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AGENZIA PROVINCIALE
PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

 

A seguito della deliberazione di Giunta provinciale n. 607 di data 22 marzo 2002 e del parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca di data 19 marzo 2002, ai sensi del quale l'A.P.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva il testo concordato delI’Accordo provinciale sull'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) e sulla disciplina sperimentale della conciliazione per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento, il giorno 27 marzo 2002, nella sala vetri di Piazza Fiera, n. 3, a Trento, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, composta da:

 

sig. Ferruccio Demadonna - presidente

dott. Franco Zeni - componente

dott. Silvio Fedrigotti - componente

prof. Mario Pederzolli - componente aggiunto

 

e la delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

 

C.G.I.L. - Scuola (firmato)

C.I.S.L. - Scuola (firmato)

U.I.L. - Scuola (firmato)

CONF.S.A.L. - S.N.A.L.S. (firmato)

GILDA degli Insegnanti (firmato)

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'Accordo provinciale sull'avvio della previdenza complementare e del trattamento di fine rapporto (TFR) e sulla disciplina sperimentale della conciliazione per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia autonoma di Trento.

 


ACCORDO PROVINCIALE SULL'AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) E SULLA DISCIPLINA SPERIMENTALE DELLA CONCILIAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato di cui alla lett. a) del punto 2) del comma 1 dell’art. 3 dell’Accordo provinciale quadro sull’istituzione dei comparti di contrattazione collettiva del 4 ottobre 1999.

2. Il presente contratto si applica ai dipendenti a tempo determinato limitatamente ai capi II e III.

 

 

CAPO I

Trattamento di fine rapporto

 

Art. 2
Trattamento di fine rapporto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 nei confronti del personale che aderisce ad un fondo pensione cessa di essere applicato il TFS e si applica il TFR secondo la disciplina prevista dal DPCM 20 dicembre 1999.

2. La retribuzione utile ai fini del calcolo dell'accantonamento annuo per il TFR è quella definita dal contratto collettivo provinciale di lavoro del comparto del personale delle Autonomie locali.

 

Art. 3
Anticipazione del TFR

1. In attesa della possibilità per i lavoratori di poter beneficiare presso il fondo pensione dell'anticipazione sul TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro provvede direttamente alla concessione secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge provinciale e della contrattazione collettiva provinciale vigenti.

2. Il dipendente rilascia all’Amministrazione una procura irrevocabile a garanzia del recupero dell’anticipazione del TFR dall’INPDAP per la parte eccedente l’eventuale credito nei confronti dell’Amministrazione provinciale.

3. L’anticipazione del TFR rivalutata secondo i parametri di cui al comma 4 dell’art. 2120 viene recuperata dal TFR medesimo.

4. I servizi a tempo indeterminato prestati nella scuola statale sono considerati ai fini del raggiungimento del requisito degli otto anni per la corresponsione dell’anticipazione. Il servizio è valutato con riferimento ai periodi utili ai fini del trattamento di fine rapporto e/o dell'indennità di buonuscita.

 

 

CAPO II

Previdenza complementare

 

Art. 4
Adesione ai fondi pensione

1. Il personale docente iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del DPR 15 luglio 1988, n. 405, assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi, può aderire al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino - Alto Adige (LABORFONDS).

2. Il personale di cui al comma 1 può, in alternativa, aderire ad altri fondi pensione secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. Le modalità di adesione ai fondi, di permanenza nei fondi e di ogni altra facoltà esercitabile dal dipendente sono disciplinate dagli statuti e dagli accordi costitutivi dei fondi stessi.

4. In prima applicazione l'adesione espressa dai dipendenti entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2002. Successivamente l'adesione ha effetto dal primo giorno del mese successivo.

 

Art. 5
Contribuzione

1. Sono versate a LABORFONDS o ad altro fondo in applicazione del vigente CCPL le seguenti contribuzioni:

  1. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con ritenuta a carico del lavoratore;
  2. 1% della retribuzione utile ai fini del TFR, come definita dall'art. 2, con versamento a carico del datore di lavoro; tale misura è raddoppiata per l’anno 2002 (2%) e maggiorata del 50% per l’anno 2003 (1,5%).

