AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale di data 30 dicembre 2005, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali, il giorno 30 dicembre 2005, le parti composte da:

 

per l’A.P.R.a.N.

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

dott. Pietro Patton – componente

 

 

per le Organizzazioni sindacali

C.G.I.L. - Funzione pubblica           firmato

C.I.S.L. – FPS                             firmato

DIR.P.A.T.                                  firmato

Fe.N.A.L.T.                                firmato

 

 

hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dei direttori della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali.

 


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2002-2005 DEI DIRETTORI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI FUNZIONALI

 

 

TITOLO I

NORME GENERALI E PARTE NORMATIVA

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica a tutto il personale di cui all’articolo 2, comma 1, punto 2), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., della Provincia, degli Enti funzionali e del Consiglio provinciale. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 della legge regionale n. 3/2003 e dell’art. 6, comma 2, della L.P. n. 6/2004, sono confermate le disposizioni di cui al comma 6 del medesimo art. 6, fatte salve le disposizioni aggiuntive o diverse derivanti dall’intesa di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3.

2. Le parti pubbliche si impegnano a promuovere gli interventi necessari a realizzare la parità di trattamento dei direttori della Provincia autonoma di Trento, dei suoi Enti funzionali e del Consiglio provinciale, con il personale degli altri enti del comparto in base alle equiparazioni di cui all’articolo 30, comma 3, della L.P. n. 7/1997.

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi, livelli e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte giuridica ed i bienni 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003 e 1° gennaio 2004 – 31 dicembre 2005 per la parte economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo la data di stipulazione, salvo prescrizioni diverse di singole norme del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure che regolano le materie previste dall’ordinamento provinciale in relazione al personale. Essa viene portata a conoscenza delle Amministrazioni interessate con idonea pubblicità.

3. Le Amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dell’avvenuta stipulazione del contratto.

4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intende rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti sarà erogata un’indennità di vacanza contrattuale, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, in base ad accordo sindacale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 59 della legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997.

Art. 3
Orario di lavoro

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, le figure ricomprese nel presente accordo assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura cui sono preposte ed all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. In ogni caso le figure di cui al comma 1 debbono assicurare la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, accertate mediante efficaci controlli di tipo automatico e altri mezzi equipollenti, garantendo, se richiesta, una fascia minima obbligatoria di presenza. Per tutte tali figure non sono corrisposti compensi per lavoro straordinario.

3. Nel caso di introduzione della fascia minima obbligatoria di presenza, il dirigente può concedere permessi brevi sino a 36 ore annue con le modalità di cui all’articolo 48 del CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

4. Qualora in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale o comunque derivante da giorni di festività, al direttore deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze eccezionali, un adeguato recupero del tempo di riposo fisiologico sacrificato alle necessità del servizio.

Art. 4
Affidamento e rotazione degli incarichi

1. L’Amministrazione attribuisce ad ogni direttore uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento dell’ente, tenendo conto della professionalità maturata e dell’esperienza acquisita in relazione agli incarichi precedentemente ricoperti rispetto agli incarichi da conferire ed in particolare della compatibilità tra competenze tecniche e amministrative richieste dagli incarichi nella struttura organizzativa del singolo ente.

2. L'attribuzione, la modifica e la revoca degli incarichi sono disposte con atti scritti e motivati. Ferma restando la disciplina sul conferimento degli incarichi, la rotazione dell’incarico prima della scadenza può avvenire per motivate ragioni organizzative, garantendo comunque al direttore una permanenza minima ai fini della valutazione di cui all’articolo 19 della L.P. n. 7/1997.

3. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codice civile.

4. Prima della copertura di incarichi vacanti con procedure di mobilità o concorsuali, le Amministrazioni promuovono adeguate forme di pubblicità delle vacanze stesse, aI fine di consentire a direttori interessati di richiederne l’assegnazione.

