AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

L'anno 2004, il giorno 19 febbraio, alle ore 19,00, nella sala a vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna         presidente

dott. Franco Zeni                    componente

dott. Silvio Fedrigotti               componente

 

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. - Funzione pubblica     (firmato)

C.I.S.L. – FPS                       (firmato)

DIR.P.A.T.                            (firmato)

Fe.N.A.L.T.                           (firmato)

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO


l’Accordo di settore riguardante alcuni aspetti del trattamento accessorio per il personale con qualifica di direttore relativo al biennio economico 2002-2003.


ACCORDO DI SETTORE RIGUARDANTE ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO

PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRETTORE RELATIVO AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003

 

 

Art. 1
Campo di applicazione

 

1. Il presente accordo, stipulato secondo quanto previsto all’art. 4, comma 2, dell’Accordo stralcio del contratto collettivo provinciale sottoscritto in data 21 ottobre 2003, si applica al personale con qualifica di Direttore.

 

Art. 2
Integrazione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato

 

1. Le risorse già autorizzate per il biennio 2002-2003 che non siano state utilizzate per il finanziamento dell’Accordo stralcio di data 21 ottobre 2003, vanno ad integrare, rispettivamente per gli anni 2003 e 2004, il fondo per la retribuzione di posizione e risultato formato ai sensi dell’art. 10 dell’accordo di data 8 agosto 2000, secondo quanto previsto nell’allegato A).

 

Art. 3
Retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione del personale con qualifica di direttore è rideterminata, a far data dall’1.1.2004, su base annua negli importi lordi di cui all’Allegato B). L’incremento, determinato su base mensile per differenza con la retribuzione di posizione già in godimento, è corrisposto per l’anno 2003 a decorrere dall’1 maggio.

2. Nei confronti del personale con qualifica di direttore cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 1.1.2003-30.4.2003 trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 92, comma 1, del CCPL del comparto Autonomie locali di data 20.10.2003.

 

Art. 4
Retribuzione di risultato
 

1. La quota del fondo destinata al finanziamento della retribuzione di risultato è incrementata a partire dall’anno 2003 di € 87.600,00 ed ulteriormente aumentata di € 32.600,00 a partire dall’anno 2004.

 

Art. 5
Incremento del fondo di posizione e risultato per la variazione del numero di posti di direttore
 

 

1. Nel caso di variazione dei posti di direttore (195), di attivazione di posti vacanti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, l’Amministrazione provvede all’incremento del fondo di posizione e risultato in misura corrispondente all’importo medio delle retribuzioni di posizione e di risultato relative al numero dei posti aumentati o attivati.

 

2. Non sono posti a carico del Fondo di cui all’art. 2 i costi derivanti:

  1. dall’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 17 del C.C.P.L. dei direttori di data 8 agosto 2000;

  2. dalla ridefinizione della fascia attinente alla retribuzione di posizione disposta dalla Giunta provinciale in applicazione dell’articolo 10 dell’accordo di settore per il personale con qualifica di direttore di data 27 luglio 2001.

 

Art. 6
Incremento della retribuzione di risultato
per lo svolgimento di attività tecniche

 

1. Al personale con qualifica di direttore é attribuito, a far data dall’1 gennaio 2003, un incremento della retribuzione di risultato connessa allo svolgimento delle attività tecniche di cui all’art. 119 del C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

 

2. Tale incremento trova copertura nelle risorse di cui all’art. 2 "Fondo per la progettazione e la direzione lavori" dell’Allegato E/3 "Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche" del C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 ed è attribuito, con le modalità previste dall’Allegato medesimo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui all’art. 7, co.1, lett. c), d) ed e), per la parte eccedente € 7.608= annui lordi e nel limite massimo di € 8.500= annui lordi.

 

Art. 7
Cumulo delle indennità
 

 

1. L’indennità per lo svolgimento di attività tecniche di cui al precedente art. 6, c. 2, è cumulabile con le indennità di cui all’art. 14, c. 1 e 2, del C.C.P.L. dei direttori della Provincia autonoma di Trento per il quadriennio 1998-2001 fino alla concorrenza dell’importo annuo lordo di € 8.500,00 cui va aggiunta la misura delle indennità e degli assegni ancora in godimento di cui all’art. 10.


Art. 8
Indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 

1. Al personale con qualifica di direttore, l’indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prevista dall’art. 10 dell’allegato E/3 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003, è corrisposta nella misura e secondo le modalità e i limiti ivi previsti.

 

Art. 9
Norma programmatica

 

1. Le parti firmatarie si impegnano a verificare le modalità atte a consentire di aumentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per un importo corrispondente al 10% delle risorse virtualmente attribuibili ai direttori in applicazione del precedente art. 6, c. 2.

 

Art. 10
Norma finale 

 

1. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’art. 11, c. 3 e 4, del contratto per i direttori della Provincia autonoma di Trento per l’anno 1997 e dell’art. 14, c. 3, del C.C.P.L. dei direttori della Provincia autonoma di Trento per il quadriennio 1998-2001. A tal proposito, con effetto dall’1 maggio 2003, il riassorbimento degli incrementi della retribuzione di posizione rispetto all’importo minimo annuo lordo di € 3.615,00 è effettuato a carico delle indennità e assegni contemplati dalle predette norme, comunque non oltre l’importo delle stesse, e conseguentemente la retribuzione di posizione è ripristinata nelle misure previste dall’Allegato B) e fino a concorrenza delle stesse.


ALLEGATO A)

 

FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRETTORI P.A.T.

TOTALE COMPLESSIVO FONDO VIGENTE
(al netto degli oneri riflessi)

 €   1.425.000,00

 

 

 

Incremento fondo anno 2003
(al netto degli oneri riflessi)

 €      584.000,00

 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO FONDO ANNO 2003
(al netto degli oneri riflessi)

 €   2.009.000,00

 

 

 

Ulteriore incremento fondo anno 2004
(al netto degli oneri riflessi)

 €      217.000,00

 

 

 

NUOVO FONDO A REGIME
(al netto degli oneri riflessi)

 €   2.226.000,00

di cui

85% destinato
retribuzione di posizione

 € 1.892.100,00

15% destinato
retribuzione di risultato

 €     333.900,00

 


Allegato B)

 

FASCE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
ALL'1.1.2004

 

FASCE

IMPORTI ANNUI LORDI

1^

€ 10.368,00

2^

€ 9.444,00

3^

€ 8.520,00

4^

€ 7.608,00