AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 3146 di data 23 dicembre 2004, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il C.C.P.L. 2002-2005, biennio economico 2002-2003 relativo al personale del Comparto Ricerca, il giorno 27 dicembre 2004, ad ore 10,00, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

dott. Pietro Patton - componente

 

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

Funzione pubblica    firmato

C.I.S.L. – FPS         firmato

U.I.L. - Enti locali     firmato

 

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro relativo al personale del comparto ricerca per il quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002/2003.


CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005, BIENNIO ECONOMICO 2002/2003.

 

 

PARTE PRIMA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente al comparto Ricerca, così come definito dall’art. 5 del D.P.P. 20 novembre 2003, n. 44-7/Leg..

2. Le disposizioni riguardanti il personale ricercatore sono riferite sia al personale con qualifica di ricercatore che al personale con qualifica di tecnologo.

 

Art. 2
Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il biennio 2002-2003 per la parte economica, salvo diverse decorrenze contenute nei singoli articoli. Le parti si impegnano, nell’ambito del rinnovo contrattuale per il secondo biennio, alla verifica delle disposizioni rispetto alle quali dovessero intervenire, a seguito della definizione del nuovo CCNL, modifiche agli istituti contrattuali vigenti, comprese le decorrenze, connessi con lo stato giuridico del personale ricercatore.

2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCPL, salvo diversa prescrizione contenuta nelle singole norme del contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 60 della L.P. n. 7 del 3 aprile 1997.

3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

Art. 3
Informazione sugli andamenti occupazionali

1. Le Amministrazioni, nell’ambito delle disposizioni previste sull’informazione e la partecipazione, provvedono a fornire annualmente ai soggetti sindacali rappresentativi una specifica informazione sull’andamento occupazionale aziendale ed in particolare sulla programmazione dei fabbisogni di personale e sui criteri per la determinazione delle dotazioni organiche, che devono tener conto del carattere di continuità o temporaneità nell’acquisizione delle risorse finanziarie, con la conseguente instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. Nella stessa sede si provvede a fornire un’opportuna informazione anche riguardo alle forme di lavoro atipiche.

 

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO

CAPO I

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Art. 4
Il contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.

2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

  1. l’identità delle parti;

  2. la data di inizio del rapporto di lavoro;

  3. la tipologia del rapporto di lavoro precisando il termine finale nel caso si tratti di rapporto di lavoro a tempo determinato;

  4. la sede iniziale e la struttura di assegnazione del dipendente;

  5. la durata del periodo di prova;

  6. il profilo ed il livello di inquadramento;

  7. l’orario di lavoro;

  8. i termini del preavviso in caso di recesso.

3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

4. L'Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto di lavoro e indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, prorogato al primo giorno feriale successivo nel caso in cui il medesimo scada di sabato o in una giornata festiva. Tale termine può essere prorogato per giustificato motivo su richiesta del lavoratore. Entro lo stesso termine il destinatario dell’assunzione deve prendere servizio, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere presentata in forma scritta la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.

5. Qualora la documentazione di cui al comma 4 non venga presentata nel termine previsto, l'Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Il rapporto di lavoro si intende come non instaurato qualora il dipendente non assuma improrogabilmente servizio entro la data stabilita, salvo giustificato motivo e nei casi previsti dalla legge.

6. Il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. Restano in ogni caso salvi gli effetti dei provvedimenti di nomina adottati ai sensi delle previgenti norme legislative.

 

Art. 5
Periodo di prova

1. Il ricercatore assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di sei mesi.

2. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Il recesso dell’Amministrazione durante il periodo di prova, disciplinato dall’art. 2096 c.c., deve essere sempre motivato.

3. L’Amministrazione e il dipendente possono recedere dal contratto in qualsiasi momento nella prima metà del periodo di prova, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto con un preavviso di 10 giorni, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 6. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

4. Decorso il periodo di cui al comma 1 senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità dal giorno dell'assunzione.

5. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Le giornate in cui i dipendenti fruiscono di ferie o permessi giornalieri non sono considerate utili ai fini del compimento del periodo di prova.

6. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio e in caso di maternità. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di nove mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova, ai sensi del presente comma, comportano la corresponsione dello stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova.

7. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.

8. Il dipendente che, nominato nella categoria superiore in esito a concorso, venga giudicato sfavorevolmente al termine del periodo di prova o che receda volontariamente dall’inquadramento è mantenuto in servizio nella categoria di appartenenza prima dell’inquadramento nella categoria superiore.

9. Il personale già in servizio presso il medesimo Ente da almeno quattro anni, vincitore di concorso presso altra pubblica Amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. Tale diritto non può essere esercitato più di una volta in carriera.

10. Durante il periodo di prova, l'Amministrazione può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell'Amministrazione presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della categoria di appartenenza.

CAPO II

PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO

Art. 6
Assunzioni a tempo determinato

1. L’Amministrazione può stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato in applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. I contratti a tempo determinato possono essere stipulati per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ed in particolare nei seguenti casi:

  1. per la sostituzione di personale comunque assente e per la copertura temporanea di posti vacanti nelle more dell’effettuazione dei relativi concorsi, che comunque dovranno essere indetti entro sei mesi dalla data dell’assunzione a termine;

  2. per assunzioni di personale stagionale;

  3. per fronteggiare particolari punte di attività non ricorrenti;

  4. per l’esecuzione di attività aventi carattere occasionale o straordinario e per far fronte ad innovazioni organizzative, quando alle stesse non sia possibile provvedere con il personale in servizio;

  5. per fronteggiare esigenze straordinarie riferite a progetti di ricerca finanziati dal fondo provinciale progetti o da altri organismi pubblici e/o privati. Rientrano in tali casi le esigenze legate alla realizzazione di progetti/programmi di ricerca o all’attivazione di infrastrutture tecniche complesse. L’utilizzo dell’istituto del contratto a tempo determinato, per i casi previsti dalla presente lettera, avviene anche in deroga ai limiti quantitativi previsti al comma 3 ma comunque nel rispetto dei limiti derivanti dai finanziamenti dei progetti di ricerca.

2. Il trattamento economico del personale assunto con contratto a termine viene determinato tenuto conto dell’importanza delle funzioni, della durata e della professionalità posseduta e comunque non inferiore al trattamento economico tabellare previsto per le figure corrispondenti a tempo indeterminato.

3. Per gli Enti destinatari del presente contratto, nei casi di cui alle lettere c) e d), il limite massimo delle assunzioni è fissato al 7% della dotazione complessiva del personale a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

4. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, di norma prima dell’inizio della prestazione lavorativa, e consegnato al dipendente.

5. La selezione del personale da reclutare, le procedure selettive - anche semplificate - e la durata delle graduatorie sono disciplinate con gli atti previsti dagli ordinamenti dei singoli Enti.

6. Il termine per la presentazione della documentazione prescritta dalle disposizioni che regolano la costituzione del rapporto di lavoro è fissato in quindici giorni. In tutti i casi di assunzioni per esigenze straordinarie, quando, per la brevità del rapporto a termine, non sia possibile applicare i termini di presentazione della documentazione previsti nel presente comma e ove l’Amministrazione non abbia disposto la presentazione anticipata della documentazione da parte del personale interessato, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti. Nel caso in cui l’interessato non li presenti nei termini prescritti o quando non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c..

7. Qualora l'assunzione a tempo determinato abbia durata superiore a 3 mesi, il dipendente è soggetto ad un periodo di prova di 30 giorni, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. Per il personale ricercatore il periodo di prova è stabilito in sei mesi per le assunzioni di durata triennale ed è rideterminato in misura proporzionale all’eventuale minore durata del rapporto. Il motivato parere negativo sul periodo di prova costituisce valido motivo di recesso dell’Amministrazione dal contratto. In ogni caso, nell’ipotesi in cui il responsabile della struttura di assegnazione abbia espresso parere negativo sull'esito del servizio prestato, nessun nuovo rapporto a tempo determinato può essere instaurato con lo stesso soggetto, per le stesse mansioni, per un periodo di tre anni.

8. Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato trovano applicazione, compatibilmente con la natura del contratto a termine, le disposizioni vigenti per il personale a tempo indeterminato, salvo che il presente CCPL e il contratto individuale dispongano diversamente. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato si applica quanto previsto dal comma 10 dell’art. 43 del CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

9. Nei casi di assenza per infermità, al personale assunto con contratto a termine è corrisposta, per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, la retribuzione fondamentale, salva la risoluzione del rapporto alla scadenza del contratto. Qualora il lavoratore non possa far valere, nei 12 mesi precedenti, periodi lavorativi superiori a 30 giorni, la retribuzione spettante durante il periodo di malattia sarà concessa per un periodo massimo di 30 giorni nell'anno solare. Nei casi di infortunio sul lavoro sono applicate le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato e, salva la risoluzione del rapporto alla scadenza del contratto, durante tale assenza è corrisposta, per un anno, la retribuzione, con il recupero per detto periodo dell'indennità spettante all'infortunato dall'I.N.A.I.L.. Il periodo di conservazione del posto senza assegni non è utile ai fini della maturazione delle ferie. Nessuna indennità è dovuta per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare i limiti di cui all’art. 50, comma 8, del CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

10. Il licenziamento prima della scadenza del termine e le altre sanzioni per motivi disciplinari sono disposti, previa contestazione dell'addebito, in base alla procedura e alle regole di cui agli artt. 59 e seguenti del CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003; in tali casi i termini sono ridotti alla metà.

11. Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale del medesimo sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che si riferisca alla stessa attività per la quale il contratto a tempo determinato è stato stipulato. In tale ipotesi la durata del rapporto a termine non potrà essere superiore a tre anni. Rimane fermo che il completamento dei progetti e commesse, qualora tale condizione sia posta nel contratto individuale, comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.

12. Il personale che abbia prestato servizio complessivo per tre anni, fatte salve le previsioni di cui al successivo comma 13, non può essere riassunto a tempo determinato se non dopo un anno dalla cessazione del precedente contratto. Ai fini del computo del servizio complessivo di tre anni si sommano tutti i servizi a tempo determinato, prestati a qualsiasi titolo presso la stessa Amministrazione. L’interruzione di un anno comporta l’azzeramento del servizio precedentemente prestato. La sostituzione in corso alla data di scadenza del terzo anno può proseguire fino al rientro del dipendente sostituito e comunque non oltre il venir meno della causa della sostituzione.

13. Il personale che abbia prestato servizio complessivo, pari o superiore a tre anni, ai sensi della lettera e) del comma 1, non può essere riassunto a tempo determinato se non dopo venti giorni lavorativi dalla cessazione del precedente contratto. Ai fini del computo del servizio complessivo si sommano tutti i servizi a tempo determinato prestati a qualsiasi titolo presso l’Ente e l’interruzione di venti giorni comporta l’azzeramento del servizio precedentemente prestato.

14. Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:

  1. l'apposizione del termine non risulta da atto scritto;

  2. sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste.

15. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale. Il personale a termine può, in qualunque momento, recedere dal rapporto di lavoro. Il recesso va comunque presentato per iscritto almeno 10 giorni prima - 20 giorni per i contratti superiori a tre mesi - ed il dipendente è tenuto a proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del preavviso. In caso di mancato preavviso o di mancato adempimento degli obblighi contrattuali fino alla scadenza, è dovuta una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

16. All'atto della cessazione dal servizio, al personale con rapporto a termine spetta il trattamento di fine rapporto secondo le modalità stabilite per il personale a tempo indeterminato.

17. La violazione di disposizioni riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte dell’Amministrazione non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. L’Amministrazione ha l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

 

Art. 7
Assunzioni a tempo determinato per chiamata diretta
di figure di eccellenza professionale

1. Gli Enti di ricerca, nell’ambito del 10% dell’organico dei ricercatori, possono assumere a tempo determinato per chiamata diretta figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei anche stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Le ragioni a fronte delle quali si procede all’assunzione a tempo determinato devono essere specificate nel contratto individuale.

 

Art. 8
Accesso al regime ad impegno ridotto

1. Il ricercatore a tempo indeterminato, dopo tre anni dall’assunzione, e quello a tempo determinato, purché abbia prestato servizio per almeno tre anni, possono chiedere l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto.

2. L’accesso al regime di impegno ridotto – anche per quanto attiene la decorrenza - è concordato dall’Amministrazione con il ricercatore interessato. Il contratto individuale deve essere modificato con le procedure previste per la stipulazione del contratto individuale di lavoro anche se il ricercatore è già in servizio.

3. L’ Amministrazione ammette i ricercatori all’impegno ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica dei ricercatori.

4. La percentuale di cui al comma 3 è incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni personali e/o familiari non coperta dalla percentuale di base prevista al comma 3, fino al limite massimo complessivo dell’8%. La percentuale è arrotondata per eccesso e va ripartita in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone motivata informazione ai soggetti sindacali.

5. Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data precedenza:

- ai dipendenti disabili ovvero che si trovano in particolari condizioni psico-fisiche, o affetti da gravi patologie;
- ai dipendenti che assistono propri famigliari disabili, ovvero ai dipendenti che assistono persone in particolari condizioni psico-fisiche, o affette da gravi patologie, nonché anziani non autosufficienti;
- ai dipendenti con figli in età scolare e prescolare, in relazione al numero degli stessi.

6. Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai ricercatori di terza fascia e comunque a coloro che sono titolari di incarico di direzione di strutture organizzative, o di gestione di progetti che comportino il coordinamento di personale. L’Ente, per quest’ultima fattispecie, può comunque consentire l’accesso all’impegno ridotto qualora lo ritenga compatibile con l’attività svolta dal ricercatore.

 

Art. 9
Orario di lavoro del ricercatore ad impegno orario ridotto

1. Le modalità di articolazione della prestazione lavorativa, compresa tra 18 e 24 ore settimanali, sono concordate tra l’Amministrazione ed il ricercatore tenuto conto della natura dell’attività, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici.

2. L’Amministrazione ed il dipendente possono concordare modalità di collocazione temporale della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie di orario giornaliero, settimanale o annuale praticabili presso ciascuna Amministrazione, tenuto conto della natura dell’attività, degli orari di servizio e di lavoro praticati.

3. L’accesso al regime di impegno ridotto, che è temporaneo, può essere richiesto per un periodo annuale ed è rinnovabile; il rientro al regime pieno può essere anticipato - su richiesta motivata del ricercatore o dell’Amministrazione - al cessare delle ragioni che lo hanno determinato.

4. In rapporto alla durata dell’impegno ridotto del ricercatore, l’Amministrazione – su richiesta del responsabile della struttura - valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.

 

Art. 10
Trattamento economico - normativo dei ricercatori ad impegno ridotto

1. Il trattamento economico, anche accessorio, dei ricercatori con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, la retribuzione riferita all’anzianità comunque denominata e l’indennità di rischio ove spettante, corrisposte al ricercatore con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico.

2. Al ricorrere delle condizioni di legge, al ricercatore ad impegno ridotto è corrisposto per intero l’assegno per il nucleo familiare.

3. La contrattazione decentrata, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l’attribuzione ai ricercatori ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

4. Gli istituti normativi sono applicati, tenuto conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, secondo criteri proporzionali all’orario e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e da quelle contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo parziale dal CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

5. E’ previsto il recesso per giusta causa nei confronti del ricercatore con regime ad impegno ridotto che violi la normativa sull’incompatibilità del rapporto d’impiego svolgendo, senza preventiva autorizzazione, attività a favore di terzi.

 

CAPO III

STRUTTURA DEL RAPPORTO

Art. 11
Orario di lavoro

1. Il personale assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile all’orario di apertura della struttura in cui opera, all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

2. Il personale deve in ogni caso assicurare la propria presenza per non meno di 36 ore settimanali, accertate mediante efficaci controlli di tipo automatico e altri mezzi equipollenti, garantendo di norma una fascia minima obbligatoria di presenza. Possono essere definiti modalità sostitutive e controlli ulteriori in relazione alle esigenze delle strutture interessate. L'orario ordinario di lavoro è articolato, previo esame con le R.S.U. o con le R.S.A. qualora non risultino costituite le rappresentanze unitarie, ai sensi delle fonti normative vigenti. Non possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario.

3. L'articolazione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:

  1. utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi. Possono anche coesistere diversi sistemi di articolazione dell'orario;

  2. priorità nella flessibilità dell'orario, purché compatibile con l'organizzazione del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare;

  3. per il personale in regime di orario flessibile giornaliero, deve essere prevista di norma la compresenza in servizio in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

L’articolazione dell’orario nell’arco della giornata nonché la determinazione dei debiti orari derivanti dalla flessibilità dell’orario ed il loro recupero saranno disciplinati previa concertazione con le OO.SS. a livello decentrato. Le parti si impegnano alla verifica dell’articolazione degli orari vigenti entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

4. Fermi restando gli accordi vigenti, la durata minima della pausa pranzo è di 45 minuti.

5. Per particolari esigenze di servizio, il dipendente potrà essere chiamato a svolgere la propria attività in orari diversi da quelli ordinari.

6. I lavoratori genitori di portatori di handicap e i soggetti riconosciuti ai sensi della L. n. 104/92 hanno diritto ad essere impiegati con modalità di orario e in sedi che siano, tra quelle disponibili, le più idonee a facilitare l’assistenza ai congiunti; in particolare, hanno priorità nella scelta dell’orario a tempo parziale, della sede e del turno di lavoro.

 

Art. 12
Permessi brevi

1. L’Amministrazione può concedere permessi brevi sino ad un massimo di 36 ore annue, tenuto conto della durata della fascia minima obbligatoria di presenza.

2. Per consentire al responsabile della struttura di valutare la possibilità di concedere il permesso nonché di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo nei casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal responsabile di struttura medesimo.

3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate nell’ambito del monte orario mensile e comunque entro il mese successivo secondo modalità individuate dal responsabile della struttura; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

 

Art. 13
Chiamata fuori orario

1. Limitatamente ai casi in cui si verifichino circostanze alle quali si deve far fronte con un intervento indifferibile, al dipendente che non sia in servizio, né in reperibilità, può essere richiesta una prestazione lavorativa straordinaria in ore tali da non configurare né una protrazione, né un'anticipazione programmata del normale orario di lavoro.

2. Rientrano in tali fattispecie le prestazioni di lavoro richieste in giornate non lavorative oppure in giornate lavorative, purché, in quest’ultimo caso, la chiamata si verifichi dopo che il dipendente ha lasciato il posto di lavoro.

