AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2612 di data 17 ottobre 2008, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo provinciale concernente il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2008-2009 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali, il giorno 22 ottobre 2008 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. - Funzione pubblica firmato

C.I.S.L. – FPS      firmato

DIR.P.A.T.            firmato

Fe.N.A.L.T.           firmato

QUA.DIR.             firmato

 

hanno sottoscritto l’accordo provinciale concernente il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2008-2009 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali

 

 


 

ACCORDO PROVINCIALE CONCERNENTE IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2008–2009 DEI DIRETTORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI STRUMENTALI.

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

 

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale di cui all’art. 2, comma 1, punto 2), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., della Provincia, degli Enti strumentali e del Consiglio provinciale. Questo accordo si applica, secondo le specifiche disposizioni previste dal CCPL, ai direttori di divisione di cui all’art. 4, comma 11, della L.P. n. 6/2004.

 

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte giuridica ed il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Per quanto non innovato dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le norme di cui al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 sottoscritto in data 25 gennaio 2007. (d’ora in poi richiamato solo come "CCPL") e all’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e degli Enti funzionali di data 30 agosto 2007.

 

Art. 3
Tutela della maternità

1. L’art. 36 (Tutela della maternità) del CCPL di data 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 36
Tutela della maternità

1. In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità si applicano il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, le successive modificazioni, nonché le integrazioni e le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti, anche orari, per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

3. Alle lavoratrici madri o ai padri lavoratori e ai genitori adottivi e affidatari in congedo di maternità o di paternità spetta l’intera retribuzione. I periodi di congedo di maternità o paternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

4. In caso di parto prematuro, il secondo periodo di congedo di maternità o paternità, successivo al parto, decorre dalla data presunta del medesimo, nel limite della durata complessiva dei cinque mesi. I giorni non goduti prima del parto sono fruiti in aggiunta al periodo di congedo post partum.

4bis. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del proprio figlio.

5. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del S.S.P. o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

6. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del d.lgs. n. 151/2001.

7. Nei primi otto anni di vita del bambino la madre lavoratrice e il padre lavoratore possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, per la durata massima complessiva tra gli stessi di dieci mesi. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite dei dieci mesi di congedo è elevato di un mese, se fruito dal medesimo. La richiesta di congedo parentale va effettuata con congruo anticipo salvo i casi di oggettivo impedimento. Detto congedo, fruibile anche frazionatamene in giorni lavorativi, è considerato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario, computati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di fruizione frazionata, con la corresponsione dell’intera retribuzione, escluse le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non sono corrisposte per almeno dodici mensilità. Il calcolo retributivo comporta quindi che siano aggiunti due ulteriori giorni non lavorativi ogni cinque giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamene per il personale il cui orario è articolato su cinque giorni, e un ulteriore giorno non lavorativo ogni sei giorni lavorativi di congedo parentale fruito frazionatamene per il personale il cui orario è articolato su sei giorni. Per il restante periodo di congedo spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri pensionistici. Dai tre agli otto anni è garantita a carico dell’Amministrazione la copertura degli oneri pensionistici nei casi in cui non sia già prevista la contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 151/2001.

8. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, i genitori, alternativamente, hanno diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo all’ottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui lavorativi non retribuiti, per la malattia di ogni figlio, con copertura pensionistica a carico dell’Amministrazione nei casi in cui non sia già prevista la contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 151/2001. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto al congedo, che in tal caso non è retribuito, con copertura previdenziale figurativa ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 151/2001. Ai congedi per malattia del figlio si applica il comma 5 dell’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001. A decorrere dall’1 novembre 2008 i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

9. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell’anno solare cumulativamente con quelle previste dall’art. 34. I periodi di congedo di cui al comma 7 sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi, ad eccezione dei primi trenta giorni di assenza retribuita a decorrere dall’1 novembre 2008, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. I genitori che fruiscano di periodi di congedo parentale ai sensi del comma 7 dovranno presentare un’autodichiarazione attestante che i periodi di congedo fruiti non eccedano quanto ivi previsto.

10. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 151/2001, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o per la salute della madre lavoratrice, l’Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportino minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni sul lavoro notturno di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 66/2003.

11. I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto di fruire:

a. del congedo di maternità e paternità secondo la disciplina prevista dagli artt. 26 e 31 del d.lgs. n. 151/2001;
b. del congedo parentale di cui al comma 7. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il trattamento economico e giuridico spettante per le assenze parentali o per maternità dei figli naturali con età compresa tra zero e tre anni è calcolato con riferimento ai primi tre anni dall'entrata del minore nel nucleo familiare.

12. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

13. Il diritto di assentarsi per congedo parentale di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, così come integrato ad questo articolo, e la relativa retribuzione sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto."

 

Art. 4
Ferie

1. All’art. 33 (Ferie) del CCPL di data 25 gennaio 2007, il comma 9 è sostituito dal seguente comma:

"9. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, nonché in caso di fruizione dei permessi per lutto, purché il lavoratore abbia dato all'Amministrazione immediata e tempestiva informazione."

 

Art. 5
Permessi retribuiti

1. Il comma 3 dell’art. 34 (Permessi retribuiti) del CCPL di data 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente comma:

"3. A domanda del direttore sono concessi, nell'anno, dieci giorni lavorativi di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati. Rientrano, fra l’altro, fra i gravi motivi le assenze dovute ad assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi per il ricovero ospedaliero e per l’assistenza domiciliare post-ospedaliera, ove venga certificato il bisogno di assistenza, nonché le assenze dovute a casi che siano assimilabili, per caratteri di gravità, a quello menzionato."

 

Art. 6
Assenze per malattia

1. Il comma 9 dell’art. 43 (Assenze per malattia) del CCPL di data 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente comma:

"9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e, comunque, non oltre l'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento, con l'obbligo di inviare relativo certificato medico all'Amministrazione di appartenenza, qualora l'assenza si protragga oltre i due giorni lavorativi, entro la quinta giornata dall'inizio della malattia, ovvero dalla sua prosecuzione. Nel caso in cui i due giorni lavorativi di assenza siano intervallati da una festività e/o riposo, l’assenza del secondo giorno lavorativo deve essere comunque documentata. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere al direttore, per un periodo successivo da indicare nella comunicazione, la documentazione della malattia fin dal primo giorno di assenza. Non è considerata malattia l'assenza antecedente la presentazione in servizio ritardata rispetto all'orario di lavoro giornaliero. In presenza di due assenze per malattia consecutive, con la prima che termina il sabato e la seconda che inizia il lunedì, la domenica intercorrente è considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive."

 

Art. 7
Spese di cura

1. In applicazione dell’art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006) l’art. 46 (Spese di cura) del CCPL di data 25 gennaio 2007 è abrogato con effetto dall’1 gennaio 2009.

 

Art. 8
Obblighi delle parti

1. Il comma 3 dell’art. 62 (Obblighi delle parti) del CCPL di data 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente comma:

"3. Nel caso di cessazione per compimento dei limiti di età o di servizio, la risoluzione del rapporto è preceduta da comunicazione scritta dell’Amministrazione ed opera a decorrere dalla data di effettivo percepimento del trattamento pensionistico, salvo che l’interessato chieda, con domanda da presentarsi almeno due mesi prima del compimento del limite massimo di età, di essere mantenuto in servizio fino a maturazione dei requisiti minimi richiesti per la pensione di vecchiaia. Nel caso di cessazione per compimento dei limiti di servizio, l’Amministrazione può risolvere il rapporto con comunicazione scritta, salvo domanda dell’interessato, da prodursi novanta giorni prima della data di cessazione per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima. L’Amministrazione si esprime sulla permanenza entro l’iniziale data di risoluzione comunicata al lavoratore."

