AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2385 di data 22 ottobre 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo di modifica al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 dei direttori della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali di data 25 gennaio 2007, il giorno 28 ottobre 2010, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica       non firmato

per la C.I.S.L. – FPS                            firmato

per la DIR.P.A.T.                                 firmato

per la Fe.N.A.L.T.                                firmato

per la QUA.DIR.                                  firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo di modifica al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 dei direttori della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali di data 25 gennaio 2007.

 


 

Accordo di modifica al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 dei direttori della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali di data 25 gennaio 2007

 

 

Art. 1
Indennità del funzionario incaricato della sostituzione del direttore

1. All’art. 82 (Indennità del funzionario incaricato della sostituzione del direttore) del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 di data 25 gennaio 2007, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3bis. In casi particolari, la Giunta provinciale può stabilire che le modalità di attribuzione della retribuzione di risultato nei confronti del funzionario incaricato siano quelle previste per il personale titolare della qualifica di direttore."

 

Art. 2
Funzioni di supporto e di facilitazione nelle Comunità
di cui alla legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008

1. Dopo l’art. 82 del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 di data 25 gennaio 2007 è inserito il seguente articolo:

"82 bis
Funzioni di supporto e di facilitazione nelle Comunità
ai sensi della legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008

1. Al personale di cui ai commi 4 bis e 4 ter dell’art. 147 della legge provinciale n. 1 del 4 marzo 2008, per il periodo di svolgimento di compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale delle comunità e di promozione della riforma istituzionale, spetta una indennità pari alla differenza fra il trattamento economico iniziale previsto per il personale con qualifica di direttore di ufficio di 4^ fascia e le voci retributive in godimento per tredici mensilità, ad eccezione di quelle riconducibili alla retribuzione individuale di anzianità e comunque non superiore ad euro 8.500,00 annui lordi.

2. Per il personale titolare, presso l’ente di provenienza, di posizione organizzativa, rimane salvo il trattamento economico fondamentale in godimento, se di maggior favore.

3. Per il personale che presta le funzioni di cui al comma 1 continuando a mantenere il proprio ruolo presso l’ente di appartenenza (comando parziale), la Provincia assicura all’ente di provenienza il rimborso degli oneri derivanti dalla corresponsione al personale interessato di eventuali indennità legate allo svolgimento di particolari funzioni presso l’ente di provenienza anche per le giornate in cui presta l’attività di "facilitatore".

4. Al personale di cui al precedente comma 1 è attribuito altresì un compenso incentivante correlato ai risultati dell’attività per un importo massimo non superiore all’importo medio previsto per i direttori della Provincia.

5. I trattamenti economici di cui ai precedenti commi saranno proporzionati all’effettiva prestazione resa nei compiti affidati.

6. Per tutto il personale interessato dalla presente disciplina non è prevista corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

7. Il trattamento di missione spetta nelle misure e alle condizioni previste dal CCPL del Comparto Autonomie locali, area non dirigenziale. Ai soli fini dell’erogazione del trattamento di missione, per sede di servizio si intende la sede operativa prevalente del dipendente anche se dislocata presso ente diverso dalla Provincia.

8. Le spese conseguenti all’applicazione del presente articolo sono poste a carico dei capitoli di spesa per il personale del bilancio provinciale."

 

Art. 3
Trattamento economico del funzionario con incarico di direttore
conferito ai sensi dell’art. 33, comma 1 bis, della l.p. n. 7/1997

1. Dopo l’art. 82 bis del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 di data 25 gennaio 2007, come introdotto dall’art. 2 del presente accordo, è inserito il seguente nuovo:

"Art. 82 ter
Trattamento economico del funzionario con incarico di direttore
conferito ai sensi dell’art. 33, comma 1 bis, della l.p. n. 7/1997

1. Al funzionario cui sia stato conferito un incarico di direttore di ufficio ai sensi dell’art. 33, comma 1 bis, della l.p. n. 7/1997, spetta, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico e per la durata dello stesso, una specifica indennità costituita da un assegno personale pari alla differenza tra lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale del direttore, e le voci retributive in godimento per tredici mensilità, ad eccezione di quelle riconducibili alla retribuzione individuale di anzianità.

