AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1721 di data 24 agosto 2007, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e degli Enti funzionali, il giorno 30 agosto 2007 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica     firmato

C.I.S.L. – FPS                       firmato

DIR.P.A.T.                            firmato

QUA.DIR.                             firmato

 

hanno sottoscritto l’accordo provinciale concernente il biennio economico 2006–2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e degli Enti funzionali


 

ACCORDO PROVINCIALE CONCERNENTE IL BIENNIO ECONOMICO 2006–2007 E NORME SULLA PARTE GIURIDICA 2006-2009 DEI DIRETTORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI FUNZIONALI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale di cui all’art. 2, comma 1, punto 2), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., della Provincia, degli Enti funzionali e del Consiglio provinciale. Questo accordo si applica, secondo le specifiche disposizioni previste dal CCPL, ai direttori di divisione di cui all’art. 4, comma 11, della l.p. n. 6/2004.

 

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte giuridica ed il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 2006 salvo che le singole norme siano incompatibili con una applicazione retroattiva.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo, continuano a trovare applicazione le norme di cui al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 25 gennaio 2007. (d’ora in poi richiamato solo come "CCPL").

 

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art. 3
Reperibilità

1. Dopo il comma 5 dell’art. 32 (Reperibilità) del CCPL è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Qualora il dipendente svolga nell’anno un numero di turni di reperibilità superiore a 504 ore, la misura dell’indennità di cui all’art. 116 del CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20.10.2003 è maggiorata del 25% a partire dalle ore successive."

 

CAPO II

ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

Art. 4
Formazione

1. Dopo il comma 2 dell’art. 68 (Formazione) del CCPL è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Ciascun dipendente, nell’ambito dei programmi formativi offerti, ha diritto a partecipare mediamente ad almeno 20 ore di iniziative di formazione e aggiornamento all’anno, computate nel triennio successivo alla sottoscrizione del presente accordo, secondo quanto stabilito dai piani annuali di formazione e previa autorizzazione dell’Ente di appartenenza."

 

CAPO III

INCARICHI E VALUTAZIONE

Art. 5
Conferimento incarichi

1. Il comma 4 dell’art. 59 del CCPL è abrogato.

 

 

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6
Stipendio tabellare

La retribuzione tabellare complessiva del personale con qualifica di direttore è determinata per il biennio economico 2006-2007 nelle misure e con le decorrenze di cui all’Allegato 1).

 

Art. 7
Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto, secondo le decorrenze fissate nell’Allegato 1), sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio comunque denominati, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 2006-2007, gli incrementi previsti dal presente accordo relativi all’aumento della retribuzione fondamentale hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescienza. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

 

Art. 8
Riconoscimento esperienza professionale

1. Alla retribuzione di ciascun direttore è aggiunto un elemento retributivo di carattere personale, avente natura fissa e continuativa, attribuito a titolo di riconoscimento dell’esperienza professionale maturata nella qualifica. Tale elemento è strettamente correlato alla qualifica di direttore.

2. L’elemento di cui al precedente comma è attribuito al personale che alla data del 31 dicembre 2007 ha maturato almeno cinque anni nella qualifica di direttore e nella misura di € 100,00 lordi per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni. Nella determinazione del trattamento economico si tiene conto del servizio maturato nella qualifica di direttore, dei servizi prestati con incarico di capo ufficio o di posizione organizzativa antecedentemente all’istituzione della qualifica di direttore e dell’incarico di sostituto capo ufficio qualora detto incarico si sia protratto per almeno tre anni anche non continuativi. In quest’ultimo caso, ai fini della determinazione del trattamento economico, viene dedotto un anno.

3. I periodi di cui al comma 2 sono utili al fine della determinazione dell’elemento retributivo anche per il personale che ricopre o ha ricoperto posizioni analoghe presso gli Enti funzionali.

4. L’elemento retributivo di cui ai commi 1 e 2 è attribuito:

  • dal 1° gennaio 2006 al personale che ha maturato almeno cinque anni nella qualifica di direttore al 31 dicembre 2005;

  • dal 1° gennaio 2007 al personale che ha maturato almeno cinque anni nella qualifica di direttore al 31 dicembre 2006;

  • dal 1° gennaio 2008 al personale che matura almeno cinque anni nella qualifica di direttore al 31 dicembre 2007.

  • 5. Nei confronti del personale con qualifica di direttore transitato dalla Regione ai sensi della L.R. n. 3/2001, l’elemento retributivo di cui al presente articolo riassorbe nella misura del 75% l’eventuale assegno personale riassorbibile in godimento.

    6. Le eventuali risorse che residuassero dall’applicazione del presente articolo con riferimento agli anni 2006 e 2007 sono utilizzate a titolo di integrazione dell’importo medio della retribuzione di risultato per il biennio 2007-2008.

     

    Art. 9
    Incremento della retribuzione di risultato per lo
    svolgimento di attività di collaudo

    1. Al personale con qualifica di direttore, incaricato dei collaudi funzionali degli impianti a fune ai sensi della l.p. n. 7/1987 e dei collaudi di derivazioni idriche di cui alla legge provinciale n. 20/2005, è attribuito, a decorrere dall’1 gennaio 2006, un incremento della retribuzione di risultato secondo limiti e modalità previsti per il personale appartenente alle categorie.

    2. Al finanziamento della spesa derivante dal presente articolo si provvede con le somme versate alla Provincia dai concessionari degli impianti o delle derivazioni idriche ed introitate negli appositi capitoli delle entrate del bilancio provinciale.