2. Sono contabilizzate dall'INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al fondo pensione complementare cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento pensionistico complementare ovvero con diritto al riscatto della posizione individuale:

  1. la quota del 2% della retribuzione utile ai fini del TFR dei dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2001;
  2. la quota dell'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999 per tutto il personale;
  3. il 100% dell'accantonamento annuo per il TFR dei dipendenti assunti dal 1° gennaio 2002.

3. I versamenti ai fondi pensione complementare cui possono aderire i lavoratori, ivi inclusi quelli aggiuntivi, sono disposti secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e accordi istitutivi. Il docente associato al fondo ha facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli previsti al punto a) del comma 1 a scaglioni dell’1% della retribuzione utili ai fini TFR fino a raggiungere il limite massimo della deducibilità fiscale, fermo restando il contributo a carico dell’Ente. Il docente può variare la propria contribuzione al fondo a partire dal 1° gennaio di ogni anno dandone comunicazione scritta all’Ente entro il 30 ottobre dell’anno precedente.

4. Ai fondi sono versate le quote di adesione e di iscrizione secondo quanto previsto dai vigenti CCPL.

 

Art. 6
Disposizione transitoria

1. La decorrenza del 1° gennaio 2002 prevista dal presente accordo può essere posticipata in caso di dichiarata impossibilità da parte dell'INPDAP all'avvio delle procedure di adesione al LABORFONDS. In tale evenienza le minori spese a carico del datore di lavoro sono portate a proporzionale ulteriore incremento delle maggiorazioni previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b).

 

 

CAPO III

Disciplina sperimentale di conciliazione

 

Art. 7
Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

2. Presso la Sovrintendenza scolastica provinciale è individuata la struttura cui affidare i compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di conciliazione, con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura.

3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso la Sovrintendenza scolastica, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.

4. La richiesta deve indicare:

  1. le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
  2. il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
  3. l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
  4. qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l’Amministrazione compie un primo esame sommario, che può concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’Amministrazione. L’ufficio di segreteria provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.

6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della mobilità e delle assunzioni, l’Amministrazione deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire all’Amministrazione eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell’Amministrazione è fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato, a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso il Servizio Lavoro della Provincia, che provvede, a sua volta, a depositarlo presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile, per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

8. In caso di mancato accordo tra le parti, l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione, che, sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un’associazione sindacale, presso il Servizio Lavoro.

9. Qualora l’Amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l’Amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione e che sarà depositato presso il Servizio Lavoro con le procedure di cui al comma 8.

10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 


ALLEGATO 1)

ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 

Art. 1
Beneficiari

1. Possono chiedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto i dipendenti che abbiano maturato presso la scuola a carattere statale almeno 8 anni di servizio alla data di presentazione della domanda. Il servizio è valutato con riferimento ai periodi utili ai fini del trattamento di fine rapporto e/o dell'indennità di buonuscita. .Ai fini della maturazione del servizio minimo di 8 anni sono utili i periodi di servizio prestati presso altri Enti, purché relativamente a tali periodi non sia già stato erogato il relativo trattamento di fine rapporto, comunque denominato, ovvero anticipazioni sullo stesso, per le quali per le quali si applicano le medesime disposizioni previste dal presente questo accordo per i dipendenti.

2. Non possono essere accolte le domande dei dipendenti dimissionari o collocati a riposo d'ufficio anche con decorrenza successiva alla data di scadenza di presentazione delle domande.

3. I requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente accordo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Tuttavia, se nel periodo intercorrente fra la data della domanda e la concessione dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto dovessero verificarsi fatti tali da modificare la situazione dichiarata con la domanda, il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione ai fini della verifica della persistenza del diritto all'anticipazione e della relativa misura.

 

Art. 2
Misura e concessione dell'anticipazione

1. L'ammontare dell'anticipazione è stabilito in misura non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto maturato alla data di presentazione della domanda. Per i dipendenti provenienti da altri Enti l'anticipazione è calcolata con riferimento al trattamento di fine rapporto maturato.

2. L'ammontare dell'anticipazione non può comunque essere superiore alla spesa programmata risultante dalla domanda e ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 7.