2. Al funzionario di cui al comma 1 spetta inoltre la retribuzione di posizione connessa all’ufficio al quale è preposto.

3. Il funzionario incaricato è soggetto a valutazione secondo le procedure previste per il direttore.

4. Al medesimo funzionario si applica, compatibilmente con la posizione giuridica di appartenenza, la disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva per il direttore d’ufficio.

5. Le spese conseguenti all’applicazione del presente articolo sono poste a carico dei capitoli di spesa per il personale del bilancio provinciale."

 

Art. 4
Modalità di erogazione della retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato è corrisposta dopo il termine del primo anno del biennio di valutazione, in acconto e salvo conguaglio, limitatamente al 70% della misura media attribuibile in relazione alla disponibilità del Fondo, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale, in casi particolari, di fissarne l’erogazione su base annuale.

 

Art. 5
Reperibilità

1. L’art. 32 (Reperibilità) del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 di data 25 gennaio 2007, come integrato dall’art. 3 Accordo di data 30.8.2007, è sostituito con effetto dall’1 gennaio 2011 dal seguente nuovo:

"Art. 32
Reperibilità

1. La reperibilità comporta per il direttore l’obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.

2. Ai direttori comandati in servizio di reperibilità – di norma per non più di sette giornate al mese e di due fine settimana – compete un’indennità oraria di € 1,30. L’indennità di reperibilità non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di reperibilità ha durata non inferiore alle 12 ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei confronti dei direttori che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.

3. Qualora il direttore svolga nell’anno un numero di ore retribuite in turni di reperibilità superiore a 504, la misura dell’indennità di cui al comma 2 è maggiorata del 25% a partire dalle ore successive.

4. Il tempo di andata ed il rientro nell’abitazione per il tempo massimo di un’ora sono considerate quali prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e sempre che il direttore venga chiamato in servizio, spetta allo stesso un riposo compensativo pari alle ore di servizio prestate e comunque in misura non superiore ad una giornata; nel caso in cui il direttore non abbia già fruito durante la settimana di un giorno di riposo, il riposo compensativo spetta per l’intera giornata indipendentemente dal numero di ore svolte."

 

Art. 6
Integrazione fondo per la retribuzione di posizione e risultato

1. Qualora la Giunta provinciale provveda ad integrare la dotazione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai sensi della vigente legislazione provinciale, con Accordo decentrato a livello di Dipartimento competente in materia di personale si provvede alla destinazione di detta integrazione alla retribuzione di risultato e/o di posizione, la cui entità, per quanto riguarda la retribuzione di posizione, è determinata attraverso i seguenti elementi, anche in concorso tra loro: graduazione delle strutture, esperienza professionale e maturazione di significativi periodi di servizio nell’incarico di direttore.

 

Art. 7
Clausola di salvaguardia

1. All’art. 81 del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 di data 25 gennaio 2007 è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Al personale con qualifica di direttore già messo a disposizione delle fondazioni e/o società, preposto ad ufficio o incarico presso le strutture amministrative della Provincia, viene conservata l’eventuale differenza tra la retribuzione di posizione in godimento alla data di trasformazione dei preesistenti enti pubblici in società e/o fondazioni e quella connessa alla graduazione dell’ufficio e/o incarico cui viene preposto. Tale differenza è comunque riassorbita nel caso di successiva assegnazione ad incarico con retribuzione di posizione superiore.".

 

Art. 8
Incremento della retribuzione di risultato per lo svolgimento di attività tecniche

1. Con effetto dall’1 gennaio 2010, il comma 2 dell’art. 84 (Incremento della retribuzione di risultato per lo svolgimento di attività tecniche) del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 di data 25 gennaio 2007 è sostituito dal seguente nuovo comma:

"2. L’incremento di cui al comma 1 trova copertura nelle risorse di cui all’art. 2 "Fondo per la progettazione e la direzione lavori" dell’Allegato E/3 "Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche" del C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 ed è attribuito, con le modalità previste dall’Allegato medesimo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui all’art. 7, co.1, lett. a), b), c), d) ed e) e nel limite massimo di € 8.500,00 annui lordi."