AGENZIA PROVINCIALE PER
LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2889 di data 30 dicembre 2005, come modificata con successiva deliberazione n. 6 di data 13 gennaio 2006, con la quale la Giunta provinciale ha impartito all’APRaN specifiche direttive per la stipulazione di accordi stralcio in materia di indennità di missione e di buono pasto dei dipendenti dei vari comparti di contrattazione provinciale, il giorno 25/05/2007, nella sala riunioni di Piazza Fiera, 3 a Trento, la delegazione di parte pubblica composta da:

 

dott. Aldo Duca - presidente

dott. Silvio Fedrigotti – componente

prof. Mario Pederzolli – componente

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

C.G.I.L. - Funzione pubblica      firmato

U.I.L. – FPL                           non firmato

 

hanno sottoscritto l’accordo per la definizione di alcuni aspetti del trattamento accessorio del personale del Comparto Ricerca.

 


ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DI ALCUNI ASPETTI DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA.

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale del Comparto Ricerca.

 

Art. 2
Somma forfetaria

1. Dall’1 giugno 2007, al dipendente che non chiede il rimborso dei pasti ai sensi della lettera d), comma 1, dell’art. 4 dell’allegato E/8 "Regolamentazione dei viaggi di missione" al C.C.P.L. 2002-2005, è attribuita una somma forfetaria pari a giornalieri € 9,00 per missioni di almeno 8 ore, elevata ad € 15,00 per missioni di almeno 12 ore. La mancata indicazione sul foglio di viaggio dell’eventuale fruizione di vitto a carico di altre amministrazioni, costituisce illecito sanzionato disciplinarmente.

 

Art. 3
Viaggi di missione in paesi disagiati

1. Per le missioni in Paesi particolarmente disagiati per le quali risulta oggettivamente difficoltosa la produzione della documentazione di spesa, l’organo di governo dell’Ente provvede a fissare un trattamento economico forfetario a titolo di rimborso spese, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio.

 

Art. 4
Buono pasto

1. Dall’1 giugno 2007, l’importo riconosciuto per il servizio sostitutivo di mensa realizzato tramite buoni pasto nonché per le spese sostenute per ciascun pasto è elevato ad € 6,00. L’eventuale maggior costo è a carico del dipendente.

2. L’importo di cui al comma 1 è usufruibile dal dipendente sia nel caso di prestazione resa nella sede di servizio che fuori sede di servizio, qualora autorizzata. Nel caso di missioni inferiori alle 8 ore, il dipendente può fruire, su disposizione del responsabile, del rimborso dei pasti o della corresponsione della somma forfetaria di cui all’art. 2 qualora non possa usufruire del servizio sostitutivo di mensa. Per quanto non modificato dal presente accordo continua ad applicarsi quanto previsto all’art. 55 (Mensa) del C.C.P.L. 2002-2005 di data 15 novembre 2005.