AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1070 di data 30 giugno 2017, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo stralcio per la disciplina transitoria e a regime del personale dipendente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con qualifica dirigenziale ex PTA, il giorno luglio 2017, nella sala riunioni grande al 4° piano del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, in Via G. Grazioli n. 1 – Palazzo Verdi, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, rappresentata da:

prof. Giorgio Bolego – Presidente

 

e la delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.                                              firmato

per la C.I.S.L. F.P.                                              firmato

per la U.I.L. FPL - Enti Locali                                 firmato

per la DIR.P.A.T.                                                 firmato

per l’Unione Trentina Segretari comunali                   firmato

per la UIL FPL – Coordinamento dirigenza SPTA         firmato

per la FEDIR SANITA’                                            firmato

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

l’accordo stralcio per la disciplina transitoria e a regime del personale dipendente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con qualifica dirigenziale ex PTA.

 

 

 


 

Accordo stralcio per la disciplina transitoria e a regime del personale dipendente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari con qualifica dirigenziale ex PTA

 

Premessa

L’articolo 44, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 2010 stabilisce che l’ordinamento del personale dipendente dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, è disciplinato dalla normativa concernente l’ordinamento del personale della Provincia.

L’articolo 44, comma 10 ter, della stessa legge, specifica che la Giunta provinciale, con propria deliberazione, impartisce all’Azienda provinciale per i servizi sanitari direttive finalizzate al progressivo adeguamento dell’organizzazione amministrativa e tecnica a quanto previsto dalla legge sul personale della Provincia.

A queste disposizioni la Giunta provinciale ha dato seguito con le deliberazioni n. 960/2016 e n. 2539/2016.

In particolare con la deliberazione n. 960 del 2016, con riguardo alla dirigenza di struttura complessa e di struttura semplice, si è stabilito quanto segue: " Con riferimento a quanto disposto al comma 10 ter dell’articolo 44 l.p. n. 16/2010 ed in relazione alla riorganizzazione amministrativa e tecnica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, pur in attesa della definizione da parte della Giunta provinciale delle specifiche direttive previste dal suddetto comma 10 ter, le parti negoziali provvederanno a definire i seguenti aspetti nell’ambito dell’ordinamento organizzativo stabilito dalla legge provinciale n. 7/1997:

  1. prendere atto che la nuova struttura sarà fondata su un numero limitato di strutture complesse denominate Dipartimenti (strutture complesse) e di strutture semplici denominate Servizi, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale, con la possibilità per il regolamento aziendale di prevedere Unità di missione strategiche e semplici;

  2. disciplinare le modalità di fissazione dei trattamenti economici per le strutture complesse e quelle semplici, in analogia con quanto previsto per le analoghe strutture provinciali, tenuto conto delle peculiarità aziendali;

  3. introdurre meccanismi di salvaguardia economica analoghi a quelli previsti dal CCPL dell’area della dirigenza del Comparto autonomie locali. Per i già titolari di struttura complessa per congruo periodo di tempo, ai quali sia conferita la direzione di una struttura semplice, sarà preso a riferimento il trattamento economico differenziale rispetto alla retribuzione attribuita per una struttura semplice; la contrattazione collettiva dovrà stabilire la durata del "congruo periodo";

  4. specificare la collocazione nelle economie di spesa della componente retributiva ad personam determinata ai sensi della lettera c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dirigente beneficiario;

  5. definire l’entità dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato affidata alla competenza aziendale, sulla base di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale".

In attuazione di quanto previsto dall’art. 44, comma 10 ter della l.p. n. 16/2010, la Giunta provinciale ha adottato la delibera n. 2539/2016 con la quale si è stabilito di ricondurre l’attuale assetto aziendale ad una struttura su tre livelli, di cui due di livello dirigenziale ed uno di livello non dirigenziale, come di seguito riportato:

Dipartimenti tecnico amministrativi: fino a n. 6 articolati secondo aree omogenee di attività e servizi;

Servizi: fino a n. 27 Servizi/Unità di missione semplice;

Uffici: fino a n. 55 Uffici/Incarichi speciali.

In attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata disciplina legislativa e delle direttive della Giunta provinciale, le parti sono giunte alla conclusione del seguente accordo.

 

Art. 1
Assetto economico a regime del personale ex PTA dell’A.P.S.S.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la retribuzione tabellare complessiva dei dirigenti ex PTA dipendenti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (d’ora in poi "APSS") è quella prevista per il personale con qualifica dirigenziale dell’area della dirigenza del Comparto autonomie locali (vedi allegato 1 all’accordo 29 dicembre 2016 come sostituito dall’allegato 1 all’accordo sindacale di data 27 febbraio 2017) rispettivamente per il dirigente con trattamento economico di dirigente generale e dirigente.

2. Eventuali trattamenti economici già in godimento nella qualifica dirigenziale comunque connessi all’anzianità di servizio sono conservati ad personam nella retribuzione fondamentale in aggiunta alla retribuzione tabellare complessiva di cui al comma 1. Tali trattamenti sono sospesi per il periodo di assegnazione ad incarichi di livello superiore.

3. Spetta inoltre la retribuzione di posizione nella misura fissata dall’Azienda per la rispettiva struttura di preposizione.