Art. 5
Valutazione dei direttori

1. Gli enti, attraverso il Nucleo di valutazione istituito ai sensi dell’articolo 19 della L.P. n. 7/1997, definiscono meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dai direttori, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire correlati alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente rese disponibili.

2. Le prestazioni, le competenze organizzative dei direttori ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli enti.

3. Gli enti adottano preventivamente i criteri generali che informano i sistemi di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei direttori nonché dei relativi risultati di gestione. Tali criteri, prima della definitiva adozione, sono oggetto di concertazione. I sistemi di valutazione sono comunicati ai direttori prima dell’inizio dei relativi periodi di riferimento.

4. Prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, l'organismo preposto alla valutazione acquisisce in contraddittorio le deduzioni del direttore interessato, il quale può essere assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce, o comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.

5. L'esito della valutazione periodica è riportato nel fascicolo personale del direttore interessato. Di detto esito si tiene conto ai fini delle decisioni di affidamento degli ulteriori incarichi. Il direttore conserva il diritto a presentare le proprie controdeduzioni anche rispetto ad una valutazione non negativa.

6. La valutazione negativa dell’attività amministrativa e della gestione e il mancato raggiungimento degli obiettivi, a norma dell’articolo 19 della L.P. n. 7/1997, comportano, per il direttore interessato, in rapporto al giudizio formulato:

  1. l’affidamento ad altro incarico;

  2. la revoca dell’incarico per un anno con riduzione della retribuzione per la parte riferita alla retribuzione di posizione e di risultato;

  3. il licenziamento per giusta causa nei casi di responsabilità particolarmente grave e reiterata.

 

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione della qualifica di direttore si compone delle seguenti voci:

a) retribuzione fondamentale:

a1) stipendio tabellare;
a2) indennità integrativa speciale;
a3) maturato individuale di anzianità, ove acquisito;
a4) retribuzione di posizione;
a5) assegni ad personam, ove spettanti;
a6) indennità per incarichi particolari di cui all’art. 30.

b) retribuzione accessoria:

b1) retribuzione di risultato;
b2) altre indennità previste dal presente accordo.

Art. 7
Stipendio tabellare

1. La retribuzione tabellare e l’indennità integrativa speciale del personale con qualifica di direttore è determinata per il biennio economico 2002-2003 con l’accordo stralcio di data 21 ottobre 2003 e per il biennio economico 2004-2005 nelle misure e con le decorrenze di cui all’Allegato 1).

Art. 8
Incremento della retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione in godimento da parte dei direttori è così incrementata:

 

(importi lordi per 12 mensilità)

dec. 1.1.2004
a.l. Euro

dec. 1.1.2005
a.l. Euro
(riassorbe precedente aumento)

direttore

180,00

250,00

 

Art. 9
Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nell’anno 2002, lo stipendio tabellare relativo all’anno 2003 previsto dall’Allegato 1) è corrisposto a partire dal primo giorno del mese antecedente a quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2002. Analogamente, nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell’anno 2004, lo stipendio tabellare relativo all’anno 2005 è corrisposto a partire dal primo giorno del mese antecedente a quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2004. Agli effetti dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione del C.C.P.L., gli incrementi del trattamento tabellare previsti dall’articolo 7 hanno effetto, dalle decorrenze previste, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Gli stessi aumenti hanno effetto ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, del trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, dell’indennità alimentare, dell’equo indennizzo, delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

3. Ai fini pensionistici la retribuzione di posizione di cui al presente accordo costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione come previsto per l’analoga voce retributiva del personale con qualifica dirigenziale.

Art. 10
Corresponsione degli stipendi

1. Entro il giorno 27 di ogni mese viene corrisposta al personale la retribuzione commisurata ad 1/12 della retribuzione fondamentale annua. La retribuzione giornaliera e la retribuzione oraria sono pari rispettivamente ad 1/30 e ad 1/156 del trattamento fondamentale mensile. Ai dipendenti viene consegnato mensilmente un prospetto retributivo contenente la specificazione delle singole voci retributive. Per consegnare il prospetto al personale, oltre che il mezzo postale, possono essere utilizzati, previo consenso, anche strumenti informatici di inoltro del documento in forma elettronica.

