AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

L'anno 2021 il giorno 7 giugno, ad ore 13.30, ha avuto luogo l’incontro per via telematica tramite la piattaforma Meet per l’interpretazione autentica dell’art. 99 ter del CCPL 2002/2005 del Comparto autonomie locali – area della dirigenza e segretari comunali - di data 27 dicembre 2005 come sostituito dall’art. 24 dell’Accordo stralcio di data 29.12.2016.

Le parti sottorappresentate:

 

per la parte pubblica, l’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRaN) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:

 

prof. Giorgio Bolego, in qualità di Presidente …………..........F.to….......................

 

 

integrata per il Consorzio dei Comuni trentini da:                        dott. Alessio Ravagni

e per l’UPIPA da:                                                                  dott. Massimo Giordani

 

 

per la delegazione sindacale, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. F.P.                                             …………..........F.to...(*)....................

per la C.I.S.L. F.P.                                             …………..........F.to...(*)....................

per la U.I.L. FPL - Enti Locali                                …………..........F.to...(*)....................

per la DIR.P.A.T.                                                …………..........F.to...(*)....................

per l’Unione Trentina Segretari comunali                 …………..........F.to...(*)....................

per la UIL FPL – Coordinamento dirigenza PTA         …………..........F.to...(*)....................

per la FEDIR Sanità                                            …………..........F.to...(*)....................

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO (*)

IN DATA 23 GIUGNO 2021

mediante consenso espresso da parte delle Organizzazioni sindacali con le note allegate

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 1998-2001 del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali, l'interpretazione autentica dell’art. 99 ter del CCPL 2002/2005 del Comparto autonomie locali – area della dirigenza e segretari comunali - di data 27 dicembre 2005 come sostituito dall’art. 24 dell’Accordo stralcio di data 29.12.2016.


 

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 99 TER DEL CCPL 2002/2005 DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI – DI DATA 27 DICEMBRE 2005 COME SOSTITUITO DALL’ART. 24 DELL’ACCORDO STRALCIO DI DATA 29.12.2016.

 

Le parti negoziali, in relazione al contenuto dell’art. 99 ter del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, come sostituito dall'art. 24 dell'Accordo stralcio di data 29.12.2016,

- considerato che l’art. 11 della L.R. 9-12-2014 n. 11, confluito nell'art. 166 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, prevede che: "Dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) una quota del provento annuale dei diritti di segreteria spettante al comune, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento";

- rilevato che l’art. 99-ter del CCPL 2002-2005 stabilisce al comma 1 che "La liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario secondo quanto previsto dal comma 1, dell’art. 58, della LR 4 del 1993, come modificato dalla L.R. n. 11, del 9 dicembre 2014, a decorrere dalla data ivi prevista, avviene nel modo seguente" ………. omissis …….. "gli importi dei diritti di segreteria sono attribuiti al segretario e al vicesegretario al netto degli oneri riflessi che rimangono a carico dell’ente."

 

concordano che

la previsione di cui al comma 1, ultimo paragrafo, dell’art. 99-ter del CCPL 2002-2005 deve intendersi che al segretario spettano i diritti di segreteria nell’importo lordo come stabilito dalla Legge regionale (75% dei diritti di segreteria complessivamente incassati dal Comune e nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento) e che gli oneri riflessi e l’irap dovuti su tale compenso lordo rimangono interamente a carico del Comune. Sull’importo lordo erogato al segretario sono invece dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali nella misura prevista a carico del dipendente e l’imposta Irpef.