AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 440 di data 9 marzo 2012, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo per la determinazione dei compensi spettanti ai dirigenti della Provincia per lo svolgimento degli incarichi di cui all’art. 47 bis, comma 4, della legge provinciale n. 7/1997, il giorno 21 marzo 2012, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – presidente

 

per la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica                                        firmato

 

per la C.I.S.L. FP                                                                 firmato

 

per la U.I.L. FPL – Enti locali                                                 firmato

 

per la DIR.P.A.T. firmato

 

per l’Unione Trentina Segretari comunali e comprensoriali      firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo per la determinazione dei compensi spettanti ai dirigenti della Provincia per lo svolgimento degli incarichi di cui all’art. 47 bis, comma 4, della legge provinciale n. 7/1997.


 

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIRIGENTI DELLA PROVINCIA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI DI CUI ALL’ART. 47 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 7/1997.

 

 

Premessa

 

Il presente accordo è redatto in attuazione del comma 4 dell’art. 47 bis della legge provinciale n. 7/1997, che demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della misura dei compensi da corrispondere annualmente al personale provinciale titolare degli incarichi di amministratore o di revisore dei conti presso le agenzie e gli enti strumentali di cui agli artt. 32 e 33 della legge provinciale n. 3/2006.

 

Art. 1
Campo di applicazione e decorrenza dell’accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai dirigenti della Provincia per i quali, ai sensi del comma 4 dell’art. 47 bis della legge provinciale n. 7/1997, rientri negli obblighi di servizio l’espletamento degli incarichi di amministratore o di revisore dei conti presso le agenzie e gli enti strumentali individuati rispettivamente dagli artt. 32 e 33 della l.p. n. 3/2006.

2. Le disposizioni del presente Accordo hanno effetto con riferimento alle prestazioni rese dai titolari degli incarichi di amministratore o di revisore dei conti a partire dal mese di gennaio 2011.

 

Art. 2
Misura del compenso spettante
e modalità di erogazione

1. L’ammontare del compenso da corrispondere al personale di cui all’art. 1, comma 1, è stabilito nella misura dell’80 per cento dell’importo complessivo riconosciuto a vario titolo dall’ente strumentale/agenzia per lo svolgimento dell’incarico di amministratore o di revisore dei conti (ad esclusione dei rimborsi spese).

2. Il compenso di cui al comma 1 del presente articolo è corrisposto con cadenza annuale, al termine del periodo di riferimento delle prestazioni, una volta accertato l’avvenuto versamento da parte dell’ente strumentale/agenzia presso cui il dirigente svolge l’incarico di amministratore o di revisore dei conti, dell’importo complessivo riconosciuto per l’intero anno solare, comprensivo degli oneri riflessi.

3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 47 bis della legge provinciale n. 7/1997, l’importo da corrispondere annualmente non può in ogni caso essere superiore al 25 per cento della retribuzione lorda fondamentale spettante al personale interessato in quello stesso anno.

4. Il compenso disciplinato da questo articolo non è utile ai fini del TFR.

 

Art. 3
Finanziamento dell’accordo

1. Ai sensi del comma 4 dell’art. 47 bis l.p. n. 7/1997, al finanziamento dei compensi di cui al presente accordo si provvede con le somme versate al bilancio della Provincia dagli enti interessati.

 

Art. 4
Incremento dotazione del fondo per la
retribuzione di posizione e di risultato

1. L’ammontare delle entrate che residua dopo la copertura dei costi derivanti dall’applicazione del presente Accordo affluisce al fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell’anno successivo a quello a cui le entrate sono riferite.