 

Art. 9
Riconoscimento esperienza professionale

1. All’art. 8 (Riconoscimento esperienza professionale) dell’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006–2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e degli Enti funzionali di data 30 agosto 2007, il secondo periodo del comma 2 è sostituito fin dall’origine dal seguente periodo:

"Nella determinazione del trattamento economico si tiene conto del servizio maturato nella qualifica di direttore, dei servizi prestati con incarico di capo ufficio o di posizione organizzativa antecedentemente all’istituzione della qualifica di direttore. Si tiene altresì conto dell’incarico di sostituto capo ufficio e dell’incarico di coordinatore di settore dell’Agenzia del lavoro già previsto dall’art. 54 della legge provinciale 23 febbraio 1990,n. 6, qualora detti incarichi si siano protratti per almeno tre anni anche non continuativi; in questi casi, ai fini della determinazione del trattamento economico, viene dedotto un anno".

2. All’art. 8 (Riconoscimento esperienza professionale) dell’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006–2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e degli Enti funzionali di data 30 agosto 2007, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4 bis. Al personale di cui al precedente comma che ha maturato almeno 5 anni nella qualifica di direttore alla data del 31 dicembre 2005 o alla data del 31 dicembre 2006, l’elemento retributivo di cui al presente articolo è adeguato, a decorrere dall’1 gennaio 2008, tenendo conto dell’ulteriore anzianità maturata al 31 dicembre 2007."

3. Al comma 5 dell’art. 8 (Riconoscimento esperienza professionale) dell’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006–2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 dei direttori della Provincia autonoma di Trento e degli Enti funzionali di data 30 agosto 2007, la percentuale "75%" è ridotta al "50%" a decorrere dall’1 gennaio 2008.

 

 

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

Art. 10
Stipendio tabellare

1. La retribuzione tabellare complessiva del personale con qualifica di direttore prevista dall’Allegato 1) all’Accordo per il biennio economico 2006/2007 – quadriennio giuridico 2006/2009 sottoscritto in data 30.8.2007 è rideterminata, alle date dell’1 gennaio 2008, 1 luglio 2008 e 1 gennaio 2009 nelle misure indicate nella Tabella A) allegata al presente CCPL.

Art. 11
Incremento della retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione in godimento da parte dei direttori è incrementata dell’1,7% all’1 gennaio 2008, di un ulteriore 1,3% all’1 luglio 2008 e di un ulteriore 2% all’1 gennaio 2009, con arrotondamento delle misure risultanti all’euro superiore.

2. Con le medesime decorrenze e percentuali di cui al comma 1 è incrementato il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per la sola quota riferita al risultato.

Art. 12
Effetti nuovi stipendi
per il biennio contrattuale 2008-2009

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente CCPL per il biennio contrattuale 2008-2009 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio comunque denominati, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCPL per il biennio economico 2008-2009 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

Art. 13
Trattamento economico direttore
Scuola Provinciale Antincendi

1. A decorrere dall’1 gennaio 2008 il trattamento economico spettante al dipendente della Provincia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nominato responsabile della scuola provinciale antincendi ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, è determinato dalla Giunta provinciale fino all’importo massimo derivante dall’applicazione dell’articolo 82 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 dei direttori della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti funzionali, sottoscritto il 25 gennaio 2007.

 

 

 


 

 

TABELLA A)

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRETTORI P.A.T.

BIENNIO ECONOMICO
2008 - 2009

01.01.2008

RETRIBUZIONE TABELLARE COMPLESSIVA
01.01.2008
01.07.2008 RETRIBUZIONE TABELLARE COMPLESSIVA
01.07.2008
01.01.2009 RETRIBUZIONE TABELLARE COMPLESSIVA
01.01.2009
QUALIFICA STIPENDIO TABELLARE Indennità integrativa speciale STIPENDIO TABELLARE Indennità integrativa speciale STIPENDIO TABELLARE Indennità integrativa speciale

a.l. EURO

a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO a.l. EURO
DIRETTORE

26.818,39

6.925,61 33.744,00 27.262,39 6.925,61 34.188,00 27.946,39 6.925,61 34.872,00