AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 83 di data 27 gennaio 2023, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l’accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2019/2021 per il personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali, e dell’esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di data 23 febbraio 2023, il giorno 13 marzo 2023, le parti rappresentata da:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

avv. Alessandro Baracetti - Presidente                     FIRMATO

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:

dott. Marco Riccadonna                                         FIRMATO

e per l’UPIPA da:

dott. Massimo Giordani                                           FIRMATO

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. F.P.                                                      FIRMATO

C.I.S.L. F.P.                                                      FIRMATO

U.I.L. FPL – Enti locali                                         FIRMATO

DIR.P.A.T.                                                        FIRMATO   

Unione Trentina Segretari comunali                       FIRMATO

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l’accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2019/2021 per il personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali.

 

 

ACCORDO STRALCIO - PARTE ECONOMICA - PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2019/2021 PER IL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

 

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo stralcio si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dellarea della dirigenza del comparto di cui allart. 2, comma 1, punto 1), del D.P.P. n. 44-7/Leg. di data 20 novembre 2003, come sostituito dall’art. 1 del D.P.P. n. 9-62/Leg. di data 16 giugno 2017, della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, compatibilmente con le rispettive leggi istitutive e norme statutarie, dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (ex dirigenza professionale, tecnica e amministrativa) e dellarea della dirigenza e segretari comunali del comparto di cui allart. 2, comma 1, punto 1), dellaccordo collettivo provinciale quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall’accordo quadro di data 6 dicembre 2016, del Consiglio provinciale, dei Comuni e loro Consorzi, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, inclusi i dirigenti assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge regionale n. 7/2005 e delle Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006.

2. La disciplina risultante dal presente accordo stralcio si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell’area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

Art. 2
Decorrenza e durata dell’accordo

1. Il presente accordo stralcio, di parte economica, concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2021.

2. Per quanto non innovato dal presente accordo stralcio continuano a trovare applicazione le norme di cui agli accordi vigenti.

 

 

CAPO II

DIRIGENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
E DEI SUOI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI
E DIRIGENTI DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

 

Art. 3
Stipendio tabellare
triennio contrattuale 2019/2021

1. La retribuzione tabellare complessiva del personale dirigente della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali pubblici e del personale dirigente dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (ex dirigenza professionale, tecnica e amministrativa) di cui alla Tabella Allegato 1) all’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 29 dicembre 2016, come sostituita dalla Tabella Allegato 1) all’accordo di data 27 febbraio 2017, è rideterminata alle date e nelle misure annue lorde indicate nelle tabelle 1), 1a) e 1b) allegate al presente accordo.

2. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2019-2021 cessa di essere corrisposta come distinta voce retributiva. Gli stipendi tabellari rideterminati ai sensi del comma 1 assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l’anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.

 

 

CAPO III

DIRIGENTI DEI COMUNI

 

Art. 4
Stipendio tabellare

1. La retribuzione tabellare complessiva dei dirigenti dei comuni prevista dalla tabella Allegato 2) dell’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 29 dicembre 2016 è rideterminata alle date e nelle misure annue lorde indicate nelle tabelle 2), 2a) e 2b) allegate al presente accordo.

2. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2019-2021 cessa di essere corrisposta come distinta voce retributiva. Gli stipendi tabellari rideterminati ai sensi del comma 1 assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l’anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.

 

 

CAPO IV

DIRIGENTI DELLE A.P.S.P.

 

Art. 5
Stipendio tabellare

1. La retribuzione tabellare complessiva dei dirigenti delle A.P.S.P. prevista dalla Tabella Allegato 3) all’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 29 dicembre 2016 è rideterminata alle date e nelle misure annue lorde indicate nelle tabelle 3), 3a) e 3b) allegate al presente accordo.

2. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2019-2021 cessa di essere corrisposta come distinta voce retributiva. Gli stipendi tabellari rideterminati ai sensi del comma 1 assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l’anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.