3. Al dipendente che, richiestone, effettui una prestazione di lavoro configurabile come "chiamata fuori orario", vengono corrisposte le seguenti quote orarie della retribuzione con i relativi compensi per lavoro straordinario feriale, notturno e festivo:

- fino a 1 ora di effettivo lavoro: 3 quote orarie;
- fino a 2 ore di effettivo lavoro: 3,5 quote orarie;
- fino a 3 ore di effettivo lavoro: 4 quote orarie;
- fino a 4 ore di effettivo lavoro: 4,5 quote orarie;
- oltre le 4 ore vengono retribuite, con le relative maggiorazioni, le ore effettivamente lavorate.

4. Il tempo occorrente per raggiungere la sede di lavoro e quello necessario al successivo rientro è retribuito nella misura convenzionale di un'ora di lavoro straordinario.

5. Per il dipendente chiamato fuori orario a prestare servizio straordinario notturno dopo le ore ventiquattro decade l’obbligo di rispettare la fascia di presenza obbligatoria il mattino del giorno successivo.

6. Le quote orarie per il personale ricercatore vengono determinate con l’aliquota prevista per il personale della categoria D, livello evoluto.

7. Qualora il personale in turno di reperibilità sia chiamato a prestare servizio, allo stesso compete il trattamento di miglior favore fra quello previsto dal presente articolo e quello stabilito per il turno di reperibilità. Sono fatte salve, fino alla sottoscrizione del presente accordo, le precedenti modalità di erogazione adottate dagli Enti in relazione al presente istituto contrattuale.

 

Art. 14
Aspettativa per studio e ricerca scientifica

1. I ricercatori ed il personale tecnico addetto ad attività di ricerca possono recarsi, a domanda o nell’ambito di progetti di ricerca cui partecipi l’Ente, con o senza il riconoscimento della retribuzione a carico dell’Amministrazione di appartenenza, presso Istituti o Laboratori esterni, nonché presso Istituzioni internazionali e comunitarie, per motivi di studio o di ricerca scientifica, dei quali l’Ente riconosca l’utilità. Il servizio presso terzi o l’aspettativa non possono avere durata superiore a quattro anni nel decennio.

2. I periodi di servizio presso terzi o di aspettativa di cui al comma precedente devono essere richiesti dal dipendente con domanda contenente l’indicazione dei motivi dell’attività di studio e ricerca scientifica che intende svolgere e sono concessi, previa valutazione dell’interesse dell’Ente, compatibilmente con le esigenze di servizio e di ricerca.

3. I periodi di servizio disciplinati dal presente articolo per motivi di studio o di ricerca scientifica, qualora retribuiti, sono validi a tutti gli effetti. Durante tali periodi il dipendente mantiene il normale trattamento economico, fatta eccezione per le indennità di carattere particolare, salvo che non usufruisca di trattamento economico da parte degli Istituti o laboratori esterni o da parte delle istituzioni internazionali o comunitarie.

4. Il dipendente mantiene il normale trattamento economico anche qualora benefici solo di borse di studio, di premi o di contributi complessivamente di importo inferiore al trattamento di trasferta all’estero, ovvero ciò sia previsto da accordi con istituzioni internazionali o comunitarie. Quando la retribuzione corrisposta al dipendente da detti Istituti o Laboratori risulti invece superiore al trattamento di trasferta all’estero ma l’eccedenza rispetto a detto trattamento risulti inferiore alla retribuzione dovutagli dall’Istituto, al personale stesso può essere concesso un assegno di importo pari alla differenza tra i due trattamenti.

5. Permane a carico dell’Istituto e del personale nei limiti delle rispettive quote, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nell’ipotesi di congedo per motivi di studio senza assegni.

 

Art. 15
Attività di collaborazione con imprese locali

1. L’Ente di ricerca può disporre, al fine di favorire la collaborazione fra gli istituti di ricerca operanti in ambito provinciale e le imprese locali, la temporanea assegnazione di ricercatori e tecnici di ricerca presso imprese locali, previo consenso dell’interessato e nel rispetto dei limiti di finanziamento previsti dalla Provincia autonoma di Trento secondo le disposizioni stabilite dall’art. 19 della legge provinciale n. 6/1999.

2. La collaborazione del ricercatore o del tecnico presso l’impresa deve avvenire in modo tale da consentire la realizzazione della duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di assistenza tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell’impresa.

 

Art. 16
Diritti

1. Gli Enti riconoscono, nel quadro della propria programmazione scientifica e tecnologica, dei compiti istituzionali e degli assetti organizzativi, l’autonomia dei ricercatori e tecnologi nello svolgimento dell’attività di ricerca, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo stabilito.

2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli può usare tale titolo anche nella vita privata.

3. Gli Enti favoriscono, nell’ambito della propria attività istituzionale, la collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituti internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca.

4. Gli Enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o istituzioni internazionali quando esse siano coerenti con la propria programmazione della ricerca. Il ricercatore ha diritto, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, alla titolarità della ricerca o dei progetti proposti.

5. La gestione dei progetti finanziati con risorse esterne e approvati dall’Ente, anche con la previsione in bilancio delle relative risorse finanziarie, è affidata di norma, salvo diverse motivate esigenze di tipo organizzativo, a coloro che li hanno proposti; l’attivazione di progetti non interamente finanziati da terzi è in ogni caso subordinata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie aggiuntive.

6. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, solitamente, provvedono gli enti di appartenenza sostenendo le relative spese. Qualora l’Ente comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla comunicazione dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ente circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l’autore può pubblicare il lavoro come ricerca propria, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.

7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto al riconoscimento della paternità delle invenzioni conseguenti la propria attività di ricerca, scientifica e tecnologica. In apposita sequenza contrattuale, da attivare a seguito dell’aggiornamento della disciplina in materia, si provvederà all’adeguamento, in particolare, degli aspetti economici.

 

 

CAPO IV

CESSAZIONE DEL RAPPORTO E TRASFERIMENTI

Art. 17
Recesso con preavviso

1. Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso. I relativi termini sono fissati in 4 mesi per il personale ricercatore.

2. I termini di preavviso decorrono dal ricevimento della lettera di licenziamento o di dimissioni.

3. In caso di dimissioni del dipendente i termini di preavviso sono ridotti alla metà.

4. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità di importo pari alla retribuzione di cui all’art. 19, per il mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere, su quanto da essa dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato, senza pregiudizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

5. E’ facoltà della parte che riceve la disdetta risolvere il rapporto di lavoro sia all’inizio sia durante il preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.

6. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi ai sensi dell’articolo 2118, comma 2, c.c..

7. La fruizione delle ferie può avvenire durante il periodo di preavviso, con il consenso della parte non recedente. In caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.

8. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.

 

CAPO V

ISTITUTI DI PECULIARE INTERESSE

Art. 18
Formazione e aggiornamento


1. Le parti ravvisano nella formazione e aggiornamento un metodo permanente per assicurare gli strumenti e i supporti necessari alla attività professionale ed all'accrescimento delle competenze scientifiche e tecnologiche nei contesti di riferimento.

2. Le parti convengono circa l'esigenza che nei bilanci degli Enti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo e comunque non inferiore all'1% del monte retributivo stesso, compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente. I fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento, nei quali va considerata anche la spesa per la partecipazione a convegni e congressi, ove non utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, restano vincolati alla stessa finalizzazione nei successivi esercizi finanziari.

3. Le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione ed aggiornamento sono oggetto di contrattazione decentrata.

4. Iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati. Nell'ambito delle attività di formazione può essere previsto l'invio di ricercatori e tecnologi per stages presso istituzioni, strutture di ricerca, industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie.

 

5. Gli enti possono adottare iniziative di formazione per il personale neo assunto tenendo presenti le esperienze professionali già maturate dal medesimo personale in relazione alle funzioni da svolgere.

 

 

PARTE SECONDA

TITOLO I

RETRIBUZIONE

 

CAPO I

STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

Art. 19
Struttura della retribuzione

1. La struttura della retribuzione del personale ricercatore è composta dalle seguenti voci:

A - retribuzione fondamentale:

  1. stipendio tabellare di cui all’allegata tabella A) colonne A e B;
  2. indennità integrativa speciale di cui all’allegata tabella A), colonna D;
  3. per i livelli professionali R1, R2 e R3, indennità di valorizzazione professionale nella misura annua lorda per tredici mensilità fissata nell’allegata tabella A), colonna C, che sostituisce, a decorrere dall’1.1.2003, la speciale indennità di cui all’art. 5 dell’Accordo collettivo provinciale di lavoro di data 20 marzo 2001;

  4. per il livello professionale RS, l’assegno di cui all’allegata tabella A), colonna C;

B - trattamento accessorio:

  1. indennità di posizione, funzione e/o coordinamento di cui all’art. 27;
  2. indennità per attività disagiate e per l’uso di gas tossici di cui all’art. 26;

  3. compensi per la produttività ed il miglioramento dei servizi.

2. Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni.

 

Art. 20
Incrementi tabellari

1. Al personale ricercatore sono attribuite le posizioni stipendiali, per tredici mensilità, indicate nell’allegata tabella A), colonne A e B, con le decorrenze ivi specificate.

2. Gli aumenti derivanti dall’applicazione del comma 1 sono corrisposti a titolo di acconto sul biennio economico 2002-2003, con successivo conguaglio attivo o passivo nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 59 della legge provinciale n. 7/97 in base ad accordo sindacale, a seguito della definizione degli emolumenti del C.C.N.L. del Comparto Ricerca.

