AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2388 di data 22 ottobre 2010, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo di modifica del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali, il giorno 29 ottobre 2010, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

prof. Carmine Russo

prof. Luca Nogler

 

e per l’UPIPA da:

dott. Massimo Giordani

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica                                           non firmato

per la C.I.S.L. FPS                                                                  firmato

per la U.I.L. FPL – Enti locali                                                    firmato

per la DIR.P.A.T.                                                                     firmato

per l’Unione Trentina Segretari comunali e comprensoriali          firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo di modifica del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali.


ACCORDO DI MODIFICA DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

 

Art. 1
Retribuzione di posizione

1. All’art. 72 CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, così come modificato dall’art. 11 dell’Accordo per il biennio economico 2006/2007 – parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007, il comma 2 è sostituito, con effetto dall’1 gennaio 2007, dal seguente nuovo comma:

"2. L’entità della retribuzione di posizione viene determinata in particolare attraverso i seguenti elementi, anche in concorso tra loro: graduazione delle strutture e maturazione di significativi periodi di servizio nell’incarico di dirigente.".

2. Al comma 4 dell’art. 72 CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, così come modificato dall’art. 11 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007, è aggiunto, con effetto dall’1 gennaio 2010, il seguente periodo:

"e fino al massimo del 100% della retribuzione di posizione prevista per la precedente preposizione a struttura di secondo livello per i dirigenti titolari di incarichi speciali che siano dotati di un’anzianità di servizio nella qualifica particolarmente consistente e che alla data del 1° gennaio 2010 abbiano in corso il meccanismo della clausola di salvaguardia.".

Art. 2
Retribuzione di posizione dirigenti enti museali

1. Con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2010, l’importo massimo della retribuzione di posizione dei dirigenti incaricati della direzione degli enti museali di più elevata rilevanza della Provincia non può eccedere la misura prevista alla voce "retribuzione tabellare complessiva" del dirigente con trattamento economico di dirigente generale.

 

Art. 3
Disposizioni in materia di ferie per i dirigenti della PAT

1. L’art. 7 (Disposizioni in materia di ferie per i dirigenti generali della PAT) dell’accordo per il rinnovo del CCPL 2006/2009 – biennio economico 2008-2009 di data 22 ottobre 2008 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 7
Disposizioni in materia di ferie per i dirigenti della PAT

1. Le ferie residue, eccedenti le otto giornate liquidabili ai sensi dell’art. 3, c. 1, dell’Accordo provinciale concernente il biennio economico 2006-2007 e norme sulla parte giuridica 2006-2009 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali di data 20 giugno 2007, relative ad annualità fino al 2009 compreso, qualora non siano state fruite per ragioni di servizio alla data del 31 dicembre 2010, sono mantenute in godimento ed eventualmente potranno essere liquidate unicamente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro."

 

Art. 4
Assenze per malattia

1. Il comma 6 dell’art. 33 (Assenze per malattia) del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 è sostituito dal seguente comma:

"6. L'assenza per malattia, ovvero la sua eventuale prosecuzione, deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio della giornata lavorativa in cui si verifica, salvo comprovato impedimento, con l'obbligo di inviare relativo certificato medico all'Amministrazione di appartenenza, qualora l'assenza si protragga oltre i due giorni lavorativi, entro la quinta giornata dall'inizio della malattia, ovvero dalla sua prosecuzione. Nel caso in cui i due giorni lavorativi di assenza siano intervallati da una festività e/o riposo, l’assenza del secondo giorno lavorativo deve essere comunque documentata."

 

Art. 5
Trattamento economico del funzionario incaricato di sostituzione

1. All’art. 78 del CCPL 2002-2005 di data 27.12.2005, come integrato dall’art. 8 Accordo di data 22 ottobre 2008, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. In casi particolari, la Giunta provinciale può stabilire che le modalità di attribuzione della retribuzione di risultato nei confronti del direttore/funzionario incaricato siano quelle previste per il personale titolare della qualifica di dirigente."

Art. 6
Modalità erogazione retribuzione di risultato
dirigenza PaT

1. La retribuzione di risultato, per i dirigenti della PaT e degli enti strumentali, è corrisposta dopo il termine del primo anno del biennio di valutazione, in acconto e salvo conguaglio, limitatamente al 70% della misura media attribuibile in relazione alla disponibilità del Fondo, fatta salva la possibilità per la Giunta provinciale, in casi particolari, di fissarne l’erogazione su base annuale.