3. Nel determinare l'ammontare dell'anticipazione dovranno essere detratte le eventuali quote del trattamento di fine rapporto impegnate a garanzia di esposizioni debitorie del dipendente (cessioni del quinto dello stipendio, ecc.).

4. La concessione dell'anticipazione è disposta secondo le modalità previste dalla normativa provinciale vigente.

5. Alla concessione dell’anticipazione si provvede seguendo l’ordine cronologico della data di presentazione delle domande.

6. L'anticipazione viene concessa, di norma, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro prestato presso la scuola a carattere statale o presso l'Ente di provenienza per i servizi considerati utili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del presente accordo.

7. L'anticipazione può essere concessa una seconda volta, ma non prima che siano trascorsi 8 anni dalla data della precedente concessione, solo per:

8. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto con riferimento all'anno di erogazione e non concorre pertanto alla rivalutazione di cui al comma 4 dell'articolo 2120 del C.C..

9. Qualora ricorrano i motivi di particolare gravità di cui al comma 7, lett. c), l’anticipazione può essere concessa una seconda volta anche prima che siano trascorsi otto anni dalla data della precedente concessione.

 

Art. 3
Finanziamento delle domande

1. Le domande sono soddisfatte annualmente entro i limiti degli appositi stanziamenti disponibili in bilancio, distintamente indicati in relazione a quanto previsto all'articolo 4.

2. Le domande escluse in quanto eccedenti i limiti di cui al comma 1 sono riconsiderate d'ufficio nell'anno successivo e sono finanziate in via prioritaria.

 

Art. 4
Motivi per i quali viene concessa l'anticipazione

1. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto viene concessa per i motivi di seguito elencati:

a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare. Per spese sanitarie si intendono quelle prestazioni che, oltre a possedere il requisito della straordinarietà (interventi chirurgici, degenze, cure odontoiatriche, ecc.), comportano una spesa a carico del dipendente di importo non inferiore al 10% del reddito annuo netto del dipendente, valutato sulla base dell'imponibile fiscale detratta l'imposta netta pagata come risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

b) acquisto o costruzione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare; tale ipotesi ricorre anche nel caso il richiedente o i componenti il suo nucleo familiare siano proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione o nudi proprietari di altro alloggio inidoneo al fabbisogno della propria famiglia. Per la definizione di alloggio inidoneo si fa riferimento al successivo articolo 10. Si considera ricompreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto. La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del dipendente, calcolato come alla lettera a);

c) lavori di ristrutturazione dell'unico alloggio, destinato a residenza abituale per il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare, ivi incluso il rifacimento del tetto dell'edificio in cui è sito l'alloggio; tale ipotesi ricorre anche nel caso il richiedente o i componenti il suo nucleo familiare siano proprietari o assegnatari o locatari con patto di futura vendita o usufruttuari o con diritto di abitazione o nudi proprietari di altro alloggio inidoneo al fabbisogno della propria famiglia. Per la definizione di alloggio inidoneo si fa riferimento al successivo articolo 10. La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del dipendente, calcolato come alla lettera a).

Sono ammessi i lavori di ampliamento solo nel caso l'abitazione da ampliare abbia una superficie utile complessiva inferiore ai parametri di cui all'articolo 10. Sono esclusi i lavori di costruzione o ristrutturazione delle pertinenze dell'alloggio (cantina, garage, terrazza, giardini, ecc.);

d) estinzione anticipata o riduzione parziale di mutui ipotecari, ivi compresi quelli coperti da agevolazioni finanziarie concesse da Enti Pubblici o da soggetti privati, contratti per i motivi di cui alle lettere b) e c) (acquisto o costruzione o ristrutturazione dell'unico alloggio). La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del dipendente, calcolato come alla lettera a);

e) oneri di studio per i figli purché adeguatamente documentati (tasse di iscrizione, spese di soggiorno e spese di viaggio ivi inclusi i corsi all'estero). Per gli studenti che frequentano l'Università o gli Istituti di specializzazione post-universitari o i corsi para-universitari è ammessa anche la spesa per l'acquisto dei libri fino alla misura massima di Euro 516,46 annuali e comunque nei limiti della spesa, documentata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente i testi acquistati e il prezzo pagato.