2. Per la retribuzione accessoria, ove non sia diversamente previsto, si provvede alla corresponsione entro il 27 del mese successivo alla prestazione lavorativa, o all’acquisizione degli elementi necessari per il pagamento.

3. L’Amministrazione è tenuta ai versamenti previsti da norme di legge o contrattuali.

Art. 11
Tredicesima mensilità

1. Nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima mensilità sono computate tutte le voci costituenti la retribuzione fondamentale. Sono in ogni caso escluse dalla retribuzione utile tutte le voci della retribuzione accessoria nonché l’indennità di missione.

2. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a quindici giorni e va commisurata all’ultima retribuzione utile spettante.

3. Per periodi di assenza o altra posizione di stato che comportino riduzione della retribuzione fondamentale il relativo rateo di tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

4. La tredicesima mensilità di cui al comma 1 è corrisposta, unitamente allo stipendio, il 19 del mese di dicembre o entro il mese successivo la cessazione del rapporto di lavoro.

5. Nel caso di incarichi che comportano l’attribuzione di elementi retributivi utili ai fini della tredicesima mensilità, qualora gli stessi si interrompano in corso d’anno, spetta su tali emolumenti il relativo rateo di tredicesima secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 12
Trattamento economico all’atto della nomina a direttore

1. Al personale nominato o inquadrato nella qualifica di direttore compete lo stipendio tabellare previsto per la qualifica, l’indennità integrativa speciale e la retribuzione di posizione e risultato secondo le disposizioni che le regolano. Spetta altresì l’eventuale maturato individuale di anzianità in godimento qualora già dipendente dell’Ente.

Art. 13
Finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e
di risultato

1 La consistenza storica del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato risultante dalle disposizioni contrattuali dei precedenti accordi è determinata, secondo la tabella allegata all’accordo di settore di data 19 febbraio 2004, in € 2.226.000,00 (al netto degli oneri riflessi).

2. Il Fondo è incrementato con il presente contratto per l’anno 2004 di € 37.000,00 (netto oneri) e a partire dall’anno 2005 di € 51.500,00 (netto oneri) per il finanziamento della retribuzione di posizione.

3. Il Fondo, come determinato ai sensi dei commi 1 e 2, è incrementato con effetto dall’1.1.2006, delle economie di gestione derivanti dalla cessazione dal servizio o da mutamenti di qualifica del personale con qualifica di direttore, quantificate in misura pari alla retribuzione connessa all’anzianità di servizio, calcolata su base annua per tredici mensilità, nonché delle risorse residue di cui all’art. 26, comma 3, del presente accordo. Il Fondo è ulteriormente incrementato, per la parte relativa alla retribuzione di risultato, di un importo pari al 10% delle risorse del Fondo, formato in applicazione dell’art. 21, comma 2, del presente accordo, come derivanti dalle prestazioni relative al personale con qualifica di direttore.

4. Per gli anni 2004 e 2005 le risorse di cui al comma 3 sono forfetizzate in € 37.000,00 e sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato.

5. Nell'ambito del Fondo di cui al presente articolo, una parte non inferiore al 15% e non superiore al 30% è destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. E’ fatto salvo l’incremento della retribuzione di posizione secondo quanto disposto al comma 2.

6. Il finanziamento complessivo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, così come risultante dai commi 1 e 2, è da rideterminarsi ad avvenuta collocazione delle strutture, non ancora classificate nelle fasce della retribuzione di posizione, ivi comprese quelle cui risulta preposto il personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 della L.R. n. 3/2003 e dell’art. 6, comma 2, della L.P. n. 6/2004.