4. Spetta al termine di ogni anno una retribuzione di risultato.

 

Art. 2
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell’Azienda

1. Il fondo per la retribuzione di posizione, distinto fra fondo destinato alle strutture complesse e alle strutture semplici, è calcolato rispettivamente sulla base dell’importo medio della retribuzione di posizione rilevato presso la Provincia al 1° gennaio di ogni anno e moltiplicato per il numero di incarichi attivati. A fine periodo l’importo del fondo è ragguagliato al periodo di effettiva attribuzione dell’incarico in ciascun anno. Le somme conseguentemente non utilizzate in ciascun anno transitano in economia.

2. Il fondo per la retribuzione di risultato, distinto fra fondo destinato alle strutture complesse e alle strutture semplici, è calcolato rispettivamente sulla base dell’importo medio della retribuzione di risultato rilevato presso la Provincia al 1° gennaio di ogni anno e moltiplicato per il numero di incarichi attivati purché di durata almeno semestrale in ciascun anno. Le somme conseguentemente non utilizzate in ciascun anno transitano in economia salvo quanto previsto al comma 6 per la retribuzione di risultato.

3. Al finanziamento del fondo per la retribuzione di posizione e risultato e della differenza retributiva di cui al comma 1 dell’art. 3, si provvede con risorse a carico del bilancio aziendale.

4. La retribuzione di risultato spetta per periodi di preposizione di almeno sei mesi in ciascun anno, rapportata al periodo di effettiva preposizione. Non spetta la retribuzione di risultato per periodi di preposizione inferiori a 6 mesi.

5. Alla graduazione delle strutture semplici e della connessa retribuzione di posizione si provvede secondo la metodologia applicata presso la Provincia. Per le strutture complesse la retribuzione di posizione è la stessa prevista per i Dipartimenti della Provincia.

6. Ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato, a partire dall’anno 2018 si applica la metodologia in uso presso la Provincia. A parziale deroga di quanto definito al comma 2, il valore individuale della retribuzione di risultato per i dirigenti già in servizio al 31 dicembre 2016 – fatta eccezione per coloro cui sia attribuita una struttura complessa nella nuova organizzazione aziendale – è fissato nel valore di euro 15.000,00 al conseguimento del 100% dei risultati attesi e il relativo fondo è integrato rispetto a quanto previsto dal comma 1 di questo articolo dal relativo importo differenziale. Ad ogni pensionamento o comunque cessazione dal rapporto di dipendenza con APSS di detti dirigenti le conseguenti economie relative al suddetto importo differenziale rifluiscono nel bilancio aziendale.

 

Art. 3
Regime transitorio

1. Al personale da almeno 10 anni nella qualifica dirigenziale, titolare al 31 dicembre 2016 di incarico di struttura complessa in APSS che, a causa della riorganizzazione aziendale, sia stato assegnato ad una struttura qualificata come semplice, la differenza fra il trattamento economico complessivo riferito a 12 mensilità, risultante dall’applicazione degli articoli 1 e 2 del presente accordo per retribuzione tabellare complessiva, eventuali trattamenti economici di anzianità e retribuzione di posizione, e il corrispondente trattamento economico riferito a 12 mensilità, inclusi i trattamenti di anzianità nonché eventuali trattamenti economici di natura fissa e continuativa comunque connessi all’incarico già in godimento presso l’APSS il giorno precedente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 1, è conservata ad personam quale retribuzione fondamentale pensionabile, riassorbibile con gli incrementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva per il triennio successivo al 2016-2018.

2. Nel caso di preposizione a struttura complessa, la voce retributiva di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta per la durata della preposizione. Detta voce retributiva cessa di essere corrisposta anche in caso di trasferimento presso altro ente del sistema pubblico provinciale.

3. Al personale con qualifica dirigenziale preposto a struttura semplice alla data del 31 dicembre 2016, la differenza tra il trattamento economico complessivo risultante dall’applicazione degli articoli 1 e 2 per retribuzione tabellare complessiva ed eventuali trattamenti economici di anzianità, e il corrispondente trattamento economico riferito a 12 mensilità, inclusi i trattamenti di anzianità, già in godimento presso l’APSS il giorno precedente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 1 del presente accordo, è conservata ad personam quale retribuzione fondamentale pensionabile, riassorbibile con gli incrementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva per il triennio successivo al 2016-2018.

4. Al momento della cessazione dal servizio, le risorse dedicate alla corresponsione della voce retributiva di cui ai commi 1 e 3 transitano in economia.

5. Nei confronti del personale dirigenziale ex PTA dell’APSS al quale si applica, alla data di sottoscrizione del presente accordo, il CCPL del Comparto Sanità, trovano completa applicazione dal 1° gennaio 2018 tutte le disposizioni di carattere giuridico e di carattere economico dei vigenti CCPL del Comparto Autonomie locali - area della dirigenza e segretari comunali, in quanto compatibili. In ogni caso il trattamento di cui ai commi 1 e 3 non si applica ai dirigenti assunti o inquadrati dopo la sottoscrizione definitiva del presente accordo, nei confronti dei quali trovano immediata applicazione le disposizioni del CCPL dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto Autonomie locali.