AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2612 di data 17 ottobre 2008, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo provinciale per il personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali concernente il rinnovo del CCPL per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2008-2009, il giorno 22 ottobre 2008 nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli - componente

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo

prof. Luca Nogler

e per l’UPIPA dal:

dott. Massimo Giordani

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica                                      firmato

C.I.S.L. FPS                                                             firmato

U.I.L. FPL – Enti locali                                               firmato

DIR.P.A.T.                                                                firmato

Unione Trentina Segretari comunali e comprensoriali   firmato

 

hanno sottoscritto l’accordo provinciale per il personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali concernente il rinnovo del CCPL per il quadriennio giuridico 2006/2009 ed il biennio economico 2008-2009.


 

ACCORDO PROVINCIALE PER IL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI CONCERNENTE IL RINNOVO DEL CCPL PER IL QUADRIENNIO GIURIDICO 2006/2009 ED IL BIENNIO ECONOMICO 2008–2009.

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente CCPL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’area della dirigenza del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 1), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, e dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 1), dell’accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 del Consiglio provinciale, dei Comuni e loro Consorzi e associazioni, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex. IPAB) – per le quali sono dettate specifiche disposizioni anche per il personale assunto con contratto a tempo determinato - e dei Comprensori. Questo accordo si applica anche al personale appartenente alle qualifiche ad esaurimento della Provincia e degli enti strumentali secondo le specifiche disposizioni previste dal CCPL di data 27 dicembre 2005.

 

Art. 2
Decorrenza, durata, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 per la parte giuridica ed il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 per la parte economica. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo prescrizioni diverse di singole norme.

2. Per quanto non innovato dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le norme di cui al C.C.P.L. 2002-2005 sottoscritto in data 27 dicembre 2005 e all’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 di data 20 giugno 2007.

 

Art. 3
Ferie

1. All’art. 25 (Ferie) del CCPL di data 27.12.2005, come modificato dall’art. 3, c. 1, dell’Accordo di data 20.6.2007, il comma 6 è sostituito dal seguente comma:

"6. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, nonché in caso di fruizione di permessi per lutto, purché il dirigente abbia dato all'Amministrazione immediata e tempestiva informazione."

 

Art. 4
Tutela della maternità

1. L’art. 31 (Tutela della maternità) del CCPL di data 27.12.2005 è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 31
Tutela della maternità

1. Ai dirigenti si applicano il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, le successive modificazioni, nonché le integrazioni e le specificazioni contenute nei commi che seguono.

2. Alle lavoratrici madri o ai padri lavoratori e ai genitori adottivi e affidatari, in congedo di maternità o di paternità, spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione.

3. In caso di parto prematuro il secondo periodo di congedo di maternità o paternità, successivo al parto, decorre dalla data presunta del medesimo, nel limite della durata complessiva dei cinque mesi.

4. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001.

4bis. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del proprio figlio.

5. Il congedo parentale per i periodi previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, fruibili anche frazionatamene, è considerato assenza retribuita per i primi trenta giorni di calendario, computati complessivamente per entrambi i genitori, ridotti in caso di fruizione frazionata, per i quali spetta l’intera retribuzione; per il restante periodo alle lavoratrici madri o, in alternativa, ai lavoratori padri spetta il 30% della retribuzione fino ai tre anni di vita del bambino, con copertura integrale degli oneri previdenziali. Dai tre agli otto anni l’assenza non è retribuita, ma è garantita a carico dell’Amministrazione la copertura degli oneri previdenziali. La richiesta di congedo parentale va effettuata con quindici giorni di anticipo salvo casi di oggettivo impedimento.

6. Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e sino al compimento del terzo anno, in caso di malattia del figlio e per i periodi corrispondenti, la madre, o, in alternativa, il padre, ha diritto annualmente ad un massimo di trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico del S.S.P. o con esso convenzionato. Dal terzo all’ottavo anno tali assenze spettano nel limite di 10 giorni annui lavorativi non retribuiti per la malattia di ogni figlio, con copertura previdenziale a carico dell’Amministrazione. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Nel primo anno di vita le assenze per malattia del bambino sono retribuite fino a trenta giorni in alternativa al godimento dei primi trenta giorni di congedo parentale. Qualora i trenta giorni siano già stati usufruiti permane il diritto al congedo non retribuito. A decorrere dall’1 novembre 2008, i permessi per malattia del bambino sono computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.

7. Le assenze di cui ai precedenti commi possono essere fruite nell'anno solare cumulativamente con quelle previste dall’art. 30. I periodi di astensione di cui al comma 5 sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi, ad eccezione dei primi trenta giorni di assenza retribuita a decorrere dall’1 novembre 2008, gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità.

8. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 151/2001, qualora, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima in altre attività che comportano minore aggravio psico-fisico. Si applicano inoltre le disposizioni sul lavoro notturno di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 66/2003.