La spesa media annuale deve essere di importo non inferiore al 10% del reddito annuo netto del richiedente, calcolato come alla lettera a).

L'anticipazione non può comunque essere superiore a:

Tali misure sono ridotte alla metà per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori; sono inoltre ammesse nella misura effettivamente sostenuta le spese per corsi di studio universitari all'estero se attinenti al corso di studio legale.

f) acquisto o costruzione dell'alloggio, destinato a residenza abituale per i figli maggiorenni. Si considera ricompreso nel concetto di acquisto anche l'assegnazione dell'alloggio in cooperativa a proprietà divisa o indivisa e il riscatto. La spesa deve essere di importo non inferiore al 30% del reddito annuo netto del dipendente, 000calcolato come alla lettera a);

g) motivi di particolare gravità connessi ai fabbisogni fondamentali della vita familiare e tali da pregiudicare la situazione economica del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare. La concessione dell’anticipazione, in tale caso, è disposta secondo le modalità previste all’articolo 5;

h) fruizione dei periodi di congedo di cui all'articolo 7 della legge n. 1204/1971 e degli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000; in tal caso l'anticipazione è concessa solo per periodi che diano luogo almeno ad una riduzione retributiva corrispondente a tre mensilità intere calcolate a partire dall'inizio del primo periodo di aspettativa, ed è pari ad una somma equivalente a tante mensilità nette di retribuzione fondamentale, quanti sono i mesi di aspettativa non retribuita o retribuita parzialmente, goduti dai dipendenti.

Ad avvenuta entrata in vigore del Decreto ministeriale di cui all'articolo 7 della legge n. 53/2000, l'operatività di questa disposizione è subordinata alla verifica di compatibilità con l'analogo istituto disciplinato dalle disposizioni nazionali.

 

2. Nel caso la domanda riguardi più di un motivo, la verifica dei limiti di reddito è effettuata con riferimento a ciascun motivo.

3. Le spese di cui alle lettere b), c) e d) (acquisto/costruzione/ristrutturazione casa per il dipendente e mutuo ipotecario) sono ammissibili, qualora:

a) il dipendente e i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di altro alloggio idoneo;

b) l'alloggio sia destinato a residenza abituale per il dipendente e per i componenti il proprio nucleo familiare;

c) l'alloggio sia intestato o cointestato, indifferentemente, al dipendente, al coniuge o ai figli conviventi.

4. La spesa di cui alla lettera f) (acquisto/costruzione alloggio per i figli maggiorenni) è ammissibile, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) i figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio e/o i componenti il proprio neo costituito o costituendo nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di altro alloggio idoneo;

b) il dipendente e/o i componenti il proprio nucleo familiare non siano proprietari, o assegnatari, o locatari con patto di futura vendita, o usufruttuari, o con diritto di abitazione di più di un alloggio idoneo oltre a quello oggetto della domanda;

c) l'alloggio sia destinato a residenza abituale per i figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio. Non è pertanto ammissibile la domanda per spese inerenti l'abitazione acquistata a titolo speculativo o di mero investimento, da abitare saltuariamente;

d) l'alloggio sia intestato o cointestato, indifferentemente, al dipendente, al coniuge o ai figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio.

 

Art. 5
Motivi di particolare gravità

1. L’anticipazione del trattamento di fine rapporto per motivi di particolare gravità, di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4, è disposta previo parere del Sovrintendente scolastico.

 

Art. 6
Definizione di nucleo familiare

1.    Per nucleo familiare si intende la situazione dello stato famiglia risultante negli archivi anagrafici del comune di residenza. L'eventuale coniuge, non legalmente separato, si considera in ogni caso componente del nucleo familiare, anche se non convivente.

2.    Nel caso di coloro che, inseriti in un nucleo familiare composto da più persone, intendano costituire un nucleo familiare a sé stante, la valutazione dei requisiti è riferita ai destinatari dell'alloggio oggetto della domanda.

 

Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese già sostenute ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle ancora da sostenere ma riferite a lavori o oneri che avranno inizio entro l’anno di presentazione della domanda.