 

Art. 21
Tredicesima mensilità

1. Nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima mensilità sono computate tutte le voci costituenti la retribuzione fondamentale. Sono in ogni caso escluse dalla retribuzione utile tutte le voci della retribuzione accessoria nonché l’indennità di missione.

2. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno, la tredicesima mensilità è dovuta in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a quindici giorni e va commisurata all’ultima retribuzione utile spettante; il medesimo meccanismo si applica anche in caso di periodo di servizio continuativo prestato a cavallo di due mesi, purché complessivamente superiore a quindici giorni.

3. Per periodi di assenza o altra posizione di stato che comportino riduzione della retribuzione fondamentale il relativo rateo di tredicesima mensilità è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze.

4. La tredicesima mensilità di cui al comma 1 è corrisposta, unitamente allo stipendio, il 19 del mese di dicembre.

5. In caso di variazione dell’orario di lavoro nel corso dell’anno la tredicesima mensilità è corrisposta in misura proporzionale.

6. Nel caso di incarichi che comportano l’attribuzione di elementi retributivi utili ai fini della tredicesima mensilità, qualora gli stessi si interrompano in corso d’anno, spetta su tali emolumenti il relativo rateo di tredicesima secondo quanto previsto dal comma 2.

 

Art. 22
Progressioni stipendiali

1. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti dalla tabella di cui all’Allegato A), sulla base dell’accertamento positivo, da parte dell’Ente, dell’attività svolta in tutto l’arco del periodo considerato. L’accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell’attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati.

2. In caso di passaggio dal livello R1 al livello R2 viene riconosciuta l’anzianità effettiva di servizio ridotta di un terzo. In caso di passaggio dal livello R2 al livello R3 viene riconosciuta l’anzianità effettiva di servizio maturata nel livello di provenienza, ridotta di un terzo, aggiungendo quella già ridotta nel passaggio dal livello R1 al livello R2.

 

Art. 23
Effetti nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale, gli incrementi di cui all’art. 20 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi ivi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

2. Salvo diversa espressa previsione, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 20 hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.

3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità premio di servizio, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

 

Art. 24
Corresponsione degli stipendi

1. Entro il giorno 27 di ogni mese viene corrisposta al personale la retribuzione commisurata ad 1/12 della retribuzione fondamentale annua. La retribuzione giornaliera è pari ad 1/30 del trattamento fondamentale mensile. La retribuzione oraria è pari ad 1/150 dello stipendio tabellare base iniziale mensile, dell’indennità integrativa speciale e del rateo di tredicesima mensilità. Ai dipendenti viene consegnata mensilmente una busta paga contenente la specificazione delle singole voci retributive. Per consegnare la busta paga al personale, oltre che al mezzo postale, possono essere utilizzati, previo consenso, anche strumenti informatici di inoltro del documento in forma elettronica.

2. Per la retribuzione accessoria, ove non sia diversamente previsto, si provvede alla corresponsione entro il 27 del mese successivo alla prestazione lavorativa, o all’acquisizione degli elementi necessari per il pagamento. Si provvede entro tale termine anche per il pagamento delle retribuzioni per il personale supplente assunto nel corso del mese precedente.

3. L’Amministrazione è tenuta ai versamenti previsti da norme di legge o contrattuali.

 

 

CAPO II

SALARIO ACCESSORIO

 

Art. 25
Criteri generali in materia indennitaria

1. Le indennità previste nei successivi articoli sono dirette a compensare lo svolgimento di specifiche attività di particolare impegno nonché di attività obiettivamente disagiate.

2. Le indennità medesime sono corrisposte negli importi e secondo le modalità previste dal presente accordo per l’effettiva durata dello svolgimento delle predette attività. Il venir meno dell’attività svolta o dei requisiti previsti per l’individuazione del personale avente diritto o l’assegnazione del lavoratore, nell’ambito delle mansioni proprie del livello di appartenenza, ad attività diverse non altrettanto caratterizzate importa la contemporanea cessazione del diritto al relativo trattamento indennitario già in godimento.

 

Art. 26

Indennità per attività disagiate e per l’uso di gas tossici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, per lo svolgimento di particolari attività sono istituite le seguenti indennità:

a) indennità giornaliera per attività disagiata nella misura di € 4,55 per i soli periodi di servizio effettivamente prestati al personale addetto:

a1) ad attività concernenti la manipolazione e il contatto di prodotti e materiali nocivi ed inquinanti ad esclusione di quanto previsto al punto b);
a2) ad attività comportanti rischi potenzialmente pregiudizievoli per la salute;
a3) ad attività comportanti l’uso di sostanze o apparati che generano radiazioni ionizzanti, per cui viene riconosciuto il rischio di radiazioni.

b) indennità per attività che comportino l’uso di gas tossici nella misura di € 630,00 a.l. per 12 mensilità corrisposta in rapporto ai periodi di servizio effettivamente prestati, secondo modalità di erogazione stabilite a livello di Ente.

c) indennità di reperibilità nella misura di € 25,00 giornaliere per 24 ore.

2. Le indennità di cui ai punti a) e b) del comma 1 sono cumulabili fino ad un importo massimo annuo di € 1.291,14 e potranno essere definite in maniera forfetaria.

3. Le particolari categorie di persone nonché l’eventuale misura forfetaria di cui ai commi 1 e 2 saranno definite tramite accordo con le R.S.U.

 

Art. 27
Indennità di posizione, funzione e/o coordinamento

1. Gli importi delle indennità volte a remunerare lo svolgimento di particolari incarichi di responsabilità di posizione, funzione e/o coordinamento sono determinati, a decorrere dall’1 gennaio 2005, nelle misure e nei limiti di seguito descritti. Qualora tali indennità risultino di prima istituzione, la decorrenza non può essere anteriore al 1° giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo.

a) Area professionale della ricerca:

a1) responsabile di strutture organizzative interne ufficialmente istituite (posizione):
     fino a € 10.000,00 a.l. per dodici mensilità;

a2) direzione e gestione di risorse, economiche e non, nell'ambito di commesse e/o progetti di ricerca:
proporzionata alle risorse gestite e/o alla percentuale di autofinanziamento fino ad un massimo di € 5.000,00 a.l. per dodici mensilità;

a3) indennità di responsabilità professionale:
può essere attribuita, entro il limite massimo del 50% dell’indennità prevista al punto a2), al personale ricercatore dei livelli professionali R1, R2 e R3 che esercita nell’Ente funzioni per cui è richiesta l’iscrizione ad albi professionali, in relazione all’attività svolta e alle responsabilità rivestite;

a4) responsabile servizio gas tossici:
un'indennità pari a € 2.200,00 a.l. per dodici mensilità.

I criteri di attribuzione delle indennità di cui alla presente lettera a) sono definiti a livello di Ente.

b) indennità di posizione organizzativa:
per lo svolgimento di incarichi speciali possono essere conferiti al personale, direttamente dall’organo collegiale di direzione dell’Ente, compiti di elevato contenuto specialistico, di amministrazione attiva complessa, anche a rilevanza esterna, nonché specifiche funzioni di consulenza tecnica a gruppi di lavoro, oltre che agli organi dell’Ente, in relazione all’attuazione di programmi o di progetti. Per lo svolgimento di tali funzioni può essere corrisposta un’indennità annua lorda entro la misura massima prevista per il compenso di cui alla lettera a1). La spesa per l’indennità di cui alla presente lettera b) è contenuta entro l’importo equivalente alla misura massima dell’indennità per area direttiva di cui all’art. 12 del C.C.P.L. del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003 per tre unità.
L’incarico di cui alla presente lettera b) ha durata annuale, rinnovabile, e non può comunque eccedere il mandato dell’organo collegiale che ha deliberato l’assegnazione dell’incarico stesso; la relativa indennità non è cumulabile con il compenso per area direttiva di cui al C.C.P.L. del Comparto Autonomie locali.
L’Amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni assunte in relazione alla presente indennità, il cui finanziamento non è posto a carico delle risorse rese disponibili per il presente contratto.

Le indennità di cui alle lettere a1) e a2) sono cumulabili in numero massimo di due. L’ammontare dell’indennità meno elevata non potrà comunque risultare superiore alla metà dell’importo in godimento per quella più elevata.

2. Per il finanziamento delle indennità di cui al comma 1, lettera a), è costituito, a far data dall’1 gennaio 2005, un apposito Fondo il cui ammontare è pari alla spesa sostenuta nell’anno precedente quello di liquidazione, riferita alle indennità di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo, nonché alle indennità di dirigenza e di funzione, o ad altri emolumenti, comunque denominati, volti a remunerare le attività indicate al punto a). Il Fondo è altresì incrementato a decorrere dal 1° gennaio 2005, da una quota pari all’1,16% della posizione stipendiale iniziale del livello coperto dal personale ricercatore.

3. Nel caso di indennità di prima istituzione per strutture già esistenti e di rideterminazione delle strutture organizzative e/o significative variazioni di commesse o progetti che comportino una modifica in aumento delle posizioni interessate alle indennità previste dal comma 1 del presente articolo, ai punti a1) e a2), l’Amministrazione, previa informazione alle OO.SS., provvede all’incremento del Fondo di cui al comma 2 in misura corrispondente all’importo medio delle indennità previste ai punti a1) o a2) rispettivamente, in relazione alle nuove posizioni da attivare. Tale importo può essere maggiorato fino al 20% del medesimo importo medio. Qualora nell’anno di riferimento risultino scoperte posizioni per cui sia prevista la corresponsione delle indennità previste dal presente articolo, le risorse residue transitano in economia per la parte non utilizzata, relativamente alla sola annata di mancato utilizzo.

