AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1144 di data 9 luglio 2021, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato dell’accordo inerente le distinte disposizioni del CCPL del Comparto autonomie locali – area della dirigenza e dei segretari comunali - per il giornalista preposto con funzioni di dirigente all’Ufficio Stampa della Provincia, il giorno 07 ottobre 2021,

con l’intervento della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) ai sensi dell’art. 9, comma 5, della legge n. 150/2000 e dell’art. 11 della legge provinciale n. 5 di data 6 agosto 2019, come confermato dall’art. 13 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019:

 

per il Sindacato Giornalisti del Trentino alto Adige – FNSI         firmato

le delegazioni sotto rappresentate:

per la parte pubblica, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

prof. Giorgio Bolego - Presidente

 

per la delegazione sindacale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.                                                             firmato

per la C.I.S.L. F.P.                                                             firmato

per la U.I.L. FPL - Enti Locali                                                firmato

per la DIR.P.A.T.                                                                firmato

per l’Unione Trentina Segretari comunali                                 firmato

per la UIL FPL – Coordinamento dirigenza PTA                          firmato

per la FEDIR Sanità                                                             firmato

 

CONVENGONO e SOTTOSCRIVONO

l’accordo inerente le distinte disposizioni del CCPL del Comparto autonomie locali – area della dirigenza e dei segretari comunali - per il giornalista preposto con funzioni di dirigente all’Ufficio Stampa della Provincia.


ACCORDO INERENTE LE DISTINTE DISPOSIZIONI DEL CCPL DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI - PER IL GIORNALISTA PREPOSTO CON FUNZIONI DI DIRIGENTE ALL’UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA.

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Disciplina applicabile e decorrenze

1. Il rapporto di lavoro del giornalista assunto ai sensi dell’art. 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e preposto all’Ufficio Stampa della Provincia, al quale sono assegnati, secondo le disposizioni del comma 2 dell’art. 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, le funzioni, i compiti e le responsabilità di dirigente di servizio è regolato, con effetto dall’1 novembre 2019, dalle norme del presente Accordo e, per quanto compatibili, dalle norme dei vigenti CCPL del Comparto Autonomie locali – area della dirigenza e dei segretari comunali. Sono fatti salvi i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato fino alla sua scadenza.

2. Nei confronti del giornalista di cui al comma 1 trovano applicazione, in materia di costituzione del rapporto di lavoro, le disposizioni di cui all’art. 77 della legge provinciale n. 12/1983.

3. La legge su "Ordinamento della professione giornalistica" di data 3 febbraio 1963, n. 69, garantisce l’autonomia professionale del giornalista e fissa i contenuti della sua deontologia professionale.

4. La legge n. 150 del 7 giugno 2000 stabilisce norme di principio in ordine alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

 

CAPO II

RETRIBUZIONE

 

Art. 2
Retribuzione complessiva

1. La retribuzione complessiva del giornalista preposto alla direzione dell’Ufficio Stampa della Provincia, al quale sono assegnati, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, le funzioni, i compiti e le responsabilità di dirigente di servizio è costituita dalle seguenti voci:

a) retribuzione fondamentale:

a.1) stipendio tabellare complessivo di cui alla tabella Allegato 1) all’Accordo stralcio per il triennio contrattuale 2016/2018 di data 29.12.2016, come sostituita con l’accordo negoziale di data 27.02.2017, per il personale con qualifica di dirigente della Provincia, posizione funzionale di dirigente, cui si aggiunge l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 nella misura prevista dall’accordo sindacale per l’area della dirigenza della Provincia di data 10.11.2020,

a.2) retribuzione di posizione nella misura spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni del CCPL dell’area della dirigenza del Comparto AA.LL., al dirigente della Provincia preposto a struttura di 4^ fascia;

         b) retribuzione accessoria:

b.1) retribuzione di risultato nella misura spettante al personale dirigente della Provincia, in applicazione delle vigenti disposizioni del CCPL dell’area della dirigenza del Comparto AA.LL.;

b.2) indennità redazionale come regolata al successivo art. 3.

