AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 2677 di data 17 ottobre 2003, ai sensi della quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’Accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali – 2002/2005, il giorno 21 ottobre 2003, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. Aldo Duca

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica (firmato)

C.I.S.L. FPS (firmato)

DIR.P.A.T. (firmato)

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’Accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali – 2002/2005.


ACCORDO STRALCIO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – 2002/2005

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale si applica, in via preliminare alla stipula del CCPL 2002/2005, a tutto il personale con qualifica di dirigente, a tempo indeterminato, ricompreso nell’apposita area composta dal personale dipendente:

a. della Provincia e degli Enti funzionali;
b. del Consiglio provinciale;
c. dei Comuni, loro Consorzi e associazioni;
d. dei Comprensori;
e. delle I.P.A.B.;
f. delle APT.

2. Sono ricompresi nel presente contratto anche i segretari comunali e comprensoriali, nonché il personale con la qualifica di direttore dipendente dalle IPAB, purché avente qualifica dirigenziale. Si applica il presente contratto anche al personale della Provincia e degli enti funzionali inquadrato nelle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 57 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, tenuto conto delle specifiche disposizioni previste dal testo

 

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi, livelli e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2003.

2. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure che regolano le materie previste dagli ordinamenti regionali o provinciali in relazione al personale. Essa viene portata a conoscenza delle Amministrazioni interessate con idonea pubblicità.

3. Le Amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza dell’avvenuta stipulazione del contratto.

 

Art. 3
Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell’anno 2002, gli incrementi retributivi relativi al 2003 previsti dal presente accordo sono attribuiti dal primo giorno del mese precedente quello di cessazione e comunque non anteriormente al 1° gennaio 2002. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare e gli incrementi retributivi previsti dal presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

3. Le misure degli stipendi e degli incrementi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull’indennità premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

TITOLO II

DIRIGENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Art. 4
Incrementi tabellari

1. Lo stipendio tabellare è rideterminato nelle seguenti misure annue lorde:

QUALIFICA

DAL 1° GENNAIO 2002

DAL 1° GENNAIO 2003

dirigente

€ 30.756,00

€ 31.932,00

Dirigente generale ad es.

€ 39.528,00

€ 40.992,00

2. L’incremento dello stipendio tabellare di cui all’articolo 76, commi 1 e 2, del CCPL 8 agosto 2000 è rideterminato nelle seguenti misure annue lorde:

QUALIFICA

DAL 1° GENNAIO 2002

DAL 1° GENNAIO 2003

dirigente

€ 28.164,00

€ 29.028,00

dirigente generale ad es.

€ 19.392,00

€ 19.968,00

3. Le risorse autorizzate non utilizzate per le finalità di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al fondo per la retribuzione di posizione e risultato. L’importo massimo della retribuzione di posizione è rideterminato nelle misure previste per lo stipendio tabellare di cui al comma 1.

4. Per l’anno 2002 la quota di retribuzione di risultato derivante dall’integrazione di cui al comma 3 è corrisposta in proporzione alla retribuzione di risultato attribuita in relazione al medesimo anno.

5. Per quanto non previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni di cui al CCPL 8 agosto 2000 e degli accordi di settore intervenuti successivamente.

 

TITOLO III

DIRIGENTI DEI COMUNI, DELLE I.P.A.B E SEGRETARI COMUNALI E COMPRENSORIALI

CAPO I

DIRIGENTI DEI COMUNI

Art. 5
Incrementi tabellari

1. Lo stipendio tabellare è rideterminato nelle seguenti misure annue lorde:

QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE

DAL 1° GENNAIO 2002

DAL 1° GENNAIO 2003

dirigente di seconda fascia

€ 30.756,00

€ 31.932,00

dirigente di prima fascia

€ 22.152,00

€ 23.040,00

 

CAPO II

DIRIGENTI DELLE I.P.A.B.

Art. 6
Incrementi tabellari

1. Lo stipendio tabellare è rideterminato nelle seguenti misure annue lorde:

QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE

DAL 1° GENNAIO 2002

DAL 1° GENNAIO 2003

dirigente di prima fascia

€ 22.152,00

€ 23.040,00

 

CAPO III

SEGRETARI COMUNALI E COMPRENSORIALI

 

Art. 7
Incrementi stipendiali

1. Il trattamento economico è incrementato nelle seguenti misure mensili lorde:

CLASSE

DAL 1° GENNAIO 2002

DAL 1° GENNAIO 2003
(riassorbe l’aumento dell’1.1.2002)

IV con meno di due anni di servizio

€ 66,00

€ 140,00

IV

€ 66,00

€ 140,00

III con meno di 3000 abitanti

€ 66,00

€ 140,00

III con più di 3000 abitanti

II

€ 88,00

€ 186,00

II con più di 10.000 abitanti

I

€ 88,00

€ 186,00

Rovereto

Trento

€ 88,00

€ 186,00

COMPRENSORI

Con meno di 10.000 abitanti

€ 66,00

€ 140,00

Con più di 10.000 abitanti

€ 88,00

€ 186,00

2. La retribuzione di posizione è incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:

CLASSE

DAL 1° GENNAIO 2002

DAL 1° GENNAIO 2003
(riassorbe l’aumento dell’1.1.2002)

IV con meno di due anni di servizio

IV

€ 9,00

€ 18,00

III con meno di 3000 abitanti

€ 22,00

€ 46,00

III con più di 3000 abitanti

II

€ 13,00

€ 26,00

II con più di 10.000 abitanti

I

€ 20,00

€ 41,00

Rovereto

€ 31,00

€ 64,00

Trento

€ 43,00

€ 89,00

COMPRENSORI

Con meno di 10.000 abitanti

€ 22,00

€ 46,00

Con più di 10.000 abitanti

€ 13,00

€ 26,00

 

TITOLO IV

DIRETTORI DELLE APT PERIFERICHE DEL TRENTINO

Art. 8
Incrementi tabellari

1. Lo stipendio tabellare è rideterminato nelle seguenti misure annue lorde:

QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE

DAL 1° GENNAIO 2002

DAL 1° GENNAIO 2003

dirigente di prima fascia

€ 22.152,00

€ 23.040,00