 8
Incrementi tabellari

1. A decorrere dal 1° novembre 1998 lo stipendio tabellare del direttore è incrementato del seguente importo annuo lordo : Lire 915.000.=.

A decorrere dal 1° luglio 1999 il medesimo stipendio è ulteriormente incrementato del seguente importo annuo lordo : Lire 776.000.=.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 lo stipendio tabellare dei direttori è determinato in Lire 39.691.000.= annue lorde.

2. Gli stipendi di cui al comma 1 riassorbono le indennità di vacanza contrattuale con decorrenza 1° novembre 1998.

3. Il valore differenziale di posizione di cui al comma 3 dell’articolo 12 del CCPL 19 maggio 1998, confermato negli importi calcolati all’atto dell’inquadramento nella qualifica di direttore ìè assorbito nel maturato individuale di anzianità.

 

Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione rispettivamente nel biennio 1998- 1999 e nel biennio 2000 - 2001 di vigenza della parte economica del presente contratto gli incrementi di cui all’articolo 8 e quelli derivanti da successive disposizioni del presente contratto, per cui non sia disposto diversamente, sono considerati ai fini pensionistici e sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti per ciascun biennio di riferimento contrattuale economico. Agli effetti del TFR, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.P.L. gli incrementi del trattamento tabellare previsti dall’articolo 8 hanno effetto, dalle decorrenze previste, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Gli stessi aumenti hanno effetto ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, dell’indennità alimentare, dell’equo indennizzo, delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

3. Ai fini pensionistici la retribuzione di posizione di cui al presente accordo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione in analogia a quanto previsto per l’analoga voce retributiva prevista per i dirigenti.

 

Art. 10
Finanziamento della retribuzione di posizione e
di risultato

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato si provvede mediante utilizzo:

a) delle risorse del fondo di cui all’articolo 6 del CCPL 19 maggio 1998, calcolato il 31 dicembre 1997 sulla base della suddetta disposizione, con esclusione delle risorse di cui alla lettera f) del comma 2;

b) delle risorse di cui la deliberazione n. 1301 di data 26 maggio 2000 non utilizzate per altre finalità contrattuali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate del 30% delle economie di gestione derivanti da minori oneri per la retribuzione dei direttori in conseguenza di riorganizzazioni, determinati sulla base della differenza di spesa al 31 dicembre di ogni anno rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente e calcolati al netto dei benefici contrattuali relativi al medesimo periodo e con riferimento alla qualifica di direttore di cui alla L.P. n. 7/1997.

3. Nel caso di rideterminazione dei posti o degli incarichi dei direttori in aumento o in diminuzione rispetto alle posizioni prese a base per la determinazione del Fondo di cui al comma 1 (31/12/1997), l’Amministrazione provvede all’incremento o alla riduzione del Fondo stesso in misura corrispondente all’importo medio delle retribuzioni di posizione e di risultato relative alle funzioni di direttore, moltiplicato per il numero dei posti in aumento.

4. Per il Consiglio provinciale il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è rideterminato sulla base della media risultante dall’applicazione del comma 1 per i direttori della P.A.T..

 

Art. 11
Retribuzione di posizione e di risultato

1. Al fine di assegnare ai direttori un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità nonché a remunerare la qualità della prestazione individuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati è attribuita la retribuzione di posizione e risultato entro importi da Lire 7.000.000.= a Lire 25.000.000.= annui lordi. La retribuzione di posizione minima è di lire 7.000.000 lordi annui. Per i direttori cui è attribuita una retribuzione di posizione minima inferiore a 7 milioni l’adeguamento decorre dal 1 luglio 2000. Le risorse vengono attribuite ai direttori sulla base della verifica del grado di realizzazione dei compiti istituzionali, rispetto ad obiettivi predeterminati dall'Amministrazione, tenendo conto sia del livello di impegno richiesto dal posto e dalla funzione sia della congruità delle risorse assegnate.

2. La valutazione dei risultati è effettuata dal nucleo di cui all'articolo 19 della L.P. n. 7/1997.

3. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 10 del presente accordo una parte non inferiore al 15% e non superiore al 30% è destinata al finanziamento per la corresponsione delle retribuzione di risultato.

4. Ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione le parti si impegnano alla classificazione delle strutture entro il 31.12.2000. La classificazione ha effetto anche per l’anno 1999.

5. Per l’anno 1999 e 2000 la retribuzione di risultato verrà corrisposta anche con criteri di valutazione semplificati entro il 31.01.2001. Qualora il Nucleo di valutazione non possa determinare in tempi congrui parametri per procedere alla valutazione, questi potranno essere determinati con accordo di settore entro il 31 dicembre 2000. I predetti criteri hanno efficacia retroattiva per gli anni 1999 e 2000 e saranno oggetto di informazione nel caso provveda il nucleo di valutazione. Negli anni successivi la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato dovrà essere effettuata entro il primo trimestre dell’anno successivo il periodo valutato.

6. Per il direttore assunto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16, (Direttore a tempo determinato per Ufficio di Bruxelles) la retribuzione di posizione di cui al comma 1 è attribuita dalla Giunta provinciale per un importo non superiore al valore massimo di cui al medesimo comma 1, maggiorato fino al 100%. Il predetto importo non fa carico al fondo di cui all’articolo 10. Spetta inoltre il trattamento economico di residenza previsto per il personale provinciale ai sensi del comma 2 del citato articolo 2.

