AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 402 di data 16 marzo 2018, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 per il personale del comparto Autonomie locali con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali, il giorno 5 aprile 2018, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego, in qualità di Presidente

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. F.P.                         non firmato

per la C.I.S.L. F.P.                         firmato

per la DIR.P.A.T.                           firmato

per la Fe.N.A.L.T. – Enti Locali         firmato

per la QUA.DIR                              firmato

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 per il personale del comparto Autonomie locali con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali.

 

 


 

 

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO 2016/2018 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI CON QUALIFICA DI DIRETTORE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI STRUMENTALI.

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente CCPL si applica a tutto il personale del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 2), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20.11.2003 e successive modifiche.

 

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente CCPL concerne il periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018 per la parte giuridica ed economica.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa disposizione di singole norme.

3. Per quanto non innovato dal presente CCPL continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 3
Erogazione di somme una tantum

1. Preso atto della disponibilità di risorse contrattuali una tantum anno 2016, quantificate per la Provincia nell’importo complessivo di euro 113.000,00 (netto oneri amministrazione), le parti firmatarie concordano il riparto delle stesse tra il personale con qualifica di direttore ed il personale di cui al comma 1 bis dell’art. 33 l.p. n. 7/1997 in servizio alla data dell’1 gennaio 2016.

2. L’ammontare individuale del compenso una tantum di cui al comma 1, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, è correlato al punteggio di valutazione ottenuto dal direttore con riferimento all’anno 2015.

 

Art. 4
Riconoscimento esperienza professionale

1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 54, comma 5, della legge provinciale n. 7/1997, alla retribuzione di ciascun direttore è aggiunto un elemento retributivo di carattere personale, avente natura fissa e continuativa, negli importi indicati al comma 2 comprensivi della tredicesima mensilità, attribuito a titolo di riconoscimento dell’esperienza professionale maturata nella qualifica. Tale elemento, strettamente correlato alla qualifica di direttore, è riproporzionato in base al punteggio medio della valutazione degli ultimi dieci anni.

2. L’elemento di cui al precedente comma 1 è attribuito:

per l’importo di euro 2.000,00

- a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2016 ha maturato almeno venti anni nella qualifica di direttore,

- a decorrere dal 1° gennaio 2018 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2017 ha maturato almeno venti anni nella qualifica di direttore,

per l’importo di euro 750,00

- a decorrere dal 1° gennaio 2017 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2016 ha maturato almeno dieci anni nella qualifica di direttore,

- a decorrere dal 1° gennaio 2018 nei confronti del personale che alla data del 31 dicembre 2017 ha maturato almeno dieci anni nella qualifica di direttore.

3. Nella determinazione del periodo utile al fine dell’attribuzione del trattamento economico si tiene conto del servizio maturato nella qualifica di direttore, dei servizi prestati con incarico di capo ufficio o di posizione organizzativa antecedentemente all’istituzione della qualifica di direttore. Si tiene altresì conto dell’incarico di sostituto capo ufficio e dell’incarico di coordinatore di settore dell’Agenzia del lavoro già previsto dall’art. 54 della legge provinciale 23 febbraio 1990,n. 6, qualora detti incarichi si siano protratti per almeno tre anni anche non continuativi.

4. I periodi di cui al comma 3 sono utili al fine della determinazione dell’elemento retributivo anche per il personale che ricopre o ha ricoperto posizioni analoghe presso gli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale di cui all’art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997.

5. Nei confronti del personale con qualifica di direttore transitato dalla Regione ai sensi della L.R. n. 3/2001, l’elemento retributivo di cui al presente articolo riassorbe nella misura del 25% l’eventuale assegno personale riassorbibile in godimento.

6. Al personale con qualifica di direttore che ha già in godimento l’elemento retributivo di cui all’art. 8 dell’Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 30.8.2007, come modificato dall'art. 9 Accordo quadriennio giuridico 2006/2009 biennio economico 2008-2009 di data 22.10.2008, l’ammontare di cui al comma 1 si considera aggiuntivo rispetto alla somma già in godimento per effetto delle citate disposizioni contrattuali.

 

Art. 5
Finanziamento del Fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato

1. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è incrementato, con effetto dall’1.1.2017, per la parte relativa alla retribuzione di risultato, di un importo pari ad euro 74.000,00 (netto oneri) per la Provincia, nonché di eventuali risorse contrattuali residuate dall’applicazione dell’art. 4.

2. Eventuali ulteriori stanziamenti di risorse con legge provinciale di assestamento per il personale con qualifica di direttore saranno destinati ad incremento della retribuzione di risultato.

 

Art. 6
Indennità per delega funzioni

1. Con effetto dall’1 gennaio 2017, al personale con qualifica di direttore destinatario di provvedimenti di delega di funzioni ai sensi degli articoli 16 e 31 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, adottati dal dirigente generale secondo le indicazioni operative approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2476 di data 16 novembre 2007 e nel numero massimo da definirsi da parte della stessa Giunta provinciale, compete una indennità di a.l. euro 3.500,00 (per dodici mensilità) a decorrere dalla data di formale affidamento delle funzioni e per la durata della delega.

2. Qualora il direttore sia destinatario, oltre che della delega di funzioni di cui al comma 1, della delega prevenzionistica quale dirigente ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81/2008, l’indennità di cui al comma 1 è elevata ad a.l. euro 6.000,00 (per dodici mensilità).

 

Art. 7
Finanziamento
delle procedure di riconoscimento dell’esperienza professionale

1. Il finanziamento delle procedure di riconoscimento dell’esperienza professionale individuate al precedente art. 4 avverrà, per il personale con qualifica di direttore che maturerà i requisiti di anzianità nel prossimo triennio contrattuale, nel limite delle risorse rese disponibili in sede di rinnovo della parte economica del CCPL.

 

 

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

 

Art. 8
Recupero orario

1. Le ore ulteriori lavorate dal direttore rispetto all’orario contrattuale di 36 ore settimanali sono ammesse a recupero per la parte eccedente un contingente di 80 ore e fino al limite massimo di 100 ore l’anno.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dall’1 gennaio 2018.