AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

L'anno 2007, il giorno 10 maggio, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo

prof. Luca Nogler

 

e per l’UPIPA dal:

dott. Massimo Giordani

 

e la delegazione sindacale, composta da:

C.G.I.L. - Funzione pubblica                                           firmato

per C.I.S.L. FPS                                                           firmato

U.I.L. FPL – Enti locali                                                   firmato

DIR.P.A.T.                                                                  firmato

per Unione Trentina Segretari comunali e comprensoriali      firmato

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto l’accordo per la definizione di alcuni aspetti del trattamento accessorio del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali.


ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DI ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’area della dirigenza del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 1), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, e dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto di cui all’art. 2, comma 1, punto 1), dell’accordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 del Consiglio provinciale, dei Comuni e loro Consorzi ed associazioni, dei Comprensori e delle ex IPAB a carattere assistenziale.

 

Art. 2
Somma forfetaria

1. Dalla medesima decorrenza prevista per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, al dirigente che non chiede il rimborso dei pasti ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 4 dell’allegato D) al C.C.P.L. 2002-2005 dell’area della dirigenza e segretari comunali di data 27 dicembre 2005, è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00 per missioni di almeno 8 ore, elevata ad € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. La mancata indicazione sul foglio di viaggio dell’eventuale fruizione di vitto a carico di altre amministrazioni, costituisce illecito sanzionato disciplinarmente.

 

Art. 3
Viaggi di missione in paesi disagiati

1. Per le missioni in Paesi particolarmente disagiati per le quali risulta oggettivamente difficoltosa la produzione della documentazione di spesa, l’organo di governo dell’Ente provvede a fissare un trattamento economico forfetario a titolo di rimborso spese, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio.

 

Art. 4
Buono pasto

1. Dalla medesima decorrenza prevista per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, l’importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa realizzato tramite buoni pasto nonché per le spese sostenute per ciascun pasto è elevato ad € 6,00. L’eventuale maggior costo è a carico del dipendente.

2. L’importo di cui al comma 1 è usufruibile dal dipendente sia nel caso di prestazione resa nella sede di servizio che fuori sede di servizio, qualora autorizzata. Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire del rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all’art. 2 qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa. Per quanto non modificato dal presente accordo continua ad applicarsi quanto previsto all’art. 58, commi 1 e 3, del CCPL del Comparto autonomie locali di data 20.10.2003 (Mensa) per effetto del rinvio operato dall’art. 28 del C.C.P.L. 2002-2005 del personale dirigenziale di data 27 dicembre 2005.

 

Art. 5
Norma finale

1. Dalla medesima decorrenza prevista per il personale del Comparto Autonomie locali – area del personale non dirigenziale, sono abrogati l’art. 4, comma 1, lettere e), f), l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 e l'art. 7 dell'Allegato D) al C.C.P.L. 2002-2005 dell’area della dirigenza e segretari comunali di data 27 dicembre 2005.