AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2676 di data 17 ottobre 2003, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’Accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale della Provincia con qualifica di direttore – 2002/2005, il giorno 21 ottobre 2003, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica (firmato)
C.I.S.L. FPS (firmato)
DIR.P.A.T. (firmato)
Fe.N.A.L.T. (firmato)

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’Accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale della Provincia con qualifica di direttore – 2002/2005.


ACCORDO STRALCIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA CON QUALIFICA DI DIRETTORE – 2002/2005

 

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

 

Art. 1
Campo di applicazione

 

1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica, in via preliminare alla stipula del CCPL 2002/2005, a tutto il personale con qualifica di direttore, a tempo indeterminato e determinato.

 

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi, livelli e procedure di applicazione del contratto

 

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003.

2. Le Amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dell’avvenuta stipulazione del medesimo.

 

Art. 3
Effetti nuovi stipendi


1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell’anno 2002, gli incrementi retributivi relativi al 2003 previsti da questo accordo sono attribuiti dal primo giorno del mese precedente quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2002. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

 

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi di cui all’art. 4 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

 

3. Gli incrementi retributivi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull’indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 4
Incrementi stipendiali

 

1. Il trattamento economico è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

 

QUALIFICA

DAL 1° GENNAIO 2002

DAL 1° GENNAIO 2003
(riassorbe l’aumento dell’1.1.2002)

direttore

€ 66,00

€ 140,00

 

2. Le risorse autorizzate non utilizzate per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato. Con successivo accordo le parti provvederanno al riparto di tali risorse.

 

3. Per quanto non previsto da questo accordo si applicano le disposizioni di cui al CCPL 8 agosto 2000 e degli accordi di settore intervenuti successivamente.