 

Art. 28
Indennità di docenza al personale ricercatore dell’IASMA

1. Al personale inquadrato nella qualifica di ricercatore, in possesso dei necessari requisiti, possono essere conferiti, previo consenso dell’interessato, incarichi di docenza nell’ambito delle attività di formazione e istruzione, anche universitaria, svolte direttamente dall’IASMA o mediante rapporti di collaborazione con altri Enti. Per i corsi di istruzione secondaria, con esclusione dei corsi post diploma, tale attività deve essere limitata alla collaborazione con i responsabili di cattedra.

2. A livello di contrattazione decentrata sono stabiliti i criteri per individuare le materie per le quali è conferito l’incarico di docenza e il numero delle ore di insegnamento, nonché il numero di ore necessarie per la preparazione con riferimento alle singole discipline. L’Amministrazione fissa la retribuzione nel caso in cui tale incarico si svolga al di fuori del normale orario di lavoro o con recupero orario.

3. Ai ricercatori che svolgono attività di docenza compete un compenso pari al 20% di quello stabilito dall’Amministrazione ai sensi del comma 2 se le ore di insegnamento sono svolte durante il normale orario di lavoro.

 

Art. 29
Trattamento accessorio spettante al personale dell’’I.A.S.M.A. per lo svolgimento
di particolari funzioni

1. Al personale ricercatore, qualora incaricato di funzioni inerenti altri settori di attività (regolati da altri contratti nell’ambito dell’Ente di appartenenza), può essere corrisposto il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro applicati nell’Ente per dette attività, fermo restando il trattamento tabellare previsto dal presente accordo. Per la determinazione di tale trattamento si dovrà tener conto dell’impegno richiesto dall’incarico, nonché di eventuali prestazioni lavorative aggiuntive richieste.

2. Le indennità spettanti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 nonché di quelle previste dalle lettere a1) e a2) del comma 1 dell’art. 27, sono cumulabili in un numero massimo di due. L’ammontare dell’indennità meno elevata non potrà comunque risultare superiore alla metà dell’importo in godimento per quella più elevata.

 

Art. 30
Incarico di Direttore/vice Direttore di Centro

1. Al personale ricercatore a tempo indeterminato al quale sia affidato l’incarico di Direttore/Dirigente di Centro può essere attribuita un’indennità di posizione, aggiuntiva al trattamento spettante e determinata tenuto conto della complessità della struttura, non superiore alla retribuzione tabellare del livello R3. Tale indennità può essere utilizzata anche per determinare il trattamento economico del Direttore/Dirigente di Centro qualora assunto con contratto a termine.

2. Al personale ricercatore a tempo indeterminato al quale sia affidato l’incarico di vice Direttore di Centro, qualora nominato, può essere attribuita un’indennità, aggiuntiva al trattamento spettante e determinata tenuto conto della complessità della struttura, non superiore a quella prevista dall’art. 27, lett. a1), del presente accordo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° dicembre 2003.

 

Art. 31
Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Amministrazione, ogni Ente utilizza le risorse del fondo denominato Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per l’erogazione di compensi accessori al personale volti a remunerare l’apporto collettivo ed individuale del personale per il raggiungimento degli obiettivi dell’attività programmata dall’Amministrazione, la realizzazione di progetti ed altre iniziative.

2. A decorrere dall’1 gennaio 2004 e per gli anni successivi, il Fondo è costituito annualmente dalle risorse risultanti dall’applicazione dell’importo per dipendente equivalente di ciascun anno come definito nell’Allegato B) al presente accordo, integrato dalla quota di autofinanziamento costituita secondo il disposto del comma 3 del presente articolo. Con la medesima decorrenza è abrogata ogni altra disposizione contrattuale che determina la costituzione del Fondo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la quota di autofinanziamento del Fondo è costituita sulla base dell’applicazione della percentuale del 12% dei proventi per attività di ricerca accertati nell’anno di riferimento, moltiplicati per il coefficiente ricavato dal rapporto tra entrate e uscite di competenza verificatesi in detto anno, ed erogata secondo le modalità definite nell’accordo di cui all’art. 36.

La determinazione di detta quota è sintetizzata nella seguente espressione:

importo quota autofinanziamento = 12% * E*(E/U)

dove:

• E rappresenta i proventi conseguiti a fronte dell’attività di ricerca accertati nel corso dell’anno di riferimento (ad esclusione per l’IASMA dei corrispettivi per analisi e prestazioni routinarie relative alle attività istituzionali);
• U rappresenta il totale della spesa impegnata per il medesimo anno;
• il rapporto E*(E/U) serve per determinare l’importo da prendere come base per il calcolo della quota da inserire nella somma da distribuire come fondo produttività.

4. La determinazione della quota di autofinanziamento del Fondo secondo le disposizioni di cui al comma 3 decorre, per il personale dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, dal 1° gennaio 2003, fatti salvi per i precedenti periodi i trattamenti erogati.

5. Affluisce inoltre annualmente al Fondo il 60% delle economie di gestione conseguite nell’anno corrente o in quello precedente a quello di riferimento, individuate con criteri oggettivi secondo quanto previsto dall’art. 37.

6. L’obiettivo di utilizzo del Fondo di cui al presente articolo è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro, intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure e sui vincoli, anche allo scopo di favorire la verifica dei risultati ed il controllo di gestione.

 

Art. 32
Erogazione del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi

1. Il Fondo, senza vincoli di spesa predeterminata per le singole voci che non siano previsti nel presente contratto, sarà destinato:

a) ad incentivare la continuatività e regolarità della prestazione del personale tenendo conto della presenza;
b) all’erogazione di compensi volti a remunerare il programma di attività, ove sia assegnato alla struttura ed approvato dall’organismo interno preposto, e l’apporto individuale del dipendente. La verifica a regime della produttività avverrà per singole unità organizzative ed i relativi compensi saranno corrisposti in relazione al raggiungimento del programma della struttura, tenuto conto di parametri oggettivi, quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche della capacità d’iniziativa e dell’impegno partecipativo alla realizzazione dell’attività, escludendo, comunque, la possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza, congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione dell’impegno partecipativo, che non potrà eccedere il 30% in più o in meno dello standard base, compete ai responsabili di struttura, che si avvarranno, in relazione alla complessità, dei responsabili di unità organizzative di livello inferiore;
c) a progetti, anche sperimentali e straordinari, volti all’innovazione nell’organizzazione della struttura, sulle procedure e sui vincoli dell’azione amministrativa, approvati in sede di contrattazione decentrata, per risorse comunque non inferiori al 10% delle risorse derivanti dall’articolo 31, con esclusione di quelle derivanti dall’autofinanziamento. Le risorse per progetti sono da destinarsi, tenuto conto per il personale RS, R1, R2 e R3 della decurtazione del Fondo per le attività di cui alla presente lettera ai sensi dell’art. 33, comma 2, esclusivamente al personale tecnico-amministrativo;
d) all’incentivazione della flessibilizzazione degli orari e a remunerare gravose articolazioni dell’orario di lavoro del personale;
e) alla modificazione dell’organizzazione del lavoro (autonomia sul lavoro, orientamento al servizio, polivalenza del personale), nonché alla sperimentazione di nuove forme organizzative;
f) a corrispondere specifici compensi ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare documentato e verificato arricchimento professionale.

2. La materia della produttività afferente a progetti-obiettivo, la loro ammissione a finanziamento, la loro verifica, la forma ed i modi di erogazione delle risorse ai dipendenti coinvolti sono oggetto di contrattazione decentrata.

3. Non concorrono alla distribuzione del compenso incentivante i dirigenti dell’Ente, nonché il personale contrattista che abbia un trattamento economico non riferito alle categorie e figure professionali.

 

Art. 33

Disposizioni operative per l’erogazione del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi – quota A

1. Ai fini dell’erogazione del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi per la quota volta a remunerare quanto previsto al comma 1, lettera a), dell’articolo 32 (quota A), gli incentivi base, rideterminabili per il personale tecnico amministrativo nelle misure e con le modalità di cui ai successivi C.C.P.L. e accordi di settore, sono quelli di seguito riportati:

categorie

1.1.2001

1.1.2002

1.1.2003 e a regime

categoria A

Euro 461,71

Euro 493,71

Euro 527,71

categoria B livello base

Euro 534,53

Euro 569,53

Euro 607,53

categoria B livello evoluto

Euro 582,56

Euro 621,56

Euro 663,56

categoria C livello base

Euro 669,33

Euro 712,33

Euro 758,33

categoria C livello evoluto

Euro 777,78

Euro 827,78

Euro 882,78

categoria D livello base

Euro 935,82

Euro 994,82

Euro 1.058,82

categoria D livello evoluto

Euro 1.104,70

Euro 1.177,70

Euro 1.256,70

2. Gli incentivi base di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 32 per il personale ricercatore sono quelli determinati nelle seguenti misure:

Livelli professionali

1.1.2002

1.1.2003

1.1.2004 e a regime

Rs

Euro 994,82

Euro 1.058,82

Euro 1.058,82
(ulteriori € 100,00, finanziati mediante decurtazione delle risorse di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 32, sono attribuibili in base agli esiti dei processi di valutazione vigenti)

R1, R2, R3

Euro 1.177,70

Euro 1.256,70

Euro 1.256,70
(ulteriori € 134,00, finanziati mediante decurtazione delle risorse di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 32, sono attribuibili in base agli esiti dei processi di valutazione vigenti)

3. La maggiorazione fino al 30 per cento, prevista per la valutazione dell'impegno partecipativo del dipendente, è attribuita ai singoli dipendenti in relazione agli esiti del processo di valutazione vigenti, fatta salva la facoltà dell’Ente di ridisciplinare la materia con successivo accordo. La misura della maggiorazione è proporzionata agli esiti della valutazione in due fasce di 15 punti percentuali (+15% per la valutazione di fascia "4", +30% per la valutazione di fascia "5"), utilizzando le risorse a questo deputate. Detta maggiorazione viene calcolata sull’importo della quota A effettivamente percepita. Nel caso le risorse destinate alla maggiorazione risultino insufficienti rispetto alla piena attribuzione delle fasce di maggiorazione, si provvede alla riduzione proporzionale delle stesse.