2. Sono detratti dalla spesa i contributi a fondo perduto, i rimborsi o le agevolazioni (rimborsi ASL/Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, borse o assegni di studio e simili, ecc.) concessi da Enti Pubblici o da soggetti privati per il sostenimento della spesa oggetto della domanda.

3.    E' altresì dedotto dalla spesa per gli interventi di cui alle lettere b), c), d) e f) dell'articolo 4:

a) il valore di eventuali alloggi inidonei di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare e, nel caso di cui alla lettera f), anche dei figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio e/o dei componenti il proprio nucleo familiare;

b) il valore di eventuali alloggi non di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare e, nel caso di cui alla lettera f), anche dei figli maggiorenni beneficiari dell'alloggio e/o dei componenti il proprio nucleo familiare, sempre che la rendita catastale complessiva delle quote di comproprietà superi i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 delle disposizioni attuative della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m..

E' escluso comunque il valore dell'alloggio in nuda proprietà purché abitato stabilmente dal titolare del diritto di usufrutto o di abitazione nonché dell'alloggio assegnato al coniuge in caso di separazione legale purché vi abiti stabilmente.
Il valore degli alloggi è calcolato sulla base di quello stabilito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I..

 

Art. 8
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dell'anticipo del trattamento di fine rapporto, da redigersi su apposito modello, possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno. Sono finanziate con gli appositi stanziamenti di bilancio.

Le domande devono essere presentate all'Amministrazione ovvero possono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite fax, salvo il caso in cui, unitamente alla domanda, siano trasmessi documenti in originale ovvero in copia autentica.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, sostituita o integrata, nel caso di spesa già sostenuta, con la documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 9. Gli allegati devono essere in originale o copia conforme. La documentazione probatoria di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 9, se non allegata alla domanda, deve essere presentata entro le date fissate dal provvedimento di concessione dell'anticipazione:

a) per spese sanitarie:

b) per l'acquisto o, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione:

- nel caso di acquisto:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);

- contratto preliminare di compravendita, debitamente registrato, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato attestante l'avvenuta sottoscrizione e registrazione del contratto preliminare o definitivo di compravenditariportante i dati contenuti nel contratto preliminare (individuazione alloggio, spesa, pagamenti, ecc.), gli estremi dello stesso e la registrazione;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;

- nel caso di assegnazione in cooperativa:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);;

- dichiarazione del Presidente della Cooperativa, su carta intestata della Cooperativa, con firma autenticata, attestante la condizione di socio prenotatario, l’individuazione dell’alloggio, la spesa complessiva a carico del socio, l’entità di eventuali finanziamenti agevolati, l’importo delle somme versate o da versare ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato del Presidente della Cooperativa o dell'interessato, che ne sia a diretta conoscenza, attestante la condizione di socio prenotatario, l'individuazione dell'alloggio, la spesa complessiva a carico del socio, l'entità di eventuali finanziamenti agevolati, l'importo delle somme versate e da versare contenente gli stessi dati richiesti nella dichiarazione del Presidente della Cooperativa;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;

- nel caso di riscatto di alloggi:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);;

- dichiarazione dichiarazione dell’istituto alienante da cui risulti l’impegno del riscatto nonché l’importo da pagare e le relative scadenze ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’interessato dell'Istituto alienante o dell'interessato che ne sia a diretta conoscenza da cui risulti l'impegno del riscatto nonché l'importo da pagare e le relative scadenze;contenente gli stessi dati richiesti nella dichiarazione dell’istituto;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;

- nel caso di costruzione o di ristrutturazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);;

- atto comprovante la proprietà o comproprietà del terreno o, se trattasi di ristrutturazione, atto comprovante la proprietà dell’alloggio da ristrutturare, la concessione a edificare o, se non necessaria, altra documentazione prevista dalla vigente legislazione (autorizzazione comunale, asseverazione del tecnico, ecc.) ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa dall'interessato comprovante la proprietà o comproprietà del terreno o la proprietà dell'alloggio da ristrutturare, l'avvenuto rilascio della concessione ad edificare o il possesso delle autorizzazioni o l'espletamento delle procedure previste dalla vigente legislazione in materia urbanistica i requisiti richiesti;