Art. 3
Indennità redazionale

1. Al Capo dell’Ufficio Stampa della Provincia è attribuita una indennità redazionale, da corrispondere per dodici mensilità, la cui misura annua lorda è stabilita dalla Giunta provinciale all’atto dell’assunzione tra un minimo del 10% ed un massimo del 50% della retribuzione annua complessiva su tredici mensilità costituita dalle seguenti voci: stipendio tabellare complessivo, retribuzione di posizione per il dirigente preposto a struttura di 4^ fascia e importo di retribuzione di risultato per i dirigenti di struttura semplice utilizzato per la costituzione del relativo fondo.

2. L'indennità redazionale è ridotta nella misura di 1/12 dell’importo annuo attribuito nel caso di assenze (escluse le ferie e gli infortuni nonché il congedo di maternità e paternità e le altre assenze previste dal decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 se integralmente retribuite) superiori a 30 giorni continuativi e per ogni periodo multiplo.

 

CAPO III

STRUTTURA DEL RAPPORTO

 

Art. 4
Disposizioni in materia di ferie arretrate

1. Le ferie arretrate maturate, secondo la disciplina contenuta nel contratto nazionale di lavoro giornalistico precedentemente applicabile, dal giornalista preposto all’Ufficio Stampa della Provincia alla data di sottoscrizione del presente accordo dovranno essere fruite con la gradualità richiesta dalla funzionalità redazionale e per periodi dislocati in tutto l'anno solare. Fatti salvi i casi previsti dalla legislazione vigente, le ferie non godute non sono monetizzabili. 

2. In presenza di rilevanti quantità di ferie arretrate, il programma di graduale smaltimento potrà essere sviluppato in relazione all'intero arco temporale di permanenza del giornalista alle dipendenze dell’Amministrazione provinciale.    

Art. 5
Aggiornamento culturale e professionale

1. L’Amministrazione promuove la partecipazione del giornalista a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative culturali-professionali attinenti le specifiche competenze.

2. L’Amministrazione favorisce l’assolvimento degli obblighi della formazione continua prevista per gli iscritti all’Ordine, considerando servizio a tutti gli effetti la partecipazione ai corsi aventi contenuto di carattere deontologico.

3. Per gli aspetti relativi alle modalità di svolgimento e di partecipazione all’attività di formazione si rinvia a quanto previsto all’art. 29 "Formazione" del CCPL 2002/2005 di data 27 dicembre 2005, come integrato dall’art. 5 dell’Accordo negoziale di data 20.6.2007 e dall’art. 7 del CCPL 2016/2018 di data 29.10.2018.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 6
Previdenza dei giornalisti

1. Ai fini del trattamento previdenziale ed assistenziale il giornalista è iscritto all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.) secondo le previsioni dell’art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall’art. 76 della legge 23.12.2000, n. 388.

Art. 7
Cassa autonoma di assistenza
integrativa dei giornalisti italiani

1. L’iscrizione per adesione del giornalista alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani (ora Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso) avviene senza oneri a carico dell’Amministrazione. Al fine di agevolare le operazioni gestionali a carico del personale, la quota di contribuzione volontaria del dipendente e la quota di servizio (0,30%) per il giornalista che ha già rilasciato le deleghe o che le conferirà in futuro sono versate direttamente dall’ente con trattenuta sulla retribuzione dell’interessato. A decorrere dall’1 gennaio 2021 viene a cessare il versamento della quota datore di lavoro.

Art. 8
Fondo pensione complementare dei Giornalisti italiani

1. L’iscrizione al Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani e la relativa contribuzione a carico ente e dipendente cessano a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Art. 9
Norma finale

1. Le parti firmatarie di questo accordo si impegnano ad incontrarsi, con l’intervento della Federazione nazionale della Stampa italiana, all’esito della definizione in sede ARAN della "apposita sequenza contrattuale" inerente la "specifica regolazione di raccordo" del lavoro giornalistico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni locali al fine di verificare in sede provinciale l’armonizzazione con la nuova disciplina prevista a livello nazionale, se di miglior favore.

2. L’intervento della Federazione nazionale della Stampa italiana (FNSI) – così come previsto dall’art. 9, comma 5, della legge 150/2000 e dall’art. 11 della legge provinciale n. 5 di data 6 agosto 2019, come confermato dall’art. 13 della legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019, sarà garantito in tutte le negoziazioni afferenti il personale appartenente alla figura professionale di giornalista.