4. La riduzione fino al 30 per cento, prevista per la valutazione dell'impegno partecipativo del dipendente, è disposta nei confronti dei singoli dipendenti in relazione agli esiti della valutazione previsti dalle disposizioni di cui al processo di valutazione in essere presso l’Ente. La misura della riduzione è proporzionata agli esiti della valutazione in due fasce di 15 punti percentuali (-15% per la valutazione di fascia "2", -30% per la valutazione di fascia "1").

 

Art. 34
Criteri per l’erogazione del Fondo

1. Il Fondo per la quota di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 32 è erogato non oltre il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Ai fini dell'erogazione della quota del fondo di produttività non sono computati come giorni di assenza quelli relativi a:

a) congedo di maternità e paternità;
b) malattia per causa di servizio e infortuni;
c) ferie;
d) permessi sindacali;
e) fruizione del recupero accumulato;
f) donazione di sangue, per il giorno del prelievo, e donazione del midollo osseo.
Le assenze per malattia inferiori a 3 giorni sono computate in ragione del doppio.

3. Le assenze sono computate sulla base di una presenza convenzionale piena di 276 giorni lavorativi, per una settimana lavorativa di sei giorni, proporzionalmente ridotta in relazione alle giornate di presenza lavorativa settimanali. Da tale presenza teorica sono detratte tutte le assenze dal servizio, a qualsiasi causa dovute, ad esclusione delle assenze di cui al comma 2, che abbiano la durata di almeno una giornata lavorativa; ciascuna giornata comporta una riduzione di una quota del fondo di produttività.

4. Il fondo è erogato al personale a tempo indeterminato, al personale a tempo determinato che abbia prestato in ciascun anno solare almeno sei mesi anche non continuativi di effettivo servizio presso il medesimo Ente, nonché al personale messo a disposizione di altri Enti o istituti pubblici, con spesa a carico del bilancio dell’Ente qualora tale fondo non venga erogato dall'Ente dove il dipendente presta il proprio servizio.

5. Per il personale comandato si applicano le medesime disposizioni previste per il personale di cui al comma 4, purché tale fondo non venga erogato dall'Ente di provenienza.

6. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a orario ridotto si applica la proporzionale riduzione delle singole quote spettanti in rapporto al minore orario di servizio.

 

Art. 35
Disposizioni operative per l’erogazione del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi – quota B

1. Ai fini dell’erogazione della quota B del Fondo costituita per la remunerazione delle voci di cui alle lettere c), d), e), f) del comma 1 dell’art. 32, l'Ente, previa contrattazione con le RSU o con le RSA qualora non costituite, predispone:

a) l'elenco dei progetti aventi i requisiti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 32 del presente contratto, corredati delle necessarie indicazioni concernenti, in particolare, le strutture, i dipendenti coinvolti e le risorse finanziarie a ciascun progetto destinate;
b) l'elenco delle situazioni per le quali ricorrono le necessità individuate ai sensi delle lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 32. L'attribuzione dei compensi al personale è disposta dall’Ente secondo modalità e criteri fissati dal rispettivo organo di amministrazione. Nell’ambito dei progetti va dato rilievo alla flessibilità d’orario e considerata anche la necessità di doppio accesso al lavoro.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative al Fondo di ciascun anno possono essere utilizzate per progetti e situazioni con periodo di riferimento anche non coincidente con l'anno di riferimento del Fondo.

3. L’Amministrazione può erogare, relativamente agli importi residui degli anni precedenti, risorse destinate a remunerare attività riscontrabili, temporanee e non altrimenti riconosciute.

Per quanto riguarda i criteri per la predisposizione dei progetti speciali e la liquidazione della produttività quota progetti, si rinvia a quanto riportato nell’Accordo di settore del comparto delle autonomie locali di data 21 settembre 2001 e successive modifiche.

4. I compensi corrisposti ai dipendenti sulla quota B non sono utili ai fini del TFR.

 

Art. 36
Disposizioni operative per l’individuazione e l’erogazione del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi – quota autofinanziamento

1. La quota autofinanziamento di cui all’art. 31 viene erogata secondo criteri e modalità stabiliti in accordo decentrato.

 

Art. 37
Economie di gestione

1. Le economie di gestione consistono nei minori oneri relativi al personale ed alle spese di funzionamento derivanti da adempimenti riorganizzativi conseguenti a:

a) ridefinizione delle strutture organizzative con conseguente rideterminazione della pianta organica;
b) riorganizzazione del lavoro con conseguente risparmio del salario accessorio straordinario e delle spese di missione;
c) risparmi ottenuti dalla mancata sostituzione temporanea di personale.

2. Le economie di gestione sono determinate a consuntivo, sulla base della differenza tra le spese effettive al termine dell’esercizio finanziario e le spese di funzionamento previste a budget.

3. L’Amministrazione deve attestare, attraverso i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, se attivati, ovvero tramite dichiarazione del rappresentante dell’Ente, che detti risparmi non abbiano prodotto effetti negativi sulla quantità e sulla qualità dei servizi resi agli utenti e che non siano dovuti all’affidamento di attività all’esterno.

4. Il 60% delle economie di gestione incrementa il Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e sono di norma destinate alla struttura organizzativa che le ha conseguite.

5. Viene definito un limite massimo delle economie di gestione utilizzabile nel Fondo per la produttività e per il miglioramento dei servizi nella misura dell’1% del totale delle retribuzioni lorde riferito all’anno precedente, con esclusione delle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, che non concorrono alla formazione del predetto limite.

 

PARTE TERZA

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 38
Sistema di classificazione del personale

1. Il sistema di classificazione dei ricercatori e dei tecnologi è articolato in quattro fasce, individuate mediante le declaratorie riportate nell’Allegato C) al presente accordo, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.

 

Art. 39
Concorsi di progressione professionale

1. Al personale ricercatore é data possibilità di accedere a concorsi riservati di progressione professionale, purché in possesso dei requisiti previsti per il profilo superiore, secondo le modalità riportate per l'accesso al concorso di progressione stesso.

2. Per partecipare al concorso non concorrono a formare anzianità le assenze eccedenti i due mesi annui, esclusi i congedi ordinari nonché le aspettative obbligatorie per maternità.

3. L’Amministrazione stabilirà, ogni due anni e previo confronto con le OO.SS, il numero delle posizioni da ammettere a progressione professionale. L’Amministrazione, in relazione ai risultati del concorso, potrà aumentare di uno il numero delle posizioni se quelle messe a concorso sono pari o inferiori a tre e di due se superiori a tre.

4. La commissione, sulla base del curriculum presentato dal dipendente, delle pubblicazioni e di ogni altro titolo ritenuto utile e dallo stesso presentato, dovrà accertare, previo esame colloquio e tenuto conto del giudizio espresso dal responsabile della struttura di appartenenza, le capacità del candidato a svolgere le funzioni previste dalla posizione per cui concorre.

5. Ai vincitori verrà riconosciuto un assegno di professionalità pari alla differenza tra il trattamento del livello di appartenenza e il livello superiore.

6. I posti disponibili nella pianta organica nel livello superiore a quello del dipendente vincitore del concorso di progressione verranno coperti nel rispetto delle tipologie dei posti disponibili, con i vincitori dei concorsi stessi, secondo l'ordine dei punteggi conseguito. I posti disponibili sono comunque attribuibili secondo le disposizioni di cui al presente articolo non oltre il 50%.

7. L'inquadramento nel nuovo livello economico avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo la data di approvazione degli atti concorsuali.

 

Art. 40
Mobilità tra i profili di ricercatore e tecnologo

1. A domanda dell’interessato, gli Enti possono disporre, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, l’assegnazione di tecnologi di I fascia e di II fascia, rispettivamente, a ricercatori di I fascia e di II fascia, e viceversa.

2. L’assegnazione è disposta nei confronti del personale che ne faccia richiesta, con 5 anni di anzianità effettiva nel livello e profilo di appartenenza ed in possesso dei requisiti anche professionali propri del profilo e livello di destinazione.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato da apposite commissioni costituite dall’Ente e composte da esperti del settore in relazione alle specificità professionali sulla base di criteri generali oggetto di informazione alle OO.SS rappresentative.

