AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

L'anno 2007, il giorno 10 maggio, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

 

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

per la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica    firmato

C.I.S.L. – FPS                       firmato

DIR.P.A.T.                            firmato

QUA.DIR                              firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo per la definizione di alcuni aspetti del trattamento accessorio del personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali.


ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DI ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRETTORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEI SUOI ENTI FUNZIONALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale di cui all’art. 2, comma 1, punto 2), del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg., della Provincia, degli Enti funzionali e del Consiglio provinciale.

 

Art. 2
Somma forfetaria

1. Dalla medesima decorrenza prevista per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, al dipendente che non chiede il rimborso dei pasti ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 4 dell’allegato 7) al C.C.P.L. 2002-2005 dei direttori della PAT e degli enti funzionali di data 25 gennaio 2007, è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00 per missioni di almeno 8 ore, elevata ad € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. La mancata indicazione sul foglio di viaggio dell’eventuale fruizione di vitto a carico di altre amministrazioni, costituisce illecito sanzionato disciplinarmente.

 

Art. 3
Viaggi di missione in paesi disagiati

1. Per le missioni in Paesi particolarmente disagiati per le quali risulta oggettivamente difficoltosa la produzione della documentazione di spesa, l’organo di governo dell’Ente provvede a fissare un trattamento economico forfetario a titolo di rimborso spese, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio.

 

Art. 4
Buono pasto

1. Dalla medesima decorrenza prevista per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, l’importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa realizzato tramite buoni pasto nonché per le spese sostenute per ciascun pasto è elevato ad € 6,00. L’eventuale maggior costo è a carico del dipendente.

2. L’importo di cui al comma 1 è usufruibile dal dipendente sia nel caso di prestazione resa nella sede di servizio che fuori sede di servizio, qualora autorizzata. Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire, su disposizione del responsabile, del rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all’art. 2 qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa. Per quanto non modificato dal presente accordo continua ad applicarsi quanto previsto all’art. 50 (Mensa) del C.C.P.L. 2002-2005 dei direttori della PAT e degli enti funzionali di data 25 gennaio 2007.

 

Art. 5
Norma finale

1. Dalla medesima decorrenza prevista per il personale del Comparto Autonomie locali – area del personale non dirigenziale, sono abrogati l’art. 4, comma 1, lettere e), f), l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 e l'art. 7 dell'Allegato 7) al C.C.P.L. 2002-2005 dei direttori della PAT e degli enti funzionali di data 25 gennaio 2007.