AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 537 di data 25 marzo 2005, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’ipotesi di accordo concernente "Integrazione accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto autonomie locali 2002/2005 sottoscritto il 21.10.2003", il giorno 11 aprile 2005 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Pietro Patton - componente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini e per l’UPIPA da:

dott. Aldo Duca

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica       firmato

C.I.S.L. – FPS                         firmato

DIR.P.A.T.                              firmato

 

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo concernente "Integrazione accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali 2002/2005 sottoscritto il 21.10.2003."

 


Integrazione Accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali 2002/2005 sottoscritto il 21.10.2003

 

Premessa

1. In data 8 agosto 2000 è stato sottoscritto il C.C.P.L. di lavoro 1998-2001 dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali.

2. In data 21 ottobre 2003 è stato sottoscritto l’accordo stralcio del C.C.P.L. di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali 2002/2005.

3. Il presente contratto integra l’accordo stralcio di data 21 ottobre 2003 al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra le varie figure destinatarie del presente accordo.

 

 

TITOLO I

DIRIGENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Art. 1

1. Dopo l’art. 4 dell’accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali 2002/2005 sottoscritto il 21.10.2003 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4 bis
Dirigenza provinciale

1. A decorrere dall’1 marzo 2005 cessa di essere applicato nei confronti del Sovrintendente scolastico provinciale il trattamento economico previsto dall’art. 76, commi 1 e 2, del CCPL di data 8 agosto 2000 dell’area della dirigenza e dei segretari comunali."

 

 

TITOLO II

DIRIGENTI DEI COMUNI, DELLE I.P.A.B E SEGRETARI COMUNALI E COMPRENSORIALI

 

CAPO I
DIRIGENTI DEI COMUNI

Art. 2

1. Dopo l’art. 5 dell’accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali 2002/2005 sottoscritto il 21.10.2003 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 5 bis
Aumenti retributivi

1. A decorrere dall’1.1.2003 lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale sono fissati nei valori annui lordi di cui alla tabella allegato A, col. A/1 e A/2.

2. A decorrere dall’1.1.2003 la retribuzione di posizione corrisposta ai dirigenti sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali prevista dall’art. 85 del CCPL 8 agosto 2000 è incrementata nella misura del 6%, fermo restando il rispetto del limite massimo fissato nella tabella allegato A, col. A/3."

"Art. 5 ter
Retribuzione di posizione

1. A decorrere dall’1.1.2003 i limiti minimo e massimo della retribuzione di posizione prevista dall’art. 85 del CCPL 8 agosto 2000 sono fissati nei valori lordi di cui alla tabella allegato A, col. A/3."

"Art. 5 quater
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 86 del CCPL 8 agosto 2000 è incrementato dal 1.01.2003 come segue:

  1. di un importo corrispondente alla maggiorazione di cui al comma 2 dell’art. 5 bis;

  2. di un ulteriore importo pari al 7% del fondo medesimo esclusa la maggiorazione di cui alla lettera a) del presente comma.

2. Nei limiti delle risorse del fondo di cui alla lettera b) e con la decorrenza prevista al comma 1, gli enti rideterminano il valore economico della posizione con le modalità fissate dai commi 1 e 2 dell’art. 85 del CCPL 8 agosto 2000.

3. Eventuali incrementi disposti autonomamente dalle Amministrazioni rispetto al fondo per la retribuzione di posizione e risultato determinato contrattualmente ai sensi dell’art. 86 del CCPL 8 agosto 2000 sono riassorbiti negli incrementi di cui al primo comma lettera b) del presente articolo. Non sono soggetti a questi riassorbimenti gli incrementi del fondo riferiti all’attivazione di posti vacanti non originariamente finanziati. "

 

CAPO II

DIRIGENTI DELLE IPAB

Art. 3

1. Dopo l’art. 6 dell’accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali 2002/2005 sottoscritto il 21.10.2003 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 6 bis
Aumenti retributivi

1. A decorrere dall’1.1.2003 lo stipendio tabellare e l’indennità integrativa speciale sono fissati nei valori annui lordi di cui alla tabella allegato C, col. C/1 e C/2.

2. A decorrere dall’1.1.2003 la retribuzione di posizione corrisposta ai dirigenti sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali prevista dall’art. 85 del CCPL 8 agosto 2000 è incrementata nella misura del 6%.

