AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 903 di data 23 aprile 2004, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’Accordo di settore riguardante alcuni aspetti del trattamento accessorio per il personale dell’area dirigenziale de comparto Autonomie locali (Provincia autonoma di Trento ed Enti funzionali), il giorno 28 aprile 2004, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna               - presidente

dott. Silvio Fedrigotti                     - componente

dott. Pietro Patton                        - componente

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica            firmato

C.I.S.L. FPS                                 firmato

per la DIR.P.A.T.                            firmato

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’Accordo di settore riguardante alcuni aspetti del trattamento accessorio per il personale dell'area dirigenziale del comparto Autonomie locali (Provincia autonoma di Trento ed Enti funzionali).


ACCORDO DI SETTORE RIGUARDANTE ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DELL'AREA DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1.    Il presente accordo si applica al personale con qualifica dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, dipendente dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi Enti funzionali salvo quanto previsto da singole norme.

Art. 2
Incremento della retribuzione di risultato per lo svolgimento di attività tecniche

1.    Al personale con qualifica di dirigente, con esclusione del personale con qualifica di dirigente generale ad esaurimento, dei dirigenti cui sia attribuito l’incarico di dirigente generale o con trattamento economico equiparato a dirigente generale, è attribuito un incremento della retribuzione di risultato, prevista dagli art. 73 del CCPL 8.8.2000 e art. 9 dell’Accordo di settore 18 gennaio 2001, connesso allo svolgimento delle attività tecniche di cui all’art. 119 del C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

2.    Tale incremento è attribuito, per la parte eccedente € 12.500,00= annui lordi, nel limite massimo di € 5.165,00.= annui lordi a far data dal 1.1.2001 e di € 8.500,00= annui lordi a far data del 1.1.2003 secondo le disposizioni di cui all’art. 119 citato e relativo allegato E/3, in relazione allo svolgimento delle attività di cui all’art. 7, co.1, lett. c), d) ed e) dello stesso.

3.    Alla copertura del presente incremento si provvede a carico del fondo di cui all’art. 2 dell’Allegato E/3 C.C.P.L. 2002-2005 del comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 recante norme sulla "Disciplina dell’indennità per lo svolgimento di attività tecniche" e di cui all’art. 101 del CCPL comparto Autonomie locali sottoscritto in data 8 marzo 2000.

Art. 3
Indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

1.    L’indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, prevista dall’art. 10 dell’allegato E/3 del C.C.P.L. 2002-2005 di data 20 ottobre 2003, è corrisposta nella misura e secondo le modalità, le decorrenze ed i limiti ivi previsti.

Art. 4
Dirigenti con funzioni di dirigente generale

1.    Il trattamento di cui all’art. 76 commi 1 e 2 del CCPL 1998-2001 dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali si applica anche al direttore dell’Agenzia provinciale il cui trattamento economico sia equiparato a quello di dirigente generale, al Sovrintendente scolastico e ai dirigenti di cui all’art. 5, co. 4, LP n. 12/83 nonché al Dirigente preposto al Servizio di cui all’art. 2 della L.P. n. 1/2002 e al Segretario generale della Presidenza della Giunta provinciale, qualora non sia già stato previsto da precedenti disposizioni, a decorrere dal 1.1.2003.

Art. 5
Incarichi particolari

1.    Il coefficiente di cui all’art. 16, co. 2, del C.C.P.L. 1998-2001 del personale con qualifica di direttore sottoscritto in data 8 agosto 2000 può essere elevato dalla Giunta provinciale fino ad un massimo dello 0,6.

Art. 6
Utilizzo delle attrezzature informatiche

1.    Gli strumenti informatici assegnati alla dirigenza per lo svolgimento delle attività professionali proprie possono essere utilizzati al di fuori dei compiti d’ufficio.

2.    L’efficacia della presente norma è subordinata all’adozione, da parte della Giunta provinciale, di specifica regolamentazione della materia.