AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1737 di data 23 agosto 2013, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo concernente la definizione delle modalità di attribuzione ai direttori della Provincia autonoma di Trento delle risorse relative alla "customer satisfaction", il giorno 16 settembre 2013, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica             firmato

per la C.I.S.L. FP                                   firmato

per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali                 firmato

per la DIR.P.A.T.                                   firmato

per QUA.DIR                                         firmato

 

 

SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo concernente la definizione delle modalità di attribuzione ai direttori della Provincia autonoma di Trento delle risorse relative alla "customer satisfaction".

 


 

ACCORDO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE AI DIRETTORI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELLE RISORSE RELATIVE ALLA "CUSTOMER SATISFACTION".

 

Premessa

L’art. 8 dell’Accordo sindacale di data 30 marzo 2012 di modifica del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 per i direttori della Provincia e degli enti strumentali ha previsto la partecipazione dei direttori della Provincia alla distribuzione delle risorse relative alla customer satisfaction. Dette risorse, secondo quanto previsto dal citato art. 8, vanno ripartite tra le strutture organizzative per le quali gli esiti della rilevazione della customer satisfaction hanno determinato un risultato compreso tra 7 e 10 e secondo una quota capitaria il cui ammontare dovrà consentire idonee forme di compensazione per le strutture che non hanno beneficiato dei compensi incentivanti legati agli obiettivi anticrisi.

Verificato dalle risultanze degli esiti della valutazione come indicati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 718 di data 19 aprile 2013, che tutte le strutture organizzative della Provincia hanno conseguito un punteggio superiore a 7, si rende ora necessario definire con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale del Comparto Autonomie locali, area del personale con qualifica di direttore, le modalità di erogazione ai direttori della Provincia della quota parte delle risorse relative alla rilevazione dei risultati di customer satisfaction.

 

Art. 1
Criteri di attribuzione ai direttori della Provincia delle risorse di cui all’art. 1, commi 7 e 8, della l.p. n. 23/2007

1. Le parti firmatarie del presente accordo concordano che la quota parte di risorse relative alla rilevazione dei risultati di customer satisfaction spettante ai direttori della Provincia, pari a complessivi € 410.000,00 (oneri esclusi), sarà erogata alle categorie di personale di seguito specificato che abbia prestato almeno 120 giorni di servizio nel corso dell’anno 2012:

- personale rivestente la qualifica di direttore, in servizio presso la Provincia;

- personale in posizione di comando presso la Provincia che svolge le funzioni di direttore;

- personale incaricato presso la Provincia, per un periodo minimo di sei mesi nel corso del 2012, della sostituzione del direttore;

- personale della Provincia rivestente l’incarico di direttore ai sensi dell’art. 33, comma 1 bis, della legge provinciale n. 7/1997;

- personale dipendente della Provincia con contratto a tempo indeterminato che svolge le funzioni di Capo di Gabinetto degli Assessori.

2. L’ammontare individuale da attribuire al personale avente i requisiti di cui al comma 1 è determinato in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato nel corso del 2012 (non sono conteggiati come servizio prestato a questi fini i periodi di sostituzione del dirigente). Al fine di attuare forme di compensazione per i direttori che non hanno beneficiato dei compensi incentivanti legati agli obiettivi anticrisi, l’importo del compenso una tantum spettante a ciascun direttore ai sensi di questo accordo è decurtato del 40% dell’ammontare del compenso eventualmente percepito dal direttore stesso a titolo di anticrisi.

3. Le risorse di cui al comma 1 saranno interamente utilizzate.