3. A decorrere dall’1.1.2003 la retribuzione di posizione corrisposta ai dirigenti sulla base della graduazione delle posizioni dirigenziali è rideterminata ai sensi dell’art. 90 del CCPL di data 8 agosto 2000 con accordo di settore - in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle singole strutture – entro i valori annui lordi di cui alla tabella allegato C, col. C/3."

"Art. 6 ter
Trattamento economico del funzionario incaricato di sostituzione del dirigente di IPAB

1. A decorrere dall’1.1.2002 e secondo i criteri, le procedure e le modalità previste dal Regolamento organico del personale, adottato ai sensi del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L, al funzionario incaricato della temporanea sostituzione del direttore/dirigente di IPAB, è attribuita una indennità pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento ed il trattamento economico complessivo iniziale attribuito al direttore/dirigente sostituito a titolo di retribuzione tabellare, retribuzione di posizione ed indennità integrativa speciale. Spetta inoltre al sostituto, pro quota, in alternativa all’attribuzione al titolare, la retribuzione di risultato qualora la sostituzione abbia una durata superiore a 6 mesi.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è attribuito a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’incarico."

 

CAPO III

SEGRETARI COMUNALI E COMPRENSORIALI

Art. 4

1. Dopo l’art. 7 dell’accordo stralcio del contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali 2002/2005 sottoscritto il 21.10.2003 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 7 bis
Aumenti retributivi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 lo stipendio tabellare, l’indennità integrativa speciale e la retribuzione di posizione sono fissati nei valori annui lordi di cui alla allegata tabella Allegato B.

2. Gli incrementi di cui al primo comma non concorrono a rideterminare l’indennità di convenzione nelle modalità previste dal comma 1 dell’art. 95 del contratto collettivo provinciale 1998/2001.

3. Sono fatti salvi gli effetti di cui al comma 2 dell’art. 95 del C.C.P.L. del 8 agosto 2000".

"Art. 7 ter
Norma di Salvaguardia

1. Gli enti assicurano altresì che la retribuzione complessiva del Segretario (intesa come stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e retribuzione di posizione) non sia inferiore alla retribuzione complessiva, analogamente individuata, stabilita per la funzione dirigenziale di ruolo più elevata nell’ente o, in assenza di dirigenti, a quella della più elevata posizione organizzativa.

2. A tal fine gli enti corrispondono annualmente ai Segretari una integrazione della retribuzione di posizione pari alla eventuale differenza delle rispettive retribuzioni complessive.

3. Nei Comuni che hanno provveduto, ai sensi dell’art. 42 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L, alla nomina del Direttore Generale l’importo della integrazione da corrispondere al Segretario è determinata entro il limite massimo previsto dai commi precedenti tenendo conto delle eventuali funzioni gestionali attribuite".

"Art. 7 quater
Retribuzione di risultato - Valutazione

1. Nelle more della stipula del C.C.P.L. 2002-2005 continua ad applicarsi l’accordo sottoscritto il 15 giugno 2001.

2. La retribuzione di risultato riferita agli anni dal 2000 al 2004 è attribuita nella misura dell’80% di quella prevista dall’art. 94, comma 1, del CCPL 8 agosto 2000 ai segretari ai quali non sia stata applicata la procedura di cui all’accordo del 15 giugno 2001."

3. L’applicazione di questo articolo è disposta entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, termine entro il quale l’Amministrazione può effettuare la valutazione di cui all’accordo di data 15 giugno 2001.

"Art. 7 quinques
Trattamento economico del segretario con incarico presso una Unione di Comuni

1. Al segretario comunale comandato presso una Unione di Comuni, ovvero assunto come titolare presso una Unione dei Comuni, assegnato a funzioni di assistenza agli organi, rogito e verbalizzazione oltre che dell’Unione stessa, anche di più di due dei comuni aderenti, spettano con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2002 e comunque per la durata dell’incarico, la retribuzione tabellare, l’indennità integrativa speciale, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato pari a quelle relative alla classe di un comune con popolazione pari alla somma degli abitanti residenti nei comuni aderenti all’unione. Al suddetto trattamento può essere aggiunto un incremento della retribuzione di posizione di importo fino al 50% della stessa, correlato alle responsabilità assunte e all’impegno richiesto per lo svolgimento del suddetto incarico.