7. Non sono posti a carico del Fondo di cui al presente articolo i costi derivanti dall’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 18.

8. Nel caso di rideterminazione dei posti o degli incarichi dei direttori (numero attuale 230) in aumento, a seguito dell’attivazione di posti vacanti o di rapporti a tempo determinato, o in diminuzione rispetto alle posizioni prese a base per la determinazione del Fondo di cui al comma 1, l’Amministrazione provvede all’incremento, o alla riduzione del Fondo stesso, in misura corrispondente all’importo medio delle retribuzioni di posizione e di risultato relative alle funzioni di direttore, moltiplicato per il numero dei posti. Nel caso le posizioni siano diminuite, il Fondo è incrementato del 30% delle economie di gestione derivanti da minori oneri per la retribuzione dei direttori, determinati sulla base della differenza di spesa al 31 dicembre di ogni anno rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente e calcolati al netto dei benefici contrattuali relativi al medesimo periodo e con riferimento alla qualifica di direttore di cui alla L.P. n. 7/1997.

9. Previa informazione alle OO.SS, l'organo di amministrazione dell'ente può prevedere modalità di assegnazione budgetizzata alle strutture organizzative di livello dipartimentale o assimilato delle risorse della quota del Fondo relativa al risultato. Il Fondo disponibile in ciascun anno è, di norma, interamente speso salvo per le quote relative all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, dell’accordo di settore di data 27 luglio 2001.

10. Per il Consiglio provinciale e per gli enti funzionali il Fondo può essere rideterminato sulla base dell’applicazione dei parametri assunti dalla Provincia in relazione al numero dei direttori in servizio presso ciascun ente. In alternativa, gli enti funzionali conservano le dotazioni economiche del Fondo e le disposizioni per il loro incremento previste dai precedenti accordi provinciali in materia. Gli enti funzionali sono tenuti a comunicare preventivamente alla Giunta provinciale, che si esprime in merito, l’assunzione di tali decisioni.

11. Il Consiglio Provinciale, in alternativa alla formazione del Fondo di cui al comma 10, può determinare il Fondo sulla base di una oggettiva assimilazione ad analoghe strutture operanti presso la Provincia, tenuto conto della dimensione e complessità delle funzioni esercitate.

Art. 14
Limiti massimi della retribuzione di posizione e di risultato

1. Al fine di assegnare ai direttori un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, nonché a remunerare la qualità della prestazione individuale ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati è attribuita una retribuzione di posizione e risultato complessivamente non superiore allo stipendio tabellare.

2. In caso di revoca dell'incarico di dirigere una struttura a seguito di valutazione negativa o di rinuncia all'incarico attribuito, al direttore non viene corrisposta alcuna retribuzione di posizione e di risultato.

Art. 15
Retribuzione di posizione

1. Sulla base della contrattazione decentrata a livello di dipartimento competente in materia di personale o struttura equivalente, sono definiti i criteri volti a indirizzare gli elementi di valutazione della retribuzione di posizione nei confronti dei direttori provinciali, validi anche per gli enti funzionali della Provincia.

2. Ai fini della graduazione delle posizioni dei direttori, il Consiglio provinciale definisce, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, specifici fattori di valutazione in relazione alla propria struttura organizzativa e gestionale e alle specifiche funzioni del Consiglio, tenuto conto dei fattori di valutazione adottati dalla Provincia autonoma di Trento. La valutazione dell’attività e dei risultati dei direttori del Consiglio provinciale viene operata dal Nucleo di valutazione del Consiglio stesso secondo le modalità determinate dall’Ufficio di Presidenza.

3. La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità ed è utile ai fini della determinazione dell’indennità premio di servizio dell’INPDAP.

Art. 16
Retribuzione di risultato

1. La valutazione dei risultati è effettuata dal nucleo di cui all'articolo 19 della L.P. n. 7/1997. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato la valutazione dovrà essere effettuata entro il primo trimestre dell’anno successivo il periodo valutato.

2. Per periodi di durata inferiore all’anno, la retribuzione di risultato spetta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, con arrotondamento al mese intero dei periodi pari o superiori a 15 giorni.

3. La retribuzione di risultato spettante ai direttori nel primo anno in cui conseguono la qualifica è calcolata secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 19 qualora l’incarico sia conferito per un periodo inferiore a sei mesi.

Art. 17
Norma per la graduazione delle strutture e valutazione dei Direttori

1. La graduazione delle strutture e la valutazione dei direttori continuano ad essere regolate secondo l’attuale disciplina fino alla stipula di nuovo accordo a livello decentrato, nell’ambito del quale, tra gli elementi per la formazione della retribuzione di risultato, si prevederà un meccanismo che tenga conto di eventuali prestazioni orarie significativamente superiori all’orario minimo previsto contrattualmente. Le parti si impegnano ad attivare detta contrattazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 18
Clausola di salvaguardia

1. Al direttore assegnato ad altro incarico è attribuita la retribuzione di posizione inerente al nuovo incarico. Se per questo è prevista una retribuzione di posizione inferiore, l’interessato conserva per la durata di cinque anni quella più favorevole in godimento. Eventuali rideterminazioni di carattere generale, in aumento della retribuzione di posizione riferita alla struttura di provenienza, non connesse a variazioni organizzative, sono computate ai fini della clausola di salvaguardia solo se intervenute nell’ambito dell’originario quinquennio di assegnazione dell’incarico di provenienza.

2. Il trattamento più favorevole in godimento, derivante dall’applicazione del precedente comma, è comunque riassorbito nel caso di assegnazione ad altro incarico con retribuzione di posizione superiore.

3. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche nei casi di mutato posizionamento di una struttura nella graduazione delle strutture.

4. Le disposizioni del presente articolo non operano nel caso di direttore assegnato ad altro incarico a seguito di valutazione negativa.

Art. 19
Indennità del funzionario incaricato
della sostituzione del direttore

1. Al funzionario incaricato, ai sensi dell'articolo 34 della L.P. n. 7/1997, della sostituzione del direttore d'ufficio spetta una specifica indennità costituita da un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale del direttore e lo stipendio tabellare, l’indennità integrativa speciale e l’eventuale elemento aggiuntivo della retribuzione e l'assegno annuo in godimento.

2. Al funzionario di cui al comma 1 spetta inoltre la retribuzione di posizione connessa all'ufficio al quale è temporaneamente preposto, con contestuale cessazione di eventuali indennità in godimento per l'affidamento di altri incarichi.

3. La retribuzione di risultato è corrisposta al personale incaricato in misura forfetizzata commisurata a quella di più basso importo prevista per il personale con qualifica di direttore normalmente valutato calcolata in ratei pari ad un dodicesimo dell’importo annuo. La retribuzione di risultato non spetta qualora l’incarico sia revocato entro sei mesi.

4. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è attribuito trascorsi 30 giorni di sostituzione, escluse le ferie ordinariamente fruite, e a decorrere dall’inizio della sostituzione stessa.

Art. 20
Direttori comandati o messi a disposizione presso
altre Amministrazioni

1. Ai direttori comandati o messi a disposizione presso enti funzionali della Provincia e presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento presso la Provincia, compresa la retribuzione di posizione. E’ fatta salva l’attribuzione da parte dei suddetti Enti, qualora spettante, di una retribuzione di posizione più elevata, nonché della retribuzione di risultato.

2. Nel caso di comando presso amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, spettano tutti gli emolumenti fissi e continuativi in godimento presso la Provincia compresa la retribuzione di posizione, purché sia previsto l’integrale rimborso degli oneri da parte dell’Ente di destinazione. Sono fatti salvi i trattamenti attribuiti alla data di sottoscrizione di questo contratto.

Art. 21
Incremento della retribuzione di risultato
per lo svolgimento di attività tecniche

1. Al personale con qualifica di direttore é attribuito un incremento della retribuzione di risultato connessa allo svolgimento delle attività tecniche di cui all’art. 119 del C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

2. L’incremento di cui al comma 1 trova copertura nelle risorse di cui all’art. 2 "Fondo per la progettazione e la direzione lavori" dell’Allegato E/3 "Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche" del C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 ed è attribuito, con le modalità previste dall’Allegato medesimo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui all’art. 7, co.1, lett. c), d) ed e), per la parte eccedente € 2.000,00 annui lordi, a decorrere dall’1.1.2005, e nel limite massimo di € 8.500,00 annui lordi.

Art. 22
Indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

1. Al personale con qualifica di direttore l’indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prevista dall’allegato E/3 del CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, è corrisposta nella misura e secondo le modalità ed i limiti ivi previsti.

 

Art. 23
Attività di protezione civile

1. In occasione di operazioni di pubblica calamità o di prevenzione della stessa, ai direttori per i quali sia disposta e comunicata dal dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile la presenza in servizio, e qualora la permanenza in servizio effettiva ecceda le 10 ore e fino alle 14 ore, verrà corrisposta un’indennità forfetaria giornaliera di € 31,00; per prestazioni eccedenti le 14 ore l’indennità verrà corrisposta nella misura di € 52,00 per i giorni lavorativi. Per le festività e le giornate non ricomprese nel normale orario di lavoro, verrà corrisposta una indennità pari ad € 78,00 per la fascia da 4 a 14 ore e ad € 156,00 oltre le 14 ore. Gli importi corrisposti in deroga al disposto contrattuale, che prevede l’onnicomprensività della retribuzione, sono finanziati con risorse extra contratto.

Art. 24
Indennità per immediato intervento

1. Ai direttori che non siano inseriti in turni di reperibilità, cui siano richiesti, in giornate non ricomprese nel normale orario di lavoro o in orario notturno, interventi immediati comunque non rientranti nelle fattispecie dell’art. 23, viene corrisposta, in caso di intervento, un’indennità giornaliera pari a lordi € 28,00. La medesima indennità è corrisposta per prestazioni rese ai sensi dell’art. 23 qualora inferiori alla fascia minima di 4 ore.

Art. 25
Indennità di mobilità

1. Ai dipendenti trasferiti d’ufficio ad altra sede di servizio, in Comune diverso da quello dell’abituale posto di lavoro, sarà garantita un’indennità di mobilità di Euro 1.550,00 annui, per i primi due anni, da parte dell’Amministrazione di appartenenza, purché la nuova sede lavorativa disti più di 10 chilometri dalla precedente e non risulti più vicina alla residenza o all’abituale dimora del dipendente interessato.

2. Qualora il trasferimento comporti un cambio di residenza viene inoltre corrisposta una somma di Euro 1.550,00 a titolo di rimborso delle spese.

3. Il trasferimento disposto su domanda del dipendente non comporta la corresponsione dell’indennità di mobilità, né della somma a titolo di rimborso spese per cambio di residenza.

Art. 26
Speciali indennità

1. Ai direttori ricompresi nel Dipartimento Risorse Forestali e montane e nei Servizi Foreste e fauna, Sistemazione montana e Parchi e conservazione della natura che svolgono le funzioni di cui all'articolo 134, comma 3, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 continua ad essere corrisposta l'indennità in godimento prevista dall'articolo citato negli importi in vigore al 31 dicembre 1997. Per il rimanente personale è confermato l'eventuale assegno ad personam in godimento per effetto della previgente normativa in materia, negli importi in vigore al 31 dicembre 1997.

2. Nei confronti dei direttori del Servizio Antincendi e protezione civile appartenenti al Corpo permanente dei vigili del fuoco continua ad essere corrisposta l'indennità in godimento di cui all'articolo 15 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, nell'importo in vigore al 31 dicembre 1997.