9. I genitori adottivi ed affidatari hanno diritto di fruire:

a. del congedo di maternità e paternità secondo la disciplina prevista dagli artt. 26 e 31 del d.lgs. n. 151/2001;

b. del congedo parentale di cui al comma 5. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Il trattamento economico e giuridico spettante per le assenze parentali o per maternità dei figli naturali con età compresa tra zero e tre anni è calcolato con riferimento ai primi tre anni dall'entrata del minore nel nucleo familiare.

10. Il diritto di assentarsi per congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, così come integrato dal presente articolo, e la relativa retribuzione, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

 

 

Art. 5
Spese di cura

1. In applicazione dell’art. 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006) l’art. 40 (Spese di cura) del CCPL di data 27.12.2005 è abrogato con effetto dall’1 gennaio 2009.

 

 

Art. 6
Obblighi delle parti

1. Il comma 1 dell’art. 50 (Obblighi delle parti) del CCPL di data 27.12.2005 è sostituito dal seguente comma:

"1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 49, la risoluzione del rapporto di lavoro è preceduta da comunicazione scritta dell’Amministrazione ed opera a decorrere dalla data di effettivo percepimento del trattamento pensionistico. Nel caso di cui alla lettera b) dell'art. 49, l'Amministrazione può risolvere il rapporto con comunicazione preventiva inoltrata almeno 4 mesi prima dell’evento, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno 90 giorni prima del verificarsi della condizione prevista. L'Amministrazione si esprime sulla richiesta di permanenza in servizio entro l'iniziale data di risoluzione comunicata al dirigente, tenuto conto delle esigenze organizzative e di servizio."

 

 

 

CAPO II

DIRIGENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
E DEGLI ENTI STRUMENTALI

 

Art. 7
Disposizioni in materia di ferie
per i dirigenti generali della PaT

1. Le ferie residue, eccedenti le otto giornate liquidabili ai sensi dell’art. 3, c. 1, dell’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali di data 20 giugno 2007, relative ad annualità precedenti il 2007, qualora non siano state fruite per ragioni di servizio alla data del 31 dicembre 2009, sono mantenute in godimento ed eventualmente potranno essere liquidate unicamente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 8
Integrazione al comma 4 dell’art. 78 CCPL di data 27.12.2005

1. Dopo il secondo periodo del comma 4 dell’art. 78 del CCPL di data 27.12.2005 è aggiunto, con effetto dall’entrata in vigore del predetto contratto, il seguente periodo:

"Quanto disposto dal presente comma si applica in tutti i casi in cui al dirigente generale ad esaurimento o al dirigente già preposti a strutture organizzative sia attribuito un ulteriore incarico di preposizione a strutture organizzative di I o di II livello."

 

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

CAPO I

INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

NORME COMUNI

 

Art. 9
Effetti nuovi stipendi
per il biennio economico 2008-2009

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente CCPL per il biennio economico 2008-2009 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sui trattamenti di fine servizio comunque denominati, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dal presente CCPL per il biennio economico 2008-2009 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

 

 

TITOLO III

INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

PER I DIRIGENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

E DEGLI ENTI STRUMENTALI

 

Art. 10
Nuovo stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare del personale dirigente della Provincia e degli enti strumentali previsto dall’Allegato Tabella 1) all’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 di data 20 giugno 2007 è rideterminato, alle date dell’1 gennaio 2008, 1 luglio 2008 e 1 gennaio 2009 nelle misure indicate all’Allegato 1) al presente CCPL.

Art. 11
Incremento retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione in godimento al personale dirigente di servizio o con incarico non correlato economicamente al trattamento del dirigente generale è incrementata dell’1,7% all’1 gennaio 2008, di un ulteriore 1,3% all’1 luglio 2008 e di un ulteriore 2% all’1 gennaio 2009, con arrotondamento delle misure risultanti all’euro superiore.

 

Art. 12
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato

1. Il comma 6 dell’art. 71 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del CCPL di data 27.12.2005, come modificato dall’art. 10 dell’Accordo di data 20.6.2007, è abrogato.

2. Il comma 7 dell’art. 71 (Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato) del CCPL di data 27.12.2005, come modificato dall’art. 10 dell’Accordo di data 20.6.2007, è sostituito dal seguente comma:

"7. Per gli enti strumentali pubblici, la Giunta provinciale individua i criteri per la quantificazione della retribuzione di posizione delle relative strutture, nel rispetto dei limiti previsti dal CCPL, in un’ottica di omogeneizzazione con quanto previsto per analoghe strutture operanti presso la Provincia, tenendo peraltro conto della peculiarità dello svolgimento delle funzioni dirigenziali presso gli enti strumentali stessi."

 

Art. 13
Riconoscimento esperienza professionale

1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 15 dell’accordo provinciale concernente il biennio economico 2006–2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali sottoscritto il 20 giugno 2007, è interpretato nel senso che lo stesso si applica anche nel caso di dirigenti messi a disposizione di società della Provincia, comprese le Fondazioni, qualora l’eventuale integrazione della retribuzione di posizione disposta dalle predette società/fondazioni comporti la corresponsione di una retribuzione di posizione per importi complessivamente superiori a quelli previsti per strutture provinciali collocate in terza fascia.

