AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

 

L'anno 2011, il giorno 11 aprile, alle ore 12,30, le parti rappresentate:

 

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

 

dott. Aldo Duca – Presidente               (firmato)

 

 

per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

per la C.G.I.L. - Funzione pubblica      (firmato)

 

per la C.I.S.L. FPS                             (firmato)

 

per la U.I.L. FPL – Enti locali               (firmato)

 

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

 

il seguente accordo stralcio di integrazione del vigente CCPL del personale del Comparto Ricerca.

 

 


 

ACCORDO STRALCIO DI INTEGRAZIONE DEL VIGENTE CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO RICERCA.

 

Art. 1
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente accordo stralcio si applicano, fatta eccezione per quelle inerenti gli incarichi di cui al successivo art. 2, comma 1, a decorrere dall’1 settembre 2010.

Art. 2
Incarichi aggiuntivi per il personale provinciale messo a disposizione della Fondazione E. Mach

1. Al personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione della Fondazione E.Mach possono essere conferiti dalla Fondazione stessa incarichi di docenza e/o di supporto alla didattica nell’ambito di corsi di livello universitario organizzati direttamente dalla Fondazione o tramite la collaborazione con università e/o enti esterni (per i quali, in tale ultimo caso, i compensi sono erogati direttamente dalla Fondazione sulla base di apposite convenzioni ed intese), articolati nelle seguenti tipologie:

  1. insegnamento nell’ambito di corsi universitari formalmente istituiti;

  2. attività di insegnamento integrativa alla didattica frontale (seminari, lezioni specialistiche);

  • · incarichi di supporto alla didattica che prevedano:

    1. attività di assistenza al docente incaricato, durante le lezioni;

    2. attività di preparazione materiale o campioni, fuori dalle ore di lezione.

    2. La Fondazione E.Mach può altresì conferire al personale di cui al comma 1:

  • incarichi di docenza e/o di supporto alla didattica in corsi di istruzione, di formazione e di alta formazione organizzati dal Centro di Istruzione e Formazione della Fondazione stessa;

  • incarichi di docenza nell’ambito di iniziative di formazione organizzate dalla Fondazione stessa, sia nel caso in cui le stesse siano rivolte al personale provinciale messo a disposizione che al personale alle dirette dipendenze della Fondazione.

  • 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal secondo semestre dell’anno accademico 2008/2009.

    Art. 3
    Modalità di svolgimento e compensi per gli incarichi

    1. Gli incarichi aggiuntivi conferiti da parte della Fondazione E.Mach ai sensi del precedente art. 1 rientrano nell’attività di servizio.

    2. La Fondazione E.Mach stabilisce, d’intesa con il Dipartimento della Provincia autonoma di Trento competente in materia di personale, l’entità dei compensi connessi allo svolgimento degli incarichi di cui al precedente comma 1 in misura omogenea con il corrispondente personale alle dirette dipendenze della Fondazione, entro il limite complessivo annuo di € 18.000,00.

    Art. 4
    Incarichi esterni al rapporto di lavoro

    1. In alternativa all’attribuzione degli incarichi aggiuntivi descritti al precedente art. 2 e previo accordo con i dipendenti interessati, resta ferma la possibilità per la Fondazione E.Mach di attribuire al personale provinciale messo a disposizione incarichi esterni all’attività di servizio.

    2. In tal caso gli incarichi non rientrano nel rapporto di lavoro ed i compensi vengono stabiliti al momento dell’incarico e non rientrano nella retribuzione.

    Art. 5
    Pausa pranzo

    1. Il comma 4 dell’art. 35 del Testo coordinato e modificativo del CCPL 2002-2005 di data 15.11.2005, come modificato dall’art. 13 del CCPL 2006/2009 dd. 23.9.2008, è sostituito dal seguente comma 4:

    "4. Fermi restando gli accordi vigenti, la durata minima della pausa pranzo è di 30 minuti.".

    Art. 6
    Abrogazioni

    1. Con l’entrata in vigore del presente accordo stralcio si intendono abrogate le disposizioni di cui all’Accordo decentrato dell’ex Istituto agrario di S. Michele a/Adige sottoscritto in data 2 aprile 2002 in applicazione degli artt. 67 e 32, comma 2, del Regolamento di organizzazione e per il personale dell’Istituto medesimo, come successivamente modificato ed integrato dall’Accordo decentrato di data 28 maggio 2003, mantenuto in vigore dalla Convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione E.Mach perfezionata in data 25 marzo 2008.