3. Nei confronti del personale che gode degli emolumenti di cui ai commi 1 e 2, gli incrementi della retribuzione di posizione eccedenti l’importo di € 3.804,00 già previsto ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 3, e dell’art. 11, comma 1, del CCPL 8.8.2000, sono attribuiti nella misura del 50 per cento.

Art. 27
Ufficio di Bruxelles

1. Per il direttore assunto ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16, (direttore a tempo determinato per Ufficio di Bruxelles) la retribuzione di posizione è attribuita dalla Giunta provinciale per un importo non superiore ad € 12.912,00, maggiorato fino al 100%, come già previsto dall’art. 11, commi 1 e 6, del CCPL 8.8.2000. Il predetto importo non fa carico al Fondo di cui all’articolo 13. Spetta inoltre, ai sensi del comma 2 del citato articolo 2, il trattamento economico di residenza previsto per il restante personale del comparto autonomie locali dall’accordo di settore di data 21.9.2001 e successive modificazioni.

Art. 28
Accesso al regime ad impegno ridotto

1. Il personale con qualifica di direttore può chiedere l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto in presenza di idonee situazioni organizzative e gravi documentate situazioni personali o per importanti esigenze di cura familiare. L’Amministrazione può consentire l’accesso all’impegno ridotto qualora lo ritenga compatibile con l’attività svolta dal direttore, tenuto conto della situazione del richiedente ed in particolare delle disabilità ovvero di particolari condizioni psico-fisiche, o dell’affezione da gravi patologie, della necessità di cura di familiari disabili, o in particolari condizioni psico-fisiche o di anziani non autosufficienti, dell’attività di cura dei figli.

2. L’accesso al regime di impegno ridotto – anche per quanto attiene la decorrenza - è stabilito dall’Amministrazione. L’orario e le modalità di articolazione della prestazione lavorativa sono fissate tenuto conto della natura dell’attività, degli orari di servizio e di lavoro praticati per una prestazione settimanale comunque non inferiore a 24 ore. Il contratto individuale deve essere modificato con le procedure previste per la stipulazione del contratto individuale di lavoro.

3. L’accesso al regime di impegno ridotto, che è temporaneo, può essere richiesto per un periodo predeterminato ed è rinnovabile; il rientro al regime pieno può essere anticipato al cessare delle ragioni che lo hanno determinato.

Art. 29
Trattamento economico - normativo del direttore ad impegno ridotto

1. Il trattamento economico, anche accessorio, dei direttori con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, l’eventuale retribuzione riferita all’anzianità comunque denominata. In ogni caso la riduzione dell'orario comporta la riduzione della quota fissa di retribuzione di posizione per l’importo pari al 18% dell’importo in godimento. Resta fermo quanto previsto in materia di retribuzione di risultato che in sede di contrattazione decentrata ed in relazione al raggiungimento dei risultati previsti può applicarsi in misura non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

2. Al ricorrere delle condizioni di legge, al direttore ad impegno ridotto è corrisposto per intero l’assegno per il nucleo familiare.

3. Gli istituti normativi sono applicati, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, secondo criteri proporzionali all’orario e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e da quelle contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo parziale dal CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

4. E’ previsto il recesso per giusta causa nei confronti del direttore con regime ad impegno ridotto che violi la normativa sull’incompatibilità del rapporto d’impiego svolgendo, senza preventiva autorizzazione, attività a favore di terzi.

Art. 30
Incarichi particolari

1. L’indennità spettante ai dipendenti di cui all’articolo 36 della legge provinciale n. 12/1983, nonché al segretario del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio provinciale, è rideterminata, a decorrere dall’1.1.2004, in € 10.752,00 annui lordi e, a decorrere dall’1.1.2005, in € 10.920,00 per il periodo di assegnazione all’incarico.