 

 

TITOLO IV

INCREMENTI DEL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009

DIRIGENTI DEI COMUNI, DELLE A.P.S.P. (ex IPAB) E SEGRETARI COMUNALI
E COMPRENSORIALI

 

Art. 14
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo IV si applicano esclusivamente nei confronti del personale dirigente dei comuni, del personale dirigente delle A.P.S.P. (ex IPAB) e dei segretari comunali e comprensoriali.

 

 

CAPO I

DIRIGENTI DEI COMUNI

 

Art. 15
Stipendio tabellare

1. La retribuzione fondamentale del personale dirigenziale dei Comuni prevista dall’allegato Tabella 2) all’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 di data 20 giugno 2007 è rideterminata, alle date dell’1 gennaio 2008, 1 luglio 2008 e 1 gennaio 2009 nelle misure indicate all’Allegato 2) al presente CCPL.

 

Art. 16
Incremento retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione in godimento ai dirigenti dei comuni è incrementata dell’1,7% all’1 gennaio 2008, di un ulteriore 1,3% all’1 luglio 2008 e di un ulteriore 2% all’1 gennaio 2009, con arrotondamento delle misure risultanti all’euro superiore.

2. Nella valutazione dell’attività del dirigente addetto all’Avvocatura dei Comuni, dovrà essere valutata l’attività defensionale svolta con riferimento anche alla possibilità di patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.

 

Art. 17
Incremento dell’indennità di risultato

1. L’importo dell’indennità di risultato previsto dagli artt. 89 e 98 del CCPL 2002-2005 di data 27 dicembre 2005, come modificato dall’art. 22 dell’Accordo sul biennio economico 2006-2007 e parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007, è così rideterminato:

- per i segretari di IV classe e di III classe con meno di 3.000 abitanti
€ 4.738,00 per il 2008 e € 4.830,00 dal 2009;

- per i segretari delle altre classi e per i dirigenti
€ 7.000,00 per il 2008 e € 7.140,00 dal 2009.

 

 

CAPO II

DIRIGENTI DELLE A.P.S.P.

(ex IPAB)

 

Art. 18
Stipendio tabellare

1. Lo stipendio tabellare del personale dirigenziale delle A.P.S.P. (ex IPAB) previsto dall’allegato Tabella 3) all’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 di data 20 giugno 2007 è rideterminato, alle date dell’1 gennaio 2008, 1 luglio 2008 e 1 gennaio 2009 nelle misure indicate all’Allegato 3) al presente CCPL.

2. Dall’1 gennaio 2008, ai direttori incaricati delle A.P.S.P., appartenenti all’area non dirigenziale, spettano gli importi relativi allo stipendio tabellare e all’indennità integrativa speciale di cui alla tabella Allegato 3) al presente CCPL. Durante l’incarico è sospesa l’erogazione delle altre voci retributive fondamentali comunque in godimento.

3. Con decorrenza 1 gennaio 2008, ai direttori delle A.P.S.P. assunti con contratto a tempo determinato può essere attribuita una indennità ad personam che costituisce parte integrante della retribuzione fissa e continuativa, nel limite dell’ammontare massimo della retribuzione di posizione contrattualmente prevista per i dirigenti provinciali.

 

Art. 19
Incremento retribuzione di posizione

1. La retribuzione di posizione in godimento ai dirigenti delle A.P.S.P. (ex IPAB) è incrementata dell’1,7% all’1 gennaio 2008, di un ulteriore 1,3% all’1 luglio 2008 e di un ulteriore 2% all’1 gennaio 2009, con arrotondamento delle misure risultanti all’euro superiore.

2. Ai direttori incaricati delle A.P.S.P., già appartenenti all’area della dirigenza, fino a quando non sarà ridefinita la graduazione della retribuzione di posizione in accordo di settore, all’interno dei limiti stabiliti nell’allegata Tabella 3) al presente CCPL, saranno mantenute le retribuzioni di posizione in godimento con l’aggiornamento di cui al comma 1.

3. Dall’1 gennaio 2008 ai direttori incaricati delle A.P.S.P., appartenenti all’area non dirigenziale, spetta, a titolo di retribuzione di posizione, in attesa che l’accordo di settore definisca la graduazione della suddetta retribuzione, l’importo minimo di cui alla Tabella 3) allegata al presente CCPL o un importo che assicuri un trattamento economico non inferiore a quello in godimento fino al 31 dicembre 2007.

 

 

CAPO III

SEGRETARI COMUNALI E COMPRENSORIALI

 

Art. 20
Stipendio tabellare
e indennità di posizione

1. Lo stipendio tabellare e la retribuzione di posizione dei segretari comunali e comprensoriali previste dall’allegato Tabella 4) all’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 di data 20 giugno 2007 sono rideterminati, alle date dell’1 gennaio 2008, 1 luglio 2008 e 1 gennaio 2009 nelle misure indicate all’Allegato 4) al presente CCPL.

 


Allegati 1) 2) 3) 4)

ALLEGATI 1) 2) 3) 4)