     

    Art. 10
    Finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione
    e di risultato

    1. Il comma 1 dell’art. 76 (Finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del CCPL è sostituito dal seguente comma:
    "1. A decorrere dall’1 gennaio 2007, il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica di direttore è determinato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11."

    2. Il comma 2 dell’art. 76 (Finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del CCPL è abrogato dall’1 gennaio 2007.

     

    Art. 11
    Direttori messi a disposizione di società della Provincia
    comprese le fondazioni

    1. Nel caso di messa a disposizione di società a capitale interamente provinciale (ivi comprese le fondazioni), o comunque controllate dalla Provincia, di personale con qualifica di direttore ai sensi della vigente normativa provinciale, ad esso deve essere garantito il mantenimento dell’inquadramento nei ruoli provinciali ed i benefici giuridici ed economici previsti per il personale con qualifica di direttore derivanti da rinnovi contrattuali e/o da accordi di settore.

    2. In relazione al ruolo ricoperto all’interno della società ed ai risultati conseguiti, la società può riconoscere una retribuzione di posizione e/o di risultato più elevate, purché i relativi oneri siano assunti dalla società medesima.

    3. Alla cessazione della messa a disposizione, al direttore dovrà essere garantita, per la durata di un quinquennio, una retribuzione di posizione non inferiore a quella corrispondente alla fascia relativa alla struttura alla quale era preposto prima della messa a disposizione secondo quanto previsto dall’art. 81 del CCPL.

    4. Nei confronti del personale con qualifica di direttore, inquadrato nei ruoli provinciali e messo a disposizione di ITEA spa, l’applicazione del comma 2 può avvenire ad avvenuta definizione del nuovo assetto organizzativo della società secondo quanto previsto dall’art. 40 del D.P.P. 18 ottobre 2006, n. 18-71/Leg. Questa disposizione si applica anche con riguardo ad analoghe situazioni che coinvolgono altri enti funzionali.

    Art. 12
    Incarichi aggiuntivi

    1. L’Amministrazione può conferire direttamente al proprio personale incarichi per lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito di iniziative di formazione organizzate dalla Provincia, sia nel caso in cui le stesse siano rivolte al personale provinciale che all’utenza esterna.

    2. La Giunta provinciale stabilisce l’ammontare di eventuali compensi connessi allo svolgimento da parte dei direttori dei suddetti incarichi, nonché all’esercizio di funzioni previste per legge e non rientranti nei normali compiti d’ufficio, quali l’incarico di commissario ad acta e le attività ispettive svolte nell’interesse della Provincia presso altre Amministrazioni.

     

    Art. 13
    Direttori dell’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento

    1. Al personale con qualifica di direttore, abilitato all’esercizio della professione di avvocato, che esercita presso l’Avvocatura attività defensionale, è corrisposta, con le medesime modalità previste dalla metodologia per la valutazione del personale con qualifica di direttore, una integrazione della retribuzione di risultato, proporzionata all’effettivo periodo di servizio prestato nell’anno secondo quanto previsto dall’art. 79 del del testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali sottoscritto il 25 gennaio 2007, fino alla misura corrispondente all’indennità prevista dall’art. 84 del CCPL .

     

    Art. 14
    Trattamento economico dei direttori di divisione

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali sottoscritto il 25 gennaio 2007, la retribuzione di anzianità comunque denominata, spettante al personale inquadrato nella qualifica di direttore di divisione ai sensi dell’art. 4, comma 11, della l.p. n. 6/2004, è incrementata a decorrere dal 1° gennaio 2007, nella misura del 50% di quella godimento.

    Art. 15
    Modifica dell’articolo 77 del CCPL di data 25 gennaio 2007

    1. Al comma 1 dell’art. 77 del testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali sottoscritto il 25 gennaio 2007 le parole "stipendio tabellare" sono sostituite dalle parole "retribuzione tabellare complessiva".

    Art. 16
    Direttori del Servizio antincendi e protezione civile

    1. Al personale con qualifica di direttore, incaricato delle operazioni tecniche inerenti l’attività di prevenzione antincendi è attribuito, a decorrere dalla stipula di questo accordo, un incremento della retribuzione di risultato secondo limiti e modalità previsti per il personale appartenente al personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco che svolge le medesime attività. Si applica la franchigia di cui all’art. 84 del CCPL.

    2. Al finanziamento della spesa derivante dal presente articolo si provvede con le somme versate alla Provincia dagli utenti ed introitate negli appositi capitoli delle entrate del bilancio.

     

    Art. 17
    Integrazione dell’articolo 104 del CCPL di data 25 gennaio 2007

    1. Al comma 1 dell’art. 104 del testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali sottoscritto il 25 gennaio 2007 è aggiunto il seguente periodo:
    "In alternativa l’ente presso cui il dipendente è messo a disposizione, con onere a proprio carico, determina una misura dell’indennità più elevata correlata alla posizione rivestita".


     

    ALLEGATO 1)

     

    TRATTAMENTO ECONOMICO DIRETTORI P.A.T.

    BIENNIO ECONOMICO 2006 - 2007

    01.01.2006

    RETRIBUZIONE TABELLARE COMPLESSIVA
    01.01.2006

    01.01.2007 RETRIBUZIONE TABELLARE COMPLESSIVA
    01.01.2007
    QUALIFICA STIPENDIO TABELLARE Indennità integrativa speciale STIPENDIO TABELLARE Indennità integrativa speciale
    a.l. EURO a.l. EURO

    a.l. EURO

    a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO
    DIRETTORE 25.282,39 6.925,61 32.208,00 25.954,39 6.925,61 32.880,00