Art. 6
Incarico di direttore in regime di convenzione

 1. I commi 1, 3 e 4 dell’art. 94 CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come da ultimo sostituito dall’art. 27 Accordo biennio economico 2016/2018 di data 29.10.2018, sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

"1. Al direttore di A.P.S.P. che, in regime di convenzione, svolge l’incarico di direttore presso altre A.P.S.P. spetta l’indennità di posizione, sostitutiva di quella in godimento presso l’A.P.S.P. datrice di lavoro, definita in accordo di settore avuto riguardo alla modulazione dell’indennità di posizione individuata dalla contrattazione collettiva per gli enti interessati dalla convenzione stessa. Spetta inoltre l’indennità chilometrica per raggiungere la diversa sede di servizio.

3. Al direttore di A.P.S.P. che, in regime di convenzione, svolge l’incarico di direttore presso altre A.P.S.P., avuto riguardo sia delle maggiori responsabilità derivanti dalla pluralità di Aziende oggetto della direzione che della razionalizzazione dei costi dalle stesse perseguito attraverso l’affidamento dell’incarico in regime di convenzione, spetta una indennità di risultato per ciascuna di esse, attribuita autonomamente dalle Aziende aderenti alla convenzione, dell’importo individuato in accordo di settore in misura ridotta rispetto alla retribuzione di risultato contrattualmente prevista in caso di direzione di una unica Azienda.

4. L’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del presente articolo è stabilita all’interno delle rispettive disposizioni attuative contenute nell’accordo di settore richiamato ai commi 1 e 3."

 

 

CAPO V

SEGRETARI COMUNALI E DI COMUNITA’

 

Art. 7
Stipendio tabellare

1. La retribuzione tabellare complessiva dei segretari comunali e di comunità prevista dalla Tabella Allegato 4) all’accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 di data 29 dicembre 2016 è rideterminata alle date e nelle misure annue lorde indicate nelle tabelle 4), 4a) e 4 b) allegate al presente accordo.

2. L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio 2019-2021 cessa di essere corrisposta come distinta voce retributiva. Gli stipendi tabellari rideterminati ai sensi del comma 1 assorbono, dalla data di decorrenza degli stessi, l’indennità di vacanza contrattuale 2019/2021 già erogata per gli anni 2020 e 2021. Per l’anno 2019 è conservata la voce "indennità di vacanza contrattuale" nelle misure attribuite ai sensi dell’accordo di data 10 novembre 2020.

 

Art. 8
Indennità di convenzione per il servizio segreteria

1. Il comma 3 dell’art. 99 bis CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall’art. 32 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007, è sostituito, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dal seguente nuovo comma:

"3. L’indennità corrisposta per le supplenze a scavalco e le reggenze è determinata nella misura minima del 25% e massima dell’80% in relazione alle effettive prestazioni e responsabilità, tenendo a base lo stipendio complessivo, l’indennità integrativa speciale, la retribuzione di posizione con riferimento alla retribuzione corrisposta con anzianità di servizio superiore ai due anni.

2. Dopo il comma 3 dell’art. 99 bis CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall’art. 32 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007, è aggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il seguente nuovo comma:

"4. Al segretario al quale viene attribuito un incarico a scavalco o la reggenza di un altro ente spetta inoltre il rimborso delle spese di accesso e recesso sulla base della distanza chilometrica tra le sedi di servizio.".

Art. 9
Retribuzione di posizione segretari neo assunti

1. A decorrere dal 01/01/2023, la retribuzione di posizione per i segretari comunali di IV classe con meno di due anni di servizio, prevista nella tabella sul trattamento economico dei segretari comunali, allegato 4) dell’accordo stralcio del 29.12.2016, è aumentata ad euro 5.347,00 dopo un anno di servizio.

Art. 10
Formazione professionale permanente

1. Nell’Allegato A) al presente accordo è disciplinato il sistema di formazione professionale permanente dei segretari e vicesegretari comunali e delle comunità della Provincia autonoma di Trento.

 

 

CAPO VI

NORME FINALI

 

Art. 11
Effetti nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione dei Capi II-V del presente accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto e sull'indennità premio di fine servizio, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dai Capi II-V del presente accordo hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo. Sono comunque fatti salvi eventuali compensi in essere di maggior favore.

Art. 12
Norma finale

1. Le risorse che residuano dall’applicazione di questo accordo saranno negoziate dalle parti firmatarie dello stesso a livello di accordo di comparto e/o di settore.


 

 

Allegato A)

FORMAZIONE PROFESSIONALE PERMANENTE DEI SEGRETARI E VICESEGRETARI COMUNALI E DELLE COMUNITÀ DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Art. 1 - Finalità dell'accordo

1. Scopo di questo accordo è disciplinare l’attività di formazione permanente dei segretari e vicesegretari comunali e delle comunità della Provincia autonoma di Trento.

2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni contrattuali è costituito:

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente accordo si intende:

  1. per Consorzio dei Comuni, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento società cooperativa, in rappresentanza dei datori di lavoro;

  2. per Organizzazioni sindacali, le Organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo Quadro del 05/05/2003;

  3. per segretari comunali, tutti i segretari e vicesegretari comunali e delle Comunità di Valle in servizio nei comuni e nelle comunità della Provincia autonoma di Trento;

  4. per consulta, la consulta per la formazione ai sensi dell'art. 3;

  5. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista al fine di assicurare la formazione culturale e professionale l'aggiornamento dei segretari comunali;

  6. per credito formativo professionale (CFP), la misura del volume di lavoro e di apprendimento, comprese le attività di studio individuale, richiesta per l'acquisizione di specifiche competenze, che possono essere di base, tecnico professionali o specialistiche;

  7. per competenze di base, le conoscenze di carattere generale richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa-professionale;

  8. per competenze tecnico-professionali o specialistiche, le conoscenze e le capacità connesse ad una specifica attività professionale;

  9. per formazione guidata, l'insieme delle attività formative assistite da docenti o i tutori.

 

Art. 3 - Istituzione della consulta
Composizione e compiti

1. È istituita una consulta per la formazione composta: da tre membri designati dal Consorzio dei Comuni e da tre segretari comunali designati dalle Organizzazioni sindacale rappresentative dei segretari. Le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente del Consorzio dei Comuni.

2. I membri designati dalle Organizzazioni sindacali devono essere individuati unitariamente dalle stesse.

3. La consulta viene nominata per un periodo di 3 anni. In caso di cessazione per qualunque motivo di un membro della consulta, viene nominato un sostituto che resta in carica fino alla scadenza originaria del mandato. In caso di cessazione per qualunque motivo di un membro della consulta designato dalle Organizzazioni sindacali, gli altri membri restano in carica e il sostituto è designato unitariamente dalle Organizzazioni sindacali.

4. La consulta, in occasione del primo incontro convocato dal Consorzio dei Comuni Trentini e attraverso intesa di tutte le parti, determina le regole del proprio funzionamento interno.

5. La consulta:

  1. gestisce, secondo le modalità previste dal presente accordo, la formazione continua dei segretari comunali;

  2. regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;

  3. riconosce, su richiesta dei segretari comunali interessati, i CFP per attività formative organizzate o sviluppate da organismi terzi, previo esame dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei segretari comunali alle attività indicate;

  4. svolge le altre attività previste dal presente accordo collettivo.

Art. 4 - Diritto di formazione permanente

1. Nei limiti e secondo le modalità previste dal presente accordo, i comuni i e le comunità con sede nella Provincia di Trento hanno l'obbligo di consentire ai propri segretari comunali di curare permanentemente la propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che riguardano la loro attività di servizio.

2. La partecipazione alle iniziative formative è soggetta a comunicazione al legale rappresentante dell’ente di appartenenza con congruo anticipo, non inferiore a due giorni. Il legale rappresentante, in caso di situazioni oggettive e improrogabili che comportino la necessità della presenza in servizio del segretario comunale, può opporsi alla partecipazione all’iniziativa formativa comunicata. Deve essere comunque consentito il raggiungimento del limite dei CFP minimi prescritti per il triennio di formazione. Per la partecipazione alle iniziative formative eccedenti i CFP minimi, è richiesta l’autorizzazione del legale rappresentante dell’ente di appartenenza.

3. Qualora il segretario comunale, a causa del diniego opposto dal legale rappresentante alla partecipazione a iniziative formative, si trovi nella condizione di non poter adempiere ragionevolmente agli obblighi formativi, la consulta, su richiesta del segretario comunale interessato, proroga la scadenza dell’obbligo formativo fino al 30 giugno dell’anno successivo.

4. Ai sensi e nei limiti del CCPL, spetta al segretario comunale il rimborso delle spese di viaggio e di vitto sostenute per la partecipazione ad iniziative formative programmate o segnalate dalla consulta, a meno che non sia prevista la possibilità di partecipazione a distanza.

Art. 5 - Obbligo di aggiornamento professionale continuo

1. I segretari comunali devono assolvere al proprio obbligo di aggiornamento professionale continuo nei limiti e secondo le modalità previste dal presente accordo.

2. La verifica dell'assolvimento o meno dell'obbligo di aggiornamento professionale continuo avviene su base triennale. L'obbligo si intende assolto qualora il segretario comunale abbia conseguito nel triennio di riferimento almeno 75 CFP, con un minimo di 20 CFP per ciascuno dei tre anni. Le modalità di assegnazione dei punteggi sono regolate dall'art. 7.

3. Il primo triennio rilevante ai sensi del comma precedente avrà inizio il 1° gennaio 2024 e terminerà il 31 dicembre 2026.

4. Per i segretari di prima nomina, l'obbligo di aggiornamento professionale inizia a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui ha avuto luogo l'assunzione in servizio del segretario stesso. Qualora il successivo anno solare coincida con il secondo o il terzo anno del triennio, dovrà essere conseguito un minimo di 15 CFP in ciascuno degli anni rimanenti del triennio di riferimento.

5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione permanente concorrono le attività e le iniziative, di cui al comma 7, organizzate dalla consulta o da altri enti o organismi, pubblici o privati, che abbiano ottenuto da parte della consulta il riconoscimento dei relativi CFP.

6. L'aggiornamento professionale deve riguardare materie che ineriscono alle attività di servizio svolte da un segretario comunale. Deve essere assegnata una particolare rilevanza alle competenze manageriali di tipo dirigenziale nonché a quelle giuridiche e tecnico-professionali. La consulta, all’inizio di ogni triennio formativo, può individuare alcune materie rispetto alle quali i segretari dovranno ottenere un numero minimo di CFP nel triennio.

7. Danno diritto all'attribuzione di CFP le seguenti attività formative:

  1. partecipazione a corsi di approfondimento, aggiornamento, seminari, convegni, conferenze, workshop;

  2. pubblicazione anche in via informatica o telematica di note e rassegne, di articoli, di saggi, monografie o trattati di natura tecnico-professionale su riviste o notiziari di settore;

  3. attività di docenza per iniziative formative organizzate dal Consorzio dei Comuni Trentini;

  4. frequenza e/o conseguimento del diploma di master universitari di 1° o 2° livello;

  5. partecipazione a gruppi di lavoro oppure commissioni presso il Consorzio dei Comuni;

  6. altre attività individuate dalla consulta, alla quale spetta anche il compito di determinare, in base al valore formativo dell'attività stessa, i corrispondenti CFP acquisibili dal segretario comunale.

Art. 6- Organizzazione

1. Il Consorzio dei Comuni e Le Organizzazioni sindacali, per il tramite della consulta, gestiscono la formazione permanente avvalendosi del supporto organizzativo e tecnico-gestionale dell’Area formazione del Consorzio dei Comuni.

2. L’Area formazione del Consorzio dei Comuni realizza il programma approvato dalla consulta avvalendosi di strutture e mezzi propri ovvero conferendo un apposito incarico a soggetti terzi.

3. In relazione a specifiche iniziative formative, la consulta può prevedere che il corrispondente CFP venga acquisito solo a seguito della valutazione positiva del processo di apprendimento. La valutazione è, di norma, individuale e consiste in una verifica finale basata su colloqui, prove scritte, prove pratiche, simulazioni, esercitazioni o test. Il livello qualitativo dell’apprendimento raggiunto è espresso mediante un punteggio o un giudizio sintetico.

4. Le iniziative formative programmate dalla consulta sono finanziate tramite i fondi riscossi dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 167 della L.R. 3.05.2018, n. 2 e s.m. (Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).

5. Il Consorzio dei Comuni predispone ed inoltra la domanda per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative formative attenendosi alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 7 - Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi

1. La consulta, salvo il solo riconoscimento dei CFP conferiti da enti riconosciuti e accreditati tramite elenco apposito, per l'espletamento delle attività di aggiornamento e formazione professionale, determina i CFP acquisibili con la partecipazione alle iniziative formative di cui al comma 7 del precedente art. 5. A tal fine essa si attiene ai criteri, oggettivi e predeterminati, specificati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Il riconoscimento dei CFP può avvenire per singole iniziative o per gruppi di iniziative organizzate.

2. L’attitudine della singola iniziativa formativa ad attribuire CFP ai partecipanti, deve essere valutata sulla base dell'idoneità o meno dell'iniziativa stessa a contribuire all'obiettivo della formazione e dell'aggiornamento professionale dei segretari comunali.

3. Al fine di cui al comma precedente, devono essere presi in considerazione per ciascuna iniziativa formativa i seguenti profili:

  1. la tipologia (corso, seminario, convegno, conferenza, workshop);

  2. la durata;

  3. le materie oggetto di trattazione e il tema specifico, avendo riguardo alla loro attinenza ad argomenti di specifico interesse per la formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari comunali;

  4. le modalità di trattazione degli argomenti, attribuendo preminenza a quelle di taglio pratico e operativo rispetto a quelle a contenuto meramente teorico e dottrinario e valutando con maggior favore gli eventi per i quali sia previsto uno spazio dedicato al dibattito e alla formulazione di quesiti specifici ai relatori;

  5. il numero e la qualifica dei relatori, avendo riguardo al loro ruolo di esperti della materia (accademici, magistrati o professionisti), alla loro esperienza e al loro prestigio, alla pubblicazione di scritti in materie tecnico-professionali.

Art. 8 - Iniziative formative programmate dalla consulta

1. La consulta programma le iniziative formative relative all'attività del segretario comunale, anche predisponendo, con cadenza annuale o semestrale, appositi piani formativi. A tal fine essa individua, tra l’altro, in relazione a ciascuna iniziativa formativa la relativa durata, il programma, il periodo e il luogo di svolgimento, i docenti nonché i CFP acquisibili, con la partecipazione alla stessa.

2. La partecipazione alle iniziative formative contenute nei piani formativi di cui al comma precedente, così come alle altre eventualmente segnalate dalla consulta, dà diritto all'acquisizione automatica dei crediti, formativi secondo le entità appositamente stabilite dalla consulta.

Art. 9 - Iniziative formative non programmate dalla consulta

1. La Consulta riconosce i CFP non programmati dalla consulta e non realizzati dal Consorzio dei Comuni, promossi da altri enti pubblici o privati, che rispondano ai criteri stabiliti dal presente accordo e per i quali sia stata presentata richiesta secondo le modalità di seguito indicate.

2. Per ottenere l'attribuzione dei CFP nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il segretario comunale deve presentare apposita domanda alla consulta entro e non oltre due mesi dall'evento formativo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

3. La domanda deve contenere la descrizione completa dell'evento, in modo da esplicitare tutte le caratteristiche individuate all'articolo 7.

4. L'esito dell'istruttoria ed il relativo numero di crediti riconosciuti devono essere comunicati al richiedente.

5. Decorso invano il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, la stessa è da intendersi accolta. In caso di eventuale esito negativo, la consulta informerà il richiedente con comunicazione scritta indicando il motivo dell'eventuale diniego.

6. La consulta si riserva, in ogni caso, la facoltà di controllare e verificare, anche successivamente all'evento, nelle forme che riterrà opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all'effettivo svolgimento dei lavori, l'effettiva partecipazione dei relatori indicati nel programma medesimo, l'adeguatezza nonché l'attendibilità dei meccanismi di attestazione della partecipazione all'evento. Essa potrà, a tal fine, richiedere al soggetto organizzatore idonea documentazione. La consulta provvederà a revocare o ridurre i CFP se l'evento effettivamente realizzato non corrisponde ai requisiti indicati.

7. Il rimborso delle spese per le attività formative di cui al presente articolo spetta nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale per il finanziamento delle iniziative di formazione dei segretari comunali.

Art. 10 - Controllo e verifica dei crediti formativi

1. All'acquisizione dei dati concernenti i CFP conseguiti dai segretari comunali per ciascuna attività o evento formativo provvede la consulta. A tal fine, la consulta verifica i CFP conseguiti sulla base della documentazione in possesso dell’Area formazione del Consorzio dei Comuni o trasmessa dai segretari comunali.

Art. 11 - Banca dati dei crediti formativi

1. Presso il Consorzio dei Comuni viene tenuta la banca dati dei CFP nella quale l’incaricato della consulta registra i CFP dei singoli segretari comunali sulla base della verifica di cui al precedente articolo. Su richiesta dell'interessato o del Comune datore di lavoro il Consorzio dei Comuni rilascia certificazione sui CFP acquisiti.

2. Tutta la documentazione concernente i CFP acquisiti viene conservata in forma digitale presso il Consorzio dei Comuni.

Art. 12 - Dispensa

1. I segretari comunali sono temporaneamente dispensati dall'obbligo di formazione permanente, quando si verificano le seguenti situazioni:

  1. malattia documentata, per un periodo di tempo non inferiore ad un mese;

  2. interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale;

  3. gravidanza e maternità (per un periodo di tempo pari a 12 mesi);

  4. altre ipotesi individuate dalla consulta.

2. Ciascuna delle ipotesi previste dal comma precedente determina una diminuzione dei CFP da acquisire durante il periodo di riferimento. La diminuzione deve corrispondere ai criteri elaborati dalla consulta la quale deve tener conto della durata della dispensa.

3. L'effettiva sussistenza delle ragioni di dispensa previste dal presente articolo sono verificate dalla consulta.

Art. 13 - Verifica dell’assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale

1. La consulta verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento ai CFP dell’anno precedente, l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale con riferimento a ogni singolo anno e all’intero triennio.

2. La consulta contesta all'interessato l'eventuale inosservanza del suo obbligo di aggiornamento professionale, nei termini di cui al comma precedente. Egli può presentare alla consulta le sue controdeduzioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

3. Ricevuti le controdeduzioni o comunque passato il termine ai sensi del comma precedente, la consulta accerta entro 10 giorni l'inosservanza o meno dell'obbligo di aggiornamento professionale.

4. Qualora accerti il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale, secondo le modalità regolamentate dal presente accordo, la consulta lo comunica all’interessato e all’amministrazione competente che dovrà tenerne conto ai fini della valutazione del segretario riferita al primo anno successivo a quello di mancato conseguimento dei CFP, provvedendo alla riduzione della retribuzione di risultato in misura non superiore al 50% in proporzione al numero dei CFP mancanti.

5. La riduzione della retribuzione di risultato di cui al comma precedente si applica anche nel caso di autovalutazione del segretario comunale ai sensi dell’art. 98 co. 6 CCPL.