2. Al personale cui sia affidato l’incarico di cui al comma 7 dell’art. 5 della L.P. n. 12/1983, nonché al segretario con funzioni di capo della segreteria del Presidente della Provincia è attribuita l’indennità di cui al comma 1, oltre alla quale la Giunta provinciale può attribuire un’ulteriore indennità non superiore al coefficiente 0,6 del trattamento tabellare della figura professionale/qualifica di appartenenza.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 non compete la corresponsione di straordinari e compensi di produttività.

Art. 31
Trattamento economico direttori di divisione art. 4 L.P. 17.6.2004, n. 6

1. Al personale inquadrato con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della legge provinciale n. 6/2004, nella qualifica di direttore di divisione a far data dall’11.2.2005 compete, con la medesima decorrenza, il trattamento stipendiale tabellare e l’indennità integrativa speciale spettanti al personale con qualifica di direttore, in luogo dello stipendio tabellare, dell’assegno annuo e dell’indennità integrativa speciale in godimento. E’ fatto salvo il maturato individuale di anzianità in godimento, comunque denominato

Art. 32
Verifica delle disponibilità finanziarie complessive

1. In caso di accertamento di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti firmatarie si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto ovvero la compensazione dei maggiori oneri sulle tornate contrattuali successive.

Art. 33
Norma finale di rinvio

1. Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente contratto trovano applicazione le seguenti disposizioni del contratto della dirigenza della Provincia autonoma di Trento siglato in data 12.12.2005: art. 4 (Informazione), comma 2, art. 6 (Contrattazione collettiva integrativa di settore), comma 2, art. 9 (concertazione), art. 10 (pari opportunità), comma 3 -con la seguente aggiunta: "lettera d) individuazione di forme singole e per periodi determinati, di flessibilità del rapporto di lavoro", art. 22 (periodo di prova), art. 23 (riammissione in servizio), art. 29 (formazione), art. 35 (aspettative non retribuite), art. 36 (aspettativa per dottorato di ricerca), art. 38 (cumulo di aspettative), art. 42 (controlli sull’idoneità al servizio), art. 43 (mobilità volontaria), art. 44 (passaggio diretto), art. 45 (accordi di mobilità), art. 55 (termini di preavviso), art. 56 (risoluzione consensuale), art. 61 (utilizzo delle attrezzature informatiche). Per quant’altro non previsto per la parte normativa si applicano le disposizioni del C.C.P.L. 20 ottobre 2003 del personale dell’area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, ivi incluse comunque le disposizioni inerenti l’anticipazione del TFR ed il trattamento di missione e con esclusione invece degli articoli 26 (rapporto di lavoro a tempo parziale), 32 (Job sharing), 34 (contratto a termine con finalità formative), 51 (tutela di persone in particolari condizioni psicofisiche).

2. In materia di tutela della maternità si applica quanto previsto dall’art. 45 del CCPL di data 20 ottobre 2003 del comparto Autonomie locali, ad eccezione del disposto di cui al comma 13.

3. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano alla stesura di un testo coordinato delle disposizioni contenute nel presente contratto con le norme del CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 e del CCPL dell’area della dirigenza e segretari comunali siglato in data 12.12.2005, come richiamate al comma 1 del presente articolo.


ALLEGATO 1) 

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRETTORI P.A.T.

BIENNIO ECONOMICO 2002 - 2003 (*) 01.01.2002 01.01.2003 Indennità integrativa speciale
dec. 1.1.2003
QUALIFICA STIPENDIO TABELLARE STIPENDIO TABELLARE
a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO
DIRETTORE 22.147,49 23.035,49 6.623,65

(*) miglioramenti già attribuiti ai sensi dell'accordo stralcio sottoscritto il 21.10.2003

 

BIENNIO ECONOMICO 2004 - 2005 01.01.2004 01.01.2005 Indennità integrativa speciale
dec. 1.1.2004
QUALIFICA STIPENDIO TABELLARE STIPENDIO TABELLARE
a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO
DIRETTORE 24.089,00 24.554,00 6.925,61