7. Ai fini della graduazione delle posizioni dei direttori, il Consiglio provinciale definisce, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, specifici fattori di valutazione in relazione alla propria struttura organizzativa e gestionale e alle specifiche funzioni del Consiglio, tenuto conto dei fattori di valutazione adottati dalla P.A.T..

8. La valutazione dell’attività e dei risultati dei direttori del Consiglio provinciale viene operata dal Nucleo di valutazione del Consiglio stesso secondo le modalità determinate dall’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 12
Nuove nomine

1. Al personale nominato o inquadrato nella qualifica di direttore compete, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica, la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

2. Qualora il trattamento economico complessivo derivante dall’applicazione del comma 1 risulti inferiore a quello complessivo in godimento nella qualifica o categoria di provenienza, la differenza viene conservata nella retribuzione individuale di anzianità.

 

Art. 13
Indennità del funzionario incaricato
della sostituzione del direttore

1. Al funzionario incaricato, ai sensi dell'articolo 34 della L.P. n. 7/1997, della sostituzione del direttore d'ufficio spetta una specifica indennità costituita da un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio tabellare del direttore e lo stipendio tabellare e dell'assegno annuo in godimento.

2. Al funzionario di cui al comma 1 spetta inoltre la retribuzione di posizione e di risultato connessa all'ufficio al quale è temporaneamente preposto, con contestuale cessazione di eventuali indennità in godimento per l'affidamento di altri incarichi.

3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, è attribuito trascorsi 30 giorni di sostituzione e a decorrere dall’inizio della sostituzione stessa. La presente disposizione a decorrenza dal 1 gennaio 1998.

 

Art. 14
Speciali indennità

1. Ai direttori ricompresi nel Dipartimento Foreste e nei Servizi Foreste, Faunistico, Azienda speciale di sistemazione montana e Parchi e foreste demaniali che svolgono le funzioni di cui all'articolo 134, comma 3, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 continua ad essere corrisposta l'indennità in godimento prevista dall'articolo citato negli importi in vigore al 31 dicembre 1997. Per il rimanente personale è confermato l'eventuale assegno ad personam in godimento per effetto della previgente normativa in materia, negli importi in vigore al 31 dicembre 1997.

2. Nei confronti dei direttori del Servizio Antincendi appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco continua ad essere corrisposta l'indennità in godimento di cui all'articolo 15 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, nell'importo in vigore al 31 dicembre 1997.

3. Nei confronti del personale che gode degli emolumenti di cui ai commi 1 e 2 gli incrementi della retribuzione di posizione eccedenti l’importo minimo di cui all’articolo 11, comma 1, sono attribuiti nella misura del 50 per cento.

 

Art. 15
Direttori comandati o messi a disposizione presso
altre Amministrazioni

1. Ai direttori comandati o messi a disposizione presso Enti funzionali della Provincia, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'ASPE spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento presso la provincia, compresa la retribuzione di posizione. E’ fatta salva l’attribuzione da parte dei suddetti Enti di una retribuzione di posizione più elevata nonché quella di risultato.

2. Nel caso di comando o messa a disposizione presso amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1 spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento presso la Provincia esclusa la retribuzione di posizione. Sono fatti salvi i trattamenti attribuiti alla data di sottoscrizione di questo contratto.

 

Art. 16
Incarichi particolari

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 ai dipendenti di cui all’articolo 36 della legge provinciale n. 12/1983, nonché al segretario del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio provinciale viene corrisposta un’indennità pari a Lire 20.100.000.= per il periodo di assegnazione all’incarico.

2. Al personale di cui al comma 7 dell’articolo 5 della legge provinciale n. 12/1983 nonché al segretario con funzioni di capo della segreteria del Presidente della Giunta viene corrisposta, a far data dall’1.1.2000, per il periodo di assegnazione all’incarico, l’indennità prevista al comma 1, oltre alla quale la Giunta provinciale può attribuire un’ulteriore indennità non superiore al coefficiente 0,2 del trattamento tabellare del livello o qualifica di appartenenza.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 non compete la corresponsione di straordinari e compensi di produttività.

 

Art. 17
Clausola di salvaguardia

1.    Al direttore assegnato ad altro incarico è attribuita la retribuzione di posizione inerente al nuovo incarico. Se per questo è prevista una retribuzione di posizione inferiore l’interessato conserva per la durata di cinque anni quella più favorevole in godimento. Il trattamento più favorevole è riassorbibile nel caso di assegnazione ad altro incarico con retribuzione di posizione superiore.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche nei casi di valutazione economica inferiore della retribuzione di posizione inerente alla struttura diretta.

3. Le disposizioni del presente articolo non operano nel caso di direttore assegnato ad altro incarico a seguito di valutazione negativa.

 

Art. 18
Norma finale

1. Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente contratto trovano applicazione le seguenti disposizioni del contratto della dirigenza della Provincia autonoma di Trento: artt. 4, comma 2, 6, comma 2, articolo 9, articolo 10, comma 3 -con la seguente aggiunta:" lettera d) individuazione di forme singole e per periodi determinati, di flessibilità del rapporto di lavoro" -, 23, 24, 30, 32, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 62-comma 2 e 81. Per quant’altro non previsto si applicano le disposizioni del C.C.P.L. 8 marzo 2000 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, ivi incluse le disposizioni inerenti l’anticipazione del TFR e con esclusione degli articoli 27, 33, 35, 56 e 69.