 

 

PARTE QUARTA

NORME FINALI

Art. 41
Riconoscimento dell’anzianità

1. In caso di assunzione di personale ricercatore-tecnologo, gli enti possono riconoscere fino ad un massimo di otto anni dell’anzianità per attività debitamente documentate di peculiare ed alta professionalità svolte alle dipendenze di enti ed istituzioni pubblici o a finalità pubblica di ricerca scientifica e tecnologica italiani o stranieri, con l’abbattimento comunque dei primi tre anni di attività qualora l’assunzione non sia stata preceduta da un dottorato di ricerca o da un master di pari durata.

2. In caso di assunzione di personale ricercatore o tecnologo che abbia prestato servizio a tempo determinato presso l’Ente di attuale appartenenza in tale posizione, l’anzianità prestata è riconosciuta come svolta nel livello professionale R1, con l’abbattimento comunque dei primi tre anni di attività qualora l’assunzione non sia stata preceduta da un dottorato di ricerca o da un master di pari durata. L’anzianità prestata nella posizione Rs è riconosciuta, previo abbattimento comunque dei primi tre anni di attività qualora l’assunzione non sia stata preceduta da un dottorato di ricerca o da un master di pari durata, nel limite di 2/3. Dette anzianità sono riconosciute nella posizione R1 e sono ridotte secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni qualora il dipendente sia collocato in posizioni professionali superiori.

3. A decorrere dall’1 gennaio 2005 il trattamento di cui al comma 2 è riconosciuto al personale ricercatore già in servizio qualora l’anzianità per il servizio a tempo determinato non sia stata già riconosciuta in base ad altra disposizione.

 

Art. 42
Servizi pubblici essenziali

1. La tutela dei servizi pubblici essenziali è assicurata dall’applicazione delle norme di garanzia di cui alle leggi n. 146/1990 e n. 83/2000 e s.m. e dagli accordi vigenti in materia.

2. I contingenti per la garanzia dei servizi essenziali in caso di sciopero vengono determinati in sede di contrattazione decentrata.

 

Art. 43
Copertura Assicurativa

1. In attuazione dell’art. 20 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, l’Ente é tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 é rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’ente saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

6. Eventuali modifiche riguardo alla copertura assicurativa introdotte per il personale dipendente della Provincia Autonoma di Trento, verranno recepite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 44
Disposizioni particolari per il personale dell’I.T.C. e dell’I.A.S.M.A.

1. Per il personale tecnico-amministrativo dell’Istituto Trentino di Cultura e dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige si conferma l’applicazione delle disposizioni previste dal CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 13, 14, 15, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del presente accordo si applicano peraltro anche a tali categorie di personale, in considerazione della peculiare situazione organizzativa degli enti di ricerca, ritenendo pertanto sostituita, limitatamente a tali materie, la disciplina dettata dal CCPL del Comparto Autonomie locali di data 20 ottobre 2003.

 

Art. 45
Norma programmatica

1. Le parti, rilevata l’importanza di produrre un’approfondita verifica dell’ordinamento della carriera professionale del personale ricercatore, convengono sull’opportunità di un confronto da svolgersi in sede A.P.Ra.N., con il coinvolgimento degli Enti gestori a livello provinciale dell’attività di ricerca, volto a definire un percorso organico ai fini delle progressioni orizzontali e verticali dello sviluppo di carriera, nel quale individuare opportune forme di valorizzazione, nonché ricercare la copertura dei costi per il servizio svolto a tempo determinato. L’obiettivo comune delle parti é quello di pervenire alla definizione di un nuovo modello ordinamentale congruo rispetto alla ricerca trentina e dotato di unitarietà.

2. Le parti si impegnano con successivo accordo a verificare le vigenti disposizioni in materia di valutazione che continuano ad avere effetto fino ad avvenuta revisione. In tale sede le parti procedono anche a verificare le declaratorie dei livelli professionali.

 

Art. 46
Norma di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo sono disapplicate le disposizioni dei precedenti accordi collettivi relativi al comparto Ricerca, salvo quelle richiamate dal presente contratto. Tuttavia, entro un anno, integrando il presente accordo, le parti potranno prevedere ulteriori disposizioni relativamente ad istituti non oggetto di disciplina nel presente contratto.

2. Al personale ricercatore si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal C.C.P.L. del Comparto Autonomie locali sottoscritto in data 20 ottobre 2003 e precisamente le seguenti disposizioni contenute:

a) nel titolo II "Sistema delle relazioni sindacali";

b) nel titolo III "Rapporto di lavoro":

- Capo I "Costituzione del rapporto di lavoro", ad esclusione degli artt. 23 e 24;
- Capo II "Particolari tipi di contratto", ad esclusione degli artt. 26, 27, 32, 33, 34 e 35;
- Capo III "Struttura del rapporto", ad esclusione degli artt. 36, 39, 40, 41, 48, 57 e del comma 3 dell’art. 46;
- Capo IV "Norme disciplinari";
- Capo V "Cessazione del rapporto e trasferimenti" ad esclusione dell’art. 70;
- Capo IX "Istituti di peculiare interesse";

c) nell’art. 116 della parte seconda;

d) negli artt. 133, 134, 136 e 138 delle Norme finali;

e) nell’Allegato N/1 "Codice di comportamento dei dipendenti";

f) nell’Allegato N/2 Codice di condotta contro le molestie sessuali;

g) nell’Allegato N/3 "Regolamentazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato relative a rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi previsti dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7";

h) nell’Allegato E/8 "Regolamentazione dei viaggi di missione", prevedendo peraltro che al dipendente inviato in missione che anticipi o posticipi per motivi personali di oltre 24 ore l’orario di partenza o di ritorno, le spese di viaggio sono rimborsate trattenendo un importo pari al 50% della tratta anticipata o posticipata;

i) nell’Allegato E/9 "Regolamentazione del trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto e della previdenza complementare".


TABELLA A)

PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA
POSIZIONI STIPENDIALI BIENNIO ECONOMICO 2002-2003
(Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la 13^ mensilità)

Ricercatore IIIª fascia – liv. R3

 

 

 

 

Fascia stipendiale

Anzianità

Posizione stipendiale
dec. 1.1.2002

Posizione stipendiale
dec. 1.1.2003

Indennità di valorizzazione professionale
dec. 1.1.2003

Indennità integrativa speciale

(A)

(B)

(C)

(D)

I

da 0 a 4

33.957,90

35.225,50

1.431,62

7.197,97

II

da 5 a 8

38.504,27

39.771,87

1.431,62

7.197,97

III

da 9 a 12

43.222,10

44.489,71

1.431,62

7.197,97

IV

da 13 a 16

47.909,47

49.177,07

1.431,62

7.197,97

V

da 17 a 22

54.533,54

55.801,14

1.431,62

7.197,97

VI

da 23 a 30

60.984,09

62.251,69

1.431,62

7.197,97

VII

da 31 in poi

69.345,53

70.613,13

1.431,62

7.197,97

Ricercatore IIª fascia – liv. R2

 

 

 

 

Fascia stipendiale

Anzianità

Posizione stipendiale
dec. 1.1.2002

Posizione stipendiale
dec. 1.1.2003

Indennità di valorizzazione professionale
dec. 1.1.2003

Indennità integrativa speciale

(A)

(B)

(C)

(D)

I

da 0 a 4

24.713,11

25.686,71

1.213,67

6.897,20

II

da 5 a 8

28.027,73

29.001,33

1.213,67

6.897,20

III

da 9 a 12

31.387,80

32.361,39

1.213,67

6.897,20

IV

da 13 a 16

34.742,18

35.715,78

1.213,67

6.897,20

V

da 17 a 22

39.409,92

40.383,52

1.213,67

6.897,20

VI

da 23 a 30

44.067,33

45.040,93

1.213,67

6.897,20

VII

da 31 in poi

50.031,89

51.005,49

1.213,67

6.897,20

Ricercatore Iª fascia – liv. R1

 

 

 

 

Fascia stipendiale

Anzianità

Posizione stipendiale
dec. 1.1.2002

Posizione stipendiale
dec. 1.1.2003

Indennità di valorizzazione professionale
dec. 1.1.2003

Indennità integrativa speciale

(A)

(B)

(C)

(D)

I

da 0 a 4

18.015,89

18.776,01

1.213,67

6.663,33

II

da 5 a 8

20.363,71

21.123,83

1.213,67

6.663,33

III

da 9 a 12

22.761,62

23.521,74

1.213,67

6.663,33

IV

da 13 a 16

25.128,02

25.888,14

1.213,67

6.663,33

V

da 17 a 22

28.502,55

29.262,67

1.213,67

6.663,33

VI

da 23 a 30

31.817,69

32.577,81

1.213,67

6.663,33

VII

da 31 in poi

36.068,13

36.828,25

1.213,67

6.663,33

 

 

 

 

 

 

Ricercatore RS

Posizione stipendiale
dec. 1.1.2003

Assegno

Indennità integrativa speciale

(B)

(C)

(D)

13.308,00

3.213,39

6.545,06

 


ALLEGATO B)

 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI
A DECORRERE DALL’1 GENNAIO 2004

CATEGORIE / LIVELLI

Importi per dipendente equivalente per la costituzione del fondo (al fine della determinazione del fondo si considera il n° dei dipendenti aventi diritto)

A

€ 735,00

B base

€ 815,00

B evoluto

€ 871,00

C base

€ 966,00

C evoluto

€ 1.090,00

D base

€ 1.266,00

D evoluto

€ 1.464,00

R S

€ 1.266,00

R1, R2 e R 3

€ 1.535,00


ALLEGATO C)