2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste per l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma 1, al segretario comunale comandato presso una Unione di Comuni, ovvero assunto come titolare presso una Unione di Comuni, spetta l’indennità di cui all’art. 95 del CCPL 8 agosto 2000, solo se tali funzioni sono assegnate per l’assistenza agli organi, rogito e verbalizzazione oltre che degli organi dell’Unione anche per almeno uno dei Comuni ad essa aderenti.

3. Agli altri segretari comunali comandati presso una Unione di Comuni, spetta, con la decorrenza di cui al comma 1, la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 95 del CCPL 8 agosto 2000 nella misura del 50% di quella spettante ai segretari comunali di IV classe, decorrente dalla data di assunzione da parte dell’Unione della gestione associata del servizio di segreteria comunale, solo se agli stessi sono assegnate le funzioni di assistenza agli organi, rogito e verbalizzazione in più di uno dei comuni aderenti all’unione.

4. L’indennità di cui all’art. 97 del CCPL 8 agosto 2000 è riassorbita dagli emolumenti di cui ai commi precedenti.

5. In ogni caso, dal 1 gennaio 2002 o, se posteriore, dalla data di assunzione da parte dell’Unione della gestione associata del servizio di segreteria comunale, cessa la corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 95 del CCPL 8 agosto 2000 relativa a convenzioni interessanti i comuni aderenti all’Unione. Eventuali maggiori importi corrisposti a tale titolo sono conguagliati con quanto spetta ai sensi di questo articolo.

 


 

 

ALLEGATO A

TRATTAMENTO ANNUO DIRIGENTI IN VIGORE DAL 01.01.2003

 

STIPENDIO TABELLARE 01.01.2003
(1)

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
 (2)

LIMITI MINIMI E MASSIMI
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

(3)

Dirigente 1^ fascia

€ 23.040,00

€ 6.925,61

€ 3.832,00

minimo

€ 20.426,00

massimo (2)

Dirigente 2^ fascia

€ 31.932,00

€ 7.571,23

€ 3.832,00

minimo

€ 20.426,00

massimo (2)

Note:

(1) Nel caso in cui il dirigente abbia in godimento al 01.01.2003 un’indennità integrativa speciale:

(2) Il limite massimo della retribuzione di posizione per i comuni di Trento e Rovereto è fissato in € 31.932,00 annui, sia per i dirigenti di 1^ fascia che di 2^ fascia.


ALLEGATO B

TRATTAMENTO ANNUO SEGRETARI IN VIGORE DAL 01.01.2003

CLASSE
COMUNE
COMPRENSORIO

STIPENDIO TABELLARE

(1)

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE (*)
(2)

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

(3)

IV classe
con meno di due anni di servizio

€ 23.040,00

€ 6.925,61

€ 2.231,24

IV classe

€ 23.040,00

€ 6.925,61

€ 6.062,43

III classe fino a 3.000 abitanti

€ 23.040,00

€ 6.925,61

€ 12.421,67

III classe con più di 3000 abitanti

€ 31.932,00

€ 7.571,23

€ 7.915,62

II classe fino a 10.000 abitanti

€ 31.932,00

€ 7.571,23

€ 7.915,62

II classe con più di 10.000 abitanti

€ 31.932,00

€ 7.571,23

€ 11.002,78

Comune di Rovereto

€ 31.932,00

€ 7.571,23

€ 17.167,57

Comuni di Trento

€ 31.932,00

€ 7.571,23

€ 22.993,67

Comprensori
fino a 10.000 abitanti

€ 23.040,00

€ 6.925,61

€ 12.421,67

Comprensori con più di 10.000 abitanti

€ 31.932,00

€ 7.571,23

€ 7.915,62

Note:

(*) Nel caso in cui il segretario abbia in godimento al 01.01.2003 un’indennità integrativa speciale:


ALLEGATO C

TRATTAMENTO ANNUO DIRIGENTI IPAB IN VIGORE DAL 01.01.2003

FASCIA

TRATTAMENTO
TABELLARE

(1)

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

(2)*

LIMITI MINIMI E MASSIMI
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

(3)

I

23.040,00

6.925,61

€ 3.832,00

minimo

II

23.040,00

6.925,61

III

23.040,00

6.925,61

€ 20.426,00

massimo

IV

23.040,00

6.925,61

Note:

(*) Nel caso in cui il dirigente abbia in godimento al 01.01.2003 un’indennità integrativa speciale: