L'anno 2002, il giorno 29 marzo, alle ore 11.00, nella sala a vetri di Piazza Fiera, 3 a Trento, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.RA.N.), ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1997, composta da:

sig. FERRUCCIO DEMADONNA      - Presidente

dott. FRANCO ZENI                  - Componente

dott. SILVIO FEDRIGOTTI          - Componente

 

e dalla delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

...........................................................    per la C.I.S.L. - FPS

...........................................................    per la DIR.P.A.T.

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del contratto collettivo provinciale di lavoro 1998-2001 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali, sottoscritto l’8 agosto 2000, l'interpretazione autentica delle norme contrattuali nel testo che segue.

 


INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 81 DEL CCPL DEL PERSONALE DELL’AREA DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI SOTTOSCRITTO L’8 AGOSTO 2000 CHE RECITA:

"Art. 81

Personale medico e veterinario

Ferma restando l’applicazione del trattamento giuridico previsto dal presente accordo, al personale medico e veterinario dipendente della Provincia autonoma di Trento si applica, dal 1° gennaio 1998, il trattamento economico previsto dal contratto collettivo della dirigenza medica e veterinaria applicabile all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per il personale di corrispondente inquadramento, ivi compresa la retribuzione di posizione connessa ad incarichi assimilabili all’interno dell’Azienda. Spetta inoltre la retribuzione accessoria prevista dal medesimo contratto relativamente ai compiti esercitati in analogia a quanto previsto presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, fatti salvi i necessari adattamenti alla peculiarità della posizione presso la Provincia."

 

Vista la nota di data 16 novembre 2001 dell’Associazione Dirigenti, Quadri e altre professionalità CISL con la quale si chiedeva di provvedere alla liquidazione dell’indennità di esclusività nei confronti del personale veterinario alle dipendenze della Provincia autonoma di Trento;

considerata la nota prot. n. 6732 di data 10 dicembre 2001 con la quale il Servizio per il personale negava l’erogazione della stessa al personale interessato "in quanto la natura esclusiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.T. non consentirebbe in ogni caso l’opzione che dà diritto al percepimento dell’indennità in parola";

valutato l’art. 2 del CCPL del personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto in data 18 settembre 2000, il quale stabilisce che l’indennità di esclusività è erogata "al personale che abbia effettuato l’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo";

tenuto conto che anche per il personale del ruolo sanitario non medico, non autorizzato all’esercizio dell’attività libero-professionale extra-menia, è prevista l’indennità di esclusività del rapporto di lavoro in quanto deve intendersi parte del trattamento economico fondamentale;

considerato altresì, che l’art. 78 del CCNL 1998-2001 del personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria in fase di definizione vede l’indennità di esclusività di rapporto ricompresa espressamente tra le voci del trattamento fondamentale della struttura della retribuzione dei dirigenti;

tenuto conto che l’art. 81 del CCPL del personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto l’8 agosto 2000, prevede che al personale medico e veterinario dipendente della Provincia autonoma di Trento si applica, dal 1° gennaio 1998, il trattamento economico previsto dal contratto collettivo della dirigenza medica e veterinaria applicabile all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per il personale di corrispondente inquadramento, ivi compresa la retribuzione di posizione connessa ad incarichi assimilabili all’interno dell’Azienda;

le parti concordano

nel ritenere che, pur non potendo il personale veterinario in servizio presso la Provincia autonoma di Trento esercitare l’opzione di cui all’art. 2 del CCPL del personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto in data 18 settembre 2000, nulla osta che allo stesso possa venire erogata con la medesima ricorrenza, una volta sottoscritto il CCPL del personale della dirigenza medica e veterinaria in fase di definizione, l’indennità di esclusività di rapporto, così come previsto dall’art. 81 del CCPL del personale dell’area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali, sottoscritto l’8 agosto 2000, in quanto l’indennità in questione rientra tra le voci del trattamento economico fondamentale.