- computo metrico estimativo redatto da professionista iscritto agli albi professionali o eventuali fatture firmate per quietanza;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;

c) per estinzione o riduzione di mutui ipotecari:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia; (resa sul modulo di presentazione della domanda);

- contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;

- dichiarazione dell’istituto bancario attestante l’ammontare del debito residuo da estinguere e il motivo dell’erogazione del mutuo ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dell'interessato dall'interessato attestante l'ammontare del debito residuo da estinguere e il motivo dell' erogazione del mutuoi dati richiesti;

- documentazione idonea ad accertare che il mutuo è stato contratto in relazione all’acquisto o alla costruzione o alla ristrutturazione dell’abitazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato comprovante il fatto che il mutuo è stato contratto in relazione all'acquisto o alla costruzione o alla ristrutturazione dell'abitazionetali condizioni;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 del presente articolo;

d) per oneri per studi dei figli:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda);;

- certificati di iscrizione al corso studi e idonea documentazione riguardante le spese sostenute e/o da sostenere (preventivi, ricevute o fatture firmate per quietanza, biglietti ferroviari, ecc,) ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato relativa all'iscrizione del figlio al corso di studi e alle corrispondenti spese, sostenute o da sostenere;

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la rimborsabilità o meno delle spese da parte di strutture pubbliche o da altri soggetti, nonché l'eventuale entità del rimborso e della borsa o assegno di studio;

e) motivi di particolare gravità:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia; (resa sul modulo di presentazione della domanda);

- idonea documentazione delle spese sostenute e/o da sostenere nonché documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’interessato atta atte a accertare la grave situazione economica;

f) fruizione dei periodi di congedo:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (resa sul modulo di presentazione della domanda).

 

3. Alle richieste di anticipo di cui al comma 2 lettere b e c, deve essere allegata una Dichiarazione dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante, a seconda del caso, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 3 o 4 dell'articolo 4 del presente accordo. Nella dichiarazione devono essere menzionati anche gli eventuali alloggi inidonei, di cui al comma 3 dell'articolo 7, con le relative rendite catastali, nonché gli eventuali contributi di cui al comma 2 dell'articolo 7.

4.    Le dichiarazioni sostitutive rilasciate comportano la piena responsabilità del dichiarante. Nel corso dell'istruttoria, nonché successivamente alla concessione e all'erogazione dell'anticipazione, la Provincia può effettuare controlli e verifiche tecniche, anche richiedendo la produzione della documentazione corrispondente alle dichiarazioni rese. Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera e la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'articolo 11 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n.403". In luogo delle dichiarazioni sostitutive previste dal seguente accordo, è comunque facoltà dell'interessato presentare la corrispondente documentazione, in originale o in copia conforme.

 

Art. 9
Erogazione dell'anticipazione e documentazione probatoria di spesa

1. Il pagamento dell'anticipazione avviene con un unico versamento a saldo o con più acconti a seconda del tipo di spesa e dei relativi tempi di sostenimento, secondo criteri stabilitidalla Giunta Provinciale dal responsabile del Servizio competente alla concessione dell’anticipazione stessa.

2. Successivamente all'erogazione i beneficiari dell'anticipazione sono comunque tenuti a presentare la documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese entro i termini, improrogabili salvo casi eccezionali dovuti al verificarsi di eventi imprevisti, fissati col provvedimento di concessione.

3. I dipendenti dovranno rendicontare, in ogni caso, almeno l'importo lordo concesso.

4. In caso di mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa, sarà disposta la revoca dell'anticipazione e il recupero della somma lorda corrisposta, maggiorata degli interessi legali e della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto per legge, salvo ogni ulteriore responsabilità del dipendente.