 

DECLARATORIE E REQUISITI DI AMMISSIONE DEI RICERCATORI e TECNOLOGI

Ricercatori:

Il ruolo dei ricercatori comprende le seguenti fasce:

1) Ricercatore straordinario
2) Ricercatore Ia fascia (R 1)
3) Ricercatore II fascia (R 2)
4) Ricercatore IIIa fascia (R 3)

L'inserimento al livello di Ricercatore straordinario, che può essere coperto solo a tempo determinato, e Ricercatore prima fascia (R 1) avviene per concorso pubblico.
I passaggi ai livelli superiori alla prima fascia (R 1) avvengono a seguito di concorso per titoli ed esame.
La commissione dovrà accertare la capacità del candidato a svolgere l'attività di ricerca al livello di competenza richiesto dalla posizione per cui concorre.
La valutazione dei candidati, nel caso di concorso per il passaggio dal livello di base al livello superiore, dovrà verificare in particolare che il candidato sappia porsi da protagonista nei confronti dell'attività di ricerca. I requisiti richiesti dal profilo dovranno essere accertati sulla base dell'attività di ricerca svolta nel campo in cui il candidato è stato applicato.
Per i ricercatori, il Responsabile della struttura di ricerca di appartenenza redige annualmente una relazione sul lavoro svolto, anche attraverso schede sintetiche di valutazione del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi formalizzati.
Verranno valutate in particolare: la capacità di collaborare con altre linee di ricerca, quella di organizzare programmi di ricerca, le capacità gestionale e di coordinamento di eventuali unità affidate, nonché quella di attivare e gestire collaborazioni nazionali o internazionali. Faranno parte degli elementi da valutare le pubblicazioni effettuate o in corso di pubblicazione, i riconoscimenti della comunità scientifica nazionale ed internazionale, la partecipazione a comitati o consigli scientifici, gli inviti in qualità di relatori e le comunicazioni a congressi, l'attività di referee per riviste scientifiche o atti di congressi, la produzione di brevetti. Faranno inoltre titolo la capacità di finalizzare la propria attività al raggiungimento degli obiettivi ritenuti strategici dall'Istituto.
La relazione conterrà anche un giudizio sulla idoneità all'ammissione ai concorsi di progressione.
Il dipendente cui la relazione verrà formalmente sottoposta e che dovrà sottoscrivere, potrà produrre un contraddittorio ed evidenziare altri elementi che ritenga utile siano valutati e da inserire nel fascicolo personale. Le schede e le eventuali osservazioni personali costituiranno titoli per i concorsi di progressione.

Livello : RS

Ricercatore straordinario
Contribuisce allo svolgimento di programmi di ricerca e sperimentazione e/o sviluppo tecnologico partecipando alla loro definizione e stabilendo le metodologie.

Requisiti culturali
Diploma di laurea almeno quadriennale (magistrale).
Conoscenza parlata e scritta di almeno una lingua straniera.

Modalità di accesso:
concorso pubblico per esami.

Livello : R1

Ricercatore Ia fascia
Svolge programmi di ricerca e sperimentazione e/o sviluppo tecnologico partecipando alla loro definizione e stabilendo le metodologie.

Capacità di incrementare le conoscenze dello specifico settore di attività.

Requisiti culturali
Diploma di laurea di durata almeno quadriennale ( magistrale)
Conoscenza parlata e scritta di almeno una lingua straniera.
Possesso del titolo di dottore di ricerca o esperienza di lavoro di almeno 3 anni post-laurea in attività di ricerca acquisite attraverso borse di studio, dottorato di ricerca o altri canali equivalenti di formazione presso Istituti, Aziende, Enti od Università.

Modalità di accesso:
esterno: concorso pubblico per titoli ed esami;
concorso interno: con almeno 3 anni di anzianità nel profilo di ricercatore straordinario e comunque previa valutazione professionale positiva per i tre anni precedenti.

Livello : R2

Ricercatore IIa fascia
 

1) Partecipa alla formulazione delle strategie di ricerca dell'Istituto.
2) Svolge programmi di ricerca e sperimentazione e/o sviluppo tecnologico concorrendo a determinarli e stabilendone le metodologie.
3) Concorre alla determinazione della strumentazione e risorse necessarie per l'attuazione dei programmi.
4) Coordina eventuali unità affidate.
5) Gestisce, ove richiesto, collaborazioni nazionali/internazionali.

Requisiti culturali
Diploma di laurea di durata almeno quadriennale (magistrale).
Conoscenza parlata e scritta di almeno una lingua straniera.
Esperienza di almeno 8 anni in attività di ricerca acquisite attraverso borse di studio, o altri canali equivalenti di formazione presso Istituti, Aziende, Enti od Università riducibili a 5 anni in caso di possesso del titolo di dottore di ricerca.

Modalità di accesso:
esterno:
concorso pubblico per titoli ed esame;
concorso interno: con almeno 8 anni di anzianità nella 1a fascia, riducibili a 5 in caso di possesso del titolo di dottore di ricerca, o a seguito di valutazione professionale positiva per almeno cinque anni. Il mancato giudizio positivo comporta la non valutazione dell’anno di riferimento.

Livello : R3

Ricercatore IIIa fascia

1) Concorre all'individuazione degli obiettivi e delle strategie dell'Istituto.
2) Svolge programmi di ricerca e sperimentazione e/o sviluppo tecnologico determinandoli in correlazione agli indirizzi generali dell'Istituto e stabilendone le metodologie.
3) Determina la scelta degli strumenti necessari alla ricerca.
4) Coordina le unità affidate.
5) Concorre alla determinazione delle risorse necessarie.
6) Capacità di instaurare e gestire collaborazioni nazionali/internazionali.

Requisiti culturali
Diploma di laurea di durata almeno quadriennale (magistrale).
Conoscenza parlata e scritta di almeno una lingua straniera.
Esperienza di lavoro complessiva di almeno 13 anni in attività di ricerca acquisite attraverso borse di studio, o altri canali equivalenti di formazione presso Istituti, Aziende, Enti od Università riducibili a 10 anni in caso di possesso del titolo di dottore di ricerca.

Modalità di accesso:
a) esterno: concorso pubblico per titoli ed esame o per titoli;
b) concorso interno: con almeno 8 anni di anzianità nella 2a fascia, riducibili a 5 a seguito di valutazione professionale positiva in ciascuno degli anni predetti. Il mancato giudizio positivo comporta la non valutazione dell’anno di riferimento.

 

Livello: T1

Profilo di tecnologo di Ia fascia

Svolge attività di collaborazione tecnica correlata ad attività tecnologiche e/o attività professionale e compiti di revisione di analisi nelle strutture dell’Istituto.
Capacità di incrementare le conoscenze dello specifico settore di attività.

Requisiti culturali:
- diploma di laurea;
- superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere;
- conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera;
- possesso del titolo di dottore in ricerca, alternativamente esperienza di almeno:

  1. tre anni di esperienza professionale acquisita con lo svolgimento nei medesimi anni di incarichi di ricerca e/o di attività tecnologiche in istituti, aziende, enti od università;

  2. sei anni di insegnamento effettivo presso l'Istituto con lo svolgimento nei medesimi anni di incarichi di ricerca e/o di attività tecnologiche.

Modalità di accesso:
a) esterno: concorso pubblico per titoli ed esami per settori tecnologici;
b) concorso interno: con almeno 3 anni di anzianità nel profilo di Ricercatore/Tecnologo straordinario.

Livello: T2

Profilo di tecnologo di IIa fascia

Svolge autonomamente funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali e/o coordina a tali fini competenze tecniche, anche in settori in cui è richiesto l’espletamento di attività professionali.
Concorre alla determinazione della strumentazione e risorse necessarie per l’attuazione dei programmi di sviluppo tecnologico.

Requisiti culturali:
- diploma di laurea;
- superamento dell’esame di stato ed iscrizione all’albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere;
- conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera;
- almeno otto anni di specifica esperienza professionale in istituti, aziende, enti od università riducibile a cinque nel caso di possesso del titolo di dottore di ricerca.

Modalità di accesso:
a) esterno: concorso pubblico per titoli ed esami per settori tecnologici;
b) concorso interno: con almeno 8 anni di anzianità nella 1a fascia, riducibili a cinque in caso di possesso del titolo di dottore di ricerca o a seguito di valutazione professionale positiva per almeno cinque anni. Il mancato giudizio positivo comporta la non valutazione dell’anno di riferimento.

 

Livello: T3

Profilo di tecnologo di IIIa fascia

Svolge in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di unità tecnico scientifiche complesse anche in settori in cui è richiesto l’espletamento di attività professionali.

Requisiti culturali:
- diploma di laurea;
- superamento dell'esame di stato ed iscrizione all'albo, ove richiesto, per le funzioni da svolgere;
- conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera;
- almeno 13 anni di esperienza professionale in istituti, aziende, enti od università riducibili a 10 in caso di possesso del titolo di dottore di ricerca.

Modalità di accesso:
a) esterno: concorso pubblico per titoli ed esame per settori tecnologici,
b) concorso interno: con almeno 8 anni di anzianità nella 2a fascia, riducibili a 5 a seguito di valutazione professionale positiva in ciascuno degli anni predetti. Il mancato giudizio positivo comporta la non valutazione dell’anno di riferimento.