5. La documentazione probatoria di spesa è costituita da:

                 a)     per le spese sanitarie:

- fatture firmate per quietanza ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato concernente le spese sostenute, nella quale siano specificati la data, l'oggetto e l'importo delle spese medesime; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese accessorie sostenute;

b) per l'acquisto dell'abitazione:

- atto notarile di compravendita, debitamente registrato, dal quale risulti il costo dell’alloggio e le modalità di pagamento ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessatoconcernente l'avvenuto acquisto dell'alloggio, il costo e le modalità di pagamento riportante i dati contenuti nell’atto di compravendita (individuazione dell’alloggio, spesa, pagamento, ecc.), gli estremi dell’atto e della registrazione;

- nel caso di acquisto tramite cooperativa edilizia, atto di assegnazione debitamente registrato o estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa da cui risulti la condizione di socio assegnatario, la data di consegna dell’alloggio, il costo e le modalità di pagamento ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato riportante i dati contenuti nell’atto di assegnazione (individuazione dell’alloggio, spesa, pagamento, ecc.), gli estremi dell’atto e della registrazione o i dati richiesti nell’estratto del libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Cooperativaconcernente la condizione di socio assegnatario, la data di consegna dell'alloggio, il costo e le modalità di pagamento;

- nel caso di riscatto dell'alloggio atto notarile di compravendita, debitamente registrato, dal quale risulti il costo dell’alloggio e le modalità di pagamento ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato riportante i dati contenuti nell’atto di compravendita (individuazione dell’alloggio, spesa, pagamento, ecc.), gli estremi dell’atto e la registrazione;concernente il perfezionamento e la registrazione dell'atto di compravendita, il costo dell'alloggio e le modalità di pagamento;

                c)     per la costruzione e/o la ristrutturazione dell’alloggio:

                - fatture firmate per quietanza ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa             dall’interessato concernente le spese sostenute, nella quale siano specificati la data, l'oggetto e l'importo delle stesse;

d) per l'estinzione o la riduzione di mutui ipotecari:

                - dichiarazione dell’istituto bancario attestante la data di effettuazione dell’estinzione o della riduzione e, in quest’ultimo caso, l’ammontare del debito residuo dopo la riduzione stessa ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dell'Istituto bancario o dell'interessatodall'interessato, che ne sia a diretta conoscenza attestantel'estinzione o la riduzione del mutuo, con l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e, nel caso di riduzione, del debito residuo ammontante alla data della riduzione tali situazioni;

e) per gli oneri per studi dei figli:

i certificati di iscrizione e frequenza, nel caso quest’ultima sia obbligatoria, ai corsi di studio dei figli nonché idonea documentazione comprovante l’avvenuto sostenimento delle spese ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall’interessato concernente l'iscrizione del figlio ai corsi di studio e la frequenza agli stessi, nel caso in cui questa sia obbligatoria, le spese sostenute e l'indicazione dei testi acquistati e del prezzo pagato;

f) per motivi di particolare gravità:

idonea documentazione comprovante le spese sostenute;

g) per fruizione di periodi di congedo:

nessuna documentazione.

 

Art. 10
Criteri di idoneità dell'alloggio

1. Ai fini dell'idoneità dell'alloggio si applicano i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 5, escluso l’ultimo commaallinea, delle disposizioni attuative della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 e s.m., concernente la disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.

2. Il rilascio di una concessione ad edificare per la realizzazione di altro alloggio diverso da quello oggetto dell'istanza, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 1 delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e s.m. in materia di edilizia abitativa agevolata, equivale ad un alloggio idoneo.

3. L'alloggio è comunque considerato inidoneo qualora:

a) sia assegnato in uso al coniuge a seguito di separazione legale, purché vi abiti stabilmente;

b) non sia di proprietà esclusiva del dipendente e/o dei componenti il proprio nucleo familiare o, nel caso di domanda per l'acquisto dell'alloggio per i figli maggiorenni, dei figli maggiorenni e/o dei componenti il proprio nucleo familiare;

        c)     sia gravato da diritti reali di godimento sempre ché i titolari dei diritti occupino stabilmente l’alloggio.

 

Art. 11
Norma transitoria

1. Ai fini dell'anticipazione del TFR sono considerate le domande presentate a far data dal 1° marzo 2002. Per l'anno 2002 le domande sono finanziate con gli stanziamenti relativi all'esercizio finanziario 2002 e, in deroga all'art. 2, comma 5, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 4; in subordine la priorità è data dall'anzianità di servizio.